Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001
Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese nei ventinove studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei ventinove studi di settore approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
2. I contribuenti che svolgono piu' attivita', per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attivita' diano luogo a ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.
Motivazioni:
Il presente atto, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese nei ventinove nuovi studi di settore recentemente approvati, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Si riportano i riferimenti normativi
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali;
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
decreti ministeriali 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e ad attivita' professionali;
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese negli ottantasei studi di settore approvati con decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000;
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita' comprese nei quattordici studi di settore approvati con decreti ministeriali 16 febbraio 2001.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2001
Il direttore: Romano
 
Allegato 1

Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai ventinove studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000,
approvati con decreti ministeriali del 20 marzo 2001.
----> Vedere Tabella <----
 
Allegato 2

Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai ventinove studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del
20 marzo 2001.

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 29 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 20 marzo2001.
L'elaborazione e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali e' stato scelto il valore del 1o ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1o ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite e' stato comunque fissato a 50 milioni di lire.
 
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