| Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERAZIONE 1 febbraio 2001 |  
| Individuazione  dei  criteri  per  la  contrattazione  del prezzo dei farmaci. (Deliberazione n. 3/2001). |  
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                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda  al  CIPE la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2309/1993;  Visto  l'art.  85,  comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  stabilisce  che  le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutua riconoscimento;  Vista  la  propria  delibera  n. 5 del 30 gennaio 1997, che fissa i criteri e le procedure per la negoziazione del prezzo dei farmaci tra pubblica amministrazione ed aziende produttrici;  Vista  la propria delibera n. 70 del 21 aprile 1999, che istituisce un    comitato   per   la   valutazione   degli   effetti   derivanti dall'applicazione  del  sistema  della  negoziazione  dei  prezzi dei farmaci;  Considerato   che  un'approfondita  analisi  dei  risultati  finora ottenuti  e  dei  problemi  insorti  nella  fase di negoziazione gia' sperimentata  permette  la  definizione piu' puntuale dei criteri del processo  negoziale  rispetto  a  quanto disposto dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997;  Considerato   altresi'   che   l'estensione   della   procedura  di negoziazione  anche  ai  prodotti  di mutuo riconoscimento nonche' il progressivo   aumento   delle   specialita'  autorizzate  secondo  le procedure non nazionali rende necessario meglio precisare l'ambito di applicazione ed introdurre specifici criteri di contrattazione;  Ritenuta    necessaria    una maggiore    standardizzazione   della documentazione fornita dalle imprese a sostegno della valutazione sui prezzi nonche' sui tempi e modi delle procedure negoziali;  Ritenuto  indispensabile  monitorare  l'attuazione  delle  clausole contrattuali, disciplinandone i casi di inottemperanza;  Ritenuto   opportuno   per   una  piu'  chiara  lettura,  procedere all'integrale sostituzione della precedente delibera n. 5/1997;                              Delibera:  1.  La presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera n. 5 del 30 gennaio 1997.  2. Ambito di applicazione.  Le  disposizioni  contenute nella presente delibera si applicano ai medicinali   autorizzati   all'immissione  in  commercio  secondo  le procedure centralizzate e di mutuo riconoscimento.  Esse  riguardano  la contrattazione del prezzo di medicinali idonei all'inclusione  nella  lista dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.  3. Criteri per la richiesta di contrattazione.  L'Azienda  dovra' supportare la propria richiesta di prezzo con una documentazione dalla quale si evinca:  3.1.  Un  rapporto costo-efficacia favorevole in una delle seguenti situazioni:    3.1.1  il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o il  trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali non esiste alcuna terapia efficace;    3.1.2  il nuovo medicinale si dimostra utile per la prevenzione o il  trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali   i   medicinali   gia'  disponibili  forniscono  una  risposta inadeguata;    3.1.3  il  nuovo medicinale ha un rapporto rischio/beneficio piu' favorevole  rispetto  a medicinali gia' disponibili in Prontuario per la stessa indicazione.  3.2.  Ovvero  altri elementi di interesse per il Servizio sanitario nazionale opportunamente quantificati qualora:    3.2.1  il  nuovo medicinale non presenti una superiorita' clinica significativa rispetto a prodotti gia' disponibili;    3.2.2  sia  quantomeno  ugualmente  efficace  e  sicuro  di altri prodotti gia' disponibili.  3.3. In ogni caso dovranno essere forniti altri elementi relativi:    3.3.1   al   prodotto   oggetto   della  contrattazione  se  gia' commercializzato  in  altri  paesi  (prezzi,  consumi,  condizioni di rimborsabilita', ecc);.    