| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001 |  
| Iscrizione  della  denominazione  "Agnello  di Sardegna" nel registro delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni geografiche protette. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                      delle politiche agricole                     e agroalimentari nazionali
    Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;  Considerato  che,  con regolamento (CE) n. 138/01 della Commissione del 24 gennaio 2001, la denominazione "Agnello di Sardegna", riferita alle  carni  ovine, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa  della  Denominazione  di  origine protetta "Agnello  di  Sardegna",  affinche'  le  disposizioni  contenute  nei predetti  documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;                              Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa  della  Denominazione  di  origine protetta "Agnello di Sardegna",  registrata  in  sede  comunitaria con regolamento (CE) n. 138/01 del 24 gennaio 2001.  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione "Agnello  di Sardegna" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione  del  prodotto,  la  menzione  "Denominazione di origine protetta"  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n. 2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.    Roma, 13 marzo 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio  |  
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         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE I.G.P. "AGNELLO DI SARDEGNA"
                                 Art. 1.                            Denominazione    L'Indicazione  geografica  protetta (I.GP.) "Agnello di Sardegna" e'  riservata  esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in  Sardegna  che  siano  in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.                               Art. 2.                         Zone di produzione    L'area   destinata   all'allevamento   dell'Agnello  di  Sardegna comprende  tutto  il  territorio  della  regione  Sardegna  idoneo ad ottenere  un  prodotto con caratteristiche qualitative rispondenti al presente disciplinare.                               Art. 3.                     Metodologia di allevamento    L'Indicazione  geografica protetta (I.G.P.) "Agnello di Sardegna" e' riservata agli agnelli allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al  clima  della  Sardegna,  che risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie.    L'allevamento  avviene prevalentemente allo stato brado; solo nel periodo  invernale  e  nel  corso  della  notte  gli  agnelli vengono ricoverati  in  idonee  strutture  dotate  di condizioni adeguate per quanto   concerne   il   ricambio   di   aria,   l'illuminazione,  la pavimentazione,  gli interventi sanitari e i controlli. L'agnello non deve  essere soggetto a forzature alimentari, a stress ambientali e/o a sofisticazioni ormonali.    Gli  agnelli  devono  essere  nutriti  esclusivamente  con  latte materno  (nel  tipo  "da  latte") e con l'integrazione pascolativa di alimenti   naturali   ed  essenze  spontanee  peculiari  dell'habitat caratteristico dell'isola di Sardegna.    I  soggetti  dovranno essere identificati, non oltre venti giorni dalla  nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro di idonea fascetta  o  bottone  auricolare  contenente  sul fronte il codice di identificazione  dell'allevamento  completo di lettere e cifre e, sul retro,  il  numero  progressivo  del  capo.  Gli stessi sono distinti secondo  quanto  previsto  dai regolamenti comunitari, nelle seguenti tipologie:      a) Agnello di Sardegna "da latte" (sino ai 7 kg).    Nato  ed  allevato  in  Sardegna,  proveniente da pecore di razza sarda   allevate  in  purezza,  alimentato  con  solo  latte  materno (allattamento  naturale),  macellato  a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:      peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata;      colore  della  carne:  rosa  chiaro  (il  rilievo  va fatto sui muscoli interni della parete addominale);      consistenza   delle   masse   muscolari:   solida  (assenza  di sierosita');      colore del grasso: bianco;      copertura  adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, coperti, ma non eccessivamente, i reni;      consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa  che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20oC;      b) Agnello di Sardegna "leggero" (7-10 kg).    