| Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| CIRCOLARE 23 febbraio 2001 |  
| Legge  23  dicembre  2000,  n.  388:  art.  80,  commi  20,  21 e 22. Sospensione delle procedure di sfratto. |  
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1. Generalita'
      L'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre, n. 388 (finanziaria 2001)  dispone la sospensione di 180 giorni (a partire dal 1o gennaio e  pertanto  fino  al  29 giugno  2001)  delle procedure esecutive di sfratto  avviate nei confronti degli inquilini per i quali ricorrano, oltre  alla presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di handicappati gravi, una delle seguenti condizioni:      a) indisponibilita' di altra abitazione;      b) redditi  insufficienti  ad accedere all'affitto di una nuova casa.    Con   la   presente   circolare  vengono  forniti  gli  opportuni chiarimenti  in  merito  alla  disposizione  in  questione al fine di orientarne   l'applicazione   con   modalita'   uniformi,   anche  in considerazione  dei  necessari  raccordi con la recente riforma delle locazioni  (legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni) cui la norma fa riferimento. 2. Ambito territoriale di applicazione.    La norma in argomento dispone che la sospensione di 180 giorni si applica, richiamando l'art. 6 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nei comuni  di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.    Si  tratta, come e' noto, delle citta' metropolitane e dei comuni con  esse confinanti, di tutti i capoluoghi di provincia e dei comuni definiti  ad alta tensione abitativa ai sensi delle delibere Cipe del 30 maggio  1985  e  dell'8 aprile 1987, nonche' di quelli terremotati della Campania e della Basilicata. Detti comuni, per una piu' agevola consultazione, vengono indicati nell'elenco allegato (Allegato A). 3. Soggetti ammessi al beneficio.    Come  prima  accennato,  la  norma  di  che  trattasi consente la sospensione  per  180  giorni  delle procedure di sfratto avviate nei confronti   di  conduttori  assoggettati  a  procedure  esecutive  di rilascio  forzoso  purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti elencati  (presenza  nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o handicappati  gravi  che  non  dispongano  di  altra  abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa).    La  formulazione  generica  della  norma potrebbe portare, ad una lettura  affrettata,  a  comprendere  nell'ambito  applicativo  della disposizione  anche le procedure di sfratto originate dalla morosita' dell'inquilino,  ponendosi  in  tal  modo  in  contrasto con tutta la normativa e la giurisprudenza finora applicata.    E'  quindi  opportuno  precisare  che  la dizione letterale della legge   n.   388/2000  non  puo'  prescindere  dall'indirizzo  finora applicato  che  ha  teso  a  garantire,  nell'ambito dell'ordinamento giuridico,   il   rigoroso  rispetto  di  pattuizioni  liberamente  e regolarmente   assunte   dalle   parti  nei  contratti  di  locazione sottoscritti.    A  conferma  di  tale  orientamento,  l'art.  6  della  legge  n. 431/1998,  cui la norma in argomento fa riferimento, e in particolare il  comma  6,  ha  esplicitamente previsto la decadenza dal beneficio della  sospensione  dell'esecuzione del provvedimento di rilascio per il  conduttore  inadempiente  all'obbligo  di integrazione del canone pattuito delle maggiorazioni dovute nel periodo di sospensione.    Il   legislatore,   nel  prevedere  la  proroga  per  determinate categorie  socialmente  deboli,  non ha certamente voluto stravolgere tale  indirizzo  che  andrebbe  a premiare, a danno di una sola delle parti contraenti (nelle fattispecie il locatore), un comportamento di disimpegno   del   conduttore  oltre  che  costituire  un  gravissimo precedente  per la certezza delle obbligazioni in genere. Lo Stato di diritto  tutela,  infatti,  l'osservanza  da  parte di tutte le parti contraenti  del regolare svolgimento degli impegni assunti secondo le condizioni contrattuali liberamente e legittimamente convenute.    La  ratio  della  nuova norma e' limitata a consentire che alcuni soggetti   in   particolare  stato  di  disagio  possano  partecipare proficuamente   alle  procedure  comunali  per  la  formazione  delle graduatorie  tesa  ad  ottenere  un  alloggio in locazione diverso da quello  sottoposto  alle  procedure esecutive di sfratto. La volonta' del  legislatore,  nell'emanare  la  legge  n. 431/1998, cui la nuova norma  deve necessariamente raccordarsi, e' stata quella di ottenere, attraverso  la  liberalizzazione  del  mercato delle locazioni ad uso abitativo    un    incremento    dell'offerta    di   abitazioni   e, conseguentemente, un effetto calmieratore degli affitti.    Le  considerazioni sopra svolte impongono, pertanto, di escludere dall'applicazione  della  sospensione  delle  procedure  esecutive di sfratto,  disposta  dalla  legge  n.  388/2000,  quelle  attivate nei confronti dei conduttori morosi. 4.1.  Presenza  nel  nucleo  familiare  di  ultrasessantacinquenni  o handicappati gravi.    La  norma in questione condiziona il beneficio della sospensione, oltre  al  possesso  di  redditi  inadeguati e di indisponibilita' di altro  alloggio,  anche alla presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi.    Per   rendere   concretamente   applicabile  la  disposizione  in questione  e'  opportuno  fissare  un  riferimento  temporale  certo, rispetto  al  quale  poter verificare la sussistenza della condizione richiesta concernente la presenza di determinati soggetti deboli.    A  tal fine e' possibile fare riferimento, per analogia, al comma 5  dell'art.  6  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, laddove prevede che  il  differimento  del termine delle esecuzioni di rilascio possa essere  fissato  - sulla base di quanto previsto dal citato comma 5 - anche  nei  casi  in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,  convivente  con  il  conduttore  da  almeno sei mesi, sia portatore di handicap o sia malato terminale.    Nel   caso   ricorra  la  condizione  sopracitata  il  conduttore interessato  alla  sospensione  rendera',  ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione in carta libera, da  consegnare all'ufficiale giudiziario, nella quale sia specificato il periodo di convivenza.    