Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 21 marzo 2001, n. 73
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento e' finalizzato alla realizzazione di interventi ed attivita', indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonche', fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- La legge n. 19/1991, reca norme per lo sviluppo delle
attivita' economiche e della cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe.
Il comma 2 dell'art. 14, ha autorizzato, in attesa di
una legge per gli interventi a favore delle popolazioni
italiane in Jugoslavia, la spesa di lire 12 miliardi per il
periodo 1991-1993, suddivisi in 4 miliardi annui a favore
della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche
in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia ed
altre istituzioni ed Enti.



 
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno, 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7592):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), dal
Ministro dell'interno (Bianco), dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali (Melandri), dal Ministro della
giustizia (Fassino), dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (Visco) il 6 febbraio
2001.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri ) in sede
referente, l'8 febbraio 2001 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
15 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 21 febbraio 2001.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e
approvato il 21 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 5009):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 26 febbraio 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione e approvato il 7 marzo
2001.
 
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