| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 15 marzo 2001 |  
| Aggiornamento  dei  coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001. |  
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                        IL DIRETTORE CENTRALE                      per la fiscalita' locale
    Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  concernente  i  criteri  di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dei fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;  Visti  gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.   29,   recanti  disposizioni  relative  all'individuazione  della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;  Considerato  che  occorre  aggiornare  i  coefficienti indicati nel citato  comma  3,  ai  fini  dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001;  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;                              Decreta:                               Art. 1.
    1.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili  (I.C.I.)  dovuta per l'anno 2001, per la determinazione del valore  dei  fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3, del decreto legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:    per l'anno 2001 = 1,03;    per l'anno 2000 = 1,06;    per l'anno 1999 = 1,08;    per l'anno 1998 = 1,10;    per l'anno 1997 = 1,12;    per l'anno 1996 = 1,16;    per l'anno 1995 = 1,20;    per l'anno 1994 = 1,23;    per l'anno 1993 = 1,26;    per l'anno 1992 = 1,27;    per l'anno 1991 = 1,29;    per l'anno 1990 = 1,36;    per l'anno 1989 = 1,42;    per l'anno 1988 = 1,48;    per l'anno 1987 = 1,60;    per l'anno 1986 = 1,73;    per l'anno 1985 = 1,85;    per l'anno 1984 = 1,97;    per l'anno 1983 = 2,10;    per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,22.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 marzo 2001                                       Il direttore centrale: Ignizio  |  
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