Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2001
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
piogge alluvionali dall'8 al 10 settembre 2000 nella provincia di Catanzaro;
piogge alluvionali dall'8 al 16 settembre 2000 nella provincia di Cosenza;
piogge alluvionali dall'8 settembre al 1o ottobre 2000 nella provincia di Reggio Calabria;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
Catanzaro: piogge alluvionali dell'8 settembre 2000, del 9 settembre 2000, del 10 settembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di Amaroni, Argusto, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cortale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca Sullo Ionio, Lamezia Terme, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Floro, San Sostene, San Vito Sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Soverato, Squillace, Staletti, Torre di Ruggiero, Vallefiorita;
Cosenza: piogge alluvionali dell'8 settembre 2000, del 9 settembre 2000, del 10 settembre 2000, del 16 settembre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), nel territorio dei comuni di Civita, Corigliano Calabro, Firmo, Francavilla Marittima, Guardia Piemontese, Longobucco, Maiera', Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Spezzano Albanese, Terravecchia, Trebisacce, Vacccarizzo Albanese, Villapiana;
Reggio Calabria: piogge alluvionali dell'8 al 10 settembre 2000, del 29 settembre 2000 al 1o ottobre 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Ardore, Camini, Cimina', Locri, Monasterace, Portigliola, Riace, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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