Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
CIRCOLARE 5 marzo 2001, n. 20 |
Modalita' di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. |
|
|
Agli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica (Tabelle A e B annesse alla legge n. 720/1984) Ai tesorieri degli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro Ai dipartimenti provinciali del Tesoro ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni centrali Alle direzioni regionali Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici Iva Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette Ai centri di risposta telefonici (call center) e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'associazione bancaria italiana
L'applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, ha dato luogo a diversi quesiti anche dopo la diffusione della circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2001) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e della circolare n. 8 del 26 gennaio 2001 dell'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze. Per superare dette ulteriori perplessita' appare opportuno integrare i chiarimenti precedentemente forniti per cui, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, si forniscono le seguenti precisazioni. In primo luogo si sottolinea che gli enti pubblici in indirizzo, qualora siano tenuti a versare delle ritenute, devono obbligatoriamente effettuare tale versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e non possono piu' procedere con modalita' diverse (versamenti unificati con mod. F24). In tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli stessi enti possono continuare ad utilizzare il mod. F24, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L'utilizzo del mod. F24 e', dunque, limitato ai soli importi da compensare. Se a seguito della compensazione restano ancora ritenute da versare, queste, come gia' precisato, vanno versate in Tesoreria. Resta fermo che il termine ultimo per la presentazione del mod. F24 ai fini della compensazione e' il giorno 16 del mese (art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), mentre i versamenti in Tesoreria devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Con riferimento poi al versamento delle ritenute IRPEF si conferma che quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati trovano imputazione al capo VI, capitolo 1023, art. 3 dell'entrata statale. Le ulteriori ritenute fiscali, diverse da quelle sopra evidenziate, operate dagli enti pubblici in indirizzo devono essere imputate ai capi, capitoli e articoli dell'entrata statale corrispondenti ai codici tributo precedentemente utilizzati. Per agevolare l'individuazione dei capi, capitoli e articoli interessati si allega un prospetto nel quale sono indicati, per ogni singolo codice tributo gia' utilizzato dall'ente, il corrispondente capo, capitolo e articolo dell'entrata statale da riportare in occasione del versamento delle ritenute. In considerazione di quanto sopra gli enti avranno cura, in sede di versamento, di specificare per ciascuna tipologia di ritenuta l'imputazione in bilancio secondo le indicazioni riportate nel predetto prospetto. Nella distinta di versamento (mod. 124T) - da presentare alla competente sezione di tesoreria provinciale e da non assoggettare al visto della Ragioneria provinciale dello Stato - va indicata l'imputazione al capo, capitolo e articolo di bilancio. Vanno quindi raggruppate le somme che, seppure riferite a piu' codici tributo, riguardano un'unica imputazione. Puo' essere compilata un'unica distinta (mod. 124T) per i versamenti relativi alle ritenute IRPEF riportando sulla stessa, per ciascuna quietanza da emettere, sino a sette imputazioni per capitolo e articolo. Si fa presente che gli enti dovranno, in sede di compilazione del mod. 770, indicare i versamenti effettuati distintamente per codice tributo. Si conferma che nella distinta di versamento va indicato il codice fiscale dell'ente versante. Si precisa che nella causale della quietanza va riportata la data di consegna della relativa documentazione da parte degli enti pubblici in indirizzo ai seguenti uffici: a) alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato se l'ente versante e' titolare di contabilita' speciale; b) al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA, ufficio XII, se l'ente versante e' titolare di conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale. Per quanto riguarda la regione Sicilia - considerato il particolare ordinamento statutario - si fa presente che gli enti pubblici in indirizzo ubicati nel territorio della suddetta regione e che nello stesso territorio effettuano i versamenti delle ritenute, provvedono al versamento delle ritenute sopra elencate presso la tesoreria della regione siciliana, gestione Banco di Sicilia, per la parte di spettanza regionale. Per le quote di gettito riservato allo Stato trovano invece applicazione le modalita' previste dalla richiamata circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 nonche' dalla presente circolare. Si fa infine presente che sono considerati validi i versamenti delle ritenute sinora effettuati attraverso il mod. F24.
Roma, 5 marzo 2001
Il direttore della direzione centrale gestione tributi Romano |
| Allegato ----> Vedere Allegato <---- |
|
|
|