3.3.2 alla classe terapeutica di appartenenza;    3.3.3   alle   quote   di   mercato  acquisibili  nei  successivi ventiquattro mesi nello specifico segmento di mercato;    3.3.4  alle  variazioni  di  spesa  prevedibili  per  il Servizio sanitario nazionale nelle distinte componenti;    3.3.5  ad  ogni altra informazione che possa risultare utile alle parti.  4. Obblighi e prerogative dell'amministrazione.  Nel  caso  in  cui  il  farmaco  dimostri  una  superiore efficacia rispetto a prodotti che si collocano nella medesima area terapeutica, l'amministrazione,  in  fase  di  contrattazione  del  prezzo, dovra' tenere conto, sulla base dei presumibili dati di consumo, anche della spesa  per  l'assistenza farmaceutica riconosciuta in fase di riparto dei   fondi   destinati   al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale.  Per  i prodotti di efficacia equivalente a quella dei prodotti gia' presenti  sul  mercato,  la  previsione  di  spesa  per  il  Servizio sanitario  nazionale derivante dai prezzi contrattati ponderati con i presumibili  dati di consumo, dovra' essere compatibile, tenuto conto dell'effetto  di sostituzione sul mercato, con il trend storico della classe  terapeutica  di appartenenza integrato dagli effetti di stime e/o previsioni epidemiologiche.  Per  i  prodotti utilizzati nel trattamento di una patologia per la quale   non  esiste  ancora  una  risposta  terapeutica,  sara'  cura dell'Osservatorio  Nazionale  sull'impiego  dei  medicinali informare trimestralmente  la CUF dell'andamento della spesa per tale categoria di  farmaci  al fine di predisporre opportune misure di compensazione della nuova spesa nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.  Nel  caso  in  cui  sia  gia'  disponibile un prezzo medio europeo, l'amministrazione puo' tendenzialmente tenerne conto.  L'Amministrazione  puo'  proporre,  ai  fini del contenimento della spesa  e  nel  rispetto  delle  regole  di  una corretta concorrenza, riduzioni  dei  prezzi  di  altri  prodotti  del listino dell'azienda ammessi  a  rimborso  ed  il  cui  prezzo  non  sia  stato oggetto di contrattazione.  5. Iter procedurale.  Per  accedere  alla  contrattazione  l'azienda interessata presenta apposita  domanda al Ministero della sanita' corredata dal dossier di cui all'allegato 1.  La  CUF  dichiara  aperta  la  procedura negoziale e da' mandato al gruppo  di  lavoro  di  cui al successivo punto 8. di procedere. alla contrattazione del prezzo con l'azienda interessata.  La  procedura  si  conclude di norma nei successivi novanta giorni; essa  puo'  essere  interrotta una sola volta in caso di richiesta di ulteriori  elementi  istruttori  e  puo'  essere sospesa su richiesta dell'azienda,  la  quale e' informata dell'avvio della procedura, dei tempi  e  modi  del  contraddittorio  nonche'  delle condizioni sulla rimborsabilita' e dispensazione del prodotto.  6. Definizione del prezzo contrattato.  Nel  processo negoziale le parti rappresentate dall'azienda e dalla amministrazione  dovranno,  ai  fini  della  definizione  del prezzo, corredare le proprie proposte con adeguate valutazioni economiche del prodotto   e   del   contesto   industriale   (con  riferimento  agli investimenti  in produzione, ricerca e sviluppo e alle esportazioni), di  mercato  e  di  concorrenza  nel  quale  il  medesimo prodotto si colloca.  La  procedura negoziale si conclude in caso di accordo tra le parti con  la fissazione di un prezzo sulla base degli elementi indicati ai punti  3. e 4., nonche' a quelli del presente punto ed in particolare a una o piu' delle seguenti condizioni legate:    ai volumi di vendita;    alla  disponibilita'  del  prodotto  per  il  Servizio  sanitario nazionale;    agli  sconti  per  le  forniture  agli  ospedali e alle strutture sanitarie pubbliche;    ai volumi e ai prezzi di altri medicinali della stessa impresa.  