Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 febbraio 2001
Approvazione di quattro studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Considerato che a seguito delle analisi' e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 novembre 2000;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1
(Approvazione degii studi di settore)

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore SD 22 U - Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche, codice di attivita' 31.50.0;
b) Studio di settore SD 25 U - Preparazione e tintura di pelli, codice di attivita' 18.30.A;
Preparazione e concia del cuoio, codice di attivita' 19.10.0;
c) Studio di settore SD 26 U - Confezione di vestiario in pelle, codice di attivita' 18.10.0;
d) Studio di settore SD 29 l: - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice di attivita' 26.61.0; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, codice di attivita' 26.63.0; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso c cemento, codice di attivita' 26.66.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi' di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SD 22 U;
- 2, per lo studio di settore SD 25 U;
- 3, per lo studio di settore SD 26 U;
- 4, per le) studio di settore SD 29 U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi' assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'articolo 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
S. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2000.
 
Art. 2
(Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore)
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione e di' vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non e' stata tenuta contabilita' separata;
b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati:
c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 10 miliardi' di lire;
d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
e) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3
(Variabili delle imprese)
La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con il decreto ministeriale 10 agosto 1998, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
 
Art. 4
(Determinazione del reddito imponibile)
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articoio del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario o con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, comuni da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art.5
(Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art.6
(Annotazione separata)
Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1 maggio 2001. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2001.

II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 febbraio ?001

Il Ministro: DEL TURCO
 
----> Vedere ALLEGATO da pag. 41 a pag. 91 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO da pag. 93 a pag. 143 del S.O. <----
 
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