| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 15 febbraio 2001 |  
| Classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Balzide". (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 145/2001). |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento per la valutazione                dei medicinali e la farmacovigilanza
    Visto  il decreto AIC/UAC n. 282 del 14 dicembre 1998, con il quale la  Societa' Menarini International operations Luxembourg SA e' stata autorizzata  ad  immettere  in  commercio  la  specialita' medicinale "Balzide"  nelle  confezioni  e  con  le  specificazioni  di  seguito indicate:    56  capsule  rigide  750  mg - AIC n. 033858010/M 1098GU (in base 32);    112  capsule  rigide  750 mg - AIC n. 033858022/M 1098H6 (in base 32);    130  capsule  rigide  750 mg - AIC n. 033858034/M 1098HL (in base 32);    224  capsule  rigide  750 mg - AIC n. 033858046/M 1098HY (in base 32);    260  capsule  rigide  750 mg - AIC n. 033858059/M 1098JF (in base 32);    780  capsule  rigide  750 mg - AIC n. 033858073/M 1098JT (in base 32);  classe  "C"  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  5 luglio  1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana il 20 luglio 1996;  Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;  Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;  Visto  il  provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco del 22 dicembre  2000,  registrato  alla  Corte  dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio n. 333:  Visto   il   parere   espresso  in  data  6/7 febbraio  2001  dalla Commissione unica del farmaco;                              Decreta:                               Art. 1.  La specialita' medicinale BALZIDE e' classificata come segue:    112  capsule  rigide  750 mg - AIC n. 033858022/M 1098H6 (in base 32).  Classe A  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 66.650 (ex factory, iva esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 110.000 (iva inclusa);  Titolare A.I.C: Menanini International Operations Louxembourg SA  |  
|   |                                 Art. 2.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il   presente   decreto   che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato  alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.    Roma, 15 febbraio 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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