| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Approvazione   di   4   studi  di  settore  relativi  ad  attivita' imprenditoriali nel settore dei servizi. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui redditi;   Visto  l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;   Visto   il   proprio   decreto   10   agosto   1998,   concernente l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;   Visto  l'articolo  10,  della  legge  8  maggio  1998, n. 146, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non applicabilita' degli studi di settore;   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della legge   n.   146   del  1998,  integrata  e  modificata  dal  decreto ministeriale 24 ottobre 2000;   Visto  il  decreto  direttoriale  24 dicembre 1999, concernente le modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;   Acquisito  il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2001;   Ritenuto di dover provvedere al riguardo;                              Decreta:                               Art. 1.                 Approvazione degli studi di settore   1.  Sono  approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993  n.  427,  gli  studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:   a)  Studio  di  settore  SG 56 U - Laboratori di analisi cliniche, codice di attivita' 85.14.1;   b)  Studio  di settore SG 72 A - Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista), codice di attivita' 60.22.0;   c)  Studio  di  settore  SG  72  B  -  Altri  trasporti terrestri, regolari,  di  passeggeri,  codice  di  attivita'  -60.2  1.0;  Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri, codice di attivita' 60.23.0; Altri trasporti terrestri di passeggeri, codice di attivita' 60.24.0;   d)  Studio  di  settore  SG  74  U  - Studi fotografici, codice di attivita'  74.81.1;  Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa, codice di attivita' 74.81.2.   2.  In  via  sperimentale,  i  compensi  o  i  ricavi  nonche' gli indicatori  di  coerenza economica risultanti dall'applicazione dello studio  di  settore  SG  56  U, approvato con il presente decreto, e' utilizzato per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con  le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o  ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto studio  di  settore,  non sono assoggettabili ad accertamento in base all'articolo  10  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori  compensi  o  ricavi  determinati  a seguito della revisione dello studio stesso.   3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:   - 1, per lo studio di settore SG 56 U;   - 2, per lo studio di settore SG 72 A;   - 3, per lo studio di settore SG 72 B;   - 4, per lo studio di settore SG 74 U.   4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.   5.  Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per  le  quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto  dell'articolo  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita' d'impresa,  per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.   6.  Gli  studi  di  settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di imposta 2000.  |  
|   |                                 Art. 2.                Categorie di contribuenti alle quali                non si applicano gli studi di settore   1.  Gli  studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:   a)  nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto attraverso  l'utilizzo di piu' punti di produzione per i quali non e' stata  tenuta  annotazione separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SG 72 A e SG 72 B, di cui all'art. 1;   b)  in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta  la  annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;   Comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore   1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.  |  
|   |                                 Art. 3.                        Annotazione separata   1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una  delle attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il presente  decreto  le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24  dicembre  1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si applicano   a   decorrere   dal  1o  maggio  2001.  E'  facolta'  del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi  precedenti  nonche'  gli  altri  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione  del  relativo  studio  di  settore.  Qualora  tale facolta'  non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i  ricavi  relativi  all'intero  periodo  d'imposta  vanno  ripartiti applicando  ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale  di  ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1o maggio 2001.   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Roma, 20 marzo 2001                                               Il Ministro: DEL TURCO  |  
|   |                 Per gli allegati da pag. 355 a pag. 465           si fa riferimento al supporto cartaceo del S.O.  |  
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