| Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Individuazione  di  quattro  nuove  aree  territoriali  omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi  di  settore  per i comparti manifatturieri della: gioielleria, oreficeria   e   produzione   di  metalli  preziosi;  preparazione  e confezione  di  pellicce;  fabbricazione  di  macchine  ed apparecchi meccanici;  fabbricazione  e  lavorazione  dei  prodotti  in metallo, escluse macchine e impianti. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,n.600,concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto    l'articolo    62-bis    del    decreto-legge    30    agosto 1993,n.331,convertito,con   modificazioni,dalla   legge   29  ottobre 1993,n.427,che  prevede,da  parte degli uffici del Dipartimento delle entrate  del Ministero delle finanze,l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto  l'articolo  3,comma  121,della legge 23 dicembre 1996,n.662,in base  al  quale  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'articolo 53,comma 1,ad  esclusione  di  quelli indicati alla lettera c),del testo unico delle  imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917,o compensi derivanti dall'esercizio di  arti  e  professioni  di  ammontare  non  superiore  a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili  ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto  l'articolo 10,della legge 8 maggio 1998,n.146,che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto   il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1999,n.195,recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto  i  decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di  settore  relativi  ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture,dei servizi,e del commercio; Considerata  la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; Visto  il  proprio  decreto  10  novembre  1998,che  ha  istituito la Commissione  di esperti prevista dall'articolo 10,comma 7,della legge n.146  del  1998  integrata  e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2001; Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                                Decreta:                               Art.1.               Individuazione delle aree territoriali
  1.Sono individuate aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore,per tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica. La  metodologia  seguita per individuare le predette aree e' indicata nei seguenti allegati: -Allegato  1 per la territorialita' del comparto manifatturiero della gioielleria,oreficeria e produzione di metalli preziosi; -Allegato  2 per la territorialita' del comparto manifatturiero della preparazione e confezione di pellicce; -Allegato  3 per la territorialita' del comparto manifatturiero della fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici; -Allegato  4 per la territorialita' del comparto manifatturiero della fabbricazione  e lavorazione dei prodotti in metallo,escluse macchine e impianti. 2.Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni. Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma,20 marzo 2001                                             Il Ministro: DEL TURCO  |  
|   |      Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo,          del S.O. n. 67 alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2001  |  
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