| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 20 marzo 2001 |  
| Revoca  della somma di L. 39.158.925 di cui all'ordinanza n. 2350/FPC del  5 gennaio  1994,  concernente  interventi  diretti  ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Radicofani, in provincia di Siena. (Ordinanza n. 3115). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO        Delegato per il coordinamento della protezione civile
    Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio  2000,  recante  la  delega  delle  funzioni  in  materia di coordinamento   della   protezione   civile   e   di  organizzazione, funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;  Vista  l'ordinanza n. 2350 del 5 gennaio 1994 con la quale e' stata assegnata  al  comune  di Radicofani la somma di L. 1.500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo;  Vista  la  nota n. OP/23956/TS.10.6 del 19 luglio 2000 con la quale l'ufficio  opere  pubbliche  d'emergenza  ha  comunicato al comune di Radicofani  che  il  residuo  sul  suddetto  finanziamento  pari a L. 39.158.925,  sarebbe  stato  revocato, ed anche in considerazione del fatto che i lavori risultano collaudati sin dal 1996;  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile sul  capitolo 9339 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
                                Dispone:                               Art. 1.  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L.  39.158.925  assegnata  al comune di Radicofani con l'ordinanza n. 2350 del 5 gennaio 1994.  2.  La  somma  di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 marzo 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |  
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