Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 83
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta' e' elevato a 28 anni";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, concernente
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per
la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56; si
riporta il testo dell'articolo 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa e
delle finanze di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei
dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il
riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei
trattamenti economici, allo scopo di conseguire una
disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti
istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le
attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza,
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il
personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono
adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con
la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante 1a
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli e esami al personale
appartenente al ruolo; grado o qualifica immediatamente
sottostante in possesso di determinate anzianita' di
servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio.
Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il
solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed
equiparati a quello immediatamente superiore. Con i
medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le
occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al quinto livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, recante "Delega al
Governo in materia di procedure per la disciplina del
rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di
polizia e delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99.
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
testo dell'art. 9, comma 1:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio
1995, numeri 196, 197, 198 e 199, attenendosi ai principi,
ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri",
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 ; si riporta il testo
dell'articolo 50, comma 9:
"9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti emanati ai
sensi degli articoli 1, 3, 4, e 5 della legge 31 marzo
2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9; comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato.
"Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono
consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi,
con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano
compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo
anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in
altre armi o Forze armate nonche' nelle Forze di polizia,
anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno gia'
prestato servizio militare il limite di eta' e' elevato a
28 anni;
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari,
per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla
classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle
vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti
disponibili nel contingente determinato annualmente con
legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri
ausiliari possono permanere in servizio a domanda in
qualita' di carabinieri effettivi, previa verifica dei
requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5,
escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi
di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze
organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si
provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
scorta della documentazione caratteristica e matricolare,
alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito
corso integrativo di formazione i militari in essa
utilmente collocati. Il mancato superamento del corso
integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma
volontaria ed il collocamento in congedo".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
"Interventi correttivi di finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1993, n. 303; si riporta il testo dell'articolo
3, comma 65:
"65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
regolamenti, ai sensi del'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o
cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla
legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni,
riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso
alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel
Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei
carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale
dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato
in misura non superiore al 60 per cento dei posti
disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35
per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta
legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al
20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al
parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, recante "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 1997, n. 231; si riporta il testo
dell'art. 10, comma 5:
"5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma
breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti
stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e le
amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
reclutamenti ordinari le disposizioni di legge in vigore
per ciascuna amministrazione".



 
Art. 2 (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
g) statura non inferiore al limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzai o destituiti dai pubblici uffici;
i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;
j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
k) non essere imputati per delitti non colposi ne essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. l98, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato.
"Art. 5 (Requisiti per l'arruolamento). - 1. Gli aspiranti
agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono
possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di arruolamento, il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il
ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni
per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei
carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e
reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero
vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del
Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
g) statura non inferiore ai limiti previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato
ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da
corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici
uffici;
i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili
in sede di visita di leva;
j) non essere stati condannati per delitto non
colposo;
k) non essere imputati per delitti non colposi ne'
essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) non trovarsi in situazioni comunque non
compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello
stato di carabiniere.
2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei
carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali
richiesti dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni
raccolte".
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 ottobre 1999, n. 255; si riporta il testo dell'art. 1,
comma 5:
"5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del Corpo della guardia di
finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertameno dell'idoneita al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto".
- La legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante "Norme
concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai
concorsi pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 dicembre 1986, n. 294; si riporta il testo dell'articolo
2:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la
commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali
per le quali e' necessario definire un limite di altezza e
la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge".



 
Art. 3 (Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 6 deI decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato.
"Art. 6 (Bando di arruolamento). - 1. Le procedure di
arruolamento, la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento,
le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di
accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la
durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve dei
posti, anche ai sensi dell art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali,
sono stabiliti con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. I termini di validita' della graduatoria dei
candidati risultati idonei ma non vincitori per il
reclutamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
possono essere prorogati con motivata determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in caso di
successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate
entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa".



 
Art. 4
(Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Gli arruolati volontari di cui:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
b) all'articolo 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo.
Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata."
b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti.
"2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabininieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vds. nota alle premesse):
"1. Al personale di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere
a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso
personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai
destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione
dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e
dalla legge 23 novembre 1998, n. 407".



 
Art. 5
(Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, alla lettera a), la parola "trentesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, (vds. nota alle
premesse):
"Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono
aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei
carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
efettivi in congedo che non abbiano superato il
trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti
meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
all'art. 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un
anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta' e
siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e della
progressione di carriera non e' computato il servizio
svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei
carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale
e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comunque cessato dal servizio
permanente".