In sede di definizione contrattuale:    a) potra'  essere  definita una relazione funzionale tra prezzo e intervalli di variazione dei volumi di vendita;    b) dovra'  essere previsto l'obbligo di monitorare annualmente le vendite  e  il fatturato e segnalare eventuali difformita' rispetto a quanto precedentemente definito;    c) dovranno  essere  espressamente  disciplinati i casi in cui il verificarsi  di  scostamenti  negli  elementi presi a riferimento nel processo negoziale comporta la riapertura, anche prima della prevista scadenza,   della   contrattazione,   che   in  tale  ipotesi  potra' concludersi in uno o piu' dei seguenti modi:      ridefinizione   del  prezzo  e  degli  elementi  negoziali  del prodotto;      compensazione dell'eccedenza qualora espressamente prevista;      esclusione dalla rimborsabilita'.  Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo, il prodotto verra'  classificato  nella fascia C di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537.  La  CUF  attraverso il Bollettino del Ministero della sanita' o con altre  idonee  modalita',  comunica  alle  ASL  alle  associazioni di categoria  ed  agli  ospedali  pubblici,  le  motivazioni del mancato accordo   includendo   eventuali   dichiarazioni   formali  da  parte dell'azienda interessata.  Il  prezzo  contrattato  rappresenta  per  gli ospedali e le ASL il prezzo  massimo  di cessione al Servizio sanitario nazionale. Su tale prezzo essi devono, in applicazione di proprie procedure, contrattare gli sconti commerciali.  Relativamente  al  segmento  di  mercato che transita attraverso il canale  della distribuzione intermedia e finale, al prezzo ex-fabrica contrattato   vanno  aggiunte,  per  la  definizione  del  prezzo  al pubblico, l'IVA e le quote di spettanza per la distribuzione, come da schema   allegato   (2)   che  fa  parte  integrante  della  presente deliberazione.  Il  Servizio  sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto la quota gia' definita dalla normativa vigente.  7. Durata del contratto e rinnovazione  Il prezzo definito al termine della procedura negoziale come prezzo ex fabrica, e' valido per un periodo di ventiquattro mesi fatte salve le diverse clausole contrattuali.  Qualora  sopravvengano modifiche delle indicazioni terapeutiche e/o della  posologia,  tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzazione  del  farmaco,  ciascuna  delle  parti puo' riaprire la procedura negoziale anche prima della scadenza del periodo previsto.  Il  contratto  si  rinnova  per  ulteriori  ventiquattro  mesi alle medesime  condizioni  qualora  una  delle  parti non faccia pervenire all'altra  almeno  novanta  giorni  prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni.  L'Amministrazione  apre  il processo negoziale secondo le modalita' gia'  previste  al  punto  5.  della  presente  delibera  e fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente.  8. Gruppo di lavoro istruttorio.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e' istituito un apposito gruppo  di  lavoro  a  supporto  della commissione unica del farmaco, presieduto  dal  direttore  del  Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', o da un suo  supplente,  e  composto  da  funzionari ed esperti designati dai Ministeri   del   tesoro,   bilancio   e   programmazione  economica, dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della sanita' e della Conferenza Stato-regioni; l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei  medicinali  e l'Ufficio sorveglianza farmaci del CIPE assicurano adeguata   assistenza  tecnica  al  gruppo,  fornendo  le  necessarie informazioni  sul  mercato  interno,  sui  prezzi  esteri,  sui  dati macroeconomici  di settore ed operando il monitoraggio sull'attivita' negoziale.  Un  membro  della  commissione  unica  del farmaco, designato dalla stessa,  partecipa  alle riunioni del gruppo di lavoro con il compito di   raccordare   la   attivita'  istruttoria  del  gruppo  a  quella decisionale della commissione.  Nella  prima  riunione  il  gruppo  di  lavoro  approva  il proprio regolamento    interno,   nonche'   predispone   le   modalita'   per l'informatizzazione del dossier tecnico compilato dalle aziende.  Il   gruppo   di   lavoro  puo'  disporre  l'audizione  di  aziende controinteressate.  Al  termine della istruttoria il gruppo di lavoro invia alla CUF le proprie  considerazioni sulla negoziazione e sulla eventuale proposta di prezzo concordata con l'azienda.  La  CUF puo' avanzare al gruppo di lavoro una motivata richiesta di riesame dell'accordo.    Roma, 1o febbraio 2001                                        Il Presidente delegato: Visco
