| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 13 marzo 2001 |  
| Disposizioni  in  materia  di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di  costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma  11,  e  5,  della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e per l'adozione di disposizioni  recanti  modificazioni  e  integrazioni  della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 58/01). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 13 marzo 2001,  Premesso che:    ai   sensi   dell'art.   4,   comma   11,   della   deliberazione dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita')  28 dicembre  2000,  n.  237/00,  recante definizione di criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per le attivita' di distribuzione   del  gas  e  di  fornitura  ai  clienti  del  mercato vincolato,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4  del  5 gennaio  2001,  supplemento  ordinario  n.  2  (di seguito: deliberazione  n. 237/00) l'Autorita' determina, entro il 28 febbraio 2001,  il  valore  del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD) per l'anno termico 2001-2002;    ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e' istituito   con  decorrenza  dal  1o luglio  2001  un  fondo  per  la compensazione  temporanea  di  costi  elevati  di  distribuzione  (di seguito: fondo di compensazione);    ai  sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli  ambiti  tariffari  diversi  da  quelli  a  costo elevato, come percentuale  uniforme  del  costo  di  distribuzione  riconosciuto in misura non superiore al due per cento;    esercenti   e   associazioni   di   categoria   hanno   trasmesso all'Autorita',  con  riferimento,  in  particolare,  ad alcuni ambiti tariffari   le   cui   variazioni   tariffarie  previste  dal  regime transitorio  di  cui  alla  deliberazione  n.  237/00  non  risultano coerenti  rispetto  ai  livelli  tariffari  previsti  per  il periodo successivo dalla medesima deliberazione, numerose segnalazioni;  Visti:    la legge 14 novembre 1995, n. 481;    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   19 novembre   1996,   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;  Vista:    la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00;    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 gennaio  2001,  n. 4/01 (di seguito  deliberazione  n.  4/01),  recante  la  rettifica  di errori materiali  nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  28 dicembre  2000,  n.  237/00  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001;    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 febbraio 2001, n. 25/01 (di seguito:  deliberazione  n. 25/01) recante la proroga dei termini per la  comunicazione  e  la  pubblicazione  delle  tariffe  relative  al semestre  gennaio  -  giugno  2001  di cui all'art. 18, comma 6 della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 28 dicembre  2000,  n.  237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001;  Considerato  che  i  costi  unitari  elevati che si determinano nei primi  anni  dell'attivita'  di distribuzione, in condizioni di bassa densita'  di  utenza  o di consumo, possono penalizzare le aree nelle quali sia in corso la metanizzazione;  Ritenuto che:    sia opportuno modificare la disciplina afferente le modalita' per l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  fondo  di  compensazione parziale,  a  beneficio di ambiti tariffari con elevati costi unitari delle  attivita'  di  distribuzione,  con  particolare riferimento al rapporto  tra  il  valore della quota QFNC e il vincolo sui ricavi di cui alla deliberazione n. 237/00;    siano   necessarie  alcune  modificazioni  ed  integrazioni  alla deliberazione  n. 237/00 anche a seguito delle segnalazioni di cui in premessa;    sia  altresi'  necessario  che  le  variazioni  tariffarie che si determineranno    in   conseguenza   dell'applicazione   del   regime transitorio  di cui alla deliberazione n. 237/00 siano coerenti con i livelli  tariffari  previsti  dalla  medesima  deliberazione  per  il periodo successivo;    sia  opportuno  il riconoscimento di un prolungamento dei termini per   comunicazione   e   la   pubblicazione  delle  tariffe  per  la distribuzione  e  la  fornitura  del gas di cui alle deliberazioni n. 237/00  e  n.  25/01  al  fine di consentire agli esercenti di tenere conto   delle   modificazioni  e  integrazioni  apportate  al  quadro regolatorio;                              Delibera:                               Art. 1.                             Definizioni
    Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  28 dicembre  2000,  n.  237/00  e  la  medesima deliberazione si definisce come deliberazione n. 237/00.  |  
|   |                                 Art. 2.  Determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente
    Il  costo  medio  annuo  di  distribuzione  per cliente CMUD di cui all'art. 4, comma 4.11 della deliberazione n. 237/00, applicabile per l'anno  termico  2001-2002,  e  determinato  in  lire  236.500 per la distribuzione  di gas naturale e in lire 289.600 per la distribuzione degli altri gas.  |  
|   |                                 Art. 3.                  Ambiti tariffari a costo elevato
    3.1 Sono considerati a costo elevato in ciascuno degli anni termici compresi  nel  periodo  intercorrente  tra  il  1o luglio  2001  e il 30 giugno 2004 gli ambiti tariffari per i quali il vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD), determinato ai sensi degli articoli 3, 4 e 12 della  deliberazione n. 237/00, e' superiore a 508.700 lire annue per ogni  cliente  allacciato  ed attivo al 30 giugno del precedente anno termico,  oppure a 7,40 lire per MJ di gas distribuito nel precedente anno termico.  3.2  La  quota  QFNC  negative  di  cui all'art. 5, comma 5.3 della deliberazione  n. 237/00 per gli ambiti tariffari a costo elevato, e' pari al maggior valore tra i due seguenti:            VRD  -508.700 x NU                1    QFNC  = ------------------- 1 2            VRD  - 7,4 x E                1    QFNC  = ------------------- 2 2
    3.3  La  quota  QFNC  positiva  di  cui all'art. 5, comma 5.2 della deliberazione  n. 237/00 per gli ambiti tariffari diversi da quelli a costo  elevato,  e' pari all'1,9% della somma del costo di gestione e del costo di capitale della distribuzione, secondo la formula:          QFNC=0,019 VRD                         1
    3.4  La quota QFNC di cui al comma precedente non e' dovuta per gli ambiti  tariffari  per i quali il vincolo dei ricavi di distribuzione (VRD),   determinato   ai  sensi  degli  articoli 3,  4  e  12  della deliberazione  n.  237/00, e' superiore a 499.100 lire annue per ogni cliente  allacciato  ed  attivo  al  30 giugno  del  precedente  anno termico,  oppure a 7,26 lire per MJ di gas distribuito nel precedente anno termico.  3.5   In   deroga   al  disposto  dell'art.  3,  comma  3.6,  della deliberazione  n.  237/00,  le  localita' per le quali l'esercente ha diritto   di  ottenere  la  compensazione  temporanea  dei  costi  di distribuzione  sono  soggette  al  calcolo  del vincolo sui ricavi ed all'applicazione dell'opzione tariffaria base di cui all'art. 7 della medesima deliberazione.  3.6    Gli    esercenti   comunicano   annualmente   all'Autorita', contestualmente   alla   presentazione   delle  proposte  annuali  di aggiornamento  delle tariffe, l'elenco degli ambiti tariffari a costo elevato  per  i  quali intendono ottenere la compensazione temporanea per  un  massimo  di  tre  anni  termici ed i riferimenti bancari per l'erogazione delle relative quote.  |  
|   |                                 Art. 4. Amministrazione  del  fondo  per la compensazione temporanea di costi                      elevati di distribuzione
    4.1 L'Autorita' amministra il fondo per la compensazione temporanea di  costi  elevati  di  distribuzione,  di cui all'art. 5, comma 5.1, della  deliberazione  n.  237/00  avvalendosi,  per la gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario.  4.2  Gli esercenti degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano, entro il 30 aprile dell'anno termico di riferimento, il saldo tra le quote QFNC positive determinate in base al precedente art.  3,  comma  3.3,  e quelle negative di cui al precedente art. 3, comma 3.2.  4.3  Entro  il 30 giugno dell'anno termico di riferimento, le quote QFNC  negative determinate ai sensi del precedente art. 3, comma 3.2, al  netto  di  quelle  positive  di  competenza,  sono  versate  agli esercenti degli ambiti tariffari a costo elevato.  4.4  Qualora  il  gettito  riveniente  dai  versamenti  di  cui  al precedente  comma  4.2  non sia capiente rispetto alle esigenze poste dai  versamenti di cui al precedente comma 4.3, detti versamenti sono ridotti proporzionalmente.  Di   approvare  le  seguenti  modificazioni  ed  integrazioni  alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 28 dicembre 2000, n. 237/00:    sostituire  il  comma  3.2 dell'art. 3 con un comma formulato nel modo  seguente:  "3.2  Nei  casi  in cui piu' enti locali affidino in forma  associata  il servizio di distribuzione e la fornitura del gas ai   clienti  del  mercato  vincolato  o  gli  stessi  dichiarino  di costituire  un  unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con  l'insieme  delle  localita'  servite attraverso piu' impianti di distribuzione da uno o anche piu' esercenti";    sostituire  il  comma  4.1 dell'art. 4 con un comma formulato nel modo  seguente: "4.1 Per ciascuna localita' facente parte dell'ambito tariffario,  il  vincolo sui ricavi di distribuzione VRD e' pari alla somma  delle  componenti  rappresentative  dei  costi riconosciuti di gestione   CGD   e   di   capitale   CCD  relativi  all'attivita'  di distribuzione,  effettuata  con  livelli  di  qualita',  sicurezza  e continuita'  e  con le condizioni contrattuali del servizio di cui al successivo art. 12, comma 5.