 
Art. 6
(Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, m 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti delIArma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:
a) nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntamenti scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi, previsto dal comma 4.
Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di cui alla lettera a) ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b). Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di cui al presente comma.
2. E' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non sia rinviato a giudizio ne ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ne sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ne sia sospeso dal servizio, o ne si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio dei relativi corsi.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1 lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
4. Il bando per il concorso di cui al comma 1, lettera a) indica, altresi', le materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. Al predetto corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in una graduatoria finale di merito, approvata con determinazione ministeriale.
5. L'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), consiste in risposte ad un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti che, se vincitori del concorso, frequentano un corso di qualificazione il cui superamento, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a vicebrigadiere. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
6. Coloro i quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado; l'anzianita' di grado; l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
7. E' dimesso dai corsi di cui ai commi 3 e 4 e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione;
d) non superi gli esami finali dei corso di aggiornamento e formazione professionale;
e) sia stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
f) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 9.
8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa, dai corsi di cui ai commi 3 e 4 sono adottati con determinazione del direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.
10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel Regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.".
 
Art. 7
(Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter".
b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", di cui 13.500 marescialli aiutanti.".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato (vds. nota alle
premesse):
"Art. 12 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in
quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di
Pubblica sicurezza.
I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti,
acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le
modalita' di cui all'articolo 38-ter".
2. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle
seguenti posizioni di stato:
a) in ferma volontaria;
b) in servizio permanente;
c) in congedo;
d) in congedo assoluto.
3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1
e' fissata in 29.531 unita', di cui 13.500 marescialli
aiutanti".



 
Art. 8
(Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la parola "addestrativi" sono aggiunte le seguenti: "e di insegnamento";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 13 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli ispettori). - 1. Agli appartenenti al ruolo degli
ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli
ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti
dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di
sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono
sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di
assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di
stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con
le connesse responsabilita' per le direttive ed istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la
direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu'
unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori,
con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
3. Al suddetto personale possono essere attribuiti
incarichi, anche investigativi ed addestrativi e di
insegnamento richiedenti particolari conoscenze ed
attitudini.
4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza sono diretti collaboratori degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche
l'attivita' del personale del proprio ruolo e, ove
sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di
uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale
di pubblica sicurezza.
4-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti
luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima
responsabilita' ed impegno operativo fra quelli di cui ai
commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno
rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti
luogotenenti si tiene conto della data di conferimento
della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa
anzianita'. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i
marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla
frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri".



 
Art. 9
(Modifiche all'art. 14 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:
1) un terzo ai brigadieri capi;
2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri,
3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei".
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a).".
c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"7. Ferme restando le altre disposizione di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), e' determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, e' rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 14 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli
ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II
per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:
a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico,
mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso
della durata di 2 anni accademici;
b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico
mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:
1) un terzo ai brigadieri capi;
2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri.
Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione
nel ruolo ispettori e' subordinata al superamento di
apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.
2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui
al comma 1 e' determinato in relazione ai posti vacanti
nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri
alla data del bando di concorso.
3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1,
lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono
proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle
medesime restanti categorie risultati idonei ma non
vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono
conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del
concorso di cui al comma 1, lettera a).
4. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si
applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dal presente
decreto.
5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il
numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle
vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi
bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.
6. Per il reclutamento degli ispettori della banda
dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste
dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.
7. Ferme restando le altre disposizioni di cui al
presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre
2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite
del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva
di posti di cui al comma 1, e' rideterminata fino al
31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili".



 
Art. 10
(Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Ammissione al corso biennale). - 1, L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;
3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta';
4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
6) non siano stati giudicati, se appartnenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso.
3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni;
4) stato civile di celibe nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';
5) siano in possesso della idoneita' psico-fisica prevista dal decreto dei Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
6) siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 974;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
9) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978. n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
10) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici;
3. I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi."



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874, si veda la nota all'articolo 2.
- La legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta
il testo dell'articolo 26:
"Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'articolo 16, legge lo aprile 1981. n. 121, e'
richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura,
ordinaria".
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il
testo dell'articolo 17, secondo comma:
"L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di
informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a
preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a
seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il
cui comportamento nei confronti delle istituzioni
democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa
fedelta' alla costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato".



 
Art. 11
(Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. L'articolo 16 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Ammissione al corso semestrale). - 1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giomi;
b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi."
 
Art. 12
(Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

L'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
" Art. 17 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:
a) una prova di efficienza fisica;
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
d) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto.
2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;
c) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
4. La successione, le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.".
 