  Registrata alla Corte dei conti il 14 marzo 2001 Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2  Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 147  |  
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  SCHEMA  DEL  DOSSIER  A  SUPPORTO  DELLA DOMANDA DI RIMBORSABILITA' E PREZZO
  domanda presentata al Ministero della Sanita' in data .............. 1. Elementi riassuntivi della specialita' medicinale (frontespizio) 1.1. Ditta titolare dell'A.I.C. 1.2. Denominazione della specialita' medicinale 1.3. Denominazione del principio attivo 1.4. Forma farmaceutica 1.4. A ................. 1.4. B ................. 1.5. Dose unitaria 1.5. A ................. 1.5. B ................. 1.6. Numero di unita' posologiche presenti nella confezione 1.6. A ................. 1.6. B ................. 1.7. Co-marketing (indicare le ditte che presentano analoga domanda) 1.8. Modalita' di registrazione () Centralizzate Final opinion CPMP in data ................. Decision European Commission in data ................. oppure () Mutuo riconoscimento Reference Member State ................. Procedura conclusa in data .............. 2. Caratterizzazione ed inquadramento terapeutico della specialita' 2.1. Classe chimica di appartenenze del principio attivo 2.2.  Categoria  terapeutica  di  appartenenza  del  prodotto (ATC IV livello) 2.3. Nuovo principio attivo (nuova entita' chimica) () si' () no 2.4. Nuova associazione di principi attivi () si' () no 2.5. Nuovo dosaggio di prodotto gia' in commercio () si' () no 2.6. Nuova forma farmaceutica di specialita' gia' in commercio () si' () no 2.7.  Nuove indicazioni terapeutiche di specialita' gia' in commercio () si' () no 2.8.  Altri  principi  attivi simili o equivalenti dal punto di vista terapeutico 2.8. A ................... 2.8. B ................... 2.8. C ................... 3. Specificazioni terapeutiche della specialita' medicinale 3.1. Indicazioni terapeutiche approvate 3.2.   Posologia  media,  minima  e  massimo  (per  ogni  indicazione terapeutica) 3.3. Durata del trattamento per ogni indicazione terapeutica 3.4.  Durata  dell'eventuale ciclo terapeutico ed eventuale numero di cicli 3.5. DDD 4. Posizione del farmaco in terapia 4.1.  Frequenza  della  condizione  morbosa  alla quale il farmaco e' destinato 4.1. A bassa 4.1. B media 4.1. C elevata 4.2.  Gravita'/severita'  della  condizione  morbosa  alla  quale  il farmaco e' destinato 4.2. A elevata 4.2. B moderata 4.2. C lieve 4.3. Tipo di azione del farmaco sulla condizione morbosa 4.3. A eziologica 4.3. B patogenetica/fisiopatologica 4.3. C sintomatica 4.4. Entita' dell'effetto terapeutico sulle condizione morbose 4.4. A obolizione della condizione morbosa 4.4. B miglioramento marcato 4.4. C miglioramento lieve 4.4. D riduzione della progressione della malattia 4.5. Ruolo del farmaco nella condizione morboso considerata 4.5.  A  farmaco  per  una  condizione  morbosa che non ha ancora una terapia adeguata 4.5.  B  farmaco  per  una condizione morbosa per la quale la terapia finora  disponibile  non  e'  adeguato  in particolari sottogruppi di pazienti (specificare) 4.5.  C  farmaco  piu'  efficace  e/o  piu' sicuro per una condizione morbosa per la quale esiste gia' una terapia adeguata 4.5 D farmaco piu' maneggevole e che consente una migliore compliance per  uno  condizione  morbosa  per  la  quale esiste gia' una terapia adeguata 4.5. E farmaco di uguale efficacia rispetto ad altri esistenti 5.  