Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001
Modificazioni allo statuto della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in San Donato Milanese. (Provvedimento n. 01815).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1988, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), via XXV Aprile n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 19 dicembre 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6 e16 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:
"Art. 6.
Capitale sociale - Azioni

Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 5.200.000, diviso in n. 10.000.000 azioni da euro 0,52 cadauna (in luogo del precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000 diviso in n. 10.000.000 azioni da L. 1.000 cadauna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in euro, del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a L. 10.068.604.000 mediante aumento del valore nominale delle azioni, con utilizzo di "Utili portati a nuovo" per l'importo di L. 68.604.000. Conversione del predetto capitale cosi' aumentato, in euro 5.200.000, nonche' del valore nominale unitario delle azioni in euro 0,52].".
"Art. 16.
Collegio sindacale

Riformulazione dell'articolo in materia di composizione, nomina ed attribuzioni del collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale e' nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali").
Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente del collegio sindacale;
b) cause di ineleggibilita', decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
c) durata in carica e rieleggibilita' dei membri del collegio sindacale;
d) determinazione del compenso annuo per i sindaci e del diritto al rimborso delle spese sostenute dai membri del collegio sindacale nell'esercizio delle loro funzioni;
e) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui sono state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'.".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2001
Il presidente: Manghetti
 
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