Art. 13
(Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole "maresciallo aiutante s. UPS" con le seguenti: "maresciallo aiutante luogotenente".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (v. nota alle
premesse):
"Art. 18 (Commissione di esame). - 1. La commissione
esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui
all'art. 14, comma 1, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del
prescritto titolo accademico, membro:
d) un maresciallo aiutante luogotenente segretario
senza diritto al voto.".



 
Art. 14
(Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "dieci a venti ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto a trenta trentesimi";
b) al comma 2, le parole "all'accertamento psico-attitudinale" sono sostituite dalle seguenti: "agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica";
c) al comma 3, al primo periodo, la parola "ventesimi" e' sostituta dalla seguente: "trentesimi" ed al secondo periodo le parole "dieci ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto trentesimi";
d) al comma 4, le parole " e requisiti professionali" sono soppresse;
e) al comma 5, le parole "al valore dell'Esercito" sono precedute dalle seguenti: "al valore dell'Arma dei carabinieri,"
f) al comma 6, le parole "l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti: "la Scuola Marescialli";
g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa."



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 19 (Valutazione delle prove scritta e orale e
formazione della graduatoria di merito). - 1. La
commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta
giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a
trenta trentesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella
prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita
medica ed agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova
di efficienza fisica e' ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la
prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E'
idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di
almeno diciotto trentesimi.
4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova
scritta e nella prova orale costituisce il punto da
attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione
della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi
per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.
5. A parita' di merito e' data la precedenza agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al
valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei
carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina,
al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di
vittime del dovere.
6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria
di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso
la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine
della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti
messi a concorso, ferma restando la possibilita', nei primi
venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti,
idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a
compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti.
6-bis. I termini di validita' della graduatoria dei
candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso
per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15
possono essere prorogati con motivata determinazione
ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi
banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa".



 
Art. 15
(Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "della lingua estera" sono sostituite dalle seguenti: "delle lingue estere";
b) al comma 3, le parole "ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra dieci ed i venti ventesimi consegue" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 20 (Prova facoltativa). - 1. Il concorrente che
ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione
al concorso e sempre che abbia riportato la idoneita' nelle
altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite
mediche di cui all art. 17, e' sottoposto all'esame delle
lingue estera&e; prescelta tra quelle indicate nel bando di
concorso, consistente in una prova scritta ed una prova
orale secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua
estera e' quella di cui all'art. 18, sostituito
all'insegnante di lingua italiana un insegnante della
lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del
prescritto titolo accademico, o, in mancana, un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione assegna sia per la prova scritta che
per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi.
L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno
diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che
non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la
prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in
entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria
finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di
concorso.".



 
Art. 16
(Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo le parole "se provenienti" inserire le seguenti: "dagli ufficiali di complemento dell'Arma o".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 21 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi). -
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli
ispettori dei carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da
quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado
rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri
conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti
per gli arruolati volontari nell'Arma;
c) se provenienti dagli allievi carabinieri
ausiliari, ottengono la commutazione della ferma gia'
contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data
di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini
previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
d) se provenienti dagli ufficiali di complemento
dell'Arma o dai carabinieri ausiliari, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma
quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e
sono nominati carabinieri effettivi;
e) se provenienti dai civili, dai militari in
servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o
forze armate, o dal personale appartenente ad altre forze
di polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la
qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati
volontari nell'Arma.
2. I militari in servizio ed in congedo delle forze
armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri
nonche' il personale appartenente alle altre forze di
polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso".



 
Art. 17
(Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 , il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 6, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 22 (Svolgimento del corso biennale). - 1. Il
corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei
carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri. conseguono
l'idoneita per la nomina a marescialli gli allievi che
superano gli esami finali al termine del secondo anno di
corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in
cui hanno avuto termine gli esami di idoneita' di prima
ovvero di seconda sessione.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del
primo o del secondo anno di corso possono ripetere
nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, qualora non intendano
ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare
servizio nell'Arma fino al compimento della ferma
contratta, sono avviati ai comandi di corpo con
determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso
contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro
obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e
restituiti al distretto militare di appartenenza.
4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:
a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto un
anno di corso;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di novanta giorni anche non consecutivi;
d) si trovino nelle condizioni previste dal
regolamento di cui al comma 6.
5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11
e 12.
6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto
d'istruzione per il personale del ruolo.".



 
Art. 18
(Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 23 (Svolgimento del corso semestrale). - 1. Il
corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri,
che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo
i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a
maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami
finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al normale servizio di istituto e
sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:
a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto il
corso;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi;
d) si trovino nelle condizioni previste dal
regolamento di cui al comma 4.
3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11
e 12.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si
applicano le norme contenute nel regolamento per l'istituto
d'istruzione per il personale del ruolo.".



