Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 14 marzo 2001 |
Misure relative a medicinali veterinari e prodotti omeopatici veterinari contenenti materiali provenienti da ruminanti. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110; Vista la decisione 97/534/CE della Commissione del 30 luglio 1997, modificata dalla decisione 98/745/CE del Consiglio, riguardante il divieto di utilizzo di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili; Vista la linea guida congiunta CVMP/CPMP "EMEA/410/01" - Revisione febbraio 2001, concernente la minimizzazione del rischio di trasmissione degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale, con particolare riguardo alle categorie I e II di classificazione dei tessuti basate sul livello di infettivita'; Considerata la pericolosita' dell'utilizzo di materiali provenienti da ruminanti e appartenenti alle categorie sopra citate nella preparazione di medicinali veterinari destinati a tutte le specie animali; Sentito il parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario circa la necessita' di procedere alla sospensione dell'autorizzazione alla fabbricazione e all'immissione in commercio di medicinali veterinari per i quali sia previsto l'impiego di materiali a rischio, appartenenti alle categorie sopra indicate, in una delle fasi della fabbricazione; Decreta: Art. 1. 1. Nelle more dell'attuazione delle misure finalizzate alla minimizzazione del rischio della trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) di cui alla linea guida EMEA/410/01, e' vietato l'impiego di materiali provenienti da ruminanti e appartenenti alle categorie di cui all'allegato I in tutte le fasi di fabbricazione dei medicinali veterinari e dei prodotti omeopatici destinati a tutte le specie animali nonche' la commercializzazione dei medesimi gia' fabbricati con detti materiali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2001 Il Ministro: Veronesi |
| Allegato 1
CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI BASATE SUL LIVELLO DI INFETTIVITA'
Categoria I: cervello, midollo spinale, occhi. Categoria II: ileo, linfonodi, colon prossimale, milza, tonsille, dura madre, ghiandola pineale, placenta, fluido cerebrospinale, ghiandola pituitaria e surrenale. |
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