| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Approvazione   di   7   studi  di  settore  relativi  ad  attivita' imprenditoriali nel settore del commercio. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,n.600,concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto    l'articolo    62-bis    del    decreto-legge    30    agosto 1993,n.331,convertito,con   modificazioni,dalla   legge   29  ottobre 1993,n.427,che  prevede,da  parte degli uffici del Dipartimento delle entrate  del Ministero delle finanze,l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il proprio decreto 10 agosto 1998,concernente l'approvazione di questionari   per   gli   studi  di  settore  relativi  ad  attivita' imprenditoriali   nel   settore   delle  manifatture,dei  servizi,del commercio e ad attivita' professionali; Visto  l'articolo 10,della legge 8 maggio 1998,n.146,che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto   il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1999,n.195,recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato   che   a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni effettuate,allo    stato,sulla    base    dei    dati   in   possesso dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non applicabilita' degli studi di settore; Visto  il  proprio  decreto  10  novembre  1998,che  ha  istituito la Commissione  di esperti prevista dall'articolo 10,comma 7,della legge n.146  del  1998,integrata  e  modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto   il  decreto  direttoriale  24  dicembre  1999,concernente  le modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2001; Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                                Decreta:                               Art.1.                 Approvazione degli studi di settore
  1.Sono  approvati,in  base  all'articolo  62-bis del decreto legge 30 agosto   1993,n.331,convertito,   con  modificazioni,dalla  legge  29 ottobre  1993  n.427,gli  studi  di  settore  relativi  alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio: a)Studio  di  settore  SM  18  A  -Commercio  all'ingrosso di fiori e piante,codice di attivita' 51.22.0; b)Studio di settore SM 19 U -Commercio all'ingrosso di tessuti,codice di   attivita'   51.41.1;Commercio   all'ingrosso   di   articoli  di merceria,filati  e passamaneria,codice di attivita' 51.41.2;Commercio all'ingrosso    di   articoli   tessili   per   la   casa   (compresi tappeti,tende,stuoie,coperte   e   materassi),codice   di   attivita' 51.41.3;Commercio    all'ingrosso    despecializzato    di   prodotti tessili,codice   di  attivita'  51.41.A;  Commercio  all'ingrosso  di spaghi,cordame,sacchi,tele  di  yuta  e  simili,codice  di  attivita' 51.41.B;Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori,codice di attivita'     51.42.1;Commercio    all'ingrosso    di    camicie    e biancheria,maglieria  e  simili,codice di attivita' 51.42.3;Commercio all'ingrosso  despecializzato  di abbigliamento e calzature,codice di attivita' 51.42.5. c)Studio  di  settore  SM  21  D  -Commercio  all'ingrosso  di  carni fresche,codice  di attivita' 51.32.1; Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate,codice di attivita' 51.32.2. d)Studio  di  settore  SM  21  E  -Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero -caseari e di uova, codice di attivita' 51.33.1; e)Studio  di  settore  SM 21 F -Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria,codice di attivita' 51.32.3;Commercio all'ingrosso di oli e grassi  alimentari,codice di attivita' 51.33.2;Commercio all'ingrosso di  zucchero,codice  di  attivita'  51.36.1;Commercio all'ingrosso di cioccolato   e   dolciumi,codice   di   attivita'  51.36.2  Commercio all'ingrosso   di   te',cacao,droghe  e  spezie,codice  di  attivita' 51.37.2;Commercio   all'ingrosso   non   specializzato   di  prodotti surgelati,codice  di  attivita'  51.38.1;Commercio  all'ingrosso  non specializzato  di  prodotti  alimentari,bevande  e  tabacco,codice di attivita'  51.38.2;Commercio  all'ingrosso  di  conserve alimentari e prodotti affini,codice di attivita' 51.39.3;Commercio all'ingrosso di farine,lieviti,pane,paste    alimentari    ed   altri   prodotti   da cereali,codice  di  attivita' 51.39.A Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari,codice di attivita' 51.39.B. f)Studio  di  settore  SM  25  B  -Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette), codice di attivita' 51.47.7; g)Studio  di  settore  SM  27  A  -Commercio al dettaglio di frutta e verdura,codice di attivita' 52.21.0; 2.Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi  relativi  agli  studi  di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche,delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per l'applicazione dello studio,di cui agli allegati:
  -1,per lo studio di settore SM 18 A; -2,per lo studio di settore SM 19 U; -3,per lo studio di settore SM 21 D; -4,per lo studio di settore SM 21 E; -5,per lo studio di settore SM 21 F; -6,per lo studio di settore SM 25 B; -7,per lo studio di settore SM 27 A.
