| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 |  
| Ripubblicazione  del  testo  della  legge  5  marzo  2001,  n. 57, recante:  "Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei mercati",  corredato  delle  relative  note.  (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001). |  
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Avvertenza:    Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo della legge 5 marzo 2001,  n.  57,  corredato  delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                                 Art. 1         (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi                       per i veicoli a motore)   1.  Dopo  l'articolo  12  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990 e' inserito il seguente:   "Art.  12-bis  -  1.  Al  fine  di  garantire  la trasparenza e la concorrenzialita'  delle  offerte  dei  servizi assicurativi, nonche' un'adeguata  informazione  agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese di  assicurazione  esercenti  il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma  4,  indicando  altresi'  il  periodo  al  quale  gli stessi si riferiscono,   mediante  appositi  opuscoli,  materiale  promozionale ovvero annunci pubblicitari.   2.  E'  fatto  obbligo  alle  imprese  di assicurazione di rendere visibili  agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi  telematici,  le  tariffe  e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri  e  natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di  evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di  garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o  del  conducente,  per  sinistri  occorsi o causati in occasione di guida  del  veicolo  assicurato  da  parte  di  persona  diversa  dal proprietario  o  da  persona  designata  contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.   3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 5, del decreto-legge  28  marzo  2000,  n. 70, convertito con modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2000,  n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi  della  presente  legge  deve  essere  inviata  a  mezzo  fax o raccomandata  almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di scadenza indicata in polizza.   4.  Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:   a)  persona  fisica  di  sesso maschile di 18 anni di eta', che si assicura  per  la  prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di cilindrata, con alimentazione a benzina;   b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8 anni di  guida  senza  sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus,  con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge  vigente  per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di cilindrata, con alimentazione a benzina;   c)  persona  fisica  di  sesso maschile di 35 anni di eta', con 10 anni  di  guida  senza  sinistri,  che  si  assicura  con  la formula tariffaria  bonus-malus,  con  un  massimale  pari  a  quello  minimo previsto  dalla  legge  vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;   d)  persona  fisica  di  sesso  maschile di 40 anni di eta' che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a  quello  minimo  previsto  dalla  legge  vigente  nella  classe cui corrisponde  il  massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;   e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2 anni di  guida  con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus,  con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge  vigente  per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di cilindrata, con alimentazione a benzina;   f)  persona  fisica  di  sesso  maschile di 45 anni di eta' che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a  quello  minimo  previsto  dalla  legge  vigente  nella  classe cui corrisponde   il   massimo  del  malus  per  un'automobile  di  1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;   g)  persona  fisica  di  sesso  maschile di 18 anni di eta' che si assicura  per  la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;   h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale  pari  a  quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;   i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale  pari  a  quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.   5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al   Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU) istituito  dalla  legge  30  luglio1998,  n.  281,  e  alle camere di commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti  per territorio,  i  premi  annuali  di  riferimento  offerti  agli utenti all'inizio di ogni semestre.   6.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 5 devono essere effettuate entro  il  31  ottobre,  per  il  semestre  gennaio-giugno  dell'anno successivo,  ed  entro  il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.   7.   Le   eventuali  variazioni  dei  premi  di  riferimento  sono comunicate  dalle  imprese  di  assicurazione  almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.   8.  I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia".   2.  Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969,  n.  990,  introdotto  dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   3.   Nel   primo   anno   di  vigenza  della  presente  legge,  le comunicazioni  di  cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre  1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono  effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo  semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno. 
                                                                 Avvertenza:                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.                 Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).             Note all'art. 1:                 -   La   legge   24 dicembre  1969,  n.  990,  reca:          "Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei          natanti".                 -  Il  testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge          28  marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla          legge 26 maggio 2000, n. 137, e' riportato in nota all'art.          2.                 - La legge 30 luglio 1998, n. 281: reca: "Disciplina          dei diritti dei consumatori e degli utenti".
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|   |                                 Art. 2                 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)   1.   Le  funzioni  di  vigilanza  assegnate  all'Istituto  per  la vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo (ISVAP)  dall'articolo  4  della  legge  12  agosto  1982,  n. 576, e successive  modificazioni,  sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per   il   bilancio   dello   Stato,   alle   disposizioni  contenute nell'articolo 1 nonche' nel presente articolo.   2.  Il  ritardo,  l'erroneita'  o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della  legge  24  dicembre  1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma   1,  della  presente  legge,  comportano  l'irrogazione  della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In  caso  di  omissione  o  ritardo  superiore  a sessanta giorni, la sanzione  e'  raddoppiata.  La  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo  12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto   dall'articolo   4   della   presente   legge,   comporta l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire tre milioni  a  lire  nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.   3.  Al  fine  della  diffusione  di  un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui    premi    relativi    all'assicurazione    obbligatoria   della responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore,  il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito  dalla  legge  30  luglio  1998,  n.  281, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e  a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e dell'artigianato,  programmi  di  informazione e orientamento rivolti agli  utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie assegnate  al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   4.  All'articolo  2,  comma  5-quater,  del decreto-legge 28 marzo 2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  al  terzo  periodo  le  parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse;   b) il quarto periodo e' soppresso.   5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:   "5-quater  1.  Le  procedure e le modalita' di funzionamento della banca  dati  di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale. Con lo stesso provvedimento   sono   stabiliti   le   modalita'   di  accesso  alle informazioni  raccolte  dalla  banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e   contrasto   di   comportamenti   fraudolenti  nel  settore  delle assicurazioni  obbligatorie,  nonche'  le  modalita'  e  i limiti per l'accesso  alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il  trattamento  e  la  comunicazione  ai  soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma". 
                                            Note all'art. 2:                 -  Il  testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,          n.  576  (Riforma  della  vigilanza  sulle assicurazioni) e          successive modificazioni, e' il seguente:                 "Art.   4   (Funzioni  dell'ISVAP).  -  L'ISVAP,  in          conformita'  alla  normativa dell'Unione europea in materia          assicurativa   e   nell'ambito   delle  linee  di  politica          assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di          vigilanza  di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio          delle  assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del          Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, e          successive  modificazioni,  ed  alle leggi e regolamenti in          materia  di assicurazioni private e di interesse collettivo          nei  confronti  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni          delle  imprese  nazionali  ed estere, comunque denominate e          costituite,  che esercitano nel territorio della Repubblica          attivita'   di   assicurazione   e  di  riassicurazione  in          qualsiasi   ramo   e  in  qualsiasi  forma,  operazioni  di          capitalizzazione  ed attivita' a queste assimilate, nonche'          degli  altri  enti  comunque soggetti alle disposizioni che          disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche          nel  caso  di  enti  e organizzazioni che in forma singola,          associata   o  consortile  svolgano  funzioni  parzialmente          comprese    nel    ciclo   operativo   delle   imprese   di          assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal          fine provvede:                   a) al   controllo  sulla  loro  gestione  tecnica,          finanziaria e patrimoniale;                   b) all'esame e alla verifica dei bilanci;                   c) alla  vigilanza  sull'osservanza  delle leggi e          dei  regolamenti  vigenti  da  parte  degli  operatori  del          mercato  assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di          assicurazione e riassicurazione;                   c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto          utile  o  necessario  alla  tutela  delle  imprese  e degli          utenti.                 Compete altresi' all'ISVAP:                   a) compiere  tutte  le attivita' necessarie per la          conoscenza  del  mercato  assicurativo,  comprese quelle di          indagine   statistica   e   di  raccolta  di  elementi  per          l'elaborazione    delle    politiche    assicurative,   con          particolare     riguardo    all'andamento    dei    mercati          internazionali  e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla          prevenzione  e  alla  copertura  dei rischi, ed al problema          degli investimenti;                   b) procedere  alla rilevazione ed acquisizione dei          dati  e  degli  elementi  necessari  alla  formazione ed al          controllo  delle  tariffe  ed all'esame delle condizioni di          polizza;                   c)  (lettera  abrogata dall'art. 4 del decreto del          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);                   d)  (lettera  abrogata dall'art. 4 del decreto del          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);                   e)  (lettera  abrogata dall'art. 4 del decreto del          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);                   f)  (lettera  abrogata  dall'art.  5  del  decreto          legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);                   g)  (lettera  abrogata  dall'art.  5  del  decreto          legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);                   h)  (lettera  abrogata  dall'art.  5  del  decreto          legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);                   i) promuovere  tutte  le  forme  di collaborazione          ritenute  necessarie  con gli altri organi di controllo dei          Paesi  della Comunita' economica europea al fine di rendere          organica    la    vigilanza   dell'attivita'   assicurativa          esercitata  in  libera prestazione dei servizi sia da parte          di  imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di          imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.                 L'ISVAP    svolge    attivita'   consultiva   e   di          segnalazione  nei  confronti  del Parlamento e del Governo,          nell'ambito  delle  competenze  per  la  regolazione  e  il          controllo del settore assicurativo.                 Restano  salvi  i  poteri  in materia spettanti alle          regioni  a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e          di  controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,          alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle          societa' con azioni quotate in borsa.                 Ferma restando la competenza propria del Governo, ai          fini   dell'esercizio   delle   proprie   funzioni  l'ISVAP          intrattiene  i rapporti con i competenti organi dell'Unione          europea.                 Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e          dell'artigianato,   su   proposta   dell'ISVAP,   formulata          successivamente  agli adempimenti di cui all'art. 18, comma          2,  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  applica  le          sanzioni con provvedimento motivato".                 -  Per  l'argomento  della  legge 30 luglio 1998, n.          281, vedi note all'art. 1.                 -  Il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo          2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle          spinte  inflazionistiche),  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  26 maggio  2000,  n.  137,  a  seguito  delle          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il          seguente:                 "Art.  2 (Misure per il contenimento dell'inflazione          nel  settore  assicurativo).  -  1.  (Comma soppresso dalla          legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137).                 2.  Per  i contratti dell'assicurazione obbligatoria          della  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione          dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto nelle          formule  tariffarie  che prevedono variazioni del premio in          relazione  al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di          assicurazione  non  possono  applicare  nessun  aumento  di          tariffa  ai  contraenti  a  carico  dei quali non risultino          nell'ultimo  periodo di osservazione sinistri provocati dai          conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale          data  nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del          premio  in  relazione  al verificarsi o meno di sinistri si          applicano le tariffe esistenti alla medesima data.                 2-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si          applicano,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  anche ai contratti di assicurazione per          autoveicoli,  ciclomotori e motocicli relativi alle formule          tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,          n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via          telematica  e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo          o  disdettati  dall'impresa, qualora riproposti allo stesso          assicuratore.                 3.   Le   imprese   di   assicurazione  non  possono          modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti          di  determinazione  del  premio, nonche' le relative regole          evolutive  delle  proprie  formule tariffarie che prevedono          variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di          sinistri,  per  il periodo di un anno dalla data di entrata          in vigore del presente decreto.                 4.  (Il  presente comma, come modificato dalla legge          di  conversione  26  maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma          2-bis all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 900).                 5.  Cessati gli effetti delle disposizioni di cui al          comma  2  e  3,  in  caso  di incrementi tariffari, esclusi          quelli  connessi all'applicazione di regole evolutive nelle          varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di          inflazione,   l'assicurato   puo'  risolvere  il  contratto          mediante  comunicazione da effettuarsi con raccomandata con          avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla          sede  dell'impresa  o  all'agenzia presso la quale e' stata          stipulata  la  polizza.  In  questo  caso  non si applica a          favore  dell'assicurato  il  termine di tolleranza previsto          dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.                 5-bis.    L'Istituto    per   la   vigilanza   sulle          assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo (ISVAP)          vigila  ai  fini dell'osservanza, da parte delle imprese di          riassicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.                 5-ter.   Le   imprese  di  riassicurazione  che  non          osservano  le  disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4          sono   assoggettate,  per  ogni  singola  violazione,  alla          sanzione  amministrativa  da  lire  tre milioni a lire nove          milioni.                 5-quater.  Allo  scopo  di rendere piu' efficacie la          prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel          settore  delle  assicurazioni  obbligatorie per i veicoli a          motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP          una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende          pienamente  operativa  la  banca  dati  a  decorrere dal 1o          gennaio  2001.  Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a          comunicare  all'ISVAP  i  dati  riguardanti  i sinistri dei          propri  assicurati  secondo  apposite  modalita'  stabilite          dallo  stesso  ISVAP.  I costi di gestione della banca dati          sono  ripartiti  tra  le compagnie di assicurazione con gli          stessi  criteri  di  ripartizione  dei  costi  di vigilanza          dell'ISVAP.                 5-quater   1.   Le   procedure  e  le  modalita'  di          funzionamento  della  banca  dati  di cui al comma 5-quater          sono  definite  con  provvedimento dell'ISVAP da pubblicare          nella  Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono          stabiliti   le   modalita'  di  accesso  alle  informazioni          raccolte  dalla  banca dati per gli organi giudiziari e per          le  pubbliche  amministrazioni  competenti  in  materia  di          prevenzione  e  contrasto  di comportamenti fraudolenti nel          settore   delle   assicurazioni  obbligatorie,  nonche'  le          modalita'  e  i  limiti  per l'accesso alle informazioni da          parte  delle  imprese di assicurazione. Il trattamento e la          comunicazione  ai  soggetti  indicati dei dati personali di          cui  alla  legge  31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti          per  lo  svolgimento  delle  funzioni previste nel presente          comma.                 5-quinquies.   L'inosservanza   degli   obblighi  di          comunicazione   all'ISVAP   dei   dati  richiesti  comporta          l'applicazione  delle  seguenti sanzioni amministrative: a)          da  lire  due milioni a lire sei milioni in caso di mancato          invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in          caso  di  ritardo  o  incompletezza  dei  dati  inviati. Le          predette  sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci          per  cento,  in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza          dei suddetti obblighi.".                 -  La  legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento          dei dati personali".
                           |  
|   |                                 Art. 3             (Norme per il diritto di accesso agli atti                   delle imprese di assicurazione)   1.  Dopo  l'articolo  12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  della  presente  legge,  e' inserito il seguente:   "Art.  12-ter  -  1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute  a  garantire,  a  coloro  che stipulino con esse contratti di assicurazione  riguardanti  tale  ramo,  nonche'  ai  danneggiati, il diritto  di  accesso  agli  atti  a  conclusione  dei procedimenti di valutazione,   constatazione   e   liquidazione   dei  danni  che  li riguardano.  Al  danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.   2.  Al  fine  di  cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve  garantire  all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli atti  di  cui  al  medesimo  comma  1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.   3.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta,  con  proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo".   2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  di  cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24  dicembre  1969,  n.  990,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo,  e'  emanato  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  |  
|   |                                 Art. 4         (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria                  per la circolazione dei veicoli)   1.  Dopo  l'articolo  12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto  dall'articolo  3,  comma  1,  della  presente  legge,  e' inserito il seguente:   "Art.  12-quater  1  -  1.  Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese   assicuratrici   dell'obbligo   di   accettare  le  proposte presentate   dagli   assicurandi   ai   sensi  dell'articolo  11  per l'assicurazione   obbligatoria   per   i   rischi   derivanti   dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione  pecuniaria  da  lire  3  milioni  a  lire  nove milioni, in relazione a ciascun illecito.   2.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli  in  caso  di  reiterato  e  sistematico  rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.   3.  L'assicuratore  non puo' subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".  |  
|   |                                 Art. 5      (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito,           con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)   1.   I   commi   primo,   secondo  e  terzo  dell'articolo  3  del decreto-legge   23   dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:   "Per   i   sinistri   con  soli  danni  a  cose  la  richiesta  di risarcimento,  presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 22  della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve  essere  corredata  dalla  denuncia  secondo  il  modulo  di cui all'articolo  5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo,  dei  giorni  e  delle  ore  in  cui  le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro   sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale  documentazione, l'assicuratore   formula   al  danneggiato  congrua  offerta  per  il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.  Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo  di  denuncia  sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.   L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  offerta  per il risarcimento  del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene  di  fare  offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato  lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve  essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita'  indicate  al  primo  comma. La richiesta deve contenere la descrizione  delle  circostanze  nelle  quali  si  e'  verificato  il sinistro  ed  essere  accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione  del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai  dati relativi all'eta',  all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle  lesioni  subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione  con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato   di   morte.   L'assicuratore  e'  tenuto  a  provvedere all'adempimento  del  predetto  obbligo  entro  novanta  giorni dalla ricezione di tale documentazione.   Il  danneggiato  non  puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari   alla   valutazione   del  danno  alla  persona  da  parte dell'impresa.   L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai  commi  primo  e  secondo  anche  in  caso  di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.   In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale   incompletezza   formulare  congrua  offerta  di  risarcimento, richiede  al  danneggiato  entro  trenta giorni dalla ricezione della stessa  le  necessarie  integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi  primo  e  secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".   2.  In  attesa  di  una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento  dei  danni  alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:   a)  a  titolo  di  danno  biologico  permanente e' liquidato per i postumi  da  lesioni  pari  o  inferiori  al  9  per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base all'applicazione  a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita' del relativo  coefficiente  di  cui  all'allegato A annesso alla presente legge.   L'importo  cosi'  determinato  si  riduce  con  il  crescere dell'eta'  del  soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di  eta'  a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a lire un milione duecentomila;   b)  a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo di  lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di   inabilita'   temporanea   inferiore   al  cento  per  cento,  la liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.   3.  Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la  lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di accertamento   medico-legale.   Il  danno  biologico  e'  risarcibile indipendentemente  dalla  sua incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiato.   4.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 2, il danno biologico viene   ulteriormente   risarcito   tenuto   conto  delle  condizioni soggettive del danneggiato.   5.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione  di  una  specifica  tabella  delle  menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.   6.  Gli  importi  indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato,    in   misura   corrispondente   alla   variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.   7.  L'ottavo  comma  dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976,  n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti:   "L'inosservanza  da  parte  dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:   a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di  risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;   b)  in  ordine  alla  omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione   dei   motivi   della  mancata  offerta  o  all'omessa corresponsione  della  somma  offerta,  che  si  protragga  per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:   1)  la  sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;   2)  la  sanzione  da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni,  in  relazione  a  danni  a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.   La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  utile  comporta la sanzione  da  lire  tre  milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta  o  la  corresponsione  della  stessa  effettuate  entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:   a)  dal  5  al  10  per  cento della somma offerta o pagata con un ritardo  non  superiore  ai  quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;   b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso  ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di  lire  cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone  guaribili  entro  quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.   Qualora  l'impresa  formuli  l'offerta  in  ritardo,  ma  provveda contestualmente  al  pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.   L'offerta   e   il   pagamento  formulati  in  via  transattiva  o stragiudiziale,  ma  in  ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo,  sono  soggette  comunque  alle  sanzioni  di  cui ai commi ottavo, nono e decimo.   L'impresa  che  corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza  prestata  da  professionisti  e'  tenuta  ad acquisire la documentazione  probatoria  relativa  alla  prestazione  stessa  e ad indicarne  il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella  quietanza  di  liquidazione.  Ove  l'impresa  abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto". 