 
Art. 19
(Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n.
198)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Nomina a maresciallo). - 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che abbiano superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e 23, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Istituto di istruzione per il personale del ruolo.
2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che abbiano superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'.
3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che abbiano superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno."
 
Art. 20
(Aggiunta dell'art. 24-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198)

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis (Sospensione delle nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale). - 1. Le nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessazione delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 35, comma 2."
 
Art. 21
(Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1985, n.
198)

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Reclutamento dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:
a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una san ione di stato, o siano sospesi dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere.
3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.
5. I vincitori dei concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso.
6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.
7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri col grado rivestito e senza detrazione e di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso;
b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.
8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione dei Comandante generale dell'Anna dei carabinieri su proposta del Comandante delIIstituto d'istruzione.
 
Art. 22
(Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole " maresciallo aiutante s.UPS" con le seguenti.- " maresciallo aiutante luogotenente".



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 27 (Commissione d'esame). - La commissione
giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e
29, comma 1, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
b) il comandante del reggimento corazzieri;
c) un ufficiale del reggimento corazzieri membro;
d) un maresciallo aiutante luogotenente segretario
senza diritto di voto".



 
Art 23
(Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)
1. All'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli
ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 29 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli
ispettori del reggimento corazzieri sono tratti mediante
concorso interno per esami, costituito da una prova scritta
di cultura generale e da una prova orale sulle materie
professionali, riservato al personale del ruolo dei
sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e
carabinieri dello stesso reggimento che, alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande,
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16. comma
2.
2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a
maresciallo devono superare un corso di qualificazione
professionale della durata stabilita di norma in sei mesi,
da definire con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati
idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con
decorrenza dalla data di fine corso.
4. Coloro che non superano il corso permangono nel
grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono
restituiti al reggimento corazzieri.
5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4,
5, 6, 7, 8 e 9.
6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si
applicano le norme contenute nel regolamento per l'istituto
d'istruzione per il personale del ruolo.".



 
Art. 24
(Aggiunta dell'articolo 30-bis al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198)
1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente:
"Art. 30-bis (Rientro in servizio a domanda dall'aspettativa). - 1. Il militare in aspettativa per infermita', che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio."
 
Art. 25
(Modifiche all'art. 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198)
1. All'articolo 31 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole "della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53" sono sostituite dalle parole "della commissione di cui all'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212",
b) al medesimo comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per il personale di cui ai comna precedenti, ai soli fini dei computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento dei personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni."
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B".";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo . o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata..-.



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 31 (Avanzamento degli appuntati e carabinieri). -
1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di
servizio nell'Arma dei carabinieri, e' conferito il grado
di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque
anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di
appuntato.
3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano
compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito
il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento
del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado,
data in cui ha inizio la procedura d valutazione, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, sentito
il parere della commissione di cui all'art.32 della legge
10 maggio 1983, n. 212. Per il personale di cui ai commi
precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili
all'avanzamento, si applicano le norme previste per
l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e
sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data
comunicazione delle motivazioni.
5. Le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3
si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata
tabella "B ;
6. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il
personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che
sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per
delitto non colposo, o sottoposto a procedimento
disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o
sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per
qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
6-bis.Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando
eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non
poter addivenire alla pronuncia del giudizio
sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i
motivi. A tale personale e' data comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive
elencate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve
essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui al
comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con
la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la
valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa
impeditiva.
8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato
la prescritta anzianita', non possono essere valutati per
l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio militare incondizionato o perche' deceduti,o
raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado
superiore dal giorno precedente alle intervenute cause
impeditive, sentito il parere della commissione di cui al
comma 4.
(Comma soppresso)".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, della
legge 1o febbraio 1989, n. 53 (vedasi nota all'articolo
10):
"4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare,
qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di
essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via
gerarchica. motivata proposta di proscioglimento al
Comandante generale, che decide, sentito il parere della
commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata
da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione
l'interessato puo' esperire le impugnative di legge".
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica
e della guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n.
138; il testo dell'articolo 32 e' riportato in nota
all'articolo 31.



 
Art. 26
(Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis 21 medesimo decreto legislativo)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai r-uoti degli ispettori e dei sovrintendenti-Chc sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo , o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.";
b) al comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata-".
2. Dopo l'articolo 35 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' aggiunto il seguente:
"Art. 35-bis (Altre cause di esclusione dall'avanzamento). - 1. Il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1, comma 1, che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro.".



