IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, e del commercio; Considerata la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 novembre 2000; Ritenuto di dover provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1 (Individuazione delle aree territoriali) 1. Sono individuate aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore, per tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare le predette aree e' indicata nei seguenti allegati: - Allegato 1 per la territorialita' del comparto manifatturiero del confezionamento di vestiario in pelle; - Allegato 2 per la territorialita' del commercio a livello provinciale e regionale. 2. Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 febbraio 2001 Il Ministro: DEL TURCO |