| Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 15 febbraio 2001 |  
| Classificazione   della   specialita'   medicinale   per   uso  umano "Prelectal". (Decreto di classificazione AIC/UAC n. 143/2001). |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento per la valutazione                dei medicinali e la farmacovigilanza
    Visto  il  decreto  AIC/UAC n. 362 del 26 luglio 1999, con il quale l'Istituto  farmacologico biolologico Stroder e' stato autorizzato ad immettere  in  commercio la specialita' medicinale "Prelectal" con le specificazioni di seguito indicate:    "Prelectal"    30 compresse 2 mg + 0,625 mg Blister    AIC n. 034234043/M (in base 10) 1ONRPV (in base 32);    classe  "C"  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana il 20 luglio 1996;  Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che estende  alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura    di    mutuo   riconoscimento   le   disposizioni   sulla contrattazione  del  prezzo previste dall'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Vista  la  domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  il  provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco del 22 dicembre  2000,  registrato  alla  Corte  dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio n. 333;  Visto   il   parere  espresso  in  data  23/24 gennaio  2001  dalla Commissione unica del farmaco;                              Decreta:                               Art. 1.  La specialita' medicinale PRELECTAL e' classificata come segue:    "Prelectal"    30 Compresse 2 MG + 0,625 MG Blister    AIC n. 034234043/M (in base 10) 1ONRPV (in base 32);    Classe A  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 33.325 (ex factory, Iva esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 55.000 (Iva inclusa);  Titolare A.I.C.: Istituto farmacologico biologico "Stroder".  |  
|   |                                 Art. 2.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il   presente   decreto   che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato  alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.    Roma, 15 febbraio 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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