Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 20 marzo 2001 |
Revoca delle somme di lire 160.000.000 e di lire 9.305.055 di cui all'ordinanza n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3116). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale sono state assegnate al comune di Soliera la somma di lire 160.000.000 e al comune di Rubiera la somma di lire 1.065.000.000 per interventi urgenti sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia; Vista la nota n. 1470 del 1o febbraio 2000, con la quale il comune di Soliera comunica che non risulta essere stata attivata nessuna procedura per l'esecuzione dei lavori e pertanto l'importo di lire 160.000.000 puo' essere considerato economia di bilancio; Vista la nota n. 1763/15.1.5 del 2 febbraio 2000, con la quale il comune di Rubiera comunica che l'importo residuo di lire 9.305.055 puo' essere considerato economia di bilancio; Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 9341 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma complessiva di lire 160.000.000 assegnata al comune di Soliera e la somma di lire 9.305.055 assegnata al comune di Rubiera con ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990. 2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2001 Il Ministro: Bianco |
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