Nato  ed  allevato  in  Sardegna,  proveniente da pecore di razza sarda ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:      peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;      colore della carne: rosa chiaro o rosa;      consistenza   delle   masse   muscolari:   solida  (assenza  di sierosita');      colore del grasso: bianco;      copertura  adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;      consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto sulla massa adiposa  che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18 - 20oC).      c) Agnello di Sardegna "da taglio" (10-13 kg).    Nato  ed  allevato  in  Sardegna,  proveniente da pecore di razza sarda ottenuto in purezza o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati; macellato a norma di legge, e rispondente alle seguenti caratteristiche:      peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;      colore della carne: rosa chiaro o rosa;      consistenza   delle   masse   muscolari:   solida  (assenza  di sierosita');      colore del grasso: bianco o bianco paglierino;      copertura  adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della  carcassa;  coperti, ma non eccessivamente, i reni; consistenza del  grasso:  solido  (il  rilievo  va  fatto sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20oC).                               Art. 4.           Caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche    L'Agnello  per  aver diritto alla Indicazione geografica protetta (I.G.P.)  tenuto  conto  degli elementi descrittivi di cui all'art. 4 del  regolamento  CEE  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio, e dei precedenti   articoli   contenuti   nel  presente  disciplinare  deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche: (per 100 gr di carne edibile).                ---->   Vedere caratteristiche  <----    Deve  inolte  rispondere a caratteristiche visive; la carne, deve essere  bianca, di fine tessitura, compatta ma morbida alla cottura e leggermente  infiltrata  di  grasso  con  masse  muscolari non troppo importanti   e   giusto   equilibrio   fra  scheletro  e  muscolatura rispondenti alle tradizionali caratteristiche organolettiche. L'esame organolettico deve evidenziare caratteristiche quali la tenerezza, la succulenza,  il  delicato  aroma  e  la presenza di odori particolari tipici di una carne giovane e fresca.    Per  le caratteristiche microbiologiche si rimanda alla normativa vigente in materia.                               Art. 5.                            Macellazione    Per  l'attivita'  di  macellazione,  ferma  restando la normativa nazionale e comunitaria, dovra' essere seguita la seguente procedura:      la  macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio,  mediante recisione netta della vena giugulare, si procede poi  allo spellamento e contemporanea recisione delle zampe anteriori e  posteriori.  Successivamente  la  carcassa derivante dovra' essere liberata  dell'apparato intestinale ivi compresa l'asportazione della cistifellea  dal  fegato  il  quale  deve restare integro all'interno della  carcassa  unitamente  alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovra' essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.                               Art. 6.                     Caratteristiche al consumo    L'agnello designato dall'Indicazione geografica protetta "Agnello di  Sardegna",  puo'  essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:      a) Agnello di Sardegna "da latte" (sino ai 7 kg):        1. intero;        2.  mezzena:  ricavata  mediante  il  taglio  sagittale della carcassa in parti simmetriche;        3. quarto anteriore e posteriore;        4. testa e coratella;      b) Agnello  di  Sardegna  "leggero"  (7-10  kg)  e  Agnello  di Sardegna "da taglio" (10-13 kg):        1. intero:        2.  mezzena:  ricavata  mediante  il  taglio  sagittale della carcassa in parti simmetriche;        3. quarto anteriore e posteriore;        4. testa e coratella;        5.  culotta:  comprendente  le  due coscie intere compresa la "sella" (destra e sinistra);        6.  sella  inglese:  composta  dalla parte superiore dorsale, comprendente le due ultime coste e le pareti addominali;        7. carre': comprendente parte dorsale superiore - anteriore;        8. groppa: comprende i due mezzi rosbif;        9.  casco:  comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte della parte anteriore;        10. farfalla: comprende le due spalle unite al collo;        11.  cosciotto:  comprende  la  gamba,  la coscia, la regione ileosacrale e la parte posteriore di lombi;        12.  cosciotto  accorciato:  comprende  le  membra posteriori della regione ileosacrale e la parte posteriore di lombi.    Altri tagli:        13.  sella:  comprende  la  regione  ileosacrale  con o senza l'ultima vertebra lombare;        14. filetto: comprende la regione lombare;        15.  