                                            Note all'art. 5:                 - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre          1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26          febbraio   1977,   n.   39   (Modifica   della   disciplina          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e          dei  natanti),  a  seguito  delle modifiche apportate dalla          legge qui pubblicata, il seguente:                 "Art.  3.  Per  i  sinistri con soli danni a cose la          richiesta  di risarcimento, presentata secondo le modalita'          indicate  nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990,          e  successive  modificazioni,  deve  essere corredata dalla          denuncia  secondo  il modulo di cui all'art. 5 del presente          decreto-legge  e recare l'indicazione del luogo, dei giorni          e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per          l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro          sessanta  giorni  dalla  ricezione  di tale documentazione,          l'assicuratore  formula  al danneggiato congrua offerta per          il  risarcimento  ovvero  comunica i motivi per i quali non          ritiene  di  fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'          ridotto  a  trenta  quando  il modulo di denuncia sia stato          sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.                 L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta          per  il  risarcimento  del  danno,  ovvero  di comunicare i          motivi  per  cui  non  si ritiene di fare offerta, sussiste          anche  per i sinistri che abbiano causato lesioni personali          o  il  decesso.  La  richiesta  di risarcimento deve essere          presentata  dal  danneggiato  o dagli aventi diritto con le          modalita'  indicate  al  primo  comma.  La  richiesta  deve          contenere  la  descrizione delle circostanze nelle quali si          e'  verificato  il sinistro ed essere accompagnata, ai fini          dell'accertamento  e  della  valutazione del danno da parte          dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del          danneggiato,  al  suo  reddito,  all'entita'  delle lesioni          subite,   da  attestazione  medica  comprovante  l'avvenuta          guarigione  con  o  senza  postumi permanenti o, in caso di          decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto          a  provvedere  all'adempimento  del  predetto obbligo entro          novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.                 Il  danneggiato  non puo' rifiutare gli accertamenti          strettamente  necessari  alla  valutazione  del  danno alla          persona da parte dell'impresa.                 L'assicuratore  e'  tenuto  al  rispetto dei diversi          termini  stabiliti  dai commi primo e secondo anche in caso          di  sinistro  che  abbia  determinato  sia danni a cose che          lesioni personali o il decesso.                 In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove          non  possa per tale incompletezza formulare congrua offerta          di  risarcimento,  richiede  al  danneggiato  entro  trenta          giorni   dalla   ricezione   della   stessa  le  necessarie          integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e          secondo  decorrono  nuovamente  dalla data di ricezione dei          dati o dei documenti integrativi.                 Se  il  danneggiato  dichiara  di accettare la somma          offertagli,  l'impresa  deve  provvedere al pagamento entro          quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.                 Entro  ugual termine l'impresa deve corrispondere la          somma  offerta  al  danneggiato che abbia comunicato di non          accettare  l'offerta.  La  somma in tal modo corrisposta e'          imputata nella liquidazione definitiva del danno.                 Decorsi  trenta giorni dalla comunicazione senza che          l'interessato   abbia   fatto  pervenire  alcuna  risposta,          l'impresa   deve  corrispondere  al  danneggiato  la  somma          offerta con le stesse modalita' ed effetti.                 Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di          cui  ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al          danneggiato     l'eventuale    inadempimento    da    parte          dell'assicurato  dell'obbligo di avviso del sinistro di cui          all'articolo 1913 del codice civile.                 L'inosservanza  da  parte dell'impresa assicuratrice          dei termini prescritti dal presente articolo comporta:                   a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione          della  richiesta  di  risarcimento  incompleta  la sanzione          pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;                   b) in     ordine    alla    omessa    formulazione          dell'offerta,  all'omessa  comunicazione  dei  motivi della          mancata  offerta  o  all'omessa  corresponsione della somma          offerta,  che  si protragga per oltre centoventi giorni dal          termine utile finale:                     1)  la  sanzione  da  lire  dieci milioni a lire          sessanta  milioni,  in  relazione  a danni a cose e lesioni          guaribili entro quaranta giorni;                     2)  la  sanzione da lire quindici milioni a lire          duecentoquaranta  milioni,  in  relazione a danni a persone          guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.                 La  comunicazione  dei  motivi della mancata offerta          effettuata  entro  centoventi  giorni  dalla  scadenza  del          termine  utile  comporta  la sanzione da lire tre milioni a          lire  nove  milioni.  La  formulazione  dell'offerta  o  la          corresponsione  della  stessa  effettuate  entro centoventi          giorni  dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al          pagamento  degli  interessi,  l'applicazione delle seguenti          sanzioni:                   a) dal  5  al  10  per cento della somma offerta o          pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con          un limite minimo di lire ottocentomila;                   b) dal  10  al  20 per cento della somma offerta o          pagata  in  ritardo,  decorso  ogni  ulteriore  periodo  di          ritardo  di  quindici  giorni, con un limite minimo di lire          due  milioni  e  un  limite massimo rispettivamente di lire          cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a          persone  guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento          milioni  per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero          lesioni  permanenti  o  guarite oltre i quaranta giorni dal          sinistro.                 Qualora  l'impresa  formuli l'offerta in ritardo, ma          provveda  contestualmente  al  pagamento  della  stessa, si          applicano  le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite          del 40 per cento.                 L'offerta   e   il   pagamento   formulati   in  via          transattiva  o  stragiudiziale,  ma  in ritardo rispetto ai          tempi  di  cui al presente articolo, sono soggette comunque          alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.                 L'impresa che corrisponda compensi professionali per          l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta          ad  acquisire  la  documentazione  probatoria relativa alla          prestazione   stessa   e   ad  indicarne  il  corrispettivo          separatamente  rispetto  alle voci di danno nella quietanza          di    liquidazione.    Ove   l'impresa   abbia   provveduto          direttamente   al   pagamento   dei   compensi   dovuti  al          professionista,  deve  darne  comunicazione al danneggiato,          indicando l'importo corrisposto.                 In  caso  di  sentenza  a  favore del danneggiato il          giudice,  quando  vi  sia  una notevole sproporzione fra la          somma   liquidata   e   quella   offerta   dall'impresa  di          assicurazione  e  accerti  che  la sproporzione e' dovuta a          dolo  o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna          l'impresa  a  pagare  alla  Consap - Concessionaria servizi          assicurativi  pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo          di  garanzia  per  le  vittime della strada", una somma non          superiore  alla  differenza fra l'offerta e il liquidato al          netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e'          comunicata   dalla   cancelleria   del   giudice  che  l'ha          pronunciata    alla   Consap   -   Concessionaria   servizi          assicurativi  pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo          di garanzia per le vittime della strada".                 Per  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  si          osservano  le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n.          706.                 La  competenza  per  l'irrogazione delle sanzioni e'          degli  uffici  provinciali  per l'industria, il commercio e          l'artigianato  che  ne  versano  l'importo  alla  Consap  -          Concessionaria   servizi   assicurativi   pubblici  S.p.a.,          gestione  autonoma  del  "Fondo  di garanzia per le vittime          della strada".                 L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della          responsabilita'   civile   per   i   danni   causati  dalla          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere          revocata,  oltre  che  nei casi previsti dall'art. 16 della          legge  24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta          violazione   da   parte   dell'impresa  delle  disposizioni          stabilite dal presente articolo.
                           |  
|   |                                 Art. 6                              (Ricorsi)   1.  Avverso  il  provvedimento  col quale ai sensi dell'articolo 4 della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373,  il  Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per  le  infrazioni  di  cui  all'articolo  5,  e' ammesso ricorso al giudice  amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.   2.  La  disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni  altra  norma  che  disciplina  l'esercizio  delle assicurazioni private,  ivi  compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore di  assicurazione  e  di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione. 
                                            Note all'art. 6:                 -  Il  testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,          n.  576  (Riforma  della vigilanza sulle assicurazioni), e'          riportato in nota all'art. 2.                 -  Il  testo degli articoli 33, comma 1, e 45, comma          18,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80 (Nuove          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma          4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' rispettivamente,          il seguente:                 "Art.  33.  -  1.  Sono  devolute alla giurisdizione          esclusiva  del giudice amministrativo tutte le controversie          in   materia  di  pubblici  servizi,  ivi  compresi  quelli          afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e          sul   mercato   mobiliare,  al  servizio  farmaceutico,  ai          trasporti,  alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla          legge 14 novembre 1995, n. 481.                 Art.  45. - 18. Le controversie di cui agli articoli          33  e  34  del  presente  decreto  sono devolute al giudice          amministrativo a partire dal 1o luglio 1998. Resta ferma la          giurisdizione  prevista  dalle  norme attualmente in vigore          per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".
                           |  
|   |                                 Art. 7    (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,           delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)   1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi  contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei   settori   dell'agricoltura,   delle   foreste,   della   pesca, dell'acquacoltura  e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.   2.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei ministri e dopo aver  acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica  affinche'  sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia; decorso tale termine,  i  decreti  sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora  il  termine  previsto  per  il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente  ad  esso,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  sessanta giorni.   3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono diretti, in coerenza  con  la  politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:   a)  promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno   e   lo  sviluppo  economico  e  sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura,  della  pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le  vocazioni  produttive  del territorio, individuando i presupposti per  l'istituzione  di  distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualita'  ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse naturali, della biodiversita',  del  patrimonio  culturale  e del paesaggio agrario e forestale;   b)  favorire  lo  sviluppo  dell'ambiente  rurale  e delle risorse marine,  privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con  il  sostegno  della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura  e  di  pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla  tutela  ambientale  e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;   c)  ammodernare  le  strutture  produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  forestali,  di  servizio  e di fornitura di mezzi tecnici   a   minor   impatto   ambientale,   di   trasformazione   e commercializzazione   dei  prodotti  nonche'  le  infrastrutture  per l'irrigazione  al  fine di sviluppare la competitivita' delle imprese agricole  ed  agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando  la  qualita'  dei  prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;   d)  garantire  la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del  principio  di  precauzione,  promuovendo  la riconversione della produzione  intensiva  zootecnica in produzione estensiva biologica e di  qualita',  favorire  il  miglioramento  e la tutela dell'ambiente naturale,  delle  condizioni  di  igiene e di benessere degli animali negli  allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e   dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare  sviluppando  e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;   e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare  una  adeguata  informazione  al consumatore e tutelare le tradizioni  alimentari  e la presenza nei mercati internazionali, con particolare  riferimento  alle  produzioni  tipiche,  biologiche e di qualita';   f)  favorire  l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani e la concentrazione   dell'offerta   in   armonia   con   le  disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;   g)  assicurare,  in coerenza con le politiche generali del lavoro, un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della  pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;   h)  favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso   la   valorizzazione   della   piccola   agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;   i)  favorire  lo  sviluppo  sostenibile  del sistema forestale, in aderenza   ai   criteri  e  princi'pi  individuati  dalle  Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. 
                                            Nota all'art. 7:                 -  La  legge 15 maggio 1997, n. 59, reca: "Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
                           |  
|   |                                 Art. 8                   (Principi e criteri direttivi)   1.  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si   atterra'   ai  princi'pi  e  criteri  contenuti  nel  capo  I  e nell'articolo  20,  comma  5,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  nonche'  ai  seguenti princi'pi e criteri direttivi:   a)  definizione  dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;   b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura,  di  silvicoltura  e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare,  le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri   o  marini  con  equiparazione  degli  imprenditori  della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;   c)  definizione  delle  attivita'  connesse,  ancorche' non svolte dall'azienda,  anche  in  forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e valorizzazione    di    prodotti    agricoli,    agroalimentari    ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi;   d)  previsione  del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188  a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei  soggetti  e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u),  nonche'  degli  imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle  societa'  semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;   e)  promozione  e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola  dei  terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le   condizioni   per  l'ammodernamento  strutturale  dell'impresa  e l'ottimizzazione    del    suo    dimensionamento,    agevolando   la ricomposizione  fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;   f)  promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per  favorire  lo  sviluppo  di  nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali,   anche   in   forma   associata   o  cooperativa,  la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;   g)   promozione,   sviluppo   e   ammodernamento   delle   filiere agroalimentari  gestite  direttamente  dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;   h)  fissazione  dei  criteri  per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del  17  maggio  1999,  relativo  al  trasferimento  di  un  adeguato vantaggio  economico  ai  produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;   i)  riduzione  degli  obblighi  e semplificazione dei procedimenti amministrativi  relativi  ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;   l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa,  anche  in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la   pluriattivita'   dell'impresa   agricola   anche  attraverso  la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;   m)  razionalizzazione  e  revisione  della normativa in materia di ricerca,  formazione  e  divulgazione  in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita',  per  favorire  la  diffusione  delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;   n)  garanzia  della  tutela  della  salute,  del  benessere  degli animali,    del    processo   di   riconversione   delle   produzioni agroalimentari     verso     una     crescente     ecocompatibilita', regolamentazione  e  promozione  di  sistemi produttivi integrati che garantiscano  la tracciabilita' della materia prima agricola di base, razionalizzazione  e  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  dei prodotti  agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;   o)   sviluppo   delle   potenzialita'   produttive  attraverso  la valorizzazione  delle  peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno  dei  distretti  agroalimentari,  dei  distretti  rurali  ed ittici;   p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come  tali  al  consumatore,  con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;   q)  revisione  della  legge  16  marzo  1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30  aprile  1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per  assicurare  il  migliore  funzionamento  e  la  trasparenza  del mercato;   r)  revisione  della  legge  20  marzo  1913, n. 272, e successive modificazioni,  al  fine  di  adeguare  le  borse  merci  alle mutate condizioni   di   mercato,   alle  nuove  tecnologie  informatiche  e telematiche,  a  tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  nonche'  per  garantire  la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;   s)  revisione  della  legge  9  febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei prodotti agricoli, al fine  di  semplificare  le  procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;   t)  definizione  di  strumenti  finanziari  innovativi, di servizi assicurativi  e  di  garanzia  al  credito  al  fine  di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;   u)  attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte  dei  soci  e  nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;   v)  favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese agricole ed agroalimentari  e  delle  loro  strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;   z)  assicurare,  in  coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto  allo  sviluppo  occupazionale nei settori dell'agricoltura, della  pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia  irregolare  e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;   aa)  introduzione  di  regole  per  l'apprendistato  ed  il lavoro atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile  e  stagionale  con riferimento  ad  oggettive  e specifiche esigenze nei settori oggetto della  delega  di  cui  all'articolo  7  ed  emersione  dell'economia irregolare e sommersa;   bb)  creare  le  condizioni  atte  a  favorire l'insediamento e la permanenza  dei  giovani  nei  settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;   cc)   coordinamento   dei  mezzi  finanziari  disponibili  per  la promozione  di  agricoltura,  acquacoltura,  pesca e sviluppo rurale, nonche'  per  la  promozione  dei  prodotti  italiani di qualita' nel mercato internazionale;   dd)  semplificazione  delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa in agricoltura;   ee)   previsione   di   apposite   convenzioni   con  la  pubblica amministrazione  quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'articolo 7;   ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle  regole  comunitarie  e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta  (DOP)  e  indicazione  geografica  protetta  (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni;   gg)  quantificazione  degli  oneri  derivanti  da  ciascuna azione avviata   in  attuazione  della  delega  di  cui  all'articolo  7  ed indicazione  della  relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del  bilancio  dello  Stato,  evitando  che  nuovi  o  maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.   2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in materia di agricoltura  e  di  pesca  e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge  8  marzo  1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di  cui  al  presente  comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. 
                                            Note all'art. 8:                 -  Si  trascrivono il Capo I e il comma 5, dell'art.          20  della  legge  n. 59/1997, il cui titolo e' riportato in          nota all'art. 7.                                    "Capo I                 Art.  1.  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,          entro  il  31 marzo  1998,  uno  o piu' decreti legislativi          volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi          degli  articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le          comunita' montane e gli altri enti locali.                 2.  Sono  conferite alle regioni e agli enti locali,          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero          tramite enti o altri soggetti pubblici.                 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:                   a) affari   esteri  e  commercio  estero,  nonche'          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale          all'estero di rilievo nazionale;                   b) difesa,   forze   armate,   armi  e  munizioni,          esplosivi e materiale strategico;                   c) rapporti   tra   lo   Stato  e  le  confessioni          religiose;                   d) tutela  dei  beni  culturali  e  del patrimonio          storico artistico;                   e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;                   f)  cittadinanza,  immigrazione, rifugiati e asilo          politico, estradizione;                   g) consultazioni  elettorali,  elettorato attivo e          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie          escluse quelle regionali;                   h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,          sistema valutario e banche;                   i) dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e          profilassi internazionale;                   l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;                   m) amministrazione della giustizia;                   n) poste e telecomunicazioni;                   o) previdenza   sociale,  eccedenze  di  personale          temporanee e strutturali;                   p) ricerca scientifica;                   q) istruzione      universitaria,      ordinamenti          scolastici,  programmi  scolastici, organizzazione generale          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;                   r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;                   r-bis)  trasporti aerei, marittimi e ferroviari di          interesse nazionale.                 4.  Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi          1 e 2:                   a)  i  compiti  di  regolazione  e  controllo gia'          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'          indipendenti;                   b) i   compiti   strettamente   preordinati   alla          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera in via          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri;                   c) i  compiti  di rilievo nazionale del sistema di          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio          dei  Ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;                   d) i  compiti  esercitati  localmente in regime di          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;                   e)  il  coordinamento  dei  rapporti  con l'Unione          europea  e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione          a  livello  nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.                 5.  Resta ferma la disciplina concernente il sistema          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli          accordi internazionali.                 6.   La  promozione  dello  sviluppo  economico,  la          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e          della tutela dell'ambiente.                 Art. 20. - (Omissis).                 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e          principi:                   a) semplificazione         dei        procedimenti          amministrativi,  e  di  quelli  che  agli  stessi risultano          strettamente  connessi o strumentali, in modo da ridurre il          numero  delle  fasi  procedimentali e delle amministrazioni          intervenienti,   anche   riordinando  le  competenze  degli          uffici,   accorpando  le  funzioni  per  settori  omogenei,          sopprimendo   gli   organi   che   risultino   superflui  e          costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze          diverse ma confluenti in una unica procedura;                   b) riduzione  dei  termini  per la conclusione dei          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione          previsti per procedimenti tra loro analoghi;                   c)  regolazione  uniforme  dei  procedimenti dello          stesso  tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni          o presso diversi uffici della medesima amministrazione;                   d) riduzione    del    numero    di   procedimenti          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo          di porre in essere le procedure stesse;                   e) semplificazione e accelerazione delle procedure          di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni;                   f) trasferimento   ad   organi  monocratici  o  ai          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che          non   richiedano,   in  ragione  della  loro  specificita',          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli          organi   collegiali   con   conferenze  di  servizi  o  con          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti          portatori di interessi diffusi;                   g) individuazione  delle  responsabilita'  e delle          procedure di verifica e controllo;                   g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;                   g-ter)    soppressione    dei   procedimenti   che          comportino,  per l'amministrazione e per i cittadini, costi          piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la          sostituzione   dell'attivita'  amministrativa  diretta  con          forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;                   g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale          e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo          al regime concessorio quello autorizzatorio;                   g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti  che          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che          giustifichino una difforme disciplina settoriale;                   g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;                   g-septies)  adeguamento delle procedure alle nuove          tecnologie informatiche".                 -  Si riporta il testo degli articoli da 2188 a 2002          del codice civile:                 "Art.  2188 (Registro delle imprese). - E' istituito          il  registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla          legge.                 Il  registro  e'  tenuto  dall'ufficio  del registro          delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal          presidente del tribunale.                 Il registro e' pubblico.                 Art.  2189 (Modalita' d'iscrizione). - Le iscrizioni          nel   registro   sono   eseguite  su  domanda  sottoscritta          dall'interessato.                 Prima  di  procedere  all'iscrizione,  l'ufficio del          registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione          e  il  concorso  delle condizioni richieste dalla legge per          l'iscrizione.                 Il  rifiuto  dell'iscrizione  deve essere comunicato          con  raccomandata  al  richiedente.  Questi  puo' ricorrere          entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con          decreto.                 Art. 2190 (Iscrizione d'ufficio). - Se un'iscrizione          obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro          invita  mediante  raccomandata l'imprenditore a richiederla          entro  un  congruo  termine. Decorso inutilmente il termine          assegnato,  il  giudice  del  registro  puo'  ordinarla con          decreto.                 Art.   2191  (Cancellazione  d'ufficio).  -  Se  una          iscrizione  e'  avvenuta  senza  che esistano le condizioni          richieste  dalla  legge,  il  giudice del registro, sentito          l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.                 Art. 2192 (Ricorso contro il decreto del giudice del          registro).  -  Contro  il  decreto del giudice del registro          emesso  a  norma  degli articoli precedenti, l'interessato,          entro  quindici  giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere          al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.                 Il  decreto  che  pronunzia  sul ricorso deve essere          iscritto d'ufficio nel registro.                 Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei          quali la legge prescrive l'iscrizione [c.c. 34] se non sono          stati  iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi          e'  obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi          provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.                 L'ignoranza  dei  fatti dei quali la legge prescrive          l'iscrizione  non puo' essere opposta dai terzi dal momento          in cui l'iscrizione e' avvenuta.                 Sono salve le disposizioni particolari della legge.                 Art. 2194 (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione).          -  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  2626  e  2634,          chiunque  omette  di richiedere l'iscrizione nei modi e nel          termine  stabiliti  dalla legge, e' punito con l'ammenda da          lire ventimila a lire un milione.                 Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione,  nel registro          delle imprese gli imprenditori che esercitano:                   1)    un'attivita'    industriale   diretta   alla          produzione di beni o di servizi;                   2)  un'attivita'  intermediaria nella circolazione          dei beni;                   3)  un'attivita' di trasporto per terra, per acqua          o per aria;                   4)  un'attivita'  bancaria  o  assicurativa  [c.c.          1882, 1883];                   5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.                 Le  disposizioni  della  legge che fanno riferimento          alle  attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se          non  risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in          questo articolo e alle imprese che le esercitano.                 Art.  2196 (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta          giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita          un'attivita'   commerciale   deve   chiedere   l'iscrizione          all'ufficio   del   registro   delle   imprese   nella  cui          circoscrizione stabilisce la sede, indicando:                   1)  il  cognome  e  il nome, il nome del padre, la          cittadinanza [e la razza];                   2) la ditta;                   3) l'oggetto dell'impresa;                   4) la sede dell'impresa;                   5)   il  cognome  e  il  nome  degli  institori  e          procuratori.                 All'atto   della   richiesta   l'imprenditore   deve          depositare  la  sua  firma  autografa  e  quelle  dei  suoi          institori e procuratori.                 L'imprenditore  deve  inoltre  chiedere l'iscrizione          delle  modificazioni  relative  agli  elementi suindicati e          della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello          in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.                 Art.  2197  (Sedi  secondarie). - L'imprenditore che          istituisce  nel  territorio dello Stato sedi secondarie con          una  rappresentanza  stabile  deve,  entro  trenta  giorni,          chiederne   l'iscrizione  all'ufficio  del  registro  delle          imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.                 Nello  stesso termine la richiesta deve essere fatta          all'ufficio  del  luogo  nel  quale  e'  istituita  la sede          secondaria,  indicando  altresi'  la  sede principale, e il          cognome  e  il  nome  del rappresentante preposto alla sede          secondaria.  Il  rappresentante  deve  depositare presso il          medesimo ufficio la sua firma autografa.                 La  disposizione  del secondo comma si applica anche          all'imprenditore  che  ha  all'estero  la  sede  principale          dell'impresa.                 L'imprenditore  che  istituisce  sedi secondarie con          rappresentanza   stabile   all'estero  deve,  entro  trenta          giorni,  chiederne  l'iscrizione  all'ufficio  del registro          nella cui circoscrizione si trova la sede principale.                 Art.  2198  (Minori,  interdetti e inabilitati). - I          provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa          commerciale  da  parte  di  un  minore  emancipato  o di un          inabilitato  o nell'interesse di un minore non emancipato o          di   un   interdetto   e   i   provvedimenti  con  i  quali          l'autorizzazione  viene  revocata  devono essere comunicati          senza  indugio  a  cura  del  cancelliere  all'ufficio  del          registro delle imprese per l'iscrizione.                 Art.    2199    (Indicazione   dell'iscrizione).   -          L'imprenditore   deve   indicare   negli   atti   e   nella          corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro          presso il quale e' iscritto.                 Art.  2000  (Societa').  - Sono soggette all'obbligo          dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  le societa'          costituite  secondo  uno  dei  tipi regolati nei capi III e          seguenti  del  titolo V e le societa' cooperative, anche se          non esercitano un'attivita' commerciale.                 L'iscrizione   delle  societa'  nel  registro  delle          imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.                 Art.  2201  (Enti pubblici). - Gli enti pubblici che          hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  un'attivita'          commerciale  sono  soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel          registro delle imprese.                 Art.   2002   (Piccoli  imprenditori).  -  Non  sono          soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro delle          imprese i piccoli imprenditori".                 -  Il regolamento (CE n. 1257/1999 del Consiglio del          17 maggio  1999  che  concerne  il  sostegno  allo sviluppo          rurale  da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento          e  di  garanzia  (FEAOG  e  che  modifica  ed abroga taluni          regolamenti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.          L 160 del 26 giugno 1999, pag. 0080 - 0101.                 -  La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca: "Norme sugli          accordi  interprofessionali e sui contratti di coltivazione          e vendita dei prodotti agricoli".                 -  Il  testo  dell'art.  12  del decreto legislativo          30 aprile   1998,   n.  173  (Disposizioni  in  materia  di          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,          commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il          seguente:                 "Art.  12  (Organizzazioni interprofessionali). - 1.          Ai  fini dell'integrazione economica di filiera, si intende          per  "Organizzazione interprofessionale qualsiasi organismo          che:                   a) raggruppi    rappresentanti   delle   attivita'          economiche  connesse  con  la  produzione, il commercio, la          trasformazione   dei   prodotti   agricoli  indicate  dalla          regolamentazione   comunitaria   sulla  organizzazione  dei          produttori;                   b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una          parte   delle   organizzazioni   o   associazioni   che  la          compongono;                   c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo          conto degli interessi dei consumatori:                     1)  migliorare  la  conoscenza  e la trasparenza          della produzione e del mercato;                     2)  contribuire  ad  un  migliore  coordinamento          dell'immissione sul mercato;                     3)  elaborare  contratti-tipo compatibili con la          normativa comunitaria;                     4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;                     5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di          prodotti  fitosanitari e di altri fattori di produzione e a          garantire  la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia          dei suoli e delle acque;                     6)  mettere  a  punto  metodi  e  strumenti  per          migliorare la qualita' dei prodotti;                     7)    valorizzare   e   tutelare   l'agricoltura          biologica   e  le  denominazioni  d'origine,  i  marchi  di          qualita' e le indicazioni geografiche;                     8)  promuovere  la  produzione integrata o altri          metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;                     9)  definire,  per  quanto riguarda le normative          tecniche     relative     alla     produzione     e    alla          commercializzazione,  regole  piu'  restrittive  di  quelle          previste  dalle  normative  comunitaria  e  nazionale per i          prodotti agricoli e trasformati.                 2.  Sono  definiti  con  decreto del Ministro per le          politiche  agricole, sentita la Conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento   e  Bolzano,  i  criteri  e  le  modalita'  per  il          riconoscimento   e   per   i   relativi   controlli   delle          organizzazioni  interprofessionali  di rilevanza nazionale,          delle  organizzazioni  di produttori agricoli nonche' delle          relative Unioni nazionali".                 - Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' il          seguente:  "Approvazione  dell'ordinamento  delle  Borse di          commercio,  dell'esercizio  della  mediazione e delle tasse          sui contratti di Borsa".                 -  La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme per          la  vendita  al  pubblico  in  sede  stabile  dei  prodotti          agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".                 -  Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n.          50  (Delegificazione  e  testi  unici  di norme concernenti          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione          1998), e' il seguente:                 "Art.  7  (Testi  unici).  -  1.  Il  Consiglio  dei          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei          Ministri,   adotta,   secondo   gli  indirizzi  previamente          definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di          una  relazione  presentata  dal  Governo,  il  programma di          riordino   delle  norme  legislative  e  regolamentari  che          disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:                   a) nell'art.  4,  comma  4,  e  nell'art. 20 della          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;                   b) nelle leggi annuali di semplificazione;                   c) nell'allegato 3 della presente legge;                   d) nell'art.  16 delle disposizioni sulla legge in          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;                   e) nel     codice     civile,    in    riferimento          all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;                   f) nel   codice   civile,   in   riferimento  alla          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle societa' per          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  bollettino          ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29          della legge 7 agosto 1997, n. 266.                 2.  Al  riordino  delle  norme  di cui al comma 1 si          procede  entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di          testi   unici   riguardanti  materie  e  settori  omogenei,          comprendenti,  in  un  unico  contesto  e  con le opportune          evidenziazioni,     le     disposizioni    legislative    e          regolamentari.  Fino  alla data di entrata in vigore di una          legge  generale  sull'attivita'  normativa, nella redazione          dei  testi  unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo          si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:                   a) delegificazione    delle    norme    di   legge          concernenti  gli  aspetti  organizzativi  e procedimentali,          secondo   i  criteri  previsti  dall'art.  20  della  legge          15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;                   b) puntuale individuazione del testo vigente delle          norme;                   c) esplicita  indicazione  delle  norme  abrogate,          anche implicitamente, da successive disposizioni;                   d) coordinamento    formale    del   testo   delle          disposizioni  vigenti,  apportando,  nei  limiti  di  detto          coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la          coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine          di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;                   e) esplicita  indicazione  delle disposizioni, non          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;                   f) esplicita  abrogazione  di  tutte  le rimanenti          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle          stesse in apposito allegato al testo unico;                   g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni          dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;                   h)  indicazione,  per i testi unici concernenti la          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa          disposizione statutaria o regolamentare.                 3.  Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi          della lettera e) del comma 2.                 4.  Lo  schema  di ciascun testo unico e' deliberato          dal  Consiglio  dei  Ministri,  valutato  il  parere che il          Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei          Ministri.                 5.  Il  Governo  puo'  demandare  la redazione degli          schemi  di  testi  unici  ai sensi dell'articolo 14, 2o del          testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato          con  regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di          Stato,  che  ha  la  facolta'  di  avvalersi di esperti, in          discipline  non  giuridiche,  in  numero  non  superiore  a          cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.          3  della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio          di  Stato  non e' acquisito il parere dello stesso previsto          ai  sensi  dell'art.  16, primo comma, 3o, del citato testo          unico  approvato  con  regio  decreto  n.  1054  del  1924,          dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,          e del comma 4 del presente articolo.                 6.  Le  disposizioni contenute in un testo unico non          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle          disposizioni contenute nei testi unici.                 7.  Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,          lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi          normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal          comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4".
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|   |                                 Art. 9     (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)   1.  All'articolo  2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80  per  cento  delle  spese  ammesse  per  la  realizzazione del predetto  programma  di  investimenti.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  provvede  a  determinare  le spese ammissibili e le modalita' di erogazione del contributo". 
                                            Note all'art. 9:                 -  Il  testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 giugno          1996,  n.  321, converito, con modificazioni, dalla legge 8          agosto   1996   (Disposizioni   urgenti  per  le  attivita'          produttive,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge          8 agosto  1996, n. 421, a seguito delle modifiche apportate          dalla presente legge, e' il seguente:                 "Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione          e    gestione   del   sistema   informatico   dei   mercati          agro-alimentari all'ingrosso). 1. E' istituito il Consorzio          obbligatorio  per  il collegamento informatico e telematico          dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso,  al  quale  e'          attribuita  personalita'  giuridica.  Il  Consorzio  ha  il          compito di:                   a) realizzare    un    sistema   di   collegamento          informatico  e  telematico su tutto il territorio nazionale          dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;                   b) gestire  e  diffondere le informazioni raccolte          in  modo  da assicurare la trasparenza della formazione dei          prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;                   c) provvedere   al   collegamento   con  organismi          comunitari   ed   extra-comunitari,   anche   al   fine  di          raccogliere  e diffondere l'informazione sulle tendenze dei          mercati internazionali.                 2.  Al  Consorzio  devono  partecipare  le  societa'          consortili   a maggioranza   di   capitale   pubblico   che          usufruiscono,    per    la    realizzazione   dei   mercati          agro-alimentari  all'ingrosso,  delle agevolazioni previste          dall'art.  11,  comma  16, della legge 28 febbraio 1986, n.          41,  e  tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati          agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.                 3.  Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da          uno    statuto   approvato   con   decreto   del   Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Le          deliberazioni   degli  organi  del  Consorzio  adottate  in          relazione  agli scopi del presente decreto ed a norma dello          statuto sono obbligatorie per tutti i partecipanti.                 4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita'          che  saranno  stabilite nello statuto erogare servizi a chi          dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.                 5.  Le  quote  di  partecipazione  al Consorzio sono          determinate  in base alla quantita' di merce movimentata ed          alle  merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione          sono  ripartiti  tra  i  consorziati proporzionalmente alle          quote di partecipazione possedute.                 6.  A  gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui          all'art.  6  della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate          alle  societa' consortili a partecipazione maggioritaria di          capitale  pubblico  che  realizzano mercati agro-alimentari          all'ingrosso,   al   Consorzio   sono   concesse,   per  la          realizzazione  di  un programma di investimenti finalizzato          al  raggiungimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1, le          agevolazioni  di cui all'articolo 11, comma 16, della legge          28 febbraio  1986,  n.  41,  nella  misura  prevista per le          iniziative  ubicate  nei territori meridionali e nel limite          massimo   di   lire  6  miliardi.  Tali  agevolazioni  sono          riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale          pari   all'80   per   cento  delle  spese  ammesse  per  la          realizzazione  del  predetto programma di investimenti. Con          decreto   di   natura   non   regolamentare   il   Ministro          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a          determinare   le   spese  ammissibili  e  le  modalita'  di          erogazione del contributo.                 7.  Con  l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui          al  comma  1, le societa' consortili che realizzano mercati          agro-alimentari  all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui          all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,          possono  eliminare  dai  programmi di investimento le spese          relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio".
                           |  
|   |                                 Art. 10    (Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del    decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)   1.  L'articolo  14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  si  applica  alle sole concessioni la cui titolarita' sia stata conseguita  per  effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti  di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano gia' titolari, con esclusione di quelle relative  ai  servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del  citato  decreto-legge  n.  333  del 1992, i soggetti indicati al comma   1  del  medesimo  articolo  14,  la  cui  proroga  sia  stata dichiarata,  alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti   informativi   di  vendita  di  partecipazioni  dirette  o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.   2.  Restano  impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005,  i  diritti di societa' partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.   3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma  5  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  si  esprime motivatamente  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta;  ove  il Ministro non si esprima entro tale  termine,  la richiesta si intende accolta. Le predette societa' sono  in  ogni  caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano  un  numero  di  clienti finali non inferiore a un quarto del totale  dei  clienti  finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".   4.  All'articolo  14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:   "5-bis.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai  sensi  dell'articolo  8,  comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale,  singolo  o  associato,  il cui consumo, misurato in un unico punto  del  territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da  imprese  individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1  GWh.  Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo". 
                                            Note all'art. 10:                 -  Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, della legge 8          agosto  1992,  n.  359  (Misure  urgenti per il risanamento          della  finanza  pubblica),  convertito,  con  modificazioni          dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' il seguente:                 "Art.  14.  - 1. Con riferimento agli enti di cui al          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte          le  attivita',  nonche'  i  diritti  minerari, attribuiti o          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a          partecipazione  statale,  restano  attribuiti  a  titolo di          concessione  ai  medesimi  soggetti che ne sono attualmente          titolari.                 2.   Le   concessioni   di   cui  al  comma  1  sono          disciplinate    dalle    amministrazioni    competenti   in          conformita'  alle  disposizioni vigenti. Ove la materia non          sia  regolata  da  leggi  preesistenti, la disciplina sara'          stabilita   dall'atto  di  concessione  in  conformita'  ai          principi generali vigenti in materia.                 3.  Le  concessioni  di  cui  al  comma 1 avranno la          durata  massima  prevista dalle norme vigenti, comunque non          inferiore  a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data di          entrata in vigore del presente decreto.                 4.   Le  concessioni  di  attivita'  in  favore  dei          soggetti  di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono          prorogate  per  la  stessa  durata prevista dal comma 3. Le          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,          modificarle o integrarle".                 -  Il  testo  dell'art.  9,  comma  5,  del  decreto          legislativo   16 marzo   1999,   n.  79  (Attuazione  della          direttiva  96/1992/CE  recante  norme comuni per il mercato          dell'energia   elettrica),   a   seguito   delle  modifiche          apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente          ad  ambiti  territoriali contigui, entro un anno dalla data          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, le societa'          degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali          possono   richiedere   al   Ministro   dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato di avvalersi delle procedure          di cui al medesimo comma 3.                 Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e          dell'artigianato  si esprime motivatamente entro il termine          di   sessanta   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della          richiesta;  ove  il  Ministro  non  si  esprima  entro tale          termine,  la  richiesta  si  intende  accolta.  Le predette          societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al          comma  3  qualora  abbiano  un numero di clienti finali non          inferiore  a  un  quarto  del  totale  dei  clienti  finali          compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".                 -  Il  testo  dell'art.  14  del gia' citato decreto          legislativo n. 79/1999, a seguito delle modifiche apportate          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  14  (Clienti  idonei).  -  1.  Dalla  data di          entrata  in  vigore del presente decreto hanno diritto alla          qualifica di clienti idonei:                   a) i   distributori,   limitatamente   all'energia          elettrica  destinata a clienti idonei connessi alla propria          rete;                   b) gli    acquirenti    grossisti,   limitatamente          all'energia  consumata  da  clienti  idonei  con  cui hanno          stipulato contratti di vendita;                   c) i  soggetti  cui e' conferita da altri Stati la          capacita'  giuridica  di concludere contratti di acquisto o          fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il          distributore,  limitatamente  all'energia  consumata  al di          fuori del territorio nazionale;                   d) l'azienda  di  cui  all'art. 10 del decreto del          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.                 2.  Con  la  medesima  decorrenza  di cui al comma 1          hanno  altresi'  diritto alla qualifica di clienti idonei i          soggetti  di  seguito specificati aventi consumi annuali di          energia   elettrica,   comprensivi  dell'eventuale  energia          autoprodotta, nella misura di seguito indicata:                   a) ogni  cliente finale il cui consumo, misurabile          in  un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,          nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;                   b) le  imprese  costituite  in forma societaria, i          gruppi  di  imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge          10 ottobre   1990,   n.  287,  i  consorzi  e  le  societa'          consortili   il   cui   consumo   sia  risultato  nell'anno          precedente,  anche  come  somma  dei  consumi  dei  singoli          componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30          GWh,  i  cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2          GWh  su  base  annua, siano ubicati, salvo aree individuate          con    specifici    atti   di   programmazione   regionale,          esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.                 3.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2000 hanno diritto          alla qualifica di clienti idonei:                   a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a),          aventi consumi non inferiori a 20 GWh;                   b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b),          aventi  consumi  non  inferiori  a  20  GWh, con dimensione          minima di 1 GWh.                 4.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2002 hanno diritto          alla qualifica di clienti idonei:                   a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a),          aventi consumi non inferiori a 9 GWh;                   b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b),          aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima          di 1 GWh;                   c) ogni   cliente   finale   il  cui  consumo  sia          risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun          punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma          dei suddetti punti di misura.                 5.  Nel  caso  in cui il mercato dei clienti idonei,          comprensivo  degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per          cento  il  19 febbraio  1999, al 35 per cento il 1o gennaio          2000,  al  40  per  cento  il  1o gennaio 2002, il Ministro          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  con          proprio   decreto,   individua,  anche  su  proposta  delle          Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di          cliente   idoneo,   tenuto  anche  conto  del  processo  di          riequilibrio del sistema tariffario.                 5-bis.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla          cessione,  da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW          di  capacita'  produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, e'          cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il          cui  consumo,  misurato  in  un  unico punto del territorio          nazionale,  destinato  alle attivita' esercitate da imprese          individuali  o  costituite  in forma societaria, nonche' ai          soggetti   di   cui   all'art.  1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno          precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza          cessano  di  avere  applicazione  i  commi  2, 3, 4 e 5 del          presente articolo.                 6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia          elettrica  e  il  gas,  con proprio decreto, in presenza di          aperture  comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati          individua  nuovi  limiti per l'attribuzione della qualifica          di  cliente  idoneo,  al  fine di una maggiore apertura del          mercato.                 7.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia          elettrica  e  il gas, con regolamento da emanare, entro tre          anni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  individua  gli ulteriori soggetti cui attribuire,          anche  negli  anni  successivi  al  2002,  la  qualifica di          clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura          del mercato.                 8.   Sulla  base  delle  disposizioni  del  presente          articolo,  i  clienti  idonei autocertificano all'Autorita'          per  l'energia  elettrica e il gas la propria qualifica per          l'anno  1999.  La  medesima  Autorita' entro novanta giorni          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,          stabilisce  con  proprio  provvedimento  le  modalita'  per          riconoscere  e  verificare  la  qualifica di clienti idonei          degli aventi diritto".                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 2, del          decreto    legislativo    3    febbraio    1993,    n.   29          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della          legge 23 ottobre 1992, n. 421:                 "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
                           |  
|   |                                 Art. 11            (Abuso di dipendenza economica e concorrenza)   1.  Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' sostituito dal seguente:   "3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica  e'  nullo.  Il  giudice ordinario competente conosce delle azioni  in  materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".   2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto il seguente:   "3-bis.  Ferma  restando  l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  puo',  qualora  ravvisi che un abuso di dipendenza  economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e   del  mercato,  anche  su  segnalazione  di  terzi  ed  a  seguito dell'attivazione   dei  propri  poteri  di  indagine  ed  esperimento dell'istruttoria,   procedere   alle   diffide  e  sanzioni  previste dall'articolo  15  della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".   3.  All'articolo  8  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:   "2-bis.  Le  imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivita'  in  mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.   2-ter.  La  costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.   2-quater.  Al  fine  di  garantire pari opportunita' di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al  comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita' svolte ai sensi  del  medesimo  comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali  beni  o  servizi,  a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.   2-quinquies.  Nei  casi  di  cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorita'  esercita  i  poteri  di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata  infrazione  agli  articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.   2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui  al  comma  2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni".   4.  All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al  secondo  periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento  e  non  superiore  al  dieci  per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti  oggetto  dell'intesa  o  dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse. 