  VRD = CGD + CCD";
      sostituire  il  comma  4.8 dell'art. 4 con un comma formulato nel modo  seguente:  "4.8  In  caso di estensioni rilevanti del servizio, anche  distribuite  su  piu'  anni, avvenute nell'ambito del medesimo comune nei dieci anni che terminano con quello di presentazione della proposta  tariffaria, il parametro APF e' calcolato come valore medio ponderato  per i clienti delle diverse zone servite, assumendo l'anno AC-10 come anno di prima fornitura per i clienti gia' serviti in tale data, secondo la formula:                    ---->   Vedere Formula  <----  dove:
      NU   sono i clienti attesi delle estensioni rilevanti;       t
      NU       sono i clienti nuovi delle reti esistenti e quelli       AC-10 presenti  al  31 dicembre dell'anno AC-10, al netto delle cessazioni, calcolati secondo la formula:                    ---->   Vedere Formula  <----    NU assume il significato indicato al precedente comma 4.2".    sostituire l'art. 5 con un articolo formulato nel modo seguente:  |  
|   |                                 Art. 5.                Fondo per la compensazione temporanea                  di costi elevati di distribuzione
    5.1  E' istituito con decorrenza dal 1o luglio 2001 un fondo per la compensazione  temporanea  di  costi  elevati  di  distribuzione  (di seguito:  fondo  di  compensazione), alimentato da versamenti annuali costituiti  da quote relative agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato.  5.2 La quota QFNC versata, se positiva, o riscossa, se negativa dal fondo di compensazione e' una quota aggiunta al vincolo sui ricavi di distribuzione    VRD    dell'ambito   tariffario,   al   fine   della determinazione  dell'opzione  tariffaria  base  di cui all'art. 7 del presente provvedimento.  5.3 La quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a  costo  elevato  e'  determinata  annualmente  dall'Autorita'  come percentuale  uniforme  del  costo  di  distribuzione  riconosciuto in misura  non  superiore  al  due per cento, in modo da coprire i costi delle quote QFNC relative agli ambiti tariffari a costo elevato.  5.4  Per  gli  ambiti  tariffari  a costo elevato, la quota QFNC e' negativa   ed  e'  pari  ad  una  percentuale  del maggior  costo  di distribuzione  riconosciuto per i suddetti ambiti, rispetto al limite dei costi elevati fissato annualmente dall'Autorita'.  5.5 Per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota QFNC e' riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore ai tre anni.    sostituire  il  comma 9.4 dell'art. 9 cosi' come modificato dalla deliberazione n. 4/01 con un comma formulato nel modo seguente:    "9.4  La  quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del  gas distribuito QVD e' calcolata, per ciascun ambito tariffario, secondo la formula:            VRVD    QVD = -------             VCV
    dove:    VRVD  e'  il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, pari alla somma dei singoli vincoli  determinati  per  ciascuna  localita'  costituente  l'ambito tariffario secondo la formula:
  VRVD = v x NV
  dove:    v e' un coefficiente rappresentativo dei costi unitari, operativi e  di capitale, dell'attivita' di vendita al dettaglio, pari a 62.100 lire/cliente;    NV  e'  il  numero  dei  clienti  attivi del mercato vincolato al 30 giugno   dell'anno  precedente  la  presentazione  della  proposta tariffaria in ciascuna localita' costituente l'ambito tariffario. Per l'anno base gli esercenti utilizzano il numero dei clienti allacciati ed  attivi  al  30 giugno 2000 che hanno registrato nell'anno termico 1999-2000,  o  come  media degli anni solari 1999 e 2000, consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard;    VCV  e'  il  volume  del  gas  venduto  ai  clienti  del  mercato vincolato,  appartenenti  all'ambito  tariffario  in esame, nell'anno termico   precedente  la  presentazione  della  proposta  tariffaria, espresso  in  MJ.  Per  l'anno base gli esercenti utilizzano i valori relativi  ai  consumi  dei  clienti  che  hanno  registrato nell'anno termico  1999-2000,  o  come  media  degli  anni  solari 1999 e 2000, consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard."  Nel   comma   9.5   dell'art.   9,   cosi'  come  modificato  dalla deliberazione n. 4/01, la formula:                       cm + 58,5             Qm   = -------------- 1 38,52 x 0,975
    e' sostituita dalla formula:                          cm + 58,5             Qm   = ----------------------                1    38,52 x (cnc + 0,007)
    dove  "cnc"  assume  i  valori definiti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996.    aggiungere all'art. 10 il comma formulato nel modo seguente:      "10.5  Le  quote  aggiuntive  non superiori all'1 per cento dei ricavi  di  distribuzione,  di  cui  al  precedente  comma 10.1, sono riscosse dagli esercenti mediante aggiunta alle quote variabili delle opzioni  tariffarie,  determinate  ai  sensi degli articoli 6 e 7 del presente  provvedimento di un'ulteriore quota, espressa in L/MJ, pari al  valore  della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per l'energia distribuita nell'anno base;  di  prorogare  sino  al  30 marzo  2001  il termine, previsto dalla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 14 febbraio  2001,  n. 25/01, entro cui gli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono  comunicare  alla  medesima  Autorita'  le tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001;  di  prorogare  sino  al  15 aprile  2001 il termine, previsto dalla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 14 febbraio  2001,  n. 25/01, entro cui gli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono  provvedere  alla  pubblicazione  delle tariffe sul Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate;  di   stabilire  che  le  proposte  tariffarie  per  l'anno  termico 2001-2002,  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  della deliberazione n. 237/00, devono essere presentate entro il 15 aprile 2001;  La  presente  deliberazione  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 13 marzo 2001.    Milano, 13 marzo 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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