Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Pane di Altamura", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura, con sede in Altamura (Bari), intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Pane di Altamura", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine protetta;
Vista la nota prot. n. 62150 del 13 giugno 2000 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento sopra citato, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Pane di Altamura" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo BIOAGRICOOP, S.c.r.l., via Fucini n. 10 - 40033 Casalecchio del Reno (Bologna), ed espressamente esonerando lo Stato italiano e presso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Pane di Altamura", come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Pane di Altamura" come denominazione di origine protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal soggetto sopra citato assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Pane di Altamura" secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Pane di Altamura".
 
Art. 2.
La denominazione "Pane di Altamura" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendono avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato che sara' specificamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Pane di Altamura", come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2001
Il direttore generale: Ambrosio
 
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