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 35 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). -
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli
ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata
nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui
all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1 e "C2 .
2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per
l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli
ispettori e dei sovrintendenti sia rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego
o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni.
3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima
della pubblicazione del quadro di avanzamento,
l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni
previste dal comma 2, la commissione ne sospende la
valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento,
se questo e' stato formato. Al di fuori dei predetti casi,
quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter
addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento,
sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale
personale e' data comunicazione della sospensione della
valutazione e dei motivi che l'hanno determinata".



 
Art. 27
(Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 1")

1. Dopo l'articolo 37 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 37-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti). - 1. Agli appuntati scelti che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di. una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle
cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Art. 37-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi). - 1 . Ai brigadieri capi che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito una scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive,, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.".
 
Art. 28
(Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.198, e aggiunta degli art. 38-bis e 38-ter il medesimo decreto
legislativo)

1. All'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, le parole "Ispettori" ed il riferimento alla tabella "CI ", ovunque ricorrano, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Dopo l'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 38-bis (Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esarmi" dei marescialli capi). - 1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta, al quale sono
ammessi i marescialli capi:
1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella "C1" allegata al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli, anni precedenti;
b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta per esami".
Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della quafifica di "luogotenente").
1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a nella medie o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, 'rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al cormma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (vedasi nota alle
premesse):
"Art. 38 (Avanzamento "a scelta , ed "a scelta per
esami . - 1. L'avanzamento "a scelta , avviene secondo le
modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge
10 maggio 1983, n. 212.
2. Nell'avanzamento "a scelta le promozioni da
conferire sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti
iscritti nel quadro d'avanzamento, a scelta e' promosso al
grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a
quello di compimento del periodo di permanenza previsto
dalle tabelle "C1 e "C2 allegate al presente decreto;
b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono
sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento
all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di
scrutinio dell'anno successivo.
Di essi:
1) la prima meta' viene promossa con un anno di
ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle
tabelle "C1 e "C2 allegate al presente decreto, prendendo
posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e
sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello
stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene
promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di
permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 sopra citate,
prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e
sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello
stesso anno.
3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle
aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente
decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se
idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive; in
relazione alla posizione in graduatoria sono promossi
secondo le modali indicate nel comma 2.
4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli
capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire
con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto".



 
Art. 29
(Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 54-bis (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli aiutanti ai sensi dell'articolo 38 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decerto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto ai marescialli aiutanti in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.".
"Art. 54-ter (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri).
1. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensisilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
"Art. 54-quater (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli). - 1. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annua lorde, valido anche per la tredicesima
mensilita' e per l'indennita',di buonuscita, riassorbibile all'atto dell"accesso al livello retributivo superiore.".
"Art. 54-quinquies (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari). - 1. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
"Art. 54-sexies (Attribuzione di un emolunento pensionabile ai marescialli capi)
Ai marescialli capi e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:
a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni' dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore";
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene attribuito con decorrenza dal giorn successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.".
"Art. 54-septies (Cause impeditive all'attribuzione dell'emolumento pensionabile). - 1. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile ai sensi degli articoli 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e
54-sexies, avviene, anche con effetto retroattivo e ferno restando i requisiti previsti nei predetti articoli
54-ter, 54-quater 54-quinquies e 54-sexies al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.".



Nota all'art. 29:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento
ordinario; si riporta il testo dell'art. 38:
"Art. 38 (Emolumento ex art. 3, comma 2, della legge
28 marzo 1997, n. 85). - 1. Agli ispettori superiori
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche
equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro
mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da
data non anteriore al 1 settembre 1995, e' attribuito un
emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la
tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non
superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il
proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo
superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per
ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua
lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e
corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con
almeno venti anni di servizio comunque prestato, e'
attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con
le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra
loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al
livello retributivo superiore e non costituiscono
presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici
di stipendio".



 
Art. 30
Nome transitorie

1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legisiativo 12 maggio 1995,. n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado.
4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi dei comma 2, per il conferirnento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'articolo 38-ter, corrimi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado.
5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui " all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.
6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 diccmbre 2002;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;
c) dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
d) dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
f) dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.
7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorre dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma.
9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' aitribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita':
a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.
12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto.
13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro dell difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni.
14. A decorrere dal 1 gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre dei 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permnanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
15. Le promozioni attribuite ai semi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreeto.
16. Con decreto dei Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami'" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico--professionali e di cultura generale.