carre'  coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde costole;        16.  carre'  scoperto: parte anteriore composto dalle prime 5 vertebre dorsali;        17. spalla: intero;        18. colletto: comprende la regione del collo;        19.   costolette   alte:   comprendente  la  regione  toracia inferiore.                               Art. 7.                              Controlli    Le  funzioni  di  controllo vengono esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.                               Art. 8.                    Designazione e presentazione    Le   operazioni  di  preparazione  e  condizionamento  dei  tagli dell'Agnello   di   Sardegna  devono  essere  effettuate  nell'ambito regionale.    Sulle   confezioni   delle   carcasse   intere   e/o   porzionate contrassegnate  con  l'I.G.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono  essere  riportate,  a  caratteri  chiari  ed  indelebili,  le indicazioni previste dalle norme in materia.    In  particolare  le confezioni realizzate con il sottovuoto o con altri sistemi consentiti dalla legge, dovranno recare:      a)  gli estremi della I.G.P. "Agnello di Sardegna" ed eventuale logo;      b) la tipologia delle carni;      c) la denominazione del taglio.    All'Indicazione  geografica  protetta  e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.    E'  tuttavia  consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere,  come  nomi  storico-geografici,  nomi  di comuni, tenute, fattorie,   e   aziende,   con   riferimento   all'allevamento,  alla macellazione  e  al condizionamento del prodotto, purche' non abbiano significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il consumatore.  Dette  eventuali  menzioni  devono  essere riportate in etichetta in dimensione pari ad un terzo rispetto ai caratteri con cm viene trascritta 1'I.G.P.  |  
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  REGOLAMENTO  (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE:    Art. 5 - DOP ( ) IGP (x) numero nazionale del fasticolo: 4/99
      1. Servizio competente dello Stato membro:      Nome:   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali  - Direzione   generale  delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali nazionali ex Div. VI      Indirizzo: via XX Settembre, 20 - I-00187 Roma      Tel.: (39-06) 481 99 68;      Fax: (39-06) 42 01 31 26;    2. Associazione richiedente:      2.1  Nome: Associazione nuorese produttori latte carne lana ovi caprini;      2.2 Indirizzo: Viale Repubblica, 2 - I-08100 Nuoro;        Tel.: (39-0784) 20 32 62;        Fax: (39-0784) 20 34 75.      2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )    3. Tipo di prodotto: Classe 1.1: Carne ovina.    4.  Descrizione  del  disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2).    4.1 Nome: Agnello di Sardegna.    4.2  Descrizione:  la  denominazione  "Agnello  di  Sardegna"  e' riservata  agli  agnelli  allevati in un ambiente del tutto naturale, caratterizzato da ampi spazi esposti a forte insolazione, ai venti ed al  clima  della  Sardegna,  che risponde perfettamente alle esigenze tipiche  della  specie.  L'allevamento  avviene  prevalentemente allo stato  brado.  Gli  agnelli  sono  nutriti  prevalentemente con latte materno  e/o  con  l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee peculiari dell'habitat caratteristico dell'isola di Sardegna. Ai fini della rintracciabilita', i soggetti dovranno essere identificati,   non   oltre  venti  giorni  dalla  nascita,  mediante apposizione  sull'orecchio  sinistro  di  idonea  fascetta  o bottone auricolare   contenente  sul  fronte  il  codice  di  identificazione dell'allevamento  completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo  del  capo.  I  soggetti  sono  distinti  nelle  seguenti categorie:      Agnello di Sardegna "da latte" (sino a 7 kg):      Nato  ed  allevato  in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda   allevate  in  purezza,  alimentato  con  solo  latte  materno (allattamento  naturale),  macellato  a  norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:        peso carcassa a freddo, senza pelle e con testa e corata;        colore  della  carne:  rosa  chiaro  (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);        consistenza   delle   masse  muscolari:  solida  (assenza  di sierosita');        colore del grasso: bianco;        copertura   adiposa:   moderatamente  coperta  la  superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;        consistenza  del  grasso:  solido  (il rilievo va fatto sulla massa  adiposa  che  sovrasta  l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20oC);    Agnello di Sardegna "leggero" (7-10 kg):      Nato  ed  allevato  in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda,  ottenuto  in  purezza o mediante incroci di prima generazione con  razze  da  carne  -  Ile-de-France e Berrichon-du-Cher - o altre razze,  da  carne  altamente specializzate e sperimentate, alimentato con latte materno integrato con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi  o  essiccati;  macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:        peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;        colore della carne: rosa chiaro o rosa;        consistenza   delle   masse  muscolari:  solida  (assenza  di sierosita');        colore del grasso: bianco;        copertura   adiposa:   moderatamente  coperta  la  superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;        consistenza  del  grasso:  solido  (il rilievo va fatto sulla massa  adiposa  che  sovrasta  l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20oC).    Agnello di Sardegna "da taglio" (10-13 kg):      Nato  ed  allevato  in Sardegna, proveniente da pecore di razza sarda,  ottenuto  in  purezza o mediante incroci di prima generazione con  razze  da  carne  -  Ile-de-France e Berrichon-du-Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate, alimentato con alimenti  naturali (foraggi e cereali) freschi o essiccati; macellato a norma di legge e rispondente alle seguenti caratteristiche:        peso carcassa a freddo, senza pelle con testa e corata;        colore della carne: rosa chiaro o rosa;        consistenza   delle   masse  muscolari:  solida  (assenza  di sierosita');        colore del grasso: bianco o bianco paglierino;        copertura   adiposa:   moderatamente  coperta  la  superficie esterna della carcassa; coperti, ma non eccessivamente, i reni;        consistenza  del  grasso:  solido  (il rilievo va fatto sulla massa  adiposa  che  sovrasta  l'attacco della coda, ed a temperatura ambiente di 18-20oC.)    4.3    Zona   geografica:   l'area   destinata,   all'allevamento dell'A'gnello di Sardegna comprende tutto il territorio della regione Sardegna idoneo ad ottenere un prodotto conforme alle caratteristiche del disciplinare di produzione.    4.4  Prova  dell'origine:  la Sardegna e' ancora oggi un'isola di pastori  come  e'  stata  conosciuta  nei secoli. La pastorizia sarda risale  al  periodo  prenuragico;  numerose  sono poi le citazioni in epoca  romana:  Come ebbe a scrivere un famoso geografo della seconda meta'  del  secolo,  il  francese  Maurice  Le  Lannou, la pastorizia connota  il  paesaggio  e  anima  la  resistenza  delle culture della Sardegna   interna.  Il  patrimonio  di  pecore  in  Sardegna  supera abbondantemente i tre milioni di capi, quasi tutti allevati ancora al pascolo  brado.  Lo  stesso  studioso  parla  di  come nel 1770 fosse fruttuoso il commercio degli agnelli giovani "da latte" nei mercati.    4.5  Metodo  di ottenimento: ottenuto esclusivamente da pecore di razza  sarda  allevate  in  purezza per il tipo "da latte" e ottenuto sempre  esclusivamente da pecore di razza sarda allevate in purezza a mediante   incroci   di  prima  generazione  con  razze  da  carne  - Ile-de-France  de Berrchon-du-Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate.    4.6   Legame:   le  caratteristiche  dell'"Agnello  di  Sardegna" riflettono  in  modo assoluto il legame con il territorio di origine. Il  sapore  deciso  e  selvatico  e' proprio degli allevamenti in cui l'agnello  viene  nutrito  con latte materno o con alimenti naturali. L'agnello  di  Sardegna  si  distingue  anche  per la carne morbida e bianca,   per   l'odore   intenso   e  l'alto  valore  nutritivo.  Si caratterizza  inoltre  per  le  dimensioni  ridotte, la tenerezza, la digeribilita' e la magrezza della carne.    4.7. Controllo:      Nome: OCPA (Organismo controllo produzioni origine animali);      Indirizzo: e/o Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - Fraz. Tottubella - I - 07040 Olmedo (Sassari);    4.8   Etichettatura:  marchio  impresso  sulle  confezioni  delle carcasse  intere  e/o  porzionate.  Il logo stilizza un agnellino del quale  viene evidenziata la testa e una zampa. Il contorno esterno ha la  forma  della Sardegna. Il carattere tipografico utilizzato per il logotipo "Agnello di Sardegna" e' il Block.    La  cornice  del  marchio  stesso  e  dell'agnellino riportano il Pantone  350  (cyan 63% giallo 90% - nero 63%); lo sfondo del marchio riporta il Pantone 5763 (cyan 14% - giallo 54% - nero 50%).    4.9  Disposizioni  nazionali:  N.  CE: IT/00097/99.06.05. Data di ricevimento del fascicolo: 4 novembre 1999.                     ---->   Vedere logo  <----  |  
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