| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |  
| DECRETO 1 dicembre 2000 |  
| Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non  economici  vigilati  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |  
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                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                                e con          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri";  Visto   il   decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e  9  del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta';  Visto  in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n.  29  del  1993,  secondo  il  quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono  direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;  Vista  la  legge  20  marzo  1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  "Disposizioni  sul  riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";  Visto  l'art.  4  del  contratto collettivo nazionale quadro per la definizione  dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998,  che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a carico  delle  amministrazioni,  pari  a  lire  seimila  per  ciascun dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto  disposto  dall'art.  50,  comma  8,  lettera  a), del decreto legislativo n. 29 del 1993;  Preso  atto  che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni  interessate  dal  presente  decreto,  debbono essere desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico  delle  amministrazioni  del comparto del personale degli enti pubblici  non  economici,  vigilati  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                                Decreta:                               Art. 1.  1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  1999,  "gli  enti  pubblici non economici",  di  cui  all'art.  4  del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il  2  giugno  1998,  sono  tenuti  a  versare un contributo a favore dell'ARAN,  ai  sensi  dell'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo  n.  29  del  1993, il cui importo e' stato stabilito con delibera  29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento dei comitati di  settore  ed  e'  pari  a  lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. Entro  il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui  all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di  contributo  dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati  forniti  dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica  e  tenuto  conto  della  quota  di  contributo individuale concordata  tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore,  ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993.  Gli  enti pubblici non economici  non  compresi  nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare,  in  ogni  caso,  la  suddetta  somma  in  relazione  al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.  2.  Entro  il  28  febbraio  di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante   accreditamento   sulla   contabilita'  speciale  intestata all'ARAN  n.  149726  presso  la  sezione tesoreria provinciale dello Stato  di  Roma,  dandone  contestuale  comunicazione  alla  medesima Agenzia.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati  all'ARAN con le modalita' previste dall'art. 2, comma 2, del presente  decreto,  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.    Roma, 1o dicembre 2000                Il Ministro per la funzione pubblica                              Bassanini
                  Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                                Visco
            Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale                                Salvi  |  
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