                                            Note all'art. 11:                 -  Il  testo dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998,          n.  192  (Disciplina  della  subfornitura  nelle  attivita'          produttive),  a  seguito  delle  modifiche  apportate dalla          legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  9  (Abuso  di  dipendenza economica). - 1. E'          vietato  l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato          di  dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei          loro   riguardi,  una  impresa  cliente  o  fornitrice.  Si          considera  dipendenza  economica  la  situazione in cui una          impresa   sia   in   grado  di  determinare,  nei  rapporti          commerciali  con  un'altra impresa, un eccessivo squilibrio          di  diritti  e  di  obblighi.  La  dipendenza  economica e'          valutata  tenendo  conto anche della reale possibilita' per          la  parte  che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato          alternative soddisfacenti.                 2.  L'abuso  puo'  anche  consistere  nel rifiuto di          vendere  o  nel  rifiuto  di comprare, nella imposizione di          condizioni   contrattuali   ingiustificatamente  gravose  o          discriminatorie,   nella   interruzione   arbitraria  delle          relazioni commerciali in atto.                 3.  Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso          di  dipendenza  economica  e'  nullo.  Il giudice ordinario          competente  conosce  delle  azioni  in  materia di abuso di          dipendenza  economica,  comprese quelle inibitorie e per il          risarcimento dei danni.                 3-bis.   Ferma   restando  l'eventuale  applicazione          dell'art.   3   della   legge   10 ottobre  1990,  n.  287,          l'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato puo',          qualora  ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia          rilevanza  per  la  tutela della concorrenza e del mercato,          anche    su    segnalazione   di   terzi   ed   a   seguito          dell'attivazione   dei   propri   poteri   di  indagine  ed          esperimento  dell'istruttoria,  procedere  alle  diffide  e          sanzioni  previste  dall'art. 15 del legge 10 ottobre 1990,          n.  287,  nei  confronti  dell'impresa  o delle imprese che          abbiano commesso detto abuso".                 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 della legge 10          ottobre 1990, n. 287:                 "Art.  3  (Abuso  di  posizione  dominante). - 1. E'          vietato  l'abuso  da  parte  di  una  o piu' imprese di una          posizione  dominante all'interno del mercato nazionale o in          una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:                   a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di          acquisto,   di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali          ingiustificatamente gravose;                   b) impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi          o  gli  accessi  al  mercato,  lo  sviluppo  tecnico  o  il          progresso tecnologico, a danno dei consumatori;                   c) applicare  nei  rapporti  commerciali con altri          contraenti    condizioni    oggettivamente    diverse   per          prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;                   d) subordinare   la   conclusione   dei  contratti          all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura e secondo          gli  usi  commerciali,  non  abbiano alcuna connessione con          l'oggetto dei contratti stessi".                 -  Il testo dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990,          n.  287  (Norme  per  la  tutela  della  concorrenza  e del          mercato),  a  seguito delle modifiche apportate dalla legge          qui pubblicata e' il seguente:                 "Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). -          1.  Le  disposizioni  contenute  nei precedenti articoli si          applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o          a prevalente partecipazione statale.                 2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non          si  applicano  alle imprese che, per disposizioni di legge,          esercitano  la  gestione  di servizi di interesse economico          generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,          per  tutto  quanto  strettamente  connesso  all'adempimento          degli specifici compiti loro affidati.                 2-bis.  Le  imprese  di  cui  al  comma  2,  qualora          intendano  svolgere  attivita' in mercati diversi da quelli          in  cui  agiscono  ai  sensi  del medesimo comma 2, operano          mediante societa' separate.                 2-ter.  La costituzione di societa' e l'acquisizione          di  posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati          diversi  di  cui  al comma 2-bis sono soggette a preventiva          comunicazione all'Autorita'.                 2-quater.  Al fine di garantire pari opportunita' di          iniziativa  economica, qualora le imprese di cui al comma 2          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o          controllate  nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni          o   servizi,   anche   informativi,   di   cui  abbiano  la          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'          svolte  ai  sensi  del medesimo comma 2, esse sono tenute a          rendere  accessibili  tali  beni  o  servizi,  a condizioni          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.                 2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e          2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14.          Nei  casi  di  accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le          imprese  sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di          cui all'art. 15.                 2-sexies.  In  caso  di violazione degli obblighi di          comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la          sanzione   amministrativa   pecuniaria   fino  a  lire  100          milioni".                 -  Il  testo dell'art. 15 della gia' citata legge n.          287/1990,  a  seguito delle modifiche apportate dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  15  (Diffide  e  sanzioni). - 1. Se a seguito          dell'istruttoria  di  cui  all'art.  14 l'Autorita' ravvisa          infrazioni  agli  articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli          enti   interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle          infrazioni  stesse.  Nei  casi  di infrazioni gravi, tenuto          conto   della  gravita'  e  della  durata  dell'infrazione,          dispone    inoltre    l'applicazione    di   una   sanzione          amministrativa  pecuniaria  fino  al  dieci  per  cento del          fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo          esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della          diffida,  determinando  i  termini  entro i quali l'impresa          deve procedere al pagamento della sanzione.                 2.  In caso di inottemperanza alla diffida di cui ai          comma  1,  l'Autorita'  applica  la sanzione amministrativa          pecuniaria  fino  al  dieci per cento del fatturato ovvero,          nei  casi  in cui sia stata applicata la sanzione di cui al          comma  1,  di  importo minimo non inferiore al doppio della          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per          cento   del   fatturato   come   individuato  al  comma  1,          determinando   altresi'   il  termine  entro  il  quale  il          pagamento  della  sanzione deve essere effettuato. Nei casi          di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita' puo' disporre la          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".
                           |  
|   |                                 Art. 12   (Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)   1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.   2.  All'articolo  1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ",  purche'  determinatesi  non  oltre  due  anni prima della data di presentazione della domanda".   3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.   4. All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   "1.  Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di   intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza  sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli  aiuti  alle  piccole  e  medie  imprese  ed  in  modo  da  non determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive   per   l'istruttoria   dei  programmi  di  investimento  e l'ammissibilita'  delle  relative  spese,  per  la  concessione  e il rimborso  dei  finanziamenti,  provvedendo a individuare i limiti e i tassi  di  interesse  applicabili  agli  stessi  e  le  modalita'  di acquisizione delle relative garanzie".   5. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:   "Art.  8.  -  1.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore  del  fondo  di  cui  all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede  un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di  cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".   6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.   7.  All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:   "2.   Al  fine  di  salvaguardare  e  incrementare  l'occupazione, mediante  lo  sviluppo  di  piccole  e medie imprese costituite nella forma  di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse   quelle  costituite  nella  forma  di  cooperativa  sociale, appartenenti   al  settore  di  produzione  e  lavoro,  il  Ministero dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  partecipa  al capitale  sociale  di  societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.   3.  L'importo  della  partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle   societa'   finanziarie   che   hanno  presentato  domanda  di partecipazione  e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori   patrimoniali  delle  societa'  stesse  e  delle  cooperative partecipate alla data della domanda.   4.  Le  societa'  finanziarie  di  cui al comma 2, che assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono  essere  ispirate  ai principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e successive  modificazioni,  essere  costituite  in forma cooperativa, essere  iscritte  nell'elenco  previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo  1o  settembre  1993,  n.  385,  essere  in  possesso dei requisiti,  individuati  con  il  decreto  di  cui  al  comma  6,  di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni  amministrative,  di  direzione  e  di  controllo  ed essere partecipate  da  almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.   5.  Con  le  risorse  apportate  ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie  possono  assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle  cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti  da  aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse  finanziamenti  e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina  comunitaria  in materia, per la realizzazione di progetti di  impresa.  Le  societa'  finanziarie  possono,  altresi', svolgere attivita'  di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.   6.   Con   decreto   di  natura  non  regolamentare  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  sono  fissati i termini  di  presentazione  delle domande ed e' approvato il relativo schema,  nonche'  sono  individuate  le  modalita'  di  riparto delle risorse  sulla  base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti  delle  partecipazioni  al  fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".   8.  L'articolo  17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' abrogato.  L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si  applica  esclusivamente  agli  interventi  in essere alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Con  il  decreto di cui all'articolo  17,  comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito   dal  comma  7  del  presente  articolo,  si  provvede  a determinare  le  modalita'  di  dismissione  delle  partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.   9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
                                            Note all'art. 12:                 -  Si riporta il testo degli articoli 1, 7, 17 della          legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito          alla  cooperazione  e  misure  urgenti  a  salvaguardia dei          livelli  di  occupazione),  come modificato dalla legge qui          pubblicata:                 "Art.  1.  -  1.  E'  istituito  presso  la  Sezione          speciale  per  il  credito  alla  cooperazione,  costituita          presso   la   Banca   nazionale   del  lavoro  con  decreto          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 15 dicembre          1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo          sviluppo   della   cooperazione   in   seguito   denominato          Foncooper.                 2.  Il fondo di cui al comma precedente e' destinato          al  finanziamento  delle cooperative che abbiano i seguenti          requisiti:                   a) siano   ispirate   ai  principi  di  mutualita'          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi          statuti  con  riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre          1947,   numero   1577   e   successive   modificazioni   ed          integrazioni;                   b) siano  iscritte nei registri delle prefetture e          nello   schedario   generale  della  cooperazione  e  siano          soggette  alla  vigilanza  del Ministero del lavoro e della          previdenza sociale.                 3.  Sono  escluse  dai finanziamenti di cui al comma          precedente  le cooperative che si propongono la costruzione          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.                 4.   I   finanziamenti   devono  essere  finalizzati          all'attuazione di progetti relativi:                   1)    all'aumento    della    produttivita'    e/o          dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o          lo  ammodernamento  dei  mezzi  di produzione e/o i servizi          tecnici,  commerciali  e  amministrativi  dell'impresa, con          particolare  riguardo  ai  piu' recenti e moderni ritrovati          delle  tecniche specializzate nei vari settori economici; a          valorizzare  i  prodotti  anche  mediante  il miglioramento          della  qualita'  ai fini di una maggiore competitivita' sul          mercato;   a  favorire  la  razionalizzazione  del  settore          distributivo   adeguandolo   alle  esigenze  del  commercio          moderno;  alla sostituzione di altre passivita' finanziarie          contratte  per  la  realizzazione  dei  progetti  di cui al          presente  numero ed in misura non superiore al 50 per cento          del totale dei progetti medesimi;                   2)  alla  ristrutturazione  e  riconversione degli          impianti.                 5.  Le  cooperative  aventi  i  requisiti  di cui al          successivo  articolo  14, comprese quelle costituite da non          oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper          anche per i progetti finalizzati:                   a)  alla realizzazione ed all'acquisto di impianti          nei  settori  della  produzione,  della  distribuzione, del          turismo e dei servizi;                   b) all'ammodernamento,       potenziamento      ed          ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.                 6.  Il  ricorso  ai  finanziamenti  di  cui ai commi          precedenti  preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e          contributive  di  qualsiasi  natura  per  gli stessi scopi,          fatte  salve  quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti          gia'  perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della          presente legge.                 Art.   7.  -  1.  Il  Ministro  dell'industria,  del          commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del          tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con          il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, emana,          nel  rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle          piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi          o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive          per   l'istruttoria   di   programmi   di   investimento  e          l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e          il  rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i          limiti  e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le          modalita' di acquisizione delle relative garanzie.                 2.   Il  Fancooper  e'  amministrato,  con  separata          contabilita',  dalla  Sezione  speciale per il credito alla          cooperazione.                 3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato          apposita    relazione    illustrativa    sullo   stato   di          utilizzazione  del  fondo  di cui all'art. 1 della presente          legge.                 4.  Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli          oneri    connessi    all'istruttoria,    all'esecuzione   e          all'amministrazione   dei  mutui,  un  compenso  che  viene          determinato con decreto del Ministro del tesoro.                 5.  Con  lo  stesso  decreto viene fissata la misura          dell'interesse   annuo   che   la   sezione   e'  tenuta  a          corrispondere  sulle  somme  affluite  al  Foncooper  e non          utilizzate.                 Art.  17.  -  1.  E'  istituito  presso  la  Sezione          speciale  per il credito alla cooperazione un fondo per gli          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.                 2.   Al   fine   di   salvaguardare  e  incrementare          l'occupazione,  mediante  lo  sviluppo  di  piccole e medie          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore          di  produzione  e  lavoro, il Ministero dell'industria, del          commercio  e dell'artigianato partecipa al capitale sociale          di    societa'    finanziarie   appositamente   costituite,          utilizzando  allo  scopo le disponibilita' del Fondo di cui          al comma 1.                 2.  L'importo  della  partecipazione e' determinato,          per   una   quota   pari  al  5  per  cento  delle  risorse          disponibili,   in   relazione   al  numero  delle  societa'          finanziarie  che hanno presentato domanda di partecipazione          e,  per  la  restante  quota,  da  importi proporzionali ai          valori   patrimoniali   delle   societa'   stesse  e  delle          cooperative partecipate alla data della domanda.                 4.  Le  societa'  finanziarie di cui al comma 2, che          assumono  la  natura  di  investitori istituzionali, devono          essere  ispirate  ai principi di mutualita' di cui all'art.          26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato          14 dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive modificazioni,          essere  costituite  in  forma  cooperativa, essere iscritte          nell'elenco  previsto dall'art. 106 del decreto legislativo          1o settembre   1993,   n.   385,  essere  in  possesso  dei          requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di          professionalita'  ed  onorabilita'  previsti per i soggetti          che  svolgono  funzioni  amministrative,  di direzione e di          controllo   ed   essere  partecipate  da  almeno  cinquanta          cooperative  distribuite sull'intero territorio nazionale e          comunque in non meno di dieci regioni.                 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le          societa'   finanziarie   possono   assumere  partecipazioni          temporanee  di  minoranza  nelle cooperative, con priorita'          per  quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende          in   crisi,   nonche'  concedere  alle  cooperative  stesse          finanziamenti  e  agevolazioni  finanziarie  in conformita'          alla    disciplina   comunitaria   in   materia,   per   la          realizzazione   di   progetti   di   impresa.  Le  societa'          finanziarie   possono,   altresi',  svolgere  attivita'  di          servizi  e  di  promozione  ed essere destinatarie di fondi          pubblici.                 6.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato          sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e'          approvato  il  relativo schema, nonche' sono individuate le          modalita'  di  riparto delle risorse sulla base dei criteri          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle          partecipazioni   al  fine,  in  particolare,  di  garantire          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5".                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto          legislativo  1o  settembre  1993, n. 385 (Testo unico delle          leggi in materia bancaria e creditizia).                 "Art.  47  (Finanziamenti  agevolati  e  gestione di          fondi  pubblici).  -  1.  Tutte  le  banche possono erogare          finanziamenti  o  prestare  servizi  previsti dalle vigenti          leggi  di  agevolazione,  purche'  essi  siano  regolati da          contratto   con  l'amministrazione  pubblica  competente  e          rientrino  tra  le attivita' che le banche possono svolgere          in   via   ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano          integralmente  le disposizioni delle leggi di agevolazione,          ivi   comprese   quelle  relative  alle  misure  fiscali  e          tariffarie e ai privilegi di procedura.                 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di          agevolazione  creditizia  previsti dalle leggi vigenti e la          prestazione  di  servizi a essi inerenti, sono disciplinate          da   contratti  stipulati  tra  l'amministrazione  pubblica          competente  e  le  banche  da questa prescelte. I contratti          indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto          di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta          per  proprio  conto dalle banche; a tal fine possono essere          istituiti  organi  distinti  preposti  all'assunzione delle          deliberazioni    in    materia   agevolativa   e   separate          contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e          i rimborsi spettanti alle banche.                 3.   I   contratti  indicati  nel  comma  2  possono          prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione          di  un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare          a  sua volta contratti con altre banche per disciplinare la          concessione,  a  valere sul fondo, di contributi relativi a          finanziamenti  da  queste  erogate. Questi ultimi contratti          sono approvati dall'amministrazione pubblica competente".                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 del decreto          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre          1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione):                 "Art.  26.  -  Agli  effetti tributari si presume la          sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti          delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:                   a) divieto    di   distribuzione   dei   dividendi          superiori  alla  ragione dell'interesse legale ragguagliato          al capitale effettivamente versato;                   b) divieto  di  distribuzione  delle riserve tra i          soci durante la vita sociale;                   c) devoluzione,  in  caso  di  scioglimento  della          societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto          il  capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -          a   scopi   di  pubblica  utilita'  conformi  allo  spirito          mutualistico.                 In  caso  di  controversia decide il Ministro per il          lavoro  e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le          finanze  e per il tesoro, udita la Commissione centrale per          le cooperative".                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106 del citato          decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385:                 Art.  106  (Elenco  generale).  - 1. L'esercizio nei          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.                 2.  Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.                 3.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al          ricorrere delle seguenti condizioni:                   a) forma  di  societa'  per azioni, di societa' in          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'          limitata o di societa' cooperativa;                   b) oggetto  sociale conforme al disposto del comma          2;                   c) capitale sociale versato non inferiore a cinque          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle          societa' per azioni;                   d) possesso  da parte dei partecipanti al capitale          e  degli  esponenti  aziendali dei requisiti previsti dagli          articoli 108 e 109.                 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'italia          e l'UIC:                   a) specifica il contenuto delle attivita' indicate          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;                   b) per  gli  intermediari  finanziari che svolgono          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.                 5.   L'UIC   indica   le   modalita'  di  iscrizione          nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca          d'italia e alla CONSOB.                 6.  Al  fine di verificare il rispetto dei requisiti          per  l'iscrizione  nell'elenco,  l'UIC  puo'  chiedere agli          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di          altre autorita'.                 7.    I    soggetti   che   svolgono   funzioni   di          amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   gli          intermediari   finanziari   comunicano   all'UIC,   con  le          modalita'  dallo  stesso  stabilite,  le  cariche  analoghe          ricoperte  presso  altre  societa'  ed  enti  di  qualsiasi          natura".                 -  Il  testo dell'art. 17 della legge 7 agosto 1997,          n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), a seguito delle          modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:                 "Art.  17 (Prosecuzione di interventi a favore delle          attivita'  produttive).  -  1.  (Modifica i commi 2 e 3-bis          dell'art. 13 decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79).                 2. (Abrogato).                 3.  Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  di cui          all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le          disponibilita'  finanziarie  previste dall'art. 1, comma 4,          del  decreto-legge  24 aprile 1993, n. 121, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  23 giugno  1993, n. 204, sono          incrementate  per  un importo pari a lire 13,5 miliardi per          l'anno   1997.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 9001          dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, allo          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al          Ministero del tesoro.                 4.  Le economie derivanti dalle somme destinate alle          azioni  organiche  in agricoltura di cui alle deliberazioni          del  CIPE  del  10 luglio  1985,  dell'8 aprile  1987 e del          3 agosto   1988,   nonche'  quelle  derivanti  dalle  somme          assegnate  dal CIPE per i progetti speciali promozionali in          agricoltura  di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile          1995,  n.  104,  sono  destinate  al  finanziamento  di  un          progetto  speciale  promozionale,  nelle  aree interne gia'          delimitate  nell'ambito  del  progetto speciale n. 33 della          soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del          Mezzogiorno,  volto  alla  realizzazione di impianti per la          trasformazione  agro-industriale dei prodotti agricoli e di          centrali  di  commercializzazione degli stessi prodotti, ad          attivita'  di  valorizzazione  mediante studi, creazione di          marchi  di denominazione di origine controllata, nonche' ad          attivita'  di  promozione  per  la  diffusione in Italia ed          all'estero  dei  prodotti agricoli tipici. Possono accedere          al  suddetto  finanziamento  tutti  i  produttori  agricoli          singoli,  o  comunque  associati,  nonche'  le  cooperative          agricole  o  i consorzi di cooperative agricole localizzati          nei  territori  interessati.  Il commissario ad acta di cui          all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.          32,   convertito   dalla   legge  7 aprile  1995,  n.  104,          predispone,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in          vigore della presente legge, il progetto di cui al presente          comma  e  le  norme di attuazione da presentare al CIPE per          l'approvazione,   curandone   la  successiva  attuazione  e          riferendone  trimestralmente  al Ministero per le politiche          agricole e al Ministero del bilancio e della programmazione          economica".                 -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  19, della legge          11 marzo  1988,  n. 67 - Disposizioni per la formazione del          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge          finanziaria 1988), e' il seguente:                 "19.  Alle  societa'  finanziarie di cui all'art. 16          della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, e' corrisposto a          titolo  di  rimborso  degli oneri connessi all'istruttoria,          all'assistenza  ed  alla  consulenza  relativa  ai progetti          predisposti  dalle  cooperative  di  cui  all'art. 14 della          medesima    legge,    nonche'   per   la   gestione   delle          partecipazioni  nelle  stesse,  un compenso da determinarsi          con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,  di  concerto con i Ministri del lavoro e          della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,          compresi  quelli  sostenuti  prima  dell'entrata  in vigore          della  presente  legge,  sono  posti  a  carico  del  Fondo          speciale  per  gli interventi a salvaguardia dei livelli di          occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49          del 1985."                 - Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione          amministrativa), e' il seguente:                 "Art.  1.  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare,          entro  il  31 marzo  1998,  uno  o piu' decreti legislativi          volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi          degli  articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le          comunita' montane e gli altri enti locali.                 2.  Sono  conferite alle regioni e agli enti locali,          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero          tramite enti o altri soggetti pubblici.                 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:                   a) affari   esteri  e  commercio  estero,  nonche'          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale          all'estero di rilievo nazionale;                   b) difesa,   forze   armate,   armi  e  munizioni,          esplosivi e materiale strategico;                   c) rapporti   tra   lo   Stato  e  le  confessioni          religiose;                   d) tutela  dei  beni  culturali  e  del patrimonio          storico artistico;                   e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;                   f)  cittadinanza,  immigrazione, rifugiati e asilo          politico, estradizione;                   g) consultazioni  elettorali,  elettorato attivo e          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie          escluse quelle regionali;                   h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,          sistema valutario e banche;                   i)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali e          profilassi internazionale                   l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;                   m) amministrazione della giustizia;                   n) poste e telecomunicazioni;                   o) previdenza   sociale,  eccedenze  di  personale          temporanee e strutturali;                   p) ricerca scientifica;                   q) istruzione      universitaria,      ordinamenti          scolastici,  programmi  scolastici, organizzazione generale          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;                   r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;                   r-bis)  trasporti aerei, marittimi e ferroviari di          interesse nazionale.                 4.  Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi          1 e 2:                   a) i  compiti  di  regolazione  e  controllo  gia'          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'          indipendenti;                   b) i   compiti   strettamente   preordinati   alla          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera in via          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale          classificata  di  interesse nazionale ai sensi dei predetti          decreti,  fatte salve le norme in materia di programmazione          e  realizzazione  di  opere  autostradali,  si provvede, su          proposta   della   regione  interessata,  con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;                   c) i  compiti  di rilievo nazionale del sistema di          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio          dei  Ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;                   d) i  compiti  esercitati  localmente in regime di          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;                   e) il  coordinamento  dei  rapporti  con  l'Unione          europea  e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione          a  livello  nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.                 5.  Resta ferma la disciplina concernente il sistema          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli          accordi internazionali.                 6.   La  promozione  dello  sviluppo  economico,  la          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e          della tutela dell'ambiente".
