Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 14 marzo 2001
Misure relative a medicinali veterinari e prodotti omeopatici veterinari contenenti materiali provenienti da ruminanti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110;
Vista la decisione 97/534/CE della Commissione del 30 luglio 1997, modificata dalla decisione 98/745/CE del Consiglio, riguardante il divieto di utilizzo di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Vista la linea guida congiunta CVMP/CPMP "EMEA/410/01" - Revisione febbraio 2001, concernente la minimizzazione del rischio di trasmissione degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale, con particolare riguardo alle categorie I e II di classificazione dei tessuti basate sul livello di infettivita';
Considerata la pericolosita' dell'utilizzo di materiali provenienti da ruminanti e appartenenti alle categorie sopra citate nella preparazione di medicinali veterinari destinati a tutte le specie animali;
Sentito il parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario circa la necessita' di procedere alla sospensione dell'autorizzazione alla fabbricazione e all'immissione in commercio di medicinali veterinari per i quali sia previsto l'impiego di materiali a rischio, appartenenti alle categorie sopra indicate, in una delle fasi della fabbricazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle more dell'attuazione delle misure finalizzate alla minimizzazione del rischio della trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) di cui alla linea guida EMEA/410/01, e' vietato l'impiego di materiali provenienti da ruminanti e appartenenti alle categorie di cui all'allegato I in tutte le fasi di fabbricazione dei medicinali veterinari e dei prodotti omeopatici destinati a tutte le specie animali nonche' la commercializzazione dei medesimi gia' fabbricati con detti materiali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2001
Il Ministro: Veronesi
 
Allegato 1

CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI BASATE SUL LIVELLO DI
INFETTIVITA'

Categoria I: cervello, midollo spinale, occhi.
Categoria II: ileo, linfonodi, colon prossimale, milza, tonsille, dura madre, ghiandola pineale, placenta, fluido cerebrospinale, ghiandola pituitaria e surrenale.
 
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