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
10 maggio 1983, n. 212 (vedasi nota all'art. 25):
"Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento
ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi
quadri, e' istituita una commissione permanente presso
ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per ciascuna commissione sono nominati membri
supplenti".
- Per il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, si veda la nota all'articolo 28.



 
Art. 31
(Disposizioni varie)

1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni dei presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 12 della legge 1 febbraio 1989. n. 53, e successive modificazioni.
2. Alla data di entrata in vigore dei presente decreto restano comunquw validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.
3. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa previgente al presente decreto.
4. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'intemo, il Minlstro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggioree della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, devono intendersi applicabili anche al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente:
"2. Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un briigadicre capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sono rispettivarnente sostituite dalle tabelle "A", "F' e "I" allegate al presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle "C1" e "C2" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto.
8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con la legge 14 novembre 1987, n. 468.



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
10 maggio 1983, n. 212 (vedasi nota all'art. 25):
"Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio e con anzianita' di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle
di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al
sottufficiale dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria,
durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al
sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del
trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo
trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e'
liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in
ausiliaria prima del richiamo stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
10 febbraio 1989, n. 53 (vedasi nota all'art. 10):
"Art. 12. - 1. Al personale di cui alla presente legge
collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per
cento della differenza tra il trattamento normale di
quiescenza percepito ed il trattamento economico
onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire
virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in
servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a
quella posseduta all'atto del collocarnento in ausiliaria.
Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di faniiglia
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 10 maggio
1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante ,
sono aggiunte le seguenti: "nel tempo ."
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio
1995 - serie generale - n. 122; si riporta il testo
dell'art. 39, commi 5 e 6:
"5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge
27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma:
"Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli,
dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio
permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a
tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno
successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda
volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal
fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato
idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse
decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato
portato in avanzamento. .
6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
aggiunto il seguente comma:
"Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e
a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione
dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la
seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente
valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio
negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione
e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e
con le stesse decorrenze attribite ai pari grado con i
quali e' stato portato in avanzamento .".
- Si riporta il testo dell'art. 32 della citata legge
10 maggio 1983, n. 212, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
predetto articolo sono costituite come segue:
presidente un ufficiale generale;
membri oridinari: nove ufficiali superiori, dei quali
il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
anziano quello di segretario; l'aiutante, il
sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il
caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della
Marina e dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del
ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del
1o gennaio dell'anno considerato e che possa far parte
della Commissione almeno per l'intero anno solare.
2. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di
avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue:
presidente: generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia
disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in
ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente
attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette
ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il
ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di
segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo
ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di
valutazione di personale del ruolo ispettori,
sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano
far parte della commissione almeno per l'intero anno solare
a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare".
- Il decreto-legge 16 dicembre 1987, n. 379, recante
"Misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato
e del personale ad essi collegato ed equiparato",
convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987,
n. 468, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16 novembre 1987, n. 268. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 15-ter:
"15-ter. I marescialli maggiori "carica speciale sono
nominati mediante concorso da bandire con decreto del
Ministro della difesa nel limite delle vacanze esistenti
nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n.
410. I vincitori del concorso sono impiegati dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi
corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di
servizio. Sono abrogati l'art. 7 della legge 2 giugno 1936,
n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n.
1717, e l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210".



 
Art. 32
(Clausola finanziaria)

1. La spesa derivante dal presente decreto e' valutata in 21.960 milioni di lire nei 2001, 29.595 milioni di lire nel 2002, 29.276 milioni di lire nel 2003, 30.774 milioni di lire nel 2004, 33.611 milioni di lire nel 2005, 33.734 milioni di lire nel 2006, 33.746 milioni di lire nel 2007 e 33.817 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante' corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 28 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si veda la nota alle premesse.



 
Tabella C3
(( (art. 30, comma 6, decreto legislativo n. 83/2000)
---------------------------------------------------------------
Anno di promozione al | Anzianita' minima nel grado di
grado di maresciallo | maresciallo aiutante
aiutante |
---------------------------------------------------------------
|
Dal 15.04.2001 al 31.12.2002 | 9 anni
---------------------------------------------------------------
Dal 01.01.2003 al 31.12.2003 | 10 anni
---------------------------------------------------------------
Dal 01.01.2004 al 31.12.2004 | 11 anni
---------------------------------------------------------------
Dal 01.01.2005 al 31.12.2005 | 12 anni
---------------------------------------------------------------
Dal 01.01.2006 al 31.12.2006 | 13 anni
---------------------------------------------------------------
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007 | 14 anni
--------------------------------------------------------------- ))
 
Tabella A ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Tabella C1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Tabella C2
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Tabella F
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Tabella I
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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