                           |  
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                                            Note all'art. 13:                 - Il  testo  dell'art. 3, secondo comma, della legge          8 agosto  1985,  n.  443  (Legge-quadro per l'artigianato),          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  3  (Definizione  di  impresa artigiana). - E'          artigiana   l'impresa   che,  esercitata  dall'imprenditore          artigiano  nei  limiti  dimensionali  di  cui alla presente          legge,   abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento  di          un'attivita'  di  produzione di beni, anche semilavorati, o          di  prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e          le  attivita'  di  prestazione  di  servizi commerciali, di          intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di          queste  ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti          e  bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e          accessorie all'esercizio dell'impresa.                 E'  artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali          di  cui  alla  presente  legge  e  con  gli scopi di cui al          precedente  comma,  e' costituita ed esercitata in forma di          societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni          ed   in   accomandita   per   azioni,   a   condizione  che          la maggioranza  dei  soci, ovvero uno nel caso di due soci,          svolga  in  prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel          processo  produttivo  e  che  nell'impresa  il lavoro abbia          funzione preminente sul capitale.                 E'  altresi'  artigiana  l'impresa  che,  nei limiti          dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di          cui al primo comma:                   a) e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di          societa'   a   responsabilita'  limitata  con  unico  socio          sempreche'  il  socio  unico  sia in possesso dei requisiti          indicati  dall'art.  2  e  non  sia  unico  socio  di altra          societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa'          in accomandita semplice;                   b) e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di          societa'  in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio          accomandatario  sia  in  possesso  dei  requisiti  indicati          dall'art.  2  e  non  sia  unico  socio  di  una societa' a          responsabilita'  limitata  o  socio  di  altra  societa' in          accomandita semplice.                 In  caso  di  trasferimento  per atto tra vivi della          titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa          mantiene  la  qualifica  di  artigiana  purche'  i soggetti          subentranti  siano  in  possesso  dei  requisiti  di cui al          medesimo terzo comma.                 L'impresa  artigiana  puo' svolgersi in luogo fisso,          presso  l'abitazione  dell'imprenditore o di uno dei soci o          in   appositi   locali   o  in  altra  sede  designata  dal          committente  oppure  in  forma ambulante o di posteggio. In          ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di          una sola impresa artigiana".                 - Il  testo  dell'art. 5, della sopracitata legge n.          443/1985,  a  seguito  delle  integrazioni  apportate dalla          legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.   5  (Albo  delle  imprese  artigiane).  -  E'          istituito  l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al          quale  sono  tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i          requisiti  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  secondo le          formalita'  previste  per  il  registro  delle  ditte dagli          articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,          n. 2011.                 La  domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo e le          successive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono          dagli  obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto          20 settembre  1934,  n.  2011, e sono annotate nel registro          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.                 L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma  di          societa'  a  responsabilita'  limitata  che,  operando  nei          limiti  dimensionali  di  cui alla presente legge e con gli          scopi  di  cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda          alla   commissione   di  cui  all'art.  9,  ha  diritto  al          riconoscimento    della   qualifica   artigiana   ed   alla          conseguente  iscrizione  nell'albo  provinciale, sempreche'          la maggioranza  dei  soci, ovvero uno nel caso di due soci,          svolga  in  prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel          processo  produttivo  e detenga la maggioranza del capitale          sociale e degli organi deliberanti della societa'.                 In  caso  di  invalidita',  di morte o d'intervenuta          sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione          dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'          conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti          previsti  all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni          o   fino   al  compimento  della maggiore  eta'  dei  figli          minorenni,   sempre   che  l'esercizio  dell'impresa  venga          assunto   dal   coniuge,  dai  figli maggiorenni  o  minori          emancipati    o    dal    tutore    dei   figli   minorenni          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o          inabilitato.                 L'iscrizione  all'albo  e'  costitutiva e condizione          per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle          imprese artigiane.                 Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad          un  massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore          a  tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui al primo comma          dell'art.  4,  mantengono  l'iscrizione  all'albo di cui al          primo comma del presente articolo.                 Per  la  vendita nei locali di produzione, o ad essi          contigui,  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente          all'esecuzione  dell'opera  o alla prestazione del servizio          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte          all'albo  di  cui  al  primo comma le disposizioni relative          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o          all'autorizzazione   amministrativa   di   cui  alla  legge          11 giugno  1971,  n. 426, fatte salve quelle previste dalle          specifiche normative statali.                 Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna          o  marchio,  una denominazione in cui ricorrano riferimenti          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al          primo  comma;  lo  stesso  divieto vale per i consorzi e le          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti          nella separata sezione di detto albo.                 Ai   trasgressori   delle  disposizioni  di  cui  al          presente  articolo  e'  inflitta  dall'autorita'  regionale          competente   la  sanzione  amministrativa  consistente  nel          pagamento  di  una  somma  di  denaro  fino  a  lire cinque          milioni,  con il rispetto delle procedure di cui alla legge          24 novembre 1981, n. 689".                 - Il  testo  degli articoli 7 e 9, della sopracitata          legge  n.  443/1985,  a  seguito  delle modifiche apportate          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:                 "Art.   7  (Iscrizione,  revisione  ed  accertamenti          d'ufficio).  - La commissione provinciale per l'artigianato          di  cui  al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la          certificazione  comunale  di cui all'art. 63, quarto comma,          lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica          24 luglio   1977,   n.   616,   delibera   sulle  eventuali          iscrizioni,  modificazioni  e  cancellazioni  delle imprese          artigiane  dall'albo  provinciale  previsto  dal precedente          art.  5,  in  relazione  alla  sussistenza, modificazione o          perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4          e 5, terzo comma.                 La   decisione  della  commissione  provinciale  per          l'artigianato  va notificata all'interessato entro sessanta          giorni   dalla  presentazione  della  domanda.  La  mancata          comunicazione  entro  tale  termine  vale come accoglimento          della domanda stessa.                 La   commissione,   ai  fini  della  verifica  della          sussistenza  dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2,          3, 4 e 5, terzo comma, ha facolta' di disporre accertamenti          d'ufficio   ed  effettua  ogni  trenta  mesi  la  revisione          dell'albo provinciale delle imprese artigiane.                 Gli  ispettorati  del  lavoro, gli enti erogatori di          agevolazioni  in favore delle imprese artigiane e qualsiasi          pubblica  amministrazione  interessata  che, nell'esercizio          delle  loro  funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei          requisiti  di  cui  agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,          nei   riguardi  di  imprese  iscritte  all'albo,  ne  danno          comunicazione     alle    commissioni    provinciali    per          l'artigianato  ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle          relative  decisioni  di  merito, che devono comunque essere          assunte  entro  sessanta  giorni  e che fanno stato ad ogni          effetto.  Le  decisioni  della  commissione  devono  essere          trasmesse   anche   all'organismo   che  ha  effettuato  la          comunicazione.                 Contro    le    deliberazioni    della   commissione          provinciale  per  l'artigianato  in  materia di iscrizione,          modificazione  e  cancellazione dall'albo provinciale delle          imprese  artigiane e' ammesso ricorso in via amministrativa          alla   commissione   regionale   per  l'artigianato,  entro          sessanta  giorni dalla notifica della deliberazione stessa,          anche   da   parte   degli  organismi  indicati  nel  comma          precedente e di eventuali terzi interessati.                 Le   decisioni   della   commissione  regionale  per          l'artigianato,  adita  in  sede  di ricorso, possono essere          impugnate   entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  della          decisione   stessa  davanti  al  tribunale  competente  per          territorio,  che  decide in camera di consiglio, sentito il          pubblico ministero".                 "Art.  9  (Organi  di  rappresentanza  e  di  tutela          dell'artigianato).  -  Spetta alle regioni disciplinare con          proprie   leggi  gli  organi  amministrativi  e  di  tutela          dell'artigianato.                 In questo ambito si dovranno prevedere:                   1)  la  commissione provinciale per l'artigianato,          che  svolge  le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e          l'accertamento  dei requisiti di cui ai precedenti articoli          2,  3,  4  e  5,  terzo  comma,  nonche'  gli altri compiti          attribuiti dalle leggi regionali;                   2) la commissione regionale per l'artigianato che,          oltre  a  svolgere  i  compiti di cui al precedente art. 7,          provvede   alla   documentazione,  indagine  e  rilevazione          statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime          parere  in  merito alla programmazione regionale in materia          di artigianato".
                           |  
|   |                                 Art. 14     (Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli   incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,   con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in     materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle                        iniziative dell'IPI)   1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono determinate le modalita'  semplificate  per  l'accesso  delle imprese artigiane agli interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488.  A  tale  fine,  una  quota  delle  risorse annualmente  disposte  in  favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992,  determinata  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio   e   dell'artigianato,  e'  utilizzata  per  integrare  le disponibilita'  del  Fondo  previsto  dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilita' separata, dal  soggetto  gestore  del  Fondo  medesimo  sulla  base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di cui al presente  comma  non  debbono  derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   2.  Per  la  verifica  del  rispetto  del  divieto di cumulo delle agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  e  comunitaria  il Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite   apposite   comunicazioni  all'ufficio  del  registro  delle imprese.   3.  A  decorrere  dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento  delle  iniziative  che  l'Istituto  per  la promozione industriale  (IPI)  assume  sulla base di programmi di sostegno delle iniziative  per  la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale  gravano  sulle  disponibilita'  del  Fondo  unico  per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
                                            Note all'art. 14:                 - Il  testo  dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge          15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:                 "Art.  18.  -  1.  Sono  conservate  allo  Stato  le          funzioni amministrative concernenti:                   a)-z) (Omissis);                   aa)   l'attuazione   delle   misure   di   cui  al          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la          disciplina   organica  dell'intervento  nel  Mezzogiorno  e          agevolazioni  alle  attivita' produttive. A decorrere dalla          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,          le  direttive  per la concessione delle agevolazioni di cui          al  predetto  decreto-legge  n.  415,  sono determinate con          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,          ad  eccezione  di quelle per le agevolazioni previste dalla          lettera p) del presente comma;".                 - Il  testo  dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge          22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni,          dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge          1o marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina organica          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e'          il seguente:                 "2.    Il    Comitato   interministeriale   per   la          programmazione    economica    (CIPE)    e    il   Comitato          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica          industriale    (CIPI),    nell'ambito    delle   rispettive          competenze,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,          previa   determinazione  di  indirizzo  del  Consiglio  dei          Ministri,  definiscono  le  disposizioni per la concessione          delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:                   a) le  agevolazioni sono calcolate in "equivalente          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di          aiuti regionali;                   b) la  graduazione dei livelli di sovvenzione deve          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa          delibera;                   c) le   agevolazioni  debbono  essere  corrisposte          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a          sistemi di tutoraggio;                   d) gli  stanziamenti  individuati  dal CIPI per la          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno          essere   aumentati   in   relazione   ai maggiori   importi          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di          consuntivo".                 - Il  testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952,          n.  949  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia e          incremento dell'occupazione), e' il seguente:                 "Art.  37.  -  E' istituito presso la Cassa un fondo          per   il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  sulle          operazioni  di  credito  a  favore delle imprese artigiane,          effettuate  dagli  istituti  ed  aziende  di credito di cui          all'art. 35.                 Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:                   a) dai conferimenti dello Stato;                   b) dai  conferimenti  delle  regioni da destinarsi          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni          conferenti;                   c) dal  dividendo  spettante  allo Stato sulla sua          partecipazione  al fondo di dotazione della Cassa medesima,          ai sensi del successivo art. 39;                   d) dall'ottanta  per  cento  dei  fondi di riserva          della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.                 I  limiti  e  le  modalita'  per  la concessione del          contributo  nel  pagamento degli interessi sono determinati          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato          interministeriale per il credito ed il risparmio.                 Le   concessioni  del  contributo,  nel  limite  dei          plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera          i),  sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali          costituiti  presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo          di regione e composti:                   da  un  rappresentante  della  regione,  il  quale          assume le funzioni di presidente;                   da  due rappresentanti delle commissioni regionali          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio          1956, n. 860;                   da  un  rappresentante  della  Ragioneria generale          dello Stato.                 Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste          un rappresentante della Corte dei conti.                 Le  spese  per il funzionamento dei comitati tecnici          regionali sono a carico delle regioni".                 - Il  testo  dell'art.  52  della  legge 23 dicembre          1998,   n.   448   (Misure   di  finanza  pubblica  per  la          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:                 "Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese          e  disposizioni  concernenti  le grandi imprese in stato di          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e          dell'art.  7,  comma  9,  del  decreto legislativo 31 marzo          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle          autorizzazioni  legislative  di spesa ed ai rifinanziamenti          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.                 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del          commercio   e   dell'artigianato,   previo   parere   delle          commissioni   parlamentari   competenti,   e'  disposta  la          ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari          interventi.                 3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della          legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,          e'  emanato  entro  il  30 settembre  1999,  sulla base dei          princi'pi  e  dei criteri direttivi indicati nella medesima          legge.                 4.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge, il Ministro dell'industria,          del  commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore          anno,  oltre  i  termini di cui al primo e al secondo comma          dell'art.  2  del  decreto-legge  30 gennaio  1979,  n. 26,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
                           |  
|   |                                 Art. 15    (Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)   1.  Il  comma  2-bis  dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994,  n.  516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:   "2-bis.  Le  agevolazioni  a  valere  sulle operazioni di cui alla lettera  b)  del  comma  2  sono  concesse,  anche  nella  forma  del contributo    in    conto   capitale,   alle   condizioni   stabilite nell'esercizio   delle  funzioni  conferite  alle  regioni  ai  sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".   2.  All'articolo  21,  comma  2,  del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento". 
                                            Note all'art. 15:                 - Il  testo dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto          1994  n.  516,  convertito,  con modificazioni, dalla legge          27 ottobre  1994,  n.  598  (Provvedimenti finalizzati alla          razionalizzazione  dell'indebitamento  delle  societa'  per          azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori          disposizioni   concernenti   l'EFIM  ed  altri  organismi),          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,          n. 598, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui          pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  11. - 1. Le disponibilita' del fondo rotativo          di  cui  alla  legge  28 novembre  1980,  n. 782, nonche' i          relativi  rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma          2,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 237,          affluiscono  al  fondo per la concessione di contributi sul          pagamento  di  interessi  di  cui  all'art.  3  della legge          28 maggio 1973, n. 295.                 2.  Le  disponibilita'  del  fondo di cui all'art. 3          della   legge   28 maggio  1973,  n.  295,  possono  essere          utilizzate,  oltre  che  per  le  operazioni di acquisto di          macchine  utensili  di  cui alla legge 28 novembre 1965, n.          1329,  e  per  le  altre  operazioni previste dalla vigente          normativa,  anche  per la corresponsione di contributi agli          interessi  a  fronte  di finanziamenti concessi da banche a          piccole  e medie imprese, con particolare riguardo a quelle          ubicate  nei  territori  dell'obiettivo  1  del regolamento          (CEE)  n.  2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, come          definite  dalla  disciplina comunitaria in materia di aiuti          di Stato destinati a:                   a) operazioni di consolidamento a medio termine di          passivita'  a  breve nei confronti del sistema bancario, in          essere   alla   data  di  presentazione  della  domanda  di          finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo          bilancio    approvato    o    dalle   scritture   contabili          obbligatorie,  di  durata non superiore a cinque anni e per          un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;                   b) investimenti  per  la  ricerca industriale, per          l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per          la  tutela  ambientale  e  per  la  sicurezza sui luoghi di          lavoro.                 2-bis.  Le agevolazioni a valere sulle operazioni di          cui  alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella          forma  del  contributo  in  conto capitale, alle condizioni          stabilite  nell'esercizio  delle  funzioni  conferite  alle          regioni  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 112.                 3.  Qualora  le imprese beneficiarie non destinino i          finanziamenti  agevolati  di  cui  al  comma  2  secondo le          finalita'  e  le  modalita' di cui alle lettere a) e b) del          medesimo  comma 2, il contributo agli interessi e' revocato          e  le  somme erogate a tale titolo devono essere restituite          al  Fondo, maggiorate  in  ragione  di  un  tasso  pari  al          rendimento  medio  dei  BOT  a  dodici  mesi  rilevato  nel          semestre precedente".                 - Il  testo  dell'art.  21,  del decreto legislativo          17 marzo  1995,  n.  111  (Attuazione  della  direttiva  n.          90/314/CEE  concernente  i viaggi, le vacanze ed i circuiti          "tutto  compreso"),  a  seguito  delle  modifiche apportate          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:                 "Art.  21  (Fondo  di  garanzia).  - 1. E' istituito          presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica          43  relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un          fondo  nazionale  di  garanzia,  per consentire, in caso di          insolvenza    o    di    fallimento    del    venditore   o          dell'organizzatore,  il  rimborso  del prezzo versato ed il          rimpatrio  del  consumatore  nel caso di viaggi all'estero,          nonche'  per fornire una immediata disponibilita' economica          in   caso   di   rientro   forzato   di  turisti  da  Paesi          extracomunitari  in  occasione  di  emergenze, imputabili o          meno al comportamento dell'organizzatore.                 2.  Il  fondo e' alimentato annualmente da una quota          pari  al  2  per  cento,  dell'ammontare  del  premio delle          polizze  di  assicurazione  obbligatoria di cui all'art. 20          che  e'  versata  all'entrata  del bilancio dello Stato per          essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al          fondo di cui al comma 1.                 3.  Il  fondo interviene, per le finalita' di cui al          comma  1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota          cosi' come determinata ai sensi del comma 2.                 4.  Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa          nei confronti del soggetto inadempiente.                 5.  Entro  tre mesi dalla pubblicazione del presente          decreto verranno determinate con decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con il Ministro del          tesoro  le  modalita'  di  gestione  e di funzionamento del          fondo".
