IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, concernente il riordinamento di parte delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il proprio decreto n. 123 del 18 dicembre 1996, con il quale e' stata riordinata la scuola di specializzazione in cardiochirurgia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di medicina e chirurgia in data 6 luglio 2000, dal consiglio di amministrazione in data 17 ottobre 2000 e dal senato accademico in data 10 ottobre 2000, intese ad ottenere la variazione del numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia; Visto il parere del consiglio universitario nazionale; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 del 8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il comma 6 dell'art. 108, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in cardiochirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 108. Omissis 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente comma 5, e' di cinque per anno, per un totale di venticinque specializzandi per l'intero corso di studi. Omissis Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 7 marzo 2001 Il rettore: Marchesini |