IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                               statale
    Vista la domanda con la quale la sig.ra Gongea Patricea Nicoleta ha chiesto  il  riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di Infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari  delle  professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394,   del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguti  in  un  Paese  non  comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisita   la  valutazione  della  conferenza  dei  servizi  nella riunione del 21 febbraio 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di  Asistent  Medical Generalist rilasciato il 1994 dalla  Scuola Post-liceale Sanitaria di Galati (Romania), alla sig.ra Gongea   Patricea   Nicoleta   nata  a  Galati  (Romania)  il  giorno 15 dicembre  1971  e'  riconosciuto  ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Infermiere".  2.  La sig.ra Gongea Patricea Nicoleta e' autorizzata ad esercitare in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di Infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 marzo 2001                                         Il dirigente generale: D'Ari  |