                           |  
|   |                                 Art. 16          (Agevolazioni per l'informazione al consumatore)   1.  E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il  finanziamento  fino  alla  misura  del  70 per cento, di progetti promossi  dalle  associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per   servizi  di  assistenza,  informazione  ed  educazione  resi  a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.   2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata  in  vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione  dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione dei relativi progetti.   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente articolo si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  utilizzando parzialmente  l'accantonamento  relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
                                            Nota all'art. 16:                 - Il  testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998,          n.  281  (Disciplina  dei  diritti  dei consumatori e degli          utenti), e' il seguente:                 "Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello          nazionale.                 2.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al          possesso,   da   comprovare   con   la   presentazione   di          documentazione  conforme alle prescrizioni e alle procedure          stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato,  da  emanare entro sessanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge, dei seguenti requisiti:                   a) avvenuta  costituzione, per atto pubblico o per          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;                   b) tenuta  di un elenco degli iscritti, aggiornato          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;                   c) numero  di  iscritti non inferiore allo 0,5 per          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;                   d) elaborazione   di  un  bilancio  annuale  delle          entrate  e delle uscite con indicazione delle quote versate          dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente          alle   norme  vigenti  in  materia  di  contabilita'  delle          associazioni non riconosciute;                   e) svolgimento  di  un'attivita'  continuativa nei          tre anni precedenti;                   f) non  avere i suoi rappresentanti legali subi'to          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui          opera l'associazione.                 3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti          e'  preclusa  ogni  attivita'  di  promozione o pubblicita'          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di          produzione o di distribuzione.                 4.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento          dell'elenco.                 5.  All'elenco  di  cui  al  presente  art.  possono          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
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|   |                                 Art. 17    (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di            facchinaggio e di movimentazione delle merci)   1.  Le  imprese  che  esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere  iscritte  nel  registro  delle  imprese  di cui alla legge 29 dicembre  1993,  n.  580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro   o   all'albo   e'  subordinata  alla  dimostrazione  della sussistenza      di      specifici     requisiti     di     capacita' economico-finanziaria,  tecnico-organizzativa  e  di onorabilita' che saranno   indicati  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   2.  Con  il  decreto  di  cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce  di  classificazione  delle  imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione   e  di  reiscrizione  delle  imprese  nel  registro  e nell'albo di cui al medesimo comma 1.   3.  Per  attivita'  di  facchinaggio  si intendono quelle previste dalla  tabella  allegata  al  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza   sociale  3  dicembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999. 
                                            Note all'art. 17:                 - Il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,          artigianato e agricoltura".                 - Il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.          443 (Legge-quadro per l'artigianato), come modificato dalla          legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 13.                 -   La  tabella allegata al decreto del Ministro del          lavoro   e   della   previdenza   sociale  3 dicembre  1999          (Revisione  triennale  degli  imponibili  giornalieri e dei          periodi   di   occupazione   media   mensile,   nonche'  di          inserimento  nuove  attivita'  lavorative, per i lavoratori          soci  di  societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui          si  applicano  le  disposizioni  del decreto del Presidente          della Repubblica n. 602/1970), e' la seguente:                 "Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli          organismi  associativi cui si applicano le disposizioni del          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.          602.                 1.  Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi          meccanici  o  diversi,  o  con  attrezzature  tecnologiche,          comprensivo  delle  attivita'  preliminari  e complementari          alla movimentazione delle merci e dei prodotti:                   a) portabagagli,  facchini  e pesatori dei mercati          agro-alimentari,  facchini degli scali ferroviari, compresa          la  presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini          generici,   accompagnatori   di   bestiame,   ed  attivita'          preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree          portuali  da  cooperative  derivanti  dalla  trasformazione          delle  compagnie  e  gruppi  portuali  in  base  alla legge          28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni          ed integrazioni;                   b) insacco,  pesatura,  legatura, accatastamento e          disaccatastamento,  pressatura,  imballaggio,  gestione del          ciclo   logistico   (magazzini   e/o  ordini  in  arrivo  e          partenza),  pulizia  magazzini e piazzali, depositi colli e          bagagli,  presa  e  consegna, recapiti in loco, selezione e          cernita   con   o   senza   incestamento,  insaccamento  od          imballaggio  di  prodotti  ortofrutticoli, carta da macero,          piume    e    materiali   vari,   mattazione,   scuoiatura,          toelettatura   e   macellazione,   abbattimento  di  piante          destinate  alla  trasformazione  in  cellulosa  o  carta  e          simili, ed attivita' preliminari e complementari.                 2.   Trasporto   il  cui  esercizio  sia  effettuato          personalmente  dai  soci su mezzi dei quali i soci stessi o          la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.                 Trasporto di persone:                   a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;                   b) tassisti,   autonoleggiatori,   motoscafisti  e          simili.                 Trasporto di merci per conto terzi:                   a) autotrasportatori,             autosollevatori,          carrellisti,    gruisti,    trattoristi   (non   agricoli),          escavatoristi   e   simili   ed   attivita'  preliminari  e          complementari  (compresi  scavo e preparazione materiale da          trasportare,  montaggio  e smontaggio, rimozione forzata di          veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);                   b) trasportatori  con  veicoli a trazione animale,          trasportatori  fluviali,  lacuali,  lagunari  e  simili  ed          attivita'  preliminari  e  complementari  (compresi scavo e          preparazione  interiale  da  trasportare,  guardianaggio  e          simili).                 3. Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al          posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.                 4.  Attivita'  varie: servizi di guardia a terra o a          mare   o  campestre,  polizia  ed  investigazioni  private,          custodia,  controllo  accessi e simili, barbieri ed affini,          guide   turistiche   e  simili,  gestione  dei  servizi  di          accoglienza   nei   musei  e  di  attivita'  complementari,          pulitori  compresa  la  pulizia  di  giardini e spazi verdi          anche   con  l'ausilio  di  mezzi  meccanici,  pulitori  di          autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini          e   simili,   servizi   di  recapito  fiduciario  e  simili          (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati          a bordo di qualsiasi mezzo navale".
                           |  
|   |                                 Art. 18            (Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)   1.  Alla  legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  2,  comma  3,  la lettera e) e' sostituita dalla seguente:   "e)  avere  conseguito  un diploma di scuola secondaria di secondo grado,  avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame  diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante  in  relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere  conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere  effettuato  un  periodo  di  pratica  di  almeno  dodici  mesi continuativi  con  l'obbligo  di  frequenza di uno specifico corso di formazione  professionale.  Le  modalita'  e  le  caratteristiche del titolo  di  formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei   praticanti   sono   determinate   con   decreto   del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";   b) all'articolo 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:   "5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata   idonea   garanzia  assicurativa  a  copertura  dei  rischi professionali ed a tutela dei clienti";   c) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   "3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:   a)  con  l'attivita'  svolta in qualita' di dipendente da persone, societa'  o  enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;   b)  con  l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate". 
                                            Nota all'art. 18:                 - Il  testo  degli  articoli  2,  3  e 5 della legge          3 febbraio  1989,  n.  39  (Modifiche  ed integrazioni alla          legge  21 marzo  1958,  n.  253,  concernente la disciplina          della  professione di mediatore), a seguito delle modifiche          apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  2.  - 1. Presso ciascuna camera di commercio,          industria,  artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo          degli  agenti  di  affari  in  mediazione, nel quale devono          iscriversi   coloro   che  svolgono  o  intendono  svolgere          l'attivita'  di  mediazione,  anche  se  esercitata in modo          discontinuo o occasionale.                 2.  Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli          agenti  immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una          per  gli  agenti  muniti di mandato a titolo oneroso, salvo          ulteriori  distinzioni  in relazione a specifiche attivita'          di  mediazione  da  stabilire  con  il  regolamento  di cui          all'art. 11.                 3.   Per   ottenere   l'iscrizione   nel  ruolo  gli          interessati devono:                   a) essere  cittadini  italiani  o cittadini di uno          degli  Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea,          ovvero  stranieri residenti nel territorio della Repubblica          italiana e avere raggiunto la maggiore eta';                   b) avere il godimento dei diritti civili;                   c) risiedere  nella circoscrizione della camera di          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura nel cui          ruolo intendono iscriversi;                   d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme          relative  agli obblighi scolastici vigenti al momento della          loro eta' scolare;                   e) avere   conseguito   un   diploma   di   scuola          secondaria  di secondo grado, avere frequentato un corso di          formazione  ed avere superato un esame diretto ad accertare          l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in          relazione  al  ramo  di  mediazione prescelto, oppure avere          conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado          ed  avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici          mesi   continuativi  con  l'obbligo  di  frequenza  di  uno          specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e          le  caratteristiche  del titolo di formazione, dell'esame e          quelle  della  tenuta  del  registro  dei  praticanti  sono          determinate  con  decreto  del Ministro dell'industria, del          commercio e dell'artigianato;                   f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione          non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione,          divenute  definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956,          n.  1423;  10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575,          13 settembre  1982,  n.  646;  non  essere incorsi in reati          puniti  con  la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio          decreto   21 dicembre   1933,   n.   1736,   e   successive          modificazioni;   non   essere   interdetti  o  inabilitati,          falliti,   condannati   per   delitti  contro  la  pubblica          amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede          pubblica,   la   economia   pubblica,   l'industria  ed  il          commercio,  ovvero  per  delitto  di  omicidio  volontario,          furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,          ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro          delitto  non  colposo per il quale la legge commini la pena          della  reclusione  non inferiore, nel minimo, a due anni e,          nel massimo, a cinque anni".                 "Art.   3.  -  1.  L'iscrizione  nel  ruolo  abilita          all'esercizio  dell'attivita'  di  mediazione  su  tutto il          territorio   della  Repubblica,  nonche'  a  svolgere  ogni          attivita'  complementare  o  necessaria  per la conclusione          dell'affare.                 2.  L'iscrizione  nel  ruolo  e' a titolo personale;          l'iscritto   non   puo'   delegare   le  funzioni  relative          all'esercizio  della  mediazione, se non ad altro agente di          affari in mediazione iscritto nel ruolo.                 3.  Gli  agenti  immobiliari  iscritti nell'apposita          sezione  del  ruolo  possono  essere  affidati incarichi di          perizie  e  consulenza  tecnica  in  materia immobiliare da          parte di enti pubblici.                 5.  Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo,          le attivita' disciplinate dalla presente legge per conto di          imprese   organizzate,   anche  in  forma  societaria,  per          l'esercizio  dell'attivita'  di  mediazione  debbono essere          iscritti nel ruolo.                 5-bis.   Per   l'esercizio   della   professione  di          mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa          a  copertura  dei  rischi  professionali  ed  a  tutela dei          clienti".                 "Art.   5.   -  1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'          disciplinata     dai    precedenti    articoli,    compreso          l'espletamento  delle  pratiche necessarie ed opportune per          la  gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta          la  licenza  prevista  dall'art.  115 del testo unico delle          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto          18 giugno 1931, n. 773.                 2.  La  licenza  di  cui  al  comma  1  non  abilita          all'esercizio dell'attivita' di mediazione.                 3.   L'esercizio  dell'attivita'  di  mediazione  e'          incompatibile:                   a) con   l'attivita'   svolta   in   qualita'   di          dipendente da persone, societa' o enti, privati e pubblici,          ad esclusione delle imprese di mediazione;                   b) con  l'esercizio di attivita' imprenditoriali e          professionali,   escluse   quelle  di  mediazione  comunque          esercitate.                 4.  Il  mediatore  che per l'esercizio della propria          attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano          indicate  le condizioni del contratto, deve preventivamente          depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7".
                           |  
|   |                                 Art. 19 (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)   1.  Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio, il  contenimento  dei  prezzi  di  vendita ed il raggiungimento degli obiettivi   di   razionalizzazione   del   sistema  distributivo  dei carburanti  di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato adotta, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il Piano nazionale  contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo  dei  carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni,   nell'ambito  dei  poteri  programmatori  loro  attribuiti, provvedono  a  redigere  i  piani  regionali  sulla base dei seguenti indirizzi:   a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per la chiusura degli impianti incompatibili;   b)  definizione  sul  territorio  regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;   c)  determinazione  di  criteri,  in  coerenza  con  la  tipologia individuata  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29 ottobre  1999,  n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre  1999,  n.  496,  per  l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse  le  superfici  e  le  distanze  minime  obbligatorie tra gli impianti;   d)  determinazione  di  regole  transitorie  durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;   e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico  servizio  al  fine  di  assicurare,  in  zone periferiche o particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi;   f)  definizione  di modalita' per l'aumento dell'automazione degli impianti  in  misura  non  inferiore  al  50  per cento dei volumi di vendita;   g)  individuazione  della necessaria flessibilita' degli orari nel rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;   h)   definizione   delle   modalita'   di  sviluppo  di  attivita' commerciali  integrative  presso  gli  impianti  di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;   i)   determinazione,   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui all'articolo  3,  comma  4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi,  dei  criteri  e delle priorita' di base ai quali i comuni individuano  il  numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari  della  licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di  finanza,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima  legge  n.  287  del  1991,  per  l'attivazione  nei  locali dell'impianto  di  un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, lettera b), della legge stessa.  L'attivita'  di  somministrazione e' effettuata nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 3, comma 7, della medesima legge  n.  287  del  1991, e non e' trasferibile in altra sede. Resta fermo  che  l'attivazione  di  un  esercizio della suddetta tipologia presso  gli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti da parte di soggetti  diversi  dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio  tecnico  di finanza e' soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.   2.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  emanate  dalle  regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.   3.  In  conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n.  2790/1999  della  Commissione,  del  22 dicembre 1999, i rapporti economici  fra  i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori  e  le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione  dei  carburanti  sono  regolati  secondo  modalita'  e termini   definiti   nell'ambito   di  specifici  accordi  aziendali, stipulati   tra   ciascun   soggetto   titolare   di  autorizzazione, concessione,  o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione  dei  criteri  di  formazione  dei prezzi di vendita consentiti   nel  medesimo  regolamento  nell'ambito  di  predefinite tipologie  di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella  di  distribuzione  dei  carburanti.  Gli  accordi definiscono altresi'  le  modalita'  per  esperire  il  tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.   4.  All'articolo  1,  comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi  riferite  anche  alle  attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento. 
                                            Note all'art. 19:                 - Il  decreto  legislativo  11 febbraio 1998, n. 32,          reca  "Razionalizzazione  del  sistema di distribuzione dei          carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della          legge 15 marzo 1997, n. 59".                 - Il  testo  dell'art.  8,  del  decreto legislativo          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali), e' il seguente:                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno".                 - Il   testo   dell'art.   2,   comma   2-bis,   del          decreto-legge  29 ottobre  1999,  n.  383,  convertito  con          modificazioni,   dalla   legge  28 dicembre  1999,  n.  496          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di accise sui prodotti          petroliferi    e   di   accelerazione   del   processo   di          liberalizzazione del relativo settore), e' il seguente:                 "2-bis.  Gli  impianti  di  cui  al  comma 2 nonche'          quelli  esistenti  ristrutturati con gli stessi dispositivi          devono   essere  dotati,  oltre  che  di  autonomi  servizi          all'automobile   e  all'automobilista,  anche  di  autonome          attivita'   commerciali   integrative   su   superfici  non          superiori  a  quelle  degli  esercizi  di  vicinato  di cui          all'art.  4,  comma  1, lettera d), del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 114".                 - Il  testo  dell'art.  7,  del  decreto legislativo          11 febbraio  1998,  n. 32 (Razionalizzazione del sistema di          distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4,          lettera  c),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59), e' il          seguente:                 "Art. 7 (Orario di servizio). - 1. A decorrere dalla          scadenza  dei termini per i comuni capoluogo di provincia e          per gli altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, e a fronte          della  chiusura  di  almeno  settemila impianti nel periodo          successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente          decreto  legislativo,  l'orario  massimo  di  servizio puo'          essere  aumentato  dal  gestore fino al cinquanta per cento          dell'orario   minimo   stabilito.   Ciascun   gestore  puo'          stabilire   autonomamente  la  modulazione  dell'orario  di          servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal          presente articolo, previa comunicazione al comune.                 2.  Esclusi  gli  impianti  funzionanti  con sistemi          automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione          del  carburante,  per  gli  impianti assistiti da personale          restano  ferme  le  vigenti disposizioni sull'orario minimo          settimanale,   le   modalita'  necessarie  a  garantire  il          servizio   nei  giorni  festivi  e  nel  periodo  notturno,          stabilite  dalle regioni alla data di entrata in vigore del          presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente          per  gli  impianti  serventi  le reti autostradali e quelle          assimilate".                 - Il   testo  dell'art.  3,  comma  4,  della  legge          25 agosto  1991,  n.  287  (Aggiornamento  della  normativa          sull'insediamento  e sull'attivita' dei pubblici esercizi),          e' il seguente:                 "4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato - dopo          aver     sentito    le    organizzazioni    nazionali    di          categoria maggiormente  rappresentative  -  e deliberate ai          sensi  dell'art.  2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge          23 agosto   1988,   n.   400,   le  regioni  -  sentite  le          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a          livello   regionale  -  fissano  periodicamente  criteri  e          parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni          rilasciabili   nelle   aree  interessate.  I  criteri  e  i          parametri  sono  fissati  in relazione alla tipologia degli          esercizi  tenuto  conto anche del reddito della popolazione          residente  e  di  quella fluttuante, dei flussi turistici e          delle abitudini di consumo extradomestico".                 - Il  testo  dell'art.  2 della sopracitata legge n.          287/1991, e' il seguente:                 "Art.  2 (Iscrizione nel registro degli esercenti il          commercio).   -  1.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui          all'art.  1,  comma  1,  e' subordinato alla iscrizione del          titolare    dell'impresa    individuale    o   del   legale          rappresentante  della  societa', ovvero di un suo delegato,          nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1          della   legge   11 giugno   1971,   n.  426,  e  successive          modificazioni     e    integrazioni,    e    al    rilascio          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1, della          presente legge.                 2.  L'iscrizione  nel  registro di cui al comma 1 e'          subordinata al possesso dei seguenti requisiti:                   a) maggiore   eta',   ad   eccezione   del  minore          emancipato  autorizzato  a  norma di legge all'esercizio di          attivita' commerciale;                   b) aver  assolto agli obblighi scolastici riferiti          al periodo di frequenza del richiedente;                   c) aver   frequentato  con  esito  positivo  corsi          professionali  istituiti  o  riconosciuti  dalle  regioni o          dalle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, aventi a          oggetto  l'attivita'  di  somministrazione di alimenti e di          bevande,  o  corsi  di  una  scuola  alberghiera o di altra          scuola  a  specifico  indirizzo  professionale, ovvero aver          superato,  dinanzi  a  una  apposita commissione costituita          presso  la  camera  di  commercio, industria, artigianato e          agricoltura,    un   esame   di   idoneita'   all'esercizio          dell'attivita'   di   somministrazione  di  alimenti  e  di          bevande.                 3.  Sono  ammessi  all'esame  previsto  al  comma 2,          lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio          universitario  o di istruzione secondaria superiore nonche'          coloro  che  hanno  prestato  servizio, per almeno due anni          negli  ultimi  anni,  presso imprese esercenti attivita' di          somministrazione  di  alimenti e di bevande, in qualita' di          dipendenti  qualificati addetti alla somministrazione, alla          produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge,          parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in          qualita' di coadiutore.                 4.  Salvo  che abbiano ottenuto la riabilitazione, e          fermo  quanto  disposto  dal  comma  5,  non possono essere          iscritti  nel  registro  di  cui al comma 1 e, se iscritti,          debbono essere cancellati coloro:                   a) che sono stati dichiarati falliti;                   b) che  hanno  riportato  una condanna per delitto          non  colposo  a  pena  restrittiva della liberta' personale          superiore a tre anni;                   c) che  hanno  riportato  una  condanna  per reati          contro  la  moralita'  pubblica  e il buon costume o contro          l'igiene  e  la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui          al  libro  secondo,  titolo VI, capo II, del codice penale;          per  delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di          intossicazione  da  stupefacenti;  per reati concernenti la          prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o          psicotrope,  il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e          la  turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle          norme sul gioco del lotto;                   d) che  hanno  riportato  due  o piu' condanne nel          quinquennio   precedente   per   delitti   di  frode  nella          preparazione  o  nel  commercio  degli alimenti, compresi i          delitti  di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del          codice penale;                   e) che  sono  sottoposti  a  una  delle  misure di          prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,          n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e'          stata  applicata  una  delle  misure  previste  dalla legge          31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni ed          integrazioni,  ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza          o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per          tendenza;                   f) che hanno riportato condanna per delitti contro          la  personalita'  dello  Stato  o contro l'ordine pubblico,          ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza,          o  per  furto,  rapina,  estorsione, sequestro di persona a          scopo di rapina o di estorsione.                 5.  Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c),          d)  ed  f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al          comma  1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno          in  cui  la  pena  e'  stata scontata o si sia in qualsiasi          altro  modo  estinta  ovvero, qualora sia stata concessa la          sospensione   condizionale   della  pena,  dal  giorno  del          passaggio in giudicato della sentenza".                 - Il  testo  dell'art. 5, comma 1, lettera b), della          sopracitata legge n. 287/1991, e' il seguente:                 "Art.  5  (Tipologia dei servizi) - 1. Anche ai fini          della   determinazione   del  numero  delle  autorizzazioni          rilasciabili  in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi          di cui alla presente legge sono distinti in:                   a) (omissis);                   b) esercizi  per  la  somministrazione di bevande,          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'          di  latte,  di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e          gelateria,  e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar, caffe',          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);".                 - Il  testo  dell'art.  3, comma 7, della piu' volte          citata legge n. 287/1991, e' il seguente:                 "7.  Le  attivita' di somministrazione di alimenti e          di  bevande  devono  essere  esercitate  nel rispetto delle          vigenti  norme,  prescrizioni  e  autorizzazioni in materia          edilizia,  urbanistica  e  igienica-sanitaria,  nonche'  di          quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,          fatta  salva  l'irrogazione  delle  sanzioni  relative alle          norme e prescrizioni violate".                 - Il    regolamento    (CE)   n.   2790/1999   della          Commissione,     del     22 dicembre     1999,     relativo          all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE          a  categorie  di  accordi  verticali  e pratiche concordate          (Testo rilevante ai fini del SEE) e' stato pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. L 336 del 29 dicembre 1999.                 - Il  testo  dell'art.  1,  comma 6, del gia' citato          decreto legislativo n. 32/1998, e' il seguente:                 "6.  La gestione degli impianti puo' essere affidata          dal  titolare  dell'autorizzazione  ad  altri  soggetti, di          seguito  denominati  gestori,  mediante contratti di durata          non  inferiore  a  sei  anni aventi per oggetto la cessione          gratuita  dell'uso  di tutte le attrezzature fisse e mobili          finalizzate  alla  distribuzione  di  carburanti per uso di          autotrazione,  secondo  le  modalita'  e i termini definiti          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le          associazioni  di  categoria piu' rappresentative, a livello          nazionale,  dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.          Gli  altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I          medesimi   accordi   interprofessionali   si  applicano  ai          titolari   di   autorizzazione  e  ai  gestori;  essi  sono          depositati   presso   il   Ministero   dell'industria,  del          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di          conciliazione  delle  controversie contrattuali individuali          secondo  le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su          richiesta  di  una  delle  parti, esperisce un tentativo di          mediazione delle vertenze collettive".
