Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 10 gennaio 2001 |
Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa. |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e con IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'; Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993; Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della difesa, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della difesa;
Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, "gli enti pubblici non economici", di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo e' stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed e' pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente. |
| Art. 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia. |
| Art. 3. 1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalita' previste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Roma, 10 gennaio 2001 Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Il Ministro della difesa Mattarella |
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