  3.  Il  programma  per l'applicazione dello studio di settore segnala anche,con  riferimento  ad indici significativi,la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4.Gli  studi  di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera  prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma 1,nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per  la  quale abbiano tenuto contabilita' separata,fermo restando il disposto  dell'articolo  2.  In caso di esercizio di piu' attivita' d 'impresa,per   le   quali   non   e'  stata  tenuta  la  contabilita' separata,per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d 'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5.Gli  studi  di  settore  approvati  con  il  presente  decreto sono utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di imposta 2000.  |  
|   |                                 Art.2.                Categorie di contribuenti alle quali                non si applicano gli studi di settore
  1.Gli  studi  di  settore  approvati  con  il presente decreto non si applicano: a)nel  caso  in  cui  l'esercizio dell'attivita' d 'impresa e' svolto attraverso  l'utilizzo  di  piu'  punti di vendita per i quali non e' stata  tenuta  contabilita' separata.Tale disposizione non si applica per  gli  studi di settore SM 18 A,SM 19 U,SM 21 D,SM 21 E,SM 21 F,SM 25  B  nel  caso  in  cui  i  diversi  punti  vendita  siano  situati nell'ambito dello stesso territorio comunale; b)in  caso  di  esercizio  di  due  o  piu'  attivita' di impresa,non rientranti  nel  medesimo studio di settore,per le quali non e' stata tenuta  la  contabilita' separata,se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; c)nei  confronti  dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo  53,comma  1,  esclusi quelli di cui alla lettera c),del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,approvato  con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,n.917,di  ammontare superiore a 10 miliardi di lire; d)nei  confronti  delle  societa'  cooperative,societa'  consortili e consorzi  che  operano  esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;  e)nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti  non  imprenditori  che  operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.  |  
|   |                                 Art.3.                       Variabili delle imprese
  1.La  determinazione  dei  valori  da  attribuire  alle  variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente  decreto  e'  effettuata  sulla base delle istruzioni per la compilazione   del   relativo   questionario  approvate  con  decreto ministeriale  10  agosto  1998,tenuto  conto  di  quanto precisato in quelle  per  la  compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5,comma 1.  |  
|   |                                 Art.4.                Determinazione del reddito imponibile
  1.Sulla  base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i  ricavi  di  cui  all'articolo  53,ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c)e d)del comma 1 dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui redditi. 2.Ai fini della determinazione del reddito d 'impresa l'ammontare dei ricavi  di  cui  al  comma  1  e'  aumentato  degli  altri componenti positivi,compresi  i ricavi di cui all'articolo 53,comma 1,lettera c) e d),del menzionato testo unico,ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili.Ai  fini  della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 devono essere considerati i  componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3.Per le imprese che eseguono opere,forniture e servizi pattuiti come oggetto  unitario  e  con  tempo  di  esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati,da  confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore,vanno  aumentati  delle  rimanenze  finali  e diminuiti delle esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'articolo 60,commi da 1 a 4,del testo unico delle imposte sui redditi.  |  
|   |                                 Art.5.              Comunicazione dei dati rilevanti ai fini              dell'applicazione degli studi di settore
  1.I   contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore comunicano,in  sede  di dichiarazione dei redditi,i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.  |  
|   |                                 Art.6.                        Annotazione separata
  1.Nei  confronti  dei  contribuenti che esercitano l'attivita' per la quale  lo  studio  di settore e' approvato con il presente decreto le disposizioni   contenute   nel   decreto   direttoriale  24  dicembre 1999,concernenti  l'annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini   dell'applicazione   degli  studi  di  settore,si  applicano  a decorrere  dal 1 maggio 2001..E' facolta' del contribuente indicare a quale  attivita' esercitata o a quale punto di vendita debbono essere imputati  i  ricavi  conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore.Qualora   tale  facolta'  non  venga  esercitata,in  sede  di dichiarazione  dei  redditi,i  ricavi  relativi  all'intero periodo d 'imposta  vanno  ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile   2001   la   percentuale   di  ripartizione  determinata  con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2001.. Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma,20 marzo 2001                                             Il Ministro: DEL TURCO  |  
|   |      Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo,          del S.O. n. 67 alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2001  |  
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