Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata La Viscontea S.p.a.), in Milano. |
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Con provvedimento n. 01817 del 16 marzo 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) luogo di riunione delle assemblee - qualora fuori dalla sede sociale: "... purche' in uno dei Paesi membri dell'Unione europea" - in luogo della precedente previsione statutaria: " ... purche' in Italia"; b) convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale: "L'assemblea dei soci puo' essere convocata anche dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "E' facolta' del collegio sindacale richiedere al presidente del consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea dei soci ... Nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale - ai fini dell'approvazione del bilancio: "... qualora particolari circostanze lo richiedano, potra' essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per le deliberazioni previste dall'art. 2364 codice civile"); art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) nomina di due vice presidenti: possibilita' di attribuzione, ad uno di essi, della funzione di vice presidente vicario - nuova figura; b) funzioni di presidenza in caso di impedimento del presidente ed in presenza di due vice presidenti nominati: espletate dal vice presidente vicario o, in caso di suo impedimento, dall'altro vice presidente nominato; c) funzioni di presidenza in caso di impedimento del presidente ed in presenza di due vice presidenti nominati ma di mancata nomina del vice presidente vicario: espletate dal vice presidente piu' anziano di eta' - in luogo della precedente previsione statutaria: " ... In caso di impedimento del presidente ... nel caso in cui siano nominati due vice presidenti, le funzioni vicarie saranno espletate da quello piu' anziano d'eta'"; d) nomina del segretario in seno al consiglio: "Per ogni seduta, il consiglio nominera' un segretario per la redazione del verbale. La nomina potra' essere attribuita anche a persona estranea al consiglio" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio potra' nominare un segretario anche estraneo al consiglio"); art. 15 (Nuova disciplina in materia di: a) delega delle proprie attribuzioni, con facolta' di subdelega, da parte del consiglio di amministrazione: estensione anche ad uno o piu' amministratori delegati, oltre che al comitato esecutivo; b) acquisti e vendite di beni immobili - nell'ambito delle funzioni riservate in via esclusiva al consiglio: possibilita' che le predette funzioni vengano esercitate anche dal presidente o dall'amministratore delegato, qualora "... tali operazioni siano suggerite dalla gestione dei rami assicurativi, in relazione a possibili recuperi su sinistri"); art. 17 (Nuova disciplina in materia di comitato tecnico: a) nomina del presidente del comitato tecnico da parte del comitato esecutivo; b) convocazione del comitato tecnico: soggetto preposto, modalita' di convocazione anche in caso di urgenza e soggetti destinatari; c) possibilita' di tenere le riunioni del comitato tecnico anche per teleconferenza e/o videoconferenza: rinvio alle previsioni di cui all'art. 18 dello statuto); art. 18 (Nuova disciplina in materia di riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: a) luogo di riunione, qualora fuori dalla sede sociale: "purche' in uno dei Paesi membri dell'Unione europea"; b) modalita' di riunione, anche per videoconferenza e/o teleconferenza: condizioni ed effetti); inserimento nuovo art. 19 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); ex art. 19 rinumerato art. 20 (Invariato nel testo); ex art. 20 rinumerato art. 21 (Invariato nel testo); ex art. 21 rinumerato art. 22 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: a) estensione della rappresentanza legale ai vice presidenti ed all'amministratore delegato: modalita'; b) estensione ex novo, all'amministratore delegato, della rappresentanza giudiziale nonche' della rappresentanza della societa', quale azionista in assemblee di altre societa', entrambe conferite in via disgiunta); ex art. 22 rinumerato art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23 rinumerato art. 24 (Invariato nel testo); ex art. 24 rinumerato art. 25 (Nuova disciplina in materia di collegio sindacale: a) nomina del presidente del collegio da parte dell'assemblea ordinaria; b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti); ex art. 25 rinumerato art. 26 (Invariato nel testo); ex art. 26 rinumerato art. 27 (In materia di redazione del bilancio, sostituzione del termine "Conto economico", in luogo del precedente "Profitti e perdite"); ex art. 27 rinumerato art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28 rinumerato art. 29 (Invariato nel testo). |
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