Studi  clinici  a  sostegno  di  efficacia  e rimborsabilita' del prodotto (riassumere  ciascuno degli studi ritenuti piu' significativi secondo la seguente traccia) 5.1. Presupposti fisiopatologici (rationale) e obiettivi dello studio 5.2. Tipo di studio 5.3. Tipo e numero di pazienti partecipanti allo studio 5.4. Sponsorizzazione 5.5. Regime terapeutico in studio e regime terapeutico di confronto 5.6. Durata del trattamento e del follow-up 5.7. Criteri di efficacia e di sicurezza - eventi misurati 5.7.A parametri primari per la valutazione dell'efficacia 5.7.B parametri secondari per la valutazione dell'efficacia 5.7.C parametri per la valutazione della sicurezza 5.8. Risultati (descrivere) ...................... 5-8. A - riduzione percentuale relativa di eventi; 5.8. B - riduzione percentuale assoluta di eventi; 5.8. C - numero di pazienti da trattare per evitare un evento; 5.8. D - durata del trattamento per evitare un evento. 5.9. Reazioni avverse nello studio 5.10. Valutazione conclusiva sullo studio 6. Dati di Farmacovigilanza disponibili sul Prodotto (Indicare numero e tipo di ADR, osservate o segnalate specificando:) 6.1. Tipo di ADR: attese n. inattese n. 6.2. Gravita' della ADR: gravi n. non gravi n. 6.3. Fonte delle osservazioni di ADR: report periodici segnalazioni occasionali studi farmacoepidemiologici 6.4.   Eventuali   interventi   sugli   stampati   conseguenti   alle segnalazioni di ADR 6.5. Autorita' Regolatoria che ha assunto le decisioni: 7. Altri paesi dell'UE in cui il farmaco e' commercializzato
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  8.  Costo  proposto  al  SSN  della  specialita'  di cui si chiede la rimborsabilita' 8.1 Costo delle singole confezioni 8.2 Costo per mg di principio attivo delle singole confezioni 8.3 Costo per unita' posologica delle singole confezioni 8.4. Costo per DDD 8.5. Costo per ciclo di terapia in rapporto alle indicazioni (se piu' di una) 8.6.  Costi  dei  farmaci  di  documentata  similarita  o equivalenze clinico/teropeutica 8.7.  Numero prevedibile di soggetti interessati al trattamento in un anno 8.8.  Mercato  totale dello specifico settore terapeutico (milioni di lire) 8.9.  Quota  di  mercato/anno  dei  prodotto  nei  primi  tre anni di rimborsabilita'    (comprensiva   delle   vendite   delle   eventuali licenziatarie) 8.10.  Altre  misure  economiche proposte dalla Ditta a vantaggio dei SSN  (sconti,  interventi  sui prezzi di altre specialita' medicinali della stessa Ditta) 8.11.  Investimenti  in  ricerca  e  sviluppo  svolti  dalla  impresa proponente in Italia negli ultimi tre anni (milioni di lire) 8.11. A in ricerca sperimentale 8.11. B in ricerca clinica 8.12.  Investimenti  produttivi  effettuati  in  Italia dalla impresa proponente negli ultimi tre anni (milioni di lire) 8.13.  Esportazioni  di materie prime, semilevorati e prodotti finiti negli ultimi tre anni (milioni di lire) 8.13.A verso paesi industrializzati       - paesi comunitari di cui       - altri paesi 8.13. B verso paesi in via di sviluppo 9. Studi farmaco-economici disponibili N.B.  Studi specifici di farmacoeconomia sono di utilita' nel caso il farmaco  sia  proposto  per  malattie orfane o solo se sia fortemente innovativo  rispetto  a  quanto  esistente.  Per ciascuno degli studi eventualmente  disponibili  si  suggerisce  di  seguire  il  seguente schema. 9.1. Obiettivo dello studio presentato 9.2.  Tipologia  dell'analisi economica impiegata e motivazioni della scelta 9.3. Punto di vista dell'analisi effettuata            - SSN            - societa'            - altro 9.4.  Trattamenti di confronto individuati per le analisi comparative e motivazioni della scelta dei competitors 9.5. Fonte dei dati di efficacia e indicatori di efficacia utilizzati 9.6. Fonte dei dati di costo e metodi utilizzati per la loro stima 9.7.  Risultati  espressi  come  indicatore  di costo/efficacia (o di costo/utilita', costo/beneficio)        - in unita' di risorse        - in relazione alla somma dei costi diretti e indiretti        - in relazione ai soli costi per il SSN 9.8. Metodologia statistica e analisi di sensibilita' 9.9. Analisi di sensibilita' 9.10. Sponsor dello studio 10. Valutazione conclusiva  |  
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