Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2001
Approvazione di 7 studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600,concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,n.331,convertito,con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n.427,che prevede,da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il proprio decreto 10 agosto 1998,concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture,dei servizi,del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'articolo 10,della legge 8 maggio 1998,n.146,che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate,allo stato,sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998,che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10,comma 7,della legge n.146 del 1998,integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,n.195,recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 1999,concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2001; Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:
Art.1.
Approvazione degli studi di settore

1.Sono approvati,in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993,n.331,convertito, con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993 n.427,gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture: a)Studio di settore SD 19 U -Fabbricazione di porte,finestre e loro telai,imposte e cancelli metallici,codice di attivita' 28.12.1;Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche,tende alla veneziana e simili,codice di attivita' 28.12.2; b)Studio di settore SD 20 U -Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture, codice di attivita' 28.11.0;Fabbricazione di cisterne,serbatoi e contenitori in metallo,codice di attivita' 28.21.0;Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale,codice di attivita' 28.22.0;Fabbricazione di generatori di vapore,escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda,codice di attivita' 28.30.0;Produzione di pezzi di acciaio fucinati,codice di attivita' 28.40.1;Produzione di pezzi di acciaio stampati,codice di attivita' 28.40.2;Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio;tranciatura e lavorazione a sbalzo,codice di attivita' 28.40.3;Sinterizzazione dei metalli e loro leghe,codice di attivita' 28.40.4;Trattamento e rivestimento dei metalli,codice di attivita' 28.51.0;Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria,codice di attivita' 28.61.0;Fabbricazione di utensileria a mano,codice di attivita' 28.62.1;Fabbricazione di serrature e cerniere,codice di attivita' 28.63.0;Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi,codice di attivita' 28.71.0;Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero,codice di attivita' 28.72.0;Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici,codice di attivita' 28.73.0;Produzione di filettatura e bulloneria, codice di attivita' 28.74.1;Produzione di molle,codice di attivita' 28.74.2;Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate,codice di attivita' 28.74.3;Costruzione di stoviglie,pentolame, vasellame,attrezzi da cucina e accessori casalinghi,articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno,codice di attivita' 28.75.1;Costruzione di casseforti,forzieri,porte metalliche e blindate, codice di attivita' 28.75.2;Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica,codice di attivita' 28.75.3;Fabbricazione di armi bianche,codice di attivita' 28.75.4;Fabbricazione di elementi as- semblati per ferrovie o tramvie,codice di attivita' 28.75.5;Fabbricazione di oggetti in ferro,in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione,codice di attivita' 28.75.6. c)Studio di settore SD 24 A -Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria,codice di attivita' 52.42.5; d)Studio di settore SD 24 B -Confezione di articoli in pelliccia,codice di attivita' 18.30.B; e)SD 27 U -Fabbricazione articoli da viaggio,borse,articoli da correggiaio e selleria,codice di attivita' 19.20.0; f)Studio di settore SD 32 U -Lavori di meccanica generale per conto terzi,codice di attivita' 28.52.0;Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici,codice di attivita' 28.62.2;Costruzione ed installazione di motori a combustione interna,compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili), codice di attivita' 29.11.1;Costruzione ed installazione di turbine idrauliche e termiche e altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori,manutenzione e riparazione,codice di attivita' 29.11.2;Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori,installazione, manutenzione e riparazione,codice di attivita' 29.12.0;Fabbricazione di rubinetti e valvole,codice di attivita' 29.13.0;Fabbricazione di organi di trasmissione,codice di attivita' 29.14.1;Fabbricazione di cu- scinetti a sfere,codice di attivita' 29.14.2;Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori,codice di attivita' 29.21.1;Riparazione di fornaci e bruciatori,codice di attivita' 29.21.2;Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione,codice di attivita' 29.22.1;Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione,codice di attivita' 29.22.2;Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico,per la refrigerazione e ventilazione, codice di attivita' 29.23.1;Riparazione di attrezzature di uso non domestico,per la refrigerazione e la ventilazione,codice di attivita' 29.23.2;Costruzione di materiale per saldatura non elettrica,codice di attivita' 29.24.1;Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori,installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.24.2;Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.,codice di attivita' 29.24.3; Riparazione di altre macchine di impiego generale,codice di attivita' 29.24.4;Fabbricazione di trattori agricoli,codice di attivita' 29.31.1;Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura,la silvicoltura e la zootecnica,codice di attivita' 29.32.1;Riparazione di altre macchine per l'agricoltura,la silvicoltura e la zootecnia,codice di attivita' 29.32.2;Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori,installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.40.0;Fabbricazione di macchine per la metallurgia,(compresi parti ed accessori,installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.51.0;Fabbricazione di macchine da miniera,cava e cantiere,(compresi parti e accessori,installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.52.0;Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari,bevande e tabacco,(compresi parti e accessori,installazione,manuten- zione e riparazione),codice di attivita' 29.53.0;Costruzione e installazione di macchine tessili:di macchine e impianti per il trattamento ausiliario dei tessili;di macchine per cucire e per maglieria,(compresi parti e accessori,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.54.1;Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli,del cuoio e delle calzature,(compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.54.2;Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori,installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.54.3;Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori,installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.55.0;Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.56.1;Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura,la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.56.2;Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.(compresi parti e accessori,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.56.3;Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e ac- cessori,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.56.4;Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti ed accessori installazione,manutenzione e riparazione),codice di attivita' 29.56.5;Fabbricazione di armi,sistemi d 'arma e munizioni,codice di attivita' 29.60.0;Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr.52.7),codice di attivita' 29.71.0;Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr.52.7),codice di attivita' 29.72.0. g)Studio di settore SD 33 U -Produzione di metalli preziosi e semilavorati,codice di attivita' 27.41.0;Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi,codice di attivita' 36.22.1;Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale,codice di attivita' 36.22.2. 2.Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica,delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio,di cui agli allegati:

-1,per lo studio di settore SD 19 U; -2,per lo studio di settore SD 20 U; -3,per lo studio di settore SD 24 A; -4,per lo studio di settore SD 24 B; -5,per lo studio di settore SD 27 U; -6,per lo studio di settore SD 32 U; -7,per lo studio di settore SD 33 U;

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche,con riferimento ad indici significativi,la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4.Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1,nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata,fermo restando il disposto dell'articolo 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d 'impresa,per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d 'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5.Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2000.
 
Art.2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore

1.Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a)nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d 'impresa e' svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione,per i quali non e' stata tenuta contabilita' separata; b)in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa,non rientranti nel medesimo studio di settore,per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; c)nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53,comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917,di ammontare superiore a 10 miliardi di lire; d)nei confronti delle societa' cooperative,societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; e)nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art.3.
Variabili delle imprese

1.La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con il decreto ministeriale 10 agosto 1998,tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5,comma 1.
 
Art.4.
Determinazione del reddito imponibile

1.Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 53,ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c)e d)del comma 1 dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui redditi. 2.Ai fini della determinazione del reddito d 'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi,compresi i ricavi di cui all'articolo 53,comma 1,lettera c)e d), del menzionato testo unico,ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili.Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3.Per le imprese che eseguono opere,forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati,da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore,vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60,commi da 1 a 4,del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art.5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore

1.I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano,in sede di dichiarazione dei redditi,i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art.6.
Annotazione separata

1.Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,si applicano a decorrere dal 1 maggio 2001.E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata,in sede di dichiarazione dei redditi,i ricavi relativi all'intero periodo d 'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,20 marzo 2001
Il Ministro: DEL TURCO
 
Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo,
del S.O. n. 67 alla G.U. n. 76 del 31 marzo 2001
 
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