Appare   utile   richiamare,  per  quanto  attiene  la  categoria dell'handicappato  grave,  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104 (legge quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti sociali) nella  quale  viene  indicato  che  la  situazione di handicap assume connotazione  di  gravita'  qualora la minorazione fisica, psichica o sensoriale,  singola  o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata  all'eta',  in  modo  da  rendere  necessario un intervento assistenziale   permanente,   continuativo   e  globale  nella  sfera individuale o in quella di relazione.    Ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di handicap grave deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario copia conforme  della  certificazione  rilasciata dalle commissioni mediche istituite  presso  le  aziende  sanitarie locali ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992. 4.2. Mancata disponibilita' di altra abitazione.    Per  mancata  disponibilita' di altra abitazione e' da intendere, innanzitutto,  il  mancato  possesso  a qualunque titolo (proprieta', usufrutto,  comodato,  ecc.)  di  altro  immobile ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale.    E' da ritenere, comunque, che la proprieta' di un alloggio, anche al  di  fuori  del  comune di residenza, non debba essere considerata condizione  sufficiente  ai fini della effettiva disponibilita' dello stesso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:      a) l'alloggio  risulti  gravemente  danneggiato o ricada in uno stabile   per  il  quale  sia  stato  richiesto  il  previsto  titolo abilitativo ai fini dell'integrale ristrutturazione;      b) risulti  locato  gia'  in  data  antecedente  all'avvio, nei propri  confronti,  della procedura esecutiva di sfratto e sempreche' sia  stata,  conseguentemente,  avviata analoga richiesta di rilascio nei confronti del rispettivo locatario.    Nel  caso ricorra una delle condizioni sopracitate, il conduttore interessato  alla  sospensione  rendera',  ai sensi dell'art. 3 della legge  15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione in carta libera che deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario. 4.3.  Redditi  insufficienti  per  accedere  all'affitto di una nuova casa.    La norma in questione subordina il beneficio del differimento dei termini  delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio all'esistenza di condizione di disagio economico dei conduttori.    Si  rende  pertanto  necessario,  al  fine  di  ricondurre  ad un riferimento normativo certo tale previsione, esplicitare gli speciali requisiti  economici  da  possedere da parte del nucleo familiare del locatario.    Cio'  posto,  e'  da  ritenere  che  la situazione reddituale del conduttore  ai  fini  del  beneficio  in  argomento  vada riferita al possesso  dei  requisiti  economici  previsti dalle singole normative regionali   e  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per conseguire  l'assegnazione  di  un  alloggio di edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 22).    Il  superamento  di  tali limiti di reddito e' ritenuto, infatti, dal  legislatore  condizione  sufficiente  perche' il locatario possa rivolgersi  all'offerta  di  alloggi  in  locazione  disponibili  sul mercato.    La ratio della norma contenuta nella legge n. 388/2000, come gia' illustrato  al  punto  3,  e'  quella  di legare la sospensione delle procedure  esecutive  di  sfratto  all'inserimento  del conduttore in apposite  graduatorie  comunali  da  redigere,  nella  prima  fase di applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il richiamo alla legge n. 431/1998 e l'utilizzo delle risorse attribuite dal  Fondo  nazionale  di  sostegno  per l'accesso alle abitazioni in locazione,  di cui all'art. 11 della richiamata legge, destinato alla concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione,  evidenziano  l'analogia delle due disposizioni. Pertanto, il  requisito  del  reddito  per  l'inserimento  dei conduttori nelle citate  graduatorie  non  puo' che essere identico. Conseguentemente, per  la  quantificazione  del  reddito,  si  applica  la  lettera  b) dell'art.  1,  comma  1, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno  1999  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 167 del 19 luglio  1999), che richiede la "sussistenza" - in relazione al nucleo familiare  del locatario - di un reddito annuo imponibile complessivo non  superiore  a  quello  determinato dalle regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  Bolzano  per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.    Ai  fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del  nucleo  familiare  deve essere resa, in tal senso, all'ufficiale giudiziario  apposita  dichiarazione  a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.    Per  rendere  piu' agevole la verifica del possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica si unisce alla presente circolare  un  prospetto  dei  limiti  di reddito vigenti in ciascuna regione e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano (Allegato B). 5. Controlli delle autocertificazioni.    Le  autocertificazioni  previste  ai  punti  4.1,  4.2 e 4.3 sono sottoposte a controllo secondo le modalita' indicate dall'art. 11 del decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 per verificarne  la  veridicita'  delle dichiarazioni rese ai sensi della citata legge 15 maggio 1997, n. 127.      Roma, 23 febbraio 2001                                                    Il Ministro: Nesi
  Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 175  |  
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  Elenco  dei  comuni  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988,  n.  551, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.    ---->   Vedere allegato da pag. 8 a pag. 20 della G.U.  <----  |  
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  Limiti  di  reddito per beneficiare della sospensione delle procedure di sfratto.   ---->   Vedere allegato da pag. 21 a pag. 28 della G.U.  <----  |  
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