                           |  
|   |                                 Art. 20       (Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)   1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalita' di attuazione  dell'articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 31 marzo   1998,   n.  114,  non  puo'  essere  negata  l'autorizzazione all'apertura  di  un  esercizio  avente una superficie di vendita non superiore  a  1.500  mq.  in  caso  di  concentrazione di esercizi di vendita  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera d), del citato decreto  legislativo  n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati  ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,  per  la  vendita  di  generi  di  largo  e generale consumo. La superficie  di  vendita del nuovo esercizio non puo' essere superiore alla  somma  dei  limiti  massimi indicati alla citata lettera d) del comma  1  dell'articolo  4  del  decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto  conto  del  numero  degli  esercizi  concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione  comporta  la  revoca  dei  titoli  autorizzatori preesistenti. 
                                            Note all'art. 20:                 - Il  testo  dell'art.  10,  comma  3,  del  decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:                 "3.  La  regione  stabilisce  altresi' i casi in cui          l'autorizzazione  all'apertura  di  una  media struttura di          vendita  e  all'ampliamento della superficie di una media o          di  una  grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di          concentrazione  o  accorpamento  di esercizi autorizzati ai          sensi  dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per          la  vendita  di  generi  di  largo  e  generale consumo. Il          rilascio  dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli          autorizzatori    relativi    ai    preesistenti   esercizi.          Nell'applicazione  della  presente  disposizione la regione          tiene  conto  anche  della condizione relativa al reimpiego          del personale degli esercizi concentrati o accorpati".                 - Il  testo  dell'art.  4,  comma  1, lettera d) del          sopracitato   decreto   legislativo   n.  114/1998,  e'  il          seguente:                 "Art.  4  (Definizioni  e ambito di applicazione del          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:                   a)-c) (omissis);                   d) per   esercizi   di   vicinato   quelli  aventi          superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con          popolazione  residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 250          mq  nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000          abitanti;                   e)-h) (omissis)".
                           |  
|   |                                 Art. 21    (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)   1.  All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990,  n.  100,  dopo  le  parole:  "enti pubblici," sono inserite le seguenti:  "da  regioni  nonche'  dalle province autonome di Trento e Bolzano  e  da  societa'  finanziarie  di  sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,".   2.  All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  di  factoring  e  di  general trading".   3.  L'articolo  4,  comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:   "1.  Il  soggetto  gestore  del  fondo di cui all'articolo 3 della legge  28  maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o  imprese  all'estero  partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita', condizioni  ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto con  il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi  1,  2  e  5,  della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri  sono  a  carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295".   4.   Le  disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi  a  fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino  nei  loro  Paesi,  diversi da quelli dell'Unione europea, strutture  e  reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti   in  franchising.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  del commercio  con  l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il  Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni,  le  modalita'  ed i termini dell'intervento agevolativo. Per  la  gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa  stipula  con  il  Ministero  del commercio con l'estero apposito addendum  alla  convenzione  sottoscritta  il  16 ottobre 1998 con il predetto  Ministero  per  la  gestione  degli  interventi  di  cui al decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.   5.  Dopo  il  comma  6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente:   "6-bis.  Una  quota  delle  disponibilita'  finanziarie  del fondo rotativo  istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,  puo'  essere  utilizzata  per  la  concessione  di una garanzia integrativa  e  sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati   concessi   ai   sensi   del   predetto   articolo  2.  La determinazione  della quota massima delle disponibilita' da destinare alla concessione della garanzia, nonche' la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".   6.  Il  comma  4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato.   7.  Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25  luglio  1952,  n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate  anche  per  agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi  delle  imprese  artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e  dai  consorzi  export a queste collegati, secondo finalita', forme tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro del  commercio  con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il  soggetto  gestore  del  predetto  fondo  si  avvale  anche  degli interventi  di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive   modificazioni,  e  stipula  apposito  contratto  con  il Ministero  del  commercio con l'estero nel quale puo' essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.   8.  L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette  e  da  tasse  le  operazioni di soppressione della sezione speciale  per  l'assicurazione  del  credito  all'esportazione  e  di successione  dell'Istituto  per  i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via  provvisoria  sia  in  via  definitiva,  del patrimonio netto del medesimo   Istituto;  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito imponibile  i  maggiori  valori  iscritti  nel  bilancio del medesimo Istituto  in  seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.   9.  Alla  legge  25  marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  2,  comma  2,  la lettera h) e' sostituita dalla seguente:   "h)  promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;";   b) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   "4.  Le unita' operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme  che  gli  Stati  esteri  richiedono per concedere lo status di Agenzia  governativa  e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale  che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari  esteri  promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese  con  gli  Stati  ospitanti  le  unita' operative dell'ICE. In presenza  di  particolari situazioni il Ministero degli affari esteri puo'  valutare  l'opportunita'  di  notificare  come  personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso  le  unita'  operative  dell'ICE  all'estero  senza  che  cio' comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".   10.  Ad  integrazione  di  quanto gia' previsto dall'articolo 103, comma  5,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e al fine dello sviluppo  del  commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno  dell'internazionalizzazione  delle imprese, con particolare riferimento  al  settore  produttivo  tessile,  dell'abbigliamento  e calzaturiero, e' stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo  di  cui  all'articolo  14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo   scopo   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  adotta  specifiche  misure  per  la  concessione, a valere  su  detta  somma,  di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma gravano altresi' gli oneri per   le  azioni  e  le  iniziative  per  la  formazione  di  tecnici specializzati  nelle  metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie  anzidette,  con  riferimento  alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                                            Note all'art. 21:                 - Il  testo dell'art. 1, della legge 24 aprile 1990,          n.  100  (Norme  sulla  promozione  della  partecipazione a          societa'  ed  imprese  miste  all'estero),  a seguito delle          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il          seguente:                 "Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero          e' autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'          finanziaria  per  azioni, denominata "Societa' italiana per          le  imprese  all'estero - SIMEST S.p.a. , con sede in Roma,          avente  per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'          all'estero  promosse  o  partecipate  da  imprese  italiane          ovvero  da  imprese  aventi  stabile  organizzazione in uno          Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,          nonche'   la   promozione   ed   il  sostegno  finanziario,          tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative          di   investimento   e   di  collaborazione  commerciale  ed          industriale  all'estero  da  parte di imprese italiane, con          preferenza  per quelle di piccole e medie dimensioni, anche          in   forma   cooperativa,   comprese   quelle  commerciali,          artigiane e turistiche.                 2.  La  SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad          apposita  convenzione,  dei  servizi dell'Istituto centrale          per  il  credito  a  medio termine (Mediocredito centrale),          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:                   a) a   promuovere   la  costituzione  di  societa'          all'estero   da   parte   di  societa'  ed  imprese,  anche          cooperative,  e  loro  consorzi e associazioni, cui possono          partecipare  enti  pubblici  economici  ed  altri organismi          pubblici e privati;                   b) a  partecipare,  con  quote  di  minoranza, nel          limite  indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese          all'estero, anche gia' costituite;                   c) a  sottoscrivere  obbligazioni  convertibili in          azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti          di  opzione  di quote o azioni delle societa' ed imprese di          cui  alle  lettere  a)  e  b),  con il limite previsto alla          lettera b);                   d) a  partecipare  ad  associazioni  temporanee di          imprese  e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed          imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);                   e) ad  effettuare,  a  favore  delle  societa'  ed          imprese  partecipate,  ogni  altra operazione di assistenza          tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;                   f) ad  effettuare  ricerche di mercato, sondaggi e          studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,          preordinate   alla  costituzione  di  societa'  ed  imprese          all'estero,  anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il          commercio estero (ICE);                   g) a  rilasciare  garanzia in favore di aziende ed          istituti  di  credito italiani o esteri per finanziamenti a          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle          societa'  ed  imprese,  nel rispetto del limite di cui alla          lettera b);                   h) a  partecipare,  in  posizione  di minoranza, a          consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese          che  abbiano  come  scopo la prestazione di servizi reali a          favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi          o  di  altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del          commercio e dell'artigianato;                   h-bis)  a  concedere  finanziamenti, di durata non          superiore  ad  otto anni, alle imprese o societa' estere di          cui  alla  lettera  b),  anche nell'ambito di operazioni di          cofinanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e          lo  sviluppo  (BERS), la Banca europea per gli investimenti          (BEI),  la  International  financial  corporation  (I.F.C.)          ovvero  altri  enti sovranazionali, in misura non eccedente          il  25  per  cento  dell'impegno  finanziario  previsto dal          programma economico dell'impresa o societa' estera;                   h-ter)  a partecipare a societa' italiane o estere          che    abbiano    finalita'    strumentali   correlate   al          perseguimento  degli  obiettivi di promozione e di sviluppo          delle  iniziative  di imprese italiane di investimento e di          collaborazione commerciale ed industriale all'estero; quali          societa'   finanziarie,   assicurative,   di   leasing,  di          factoring e di general trading.                 3.  Le  finalita'  di  cui alle lettere e) ed f) del          comma  2  possono  essere  perseguite anche avvalendosi dei          consorzi  e  societa' consortili di cui alla lettera h) del          medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui          alla  legge  21 febbraio  1989,  n.  83.  In  tali  casi il          pagamento  dei  corrispettivi, secondo i valori di mercato,          da  parte  dell'impresa  italiana  o mista interessata puo'          essere  subordinato in tutto o in parte al conseguimento di          utili di esercizio dell'impresa mista.                 4.  Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a.          non  puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in          98  milioni  di  azioni  del  valore nominale di lire mille          ciascuna,  ed  e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal          Ministro  del commercio con l'estero, o da un suo delegato,          per  conto  dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'          essere  sottoscritto  dal  Mediocredito  centrale, anche in          deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'          essere  sottoscritto  da  enti pubblici, da regioni nonche'          dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e da          societa'  finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni          o  dalle  province  autonome,  da  istituti  ed  aziende di          credito  ammessi  ad operare ai sensi della legge 24 maggio          1977,  n.  227,  nel  rispetto  della relativa normativa di          vigilanza,  da  associazioni  imprenditoriali  di categoria          delle  imprese  di  cui  ai  commi  1  e  2 e da societa' a          partecipazione statale.                 5.  Sono  autorizzati successivi aumenti di capitale          da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva          somma  di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui          riservati  allo  Stato.  I  predetti  aumenti  di  capitale          possono  essere  sottoscritti  anche  dagli  altri soggetti          indicati  al comma 4, in misura proporzionale alle quote di          partecipazione rispettivamente detenute.                 6.  Il  consiglio  di  amministrazione  della SIMEST          S.p.a.  e'  composto  da  nove  membri.  Il  Presidente del          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del          commercio  con l'estero, nomina cinque membri dello stesso,          compreso  il  presidente:  tre  di  questi  sono designati,          rispettivamente,  dai  Ministri  degli  affari  esteri, del          tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.                 7.  Il  collegio  sindacale  della SISMEST S.p.a. e'          formato  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti.  Il          presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del          tesoro  tra  i  funzionari  della Ragioneria generale dello          Stato.                 8.  La  SIMEST  S.p.a.  e'  regolata  da  un proprio          statuto  ed  e'  soggetta alla normativa sulle societa' per          azioni".                 - Il  testo  dell'art.  4 della gia' citata legge n.          100/1990,  a  seguito delle modifiche apportate dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  4.  - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui          all'art.  3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde          contributi  agli interessi agli operatori italiani a fronte          di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte          di  essa,  di  capitale di rischio nelle societa' o imprese          all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita',          condizioni  ed  importo  massimo  stabiliti con decreto del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  di  concerto  con il Ministro del commercio con          l'estero.  Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge          26 novembre1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del          fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.                 2.  In caso di mancato conferimento, anche parziale,          della  prevista quota di capitale di rischio nella societa'          o  impresa,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 7          del  decreto-legge  28 maggio  1981, n. 251 convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  29 luglio  1981,  n.  394,  e          relative norme d'attuazione.                 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa'          e  imprese  all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono          ammessi,    nei    limiti   delle   rispettive   quote   di          partecipazione,  alla  garanzia  assicurativa della Sezione          speciale  per  l'assicurazione del credito all'esportazione          (SACE)  per  i  rischi  politici  e  per quelli commerciali          derivanti  dal  mancato  trasferimento  di  fondi spettanti          all'impresa  italiana, per qualsiasi ragione non imputabile          all'operatore  nazionale secondo modalita' e condizioni che          saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della          medesima SACE".                 - Il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio          1981,  n.  251,  convertito, con modificazioni, dalla legge          29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle          esportazioni   italiane),  convertito,  con  modificazioni,          dalla   legge   29 luglio   1981,   n.  394,  e  successive          modificazioni, e' il seguente:                 "Art.  2.  -  E'  istituito  presso  il Mediocredito          centrale  un  fondo  a  carattere  rotativo  destinato alla          concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese          esportatrici   a   fronte   di  programmi  di  penetrazione          commerciale  di  cui  all'art.  15, lettera n), della legge          24 maggio  1977,  n.  227, in Paesi diversi da quelli delle          Comunita' europee.                 Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato          da  un  comitato  nominato  con  decreto  del  Ministro del          commercio  con  l'estero  di  concerto  con il Ministro del          tesoro  ed  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e          dell'artigianato.   Il   comitato,   istituito   presso  il          Ministero del commercio con l'estero, e' composto:                   a) dal  Ministro  del commercio con l'estero o, su          sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;                   b) da  un dirigente per ciascuno dei Ministeri del          tesoro,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;                   c) dal   direttore   generale   del   Mediocredito          centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo          delegato;                   d) dal  direttore generale dell'Istituto nazionale          per  il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o          impedimento, da un suo delegato.                 Le  condizioni e le modalita' per la concessione dei          finanziamenti  di  cui al primo comma del presente articolo          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con il          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto          conto  del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo          1976,  n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del          fondo  le  richieste  relative alle piccole e medie imprese          comprese  quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra          le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale          pubblico  che operano per la commercializzazione all'estero          dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.                 La  disposizione  di cui al primo comma del presente          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad          incrementare la domanda estera del settore.                 E'  autorizzato  il  conferimento al fondo di cui al          primo  comma  della  somma  di  lire  375  miliardi  per il          triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno          1981  e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e          1983".                 - Il  testo del dell'art. 22 del decreto legislativo          31 marzo 1988, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio          con  l'estero,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e          dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito          delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il          seguente:                 "Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di          finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni). - 1.          Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'art.  7  della  legge          25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma          40,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549, concessi dal          Ministero  del  commercio con l'estero, sono finalizzati ad          incentivare   lo   svolgimento   di   specifiche  attivita'          promozionali  di  rilievo  nazionale  e la realizzazione di          progetti     volti     a    favorire,    in    particolare,          l'internazionalizzazione  delle  piccole  e  medie imprese.          Essi  possono  essere  erogati,  previa  individuazione  da          effettuare   con   il  decreto  ministeriale  previsto  dal          suddetto  art.  1,  comma  40,  anche  a favore di soggetti          diversi  da  quelli  indicati,  per  il predetto Ministero,          nella tabella "A" allegata alla legge citata.                 2.  All'art.  1,  comma  1,  della legge 26 febbraio          1992,   n.   212,   le  parole:  "dell'Europa  centrale  ed          orientale"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "individuati          annualmente  dal CIPE con delibera adottata su proposta del          Ministro  degli  affari esteri, di concerto con il Ministro          del commercio con l'estero".                 3.  I  criteri  e  le  procedure  di concessione dei          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei          risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge          7 agosto   1990,   n.   241,   e  successive  modifiche  ed          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.                 4.  Sino  alla  determinazione  dei  criteri e delle          procedure  di concessione dei contributi ai sensi del comma          3  restano,  comunque,  in  vigore i criteri e le procedure          attualmente vigenti.                 5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art.          3, legge 20 ottobre 1990, n. 304:                   a) nei  limiti  del  50 per cento dell'importo, le          spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita'          connessi    all'aggiudicazione    di   commesse,   comunque          denominate,  ed  eventualmente comprensive delle operazioni          di  finanziamento, in cui il corrispettivo e costituito, in          tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;                   b) le  spese  relative  a  programmi di assistenza          tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni          ed agli investimenti italiani all'estero.                 6.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio  con          l'estero,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica, sono fissati          modalita'  e  criteri  di concessione e di restituzione del          finanziamento di cui al comma 5.                 6-bis.  Una  quota  delle disponibilita' finanziarie          del  fondo rotativo istituito dall'art. 2 del decreto-legge          28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere utilizzata          per   la   concessione   di   una  garanzia  integrativa  e          sussidiaria   ai  soggetti  beneficiari  dei  finanziamenti          agevolati  concessi  ai  sensi  del  predetto  art.  2.  La          determinazione  della quota massima delle disponibilita' da          destinare  alla  concessione  della  garanzia,  nonche'  la          percentuale  massima  della garanzia rispetto all'ammontare          del  finanziamento,  sono stabilite con i decreti di cui al          comma 7 del presente articolo.                 7.  I  decreti di attuazione previsti dagli articoli          2,  terzo  comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,          n.  394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304,          sono  adottati  dal Ministro del commercio con l'estero, di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica.                 8.   Nella   determinazione   dei   criteri  per  la          concessione  dei  contributi  e  di  finanziamenti  volti a          favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere          riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso          di   una   certificazione   di   qualita'  del  prodotto  o          dell'azienda".                 - Il  testo  dell'art.  11  della  legge 28 febbraio          1986,  n.  41  (Disposizioni per la formazione del bilancio          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986),          a   seguito  delle  modifiche  apportate  dalla  legge  qui          pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  11.  -  1. Il fondo di dotazione della SACE -          Sezione    speciale    per   l'ssicurazione   del   credito          all'esportazione  -  istituito  con  l'art.  13 della legge          24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire          200  miliardi,  da  iscrivere nello stato di previsione del          Ministero del tesoro per l'anno 1986.                 2.  In  deroga  al  quinto  comma dell'art. 13 della          legge  24 maggio  1977, n. 227, il predetto importo di lire          200  miliardi  e' interamente utilizzabile per il pagamento          degli indennizzi.                 3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a          modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della          legge   24 maggio  1977,  n.  227,  l'eventuale  differenza          risultante  tra il limite degli impegni assumibili, fissati          con  la  legge  di  bilancio,  e l'ammontare delle garanzie          assunte  nell'anno  stesso non sara' portata in aumento del          limite fissato per l'anno successivo.                 4. (Abrogato).                 5.   Per  la  concessione  dei  contributi  previsti          dall'art.  10  del  decreto-legge  28 maggio  1981, n. 251,          recante  provvedimenti  per  il sostegno delle esportazioni          italiane,   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge          29 luglio  1981,  n.  394, viene autorizzata la complessiva          spesa  di  lire  1  miliardo  da  iscrivere  nello stato di          previsione  del  Ministero  del  commercio con l'estero per          l'anno 1986.                 6-34. (Omissis)".                 - Il  testo dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952,          n.  949  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia e          incremento dell'occupazione), e' il seguente:                 "Art.  37.  -  E' istituito presso la Cassa un fondo          per   il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  sulle          operazioni  di  credito  a  favore delle imprese artigiane,          effettuate  dagli  istituti  ed  aziende  di credito di cui          all'art. 35.                 Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:                   a) dai conferimenti dello Stato;                   b) dai  conferimenti  delle  regioni da destinarsi          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole regioni          conferenti;                   c) dal  dividendo  spettante  allo Stato sulla sua          partecipazione  al fondo di dotazione della Cassa medesima,          ai sensi del successivo art. 39;                   d) dall'ottanta  per  cento  dei  fondi di riserva          della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.                 