| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 26 marzo 2001, n. 81 |  
| Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:                               Art. 1.
    1.  All'articolo  10,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Fermi restando la responsabilita'  politica  e  i  poteri  di  indirizzo  politico  dei Ministri  ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non piu' di dieci  Sottosegretari  puo'  essere  attribuito  il  titolo  di  vice ministro,  se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di  competenza  di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni  generali.  In  tale caso la delega, conferita dal Ministro competente,  e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".  2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "I vice ministri di cui al comma  3  possono  essere  invitati  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro competente, a partecipare alle sedute  del  Consiglio  dei  Ministri,  senza  diritto  di  voto, per riferire  su  argomenti  e  questioni  attinenti  alla  materia  loro delegata".  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 26 marzo 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica
  Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Camera dei deputati (atto n. 7518):              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri          (Amato) e dal Ministro per la funzione pubblica (Bassanini)          il 4 gennaio 2001.              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),          in  sede  referente,  il  12 gennaio  2001 con pareri della          commissione V.              Esaminato  dalla  I  commissione  il  18,  23, 25, 30 e          31 gennaio 2001.              Relazione  scritta  presentata il 2 febbraio 2001 (atto          n. 7518/A - relatore on. Cerulli Irelli).              Esaminato  in  aula  il 12 febbraio 2001 e approvato il          21 febbraio 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 5010):              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),          in sede deliberante, il 23 febbraio 2001.              Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il          1o marzo 2001.              Nuovamente  assegnato  alla  1a  commissione,  in  sede          referente, il 7 marzo 2001.              Nuovamente  assegnato  alla  1a  commissione,  in  sede          deliberante, il 7 marzo 2001.              Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il          7 marzo 2001 ed approvato l'8 marzo 2001. 
                                         Avvertenza:
                Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni  sulla  promulgazione delle leggi, dei decreti          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note all'art. 1:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge          23 agosto  1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita'          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei          Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, supplemento ordinario), come modificato dalla          presente legge:              "Art.    10    (Sottosegretari    di   Stato). - 1.   I          Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto del          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del          Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro che il          Sottosegretario   e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito  il          Consiglio dei Ministri.              2.  Prima  di  assumere le funzioni i Sottosegretari di          Stato  prestano  giuramento  nelle  mani del Presidente del          Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.              3.  I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'          essere  attribuito  il  titolo di vice Ministro, se ad essi          sono   conferite   deleghe   relative  all'intera  area  di          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di          piu'  direzioni generali. In tale caso la delega, conferita          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei          Ministri.              4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali          rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle Camere e          delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in          conformita'  alle  direttive  del  Ministro e rispondere ad          interrogazioni  ed interpellanze. I vice ministri di cui al          comma   3   possono  essere  invitati  dal  Presidente  del          Consiglio   dei   Ministri,   d'intesa   con   il  Ministro          competente,  a  partecipare  alle  sedute del Consiglio dei          Ministri,  senza diritto di voto, per riferire su argomenti          e questioni attinenti alla materia loro delegata.              5.   Oltre   al   Sottosegretario   di  Stato  nominato          segretario  del  Consiglio  dei  Ministri,  possono  essere          nominati  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri          altri  Sottosegretari  per  lo  svolgimento  di determinati          compiti   e   servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei          Ministeri   determina  il  numero  e  le  attribuzioni  dei          Sottosegretari.  Entro  tali  limiti  i Sottosegretari sono          assegnati  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai          Ministeri.".              - Si riporta il testo dell'art. 95 della Costituzione:              "Art.  95. - Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri          dirige   la   politica   generale   del  Governo  e  ne  e'          responsabile.  Mantiene  l'unita'  di indirizzo politico ed          amministrativo,  promovendo  e  coordinando l'attivita' dei          Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli          atti  del  Consiglio  dei Ministri, e individualmente degli          atti dei loro dicasteri.              La  legge provvede all'ordinamento della Presidenza del          Consiglio   e   determina  il  numero,  le  attribuzioni  e          l'organizzazione dei Ministeri.".
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