I  limiti  e  le  modalita'  per  la concessione del          contributo  nel  pagamento degli interessi sono determinati          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato          interministeriale per il credito ed il risparmio.                 Le   concessioni  del  contributo,  nel  limite  dei          plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera          i),  sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali          costituiti  presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo          di regione e composti:                   da  un  rappresentante  della  regione,  il  quale          assume le funzioni di presidente;                   da  due rappresentanti delle commissioni regionali          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio          1956, n. 860;                   da  un  rappresentante  della  Ragioneria generale          dello Stato.                 Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste          un rappresentante della Corte dei conti.                 Le  spese  per il funzionamento dei comitati tecnici          regionali sono a carico delle Regioni".                 - Il  titolo  della  legge 14 ottobre 1964, n. 1068,          e':  "Istituzione  presso  la  Cassa  per  il  credito alle          imprese  artigiane  di  un  Fondo  centrale  di  garanzia e          modifiche  al  capo  VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,          recante  provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia  e          l'incremento della occupazione".                 - Il  testo  dell'art.  13,  comma  3,  del  decreto          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,          lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.          59), e' il seguente:                 "3.   L'Istituto  subentra  nei  rapporti  attivi  e          passivi  instaurati  dalla  sezione. Gli atti relativi sono          esenti da imposte e tasse".                 - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo          1997,   n.  68  (Riforma  dell'Istituto  nazionale  per  il          commercio  estero),  a  seguito  delle  modifiche apportate          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:                 "Art.  2  (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria          attivita'  a principi di efficienza e di economicita' ed ha          il  compito  di  promuovere  e  sviluppare il commercio con          l'estero,  nonche' i processi di internazionalizzazione del          sistema  produttivo  nazionale,  segnatamente  con riguardo          alle  esigenze  delle  piccole  e  medie imprese, singole o          associate.  Fornisce  altresi'  servizi alle imprese estere          volti  a  potenziare  i rapporti con il mercato nazionale e          concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.                 2.  Nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  l'ICE,          operando  in stretto raccordo con le regioni, con le camere          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, le          organizzazioni  imprenditoriali  e  i soggetti interessati,          assicura  i  servizi  di  base  di carattere istituzionale,          nonche'  i  servizi  personalizzati e specializzati. A tale          fine:                   a) cura     lo     studio     sistematico    delle          caratteristiche   e  delle  tendenze  dei  mercati  esteri,          nonche'  delle  normative e degli standard qualitativi e di          sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli          tra  i  soggetti  pubblici  e  gli  operatori  interessati;          coopera  con  le  rappresentanze diplomatiche all'estero al          fine   di   determinare   le   condizioni  piu'  favorevoli          all'internazionalizzazione delle imprese italiane;                   b) sviluppa la promozione e la commercializzazione          dei   prodotti   e   dei   servizi   italiani  sui  mercati          internazionali,  nonche'  l'immagine  del prodotto italiano          nel  mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane          ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;                   c) offre  servizi  di  informazione,  assistenza e          consulenza  alle imprese italiane che operano nel commercio          internazionale;                   d) promuove     la     formazione     manageriale,          professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che          operano   per  l'internazionalizzazione  delle  imprese.  A          questo  fine  puo'  stipulare  accordi  o  convenzioni  con          istituzioni   scientifiche  o  professionali,  pubbliche  o          private, italiane o estere;                   e) promuove    la    cooperazione    nei   settori          industriale,  agricolo, della distribuzione e del terziario          al  fine di incrementare la presenza delle imprese italiane          sui mercati internazionali;                   f) fornisce   servizi   alle  imprese  estere  che          intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti          e   accordi   di   collaborazione   economica  con  imprese          nazionali;                   g) effettua  assistenza  e consulenza alle aziende          commerciali che operano nell'import e nell'export;                   h) promuove  e  assiste  le  aziende  del  settore          agro-alimentare sui mercati esteri;                   i) fornisce   su  richiesta,  e  d'intesa  con  le          rappresentanze  diplomatiche, il patrocinio alle iniziative          promozionali  all'estero  che  risultino  coordinate con il          piano  annuale  e  con le altre iniziative non comprese nel          piano;                   l) svolge   ogni  altra  attivita'  utile  per  il          conseguimento delle sue finalita'.                 3.  I  servizi  personalizzati  e specializzati sono          prestati  a  pagamento  secondo  modalita'  determinate dal          consiglio di amministrazione dell'ICE.                 Art.  3  (Struttura organizzativa). - 1. L'ICE ha la          seguente articolazione:                   a) sede centrale;                   b) uffici  periferici  sul  territorio  nazionale,          anche  a  carattere  temporaneo,  di  norma  con ambito non          inferiore a quello regionale;                   c) unita'  operative all'estero, anche a carattere          temporaneo,  stabilite in base all'interesse dei mercati ed          alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano.                 2.   Per   il   miglior   conseguimento   dei   fini          istituzionali,   anche   in  termini  di  razionalizzazione          organizzativa,  e  per  promuovere  la collaborazione delle          categorie  e  degli  enti interessati, l'ICE puo' stipulare          accordi  o  convenzioni,  nonche'  costituire  societa' con          soggetti  pubblici  o privati e partecipare a societa' gia'          esistenti.  Con  i  medesimi  accordi  vengono definite: la          dotazione   di  personale,  compreso  quello  eventualmente          confluito  o  distaccato  dall'ICE,  dopo  aver  definito i          carichi  di  lavoro  e  la  dotazione organica dell'ICE; le          modalita'  organizzative,  nonche' quelle di acquisizione e          gestione delle risorse.                 3.  Nelle  regioni  dove  esiste  una  pluralita' di          soggetti  pubblici  operanti  nell'erogazione  di servizi a          supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici          dell'ICE  ed  il relativo personale, a seguito di specifici          accordi   approvati   dal   Ministero   vigilante,  possono          confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi          dalle  regioni, anche in collaborazione con altri soggetti,          destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di          impresa,  secondo formule operative da definire nei singoli          casi.   In   ogni  caso,  gli  uffici  periferici  dell'ICE          concorrono,  nelle forme definite da specifiche convenzioni          di  durata  quinquennale,  all'attuazione  dei programmi di          internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione          degli scambi commerciali decisi dalle regioni.                 4.  Le  unita'  operative  dell'ICE  all'estero sono          notificate  nelle forme che gli Stati esteri richiedono per          concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti          esenzioni  fiscali  anche  per  il  personale che vi presta          servizio.  Ove necessario, il Ministero degli affari esteri          promuove  a  tal  fine  la  stipula  di specifici accordi o          intese   con   gli  Stati  ospitanti  le  unita'  operative          dell'ICE.   In   presenza   di  particolari  situazioni  il          Ministero  degli affari esteri puo' valutare l'opportunita'          di   notificare   come   personale   delle   rappresentanze          diplomatiche  il  personale  di  ruolo  che presta servizio          presso  le  unita'  operative dell'ICE all'estero senza che          cio'  comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello          Stato.                 4-bis.  Le  unita'  operative  all'estero  dipendono          funzionalmente  dalle  rappresentanze diplomatiche italiane          per  quanto  riguarda  i rapporti intergovernativi e per le          questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.                 5. Le unita' operative all'estero operano in stretto          collegamento  con  le  rappresentanze diplomatiche italiane          per il coordinamento delle attivita' promozionali svolte da          altri  enti  pubblici o privati, nel quadro delle direttive          di cui agli articoli 2 e 7".                 - Il  testo  dell'art.  103,  comma  5,  della legge          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge          finanziaria 2001), e' il seguente:                 "5.  Per  lo  sviluppo  delle attivita' di commercio          elettronico,  di  cui  all'art.  21 del decreto legislativo          31 marzo  1998,  n.  114,  il Ministero dell'industria, del          commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei          limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti          de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che          puo'  essere  utilizzato  dal soggetto beneficiano in una o          piu'  soluzioni,  per  i  versamenti di cui all'art. 17 del          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive          modificazioni,  entro  il termine massimo di tre anni dalla          ricezione  del provvedimento di concessione. Per il settore          produttivo  tessile,  dell'abbigliamento e calzaturiero, il          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato          adotta  specifiche  misure per la concessione di contributi          in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis".                 - Il  testo  dell'art.  14  della  legge 17 febbraio          1982,  n.  46  (Interventi  per  i settori dell'economia di          rilevanza nazionale), e' il seguente:                 "Art.  14. - Presso il Ministero dell'industria, del          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi          dell'art.  9  della  legge  25 novembre  1971, n. 1041. Gli          interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese          destinati  ad  introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici          finalizzati  a  nuovi  prodotti  o processi produttivi o al          miglioramento   di  prodotti  o  processi  produttivi  gia'          esistenti.   Tali  programmi  riguardano  le  attivita'  di          progettazione,       sperimentazione,       sviluppo      e          preindustrializzazione, unitariamente considerate.                 Il  CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le          modalita' dell'istruttoria".
                           |  
|   |                                 Art. 22      (Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)   1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano  un  apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione  di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e  di  programmi  radiotelevisivi  digitali  in  chiaro conforme alle caratteristiche  determinate  dall'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni  ai  sensi  del  decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, nonche'  alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di  utente  per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET e' riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino  a  lire  150.000  fino  a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno  2000,  lire  31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per  l'anno  2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  sono definite le modalita' di erogazione  del  contributo  ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  di stanziamento.   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.   3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui  al  comma  1  e,  in  generale, nel campo delle comunicazioni e' autorizzato  il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.   4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per  il  conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  nel  campo delle comunicazioni,  con  particolare  riferimento ai programmi di ricerca mirati  allo  sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero  attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro   radio   e   di  gestione  efficiente  delle  frequenze  sia radiomobili  che  televisive,  nonche'  allo  studio dell'impatto dei campi  elettromagnetici  sulla  salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati  dal  Ministero  delle  comunicazioni, sono autorizzati a contrarre  operazioni  finanziarie il cui ammontare e' correlato alla quota  limite  di  impegno  agli  stessi  assegnata  con  il medesimo provvedimento di individuazione.   5.  Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti  finanziari  le  quote  di  ammortamento  per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.   6.  All'onere  derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  3,  4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. 
                                            Nota all'art. 22:                 - Il  titolo  del  decreto-legge 30 gennaio 1999, n.          15,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo          1999,  n.  78,  e':  "Disposizioni  urgenti per lo sviluppo          equilibrato  dell'emittenza  televisiva  e  per  evitare la          costituzione  o  il mantenimento di posizioni dominanti nel          settore radiotelevisivo".
                           |  
|   |                                 Art. 23       (Contributi a favore delle emittenti televisive locali)   1.   Ai   soggetti   titolari   di   emittenti  televisive  locali legittimamente   operanti   alla  data  del  1o  settembre  1999,  e' riconosciuto  un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute,  comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  radiotelevisive adottato  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento  degli  impianti,  nel  rispetto  della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.   2.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.   3.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire  165,3  miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai  fini  del  bilancio  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente utilizzando    l'accantonamento    relativo    al   Ministero   delle comunicazioni,  e,  per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno 2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.  |  
|   |                                 Art. 24  (Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)   1.  Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure  e  la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9,  comma  2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il  riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete  logistica,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, senza oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  su  proposta del Ministro  dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e  strutture  da  ammettere  ai  contributi nonche', nel rispetto dei decreti  legislativi  emanati  ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,   e  successive  modificazioni,  con  l'osservanza  dei  seguenti princi'pi e criteri direttivi:   a)  definire  le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'ammissione ai contributi   di   infrastrutture  intermodali,  anche  diverse  dagli interporti  come  definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;   b)  prevedere,  al  fine  dell'ammissione a contributo, il maggior apporto  possibile  di  altre  risorse  rese  disponibili da soggetti pubblici     o     privati     interessati     alla     realizzazione dell'infrastruttura;   c)  definire  la  rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio  modale  e  territoriale  attraverso  la creazione di un sistema  integrato  tra  le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;   d)  rafforzare  le  misure  per  l'integrazione  tra  le  reti  di trasporto  e  tra  le  infrastrutture  intermodali  esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;   e)  completare  funzionalmente  gli  interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento;   f)   privilegiare   le   infrastrutture  intermodali  collegate  o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale,  le  reti  ferroviarie  ad  alta  capacita', il sistema portuale    ed    aeroportuale    a    rilievo    internazionale   ed intercontinentale.   2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo  di  cui  al  comma  1,  sono  abrogate  le  disposizioni concernenti  il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4  agosto  1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1o  aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995,  n.  204,  e  alla  legge  23  dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le disposizioni concernenti   procedure,   soggetti   e  strutture  da  ammettere  ai contributi  da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in  conformita'  alle  previsioni  di  cui  al  comma 1, a valere sui finanziamenti  previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel medesimo comma  1.  Sono fatti salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e  successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.   3.  Lo  schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della  deliberazione  preliminare  del Consiglio dei ministri, e dopo aver  acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  da  esprimere entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia; decorso tale termine,  il  decreto  e'  emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.   4.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri  direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 1  e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.   5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure  di  attuazione  del  decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione. 
                                            Note all'art. 24:                 - Il   testo  dell'art.  9,  comma  2,  della  legge          23 dicembre    1997,    n.    454    (Interventi   per   la          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo          dell'intermodalita') e' il seguente:                 "2.  In  attesa dell'adozione del piano quinquennale          degli  interporti  di  cui  all'art. 2 della legge 4 agosto          1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione          ammette   a   contributo  la  realizzazione  di  interporti          finalizzati   al  potenziamento  della  rete  interportuale          nazionale,   dando   priorita'  agli  interventi  nei  nodi          intermodali  piu'  congestionati  e  per  l'incremento  del          trasporto  combinato,  tenuto  conto della prossimita' alle          linee  ferroviarie  di  primaria importanza nazionale e dei          piani   quadro  o  di  altri  strumenti  di  pianificazione          regionali  approvati,  sulla base di un piano di interventi          proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo          schema  di  piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al          Parlamento  per  l'espressione del parere delle Commissioni          competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al          presente  comma  e' autorizzato un contributo quindicennale          di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997".                 - Il   testo  dell'art.  9,  comma  3,  della  legge          30 novembre  1998, n. 413 (Rifinanziamento degli interventi          per  l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione          della normativa comunitaria di settore) e' il seguente:                 "3.  Per  la realizzazione degli interventi previsti          all'art.  9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454,          e'  autorizzato  un  ulteriore  contributo quindicennale di          lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano          degli  interventi  di  cui  al  presente comma, da definire          tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9          della   legge   23 dicembre   1997,  n.  454,  prima  della          definitiva   adozione,   e'   trasmesso   alle   competenti          Commissioni  parlamentari  per l'espressione del parere. Il          piano  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma, che          utilizza  le  risorse  di  cui alla presente legge, nonche'          quelle  previste  al  comma 3 del citato art. 9 della legge          23 dicembre    1997,    n.    454,    deve   tenere   conto          prioritariamente     delle     esigenze     di     sviluppo          infrastrutturale  delle  regioni di cui all'obiettivo 1 del          Regolamento  (CEE)  n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno          1988,  e  successive  modificazioni, al fine di favorire la          razionalizzazione  del  trasporto  merci ed il riequilibrio          modale   attraverso   una  equilibrata  rete  nazionale  di          infrastrutture interportuali previa valutazione della reale          capacita' di spesa".                 - Il  titolo  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e':          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione          amministrativa".                 - Il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n.          240   (Interventi  dello  Stato  per  la  realizzazione  di          interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'          intermodalita'), e' il seguente:                 "Art.  1.  -  1.  Ai  fini della presente legge, per          interporto  si intende un complesso organico di strutture e          servizi  integrati  e finalizzati allo scambio di merci tra          le  diverse  modalita'  di trasporto, comunque comprendente          uno  scalo  ferroviario  idoneo  a formare o ricevere treni          completi   e   in   collegamento  con  porti,  aeroporti  e          viabilita' di grande comunicazione".                 - Il titolo del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98,          e': "Interventi urgenti in materia di trasporti".                 - Il  testo  degli  articoli 4 e 6 della gia' citata          legge n. 240/1990, e' il seguente:                 "Art.  4.  -  1.  L'ammissione  ai contributi di cui          all'art.  6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di          concerto   con   i   Ministri   dei   lavori   pubblici   e          dell'ambiente.  I  soggetti  interessati  all'ammissione ai          contributi dovranno, all'atto della domanda:                   a) corrispondere   ai   requisiti   di   cui  alla          deliberazione  CIPET  del  7 aprile  1993, pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;                   b) avere  un  capitale  sociale  sottoscritto, nel          caso  si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due          miliardi;                   c) presentare   un   piano   finanziario   per  la          realizzazione  dell'opera che, oltre al contributo previsto          dalla  presente legge, preveda il maggior apporto possibile          di  altre  risorse  rese disponibili da soggetti pubblici o          privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;                   d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo          una  spesa  per  investimenti  complessiva  per la quale il          contributo  previsto  dalla  presente  legge  non superi il          sessanta per cento dell'importo;                   e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle          autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta          di   automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose,  un          rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e  dal  decreto del          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai          successivi provvedimenti in materia.                 2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto          preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario          dell'infrastruttura,   nonche'   dallo  studio  di  impatto          ambientale,  effettuata secondo le modalita' previste dalla          direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da          uno  studio  specifico  sugli effetti indotti dai flussi di          traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".                 "Art.  6.  -  1.  I  soggetti di cui all'art. 4 sono          autorizzati  a  contrarre  mutui  con  istituti  di credito          speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un          volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in          ragione  di  lire  50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250          miliardi  per  l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno          1991  e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e          1993.  Le  quote  di  mutuo  non  contratte in ciascun anno          possono esserlo negli anni successivi.                 2.  A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il          Ministro  dei  trasporti  puo'  concedere  un contributo in          misura  pari  al  5  per cento, per ogni semestre, e per la          durata  di  quindici  anni, della spesa per investimenti di          cui al comma 1 del presente articolo.                 3.  Il  Ministro  del  tesoro, su proposta elaborata          congiuntamente  dai  Ministri  dei  trasporti  e dei lavori          pubblici,  determina,  entro  sessanta giorni dalla data di          entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la          concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente          articolo.                 4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono          autorizzati  limiti di impegno quindicennali a carico dello          Stato,  con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per          il  1989,  25  miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di          lire  per  il  1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli          anni 1992 e 1993".                 - Il   testo  dell'art.  3,  comma  6,  della  legge          7 dicembre   1999,  n.  472  (Interventi  nel  settore  dei          trasporti), e' il seguente:                 "6.  Al  fine  di  favorire  l'intermodalita' e dare          attuazione  agli  investimenti  nel  settore  interportuale          finanziati  con  il  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,          n.  341, decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,          con  modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero          con  ulteriori  provvedimenti relativi ad interventi per le          aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria          approvata  in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge          4 agosto  1990,  n.  240,  e  successive  modificazioni,  e          relative procedure applicative".                 - Il  testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri), e' il seguente:                 "1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati          regolamenti per disciplinare:                   a) (omissis);                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;".
                           |  
|   |                                 Art. 25                         (Norme applicative)   1.  Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a  statuto  speciale  e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                                             ALLEGATO A                                             (v. articolo 5, comma 2)
        TABELLA DI DETERMINAZIONE        DEL VALORE DEL PUNTO
  Punto percentuale           Coefficiente di invalidità              moltiplicatore       1                         1,0       2                         1,1       3                         1,2       4                         1,3       5                         1,5       6                         1,7       7                         1,9       8                         2,1       9                         2,3  |  
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