| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 23 febbraio 2001 |  
| Esenzione  fiscale  dell'attivita'  svolta in Italia dalla filiazione dello  Studio  Art  Centers International, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. |  
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                     IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
    Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-bis;  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;  Vista  l'istanza  presentata dal legale rappresentante dello Studio Art Centers International;  Rilevato  che  lo Studio Art Centers International ha deliberato di aprire  in  Italia una filiazione in Firenze, Palazzo dei Cartelloni, via S. Antonino, 11;  Considerato  che  lo Studio Art Centers International e' ente senza scopo di lucro;  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di provenienza;  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di legale rappresentante alla sig.ra  Beckinsale  Mary  Ann  nata  a  Kidlington,  Oxon  (G.B.)  il 18 febbraio 1946;  Considerato  che lo Studio Art Centers International aveva ottenuto il   riconoscimento   ai  fini  dell'esenzione  fiscale  con  decreto ministeriale 2 maggio 1990;  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;
                                Decreta:  1.  E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999,  l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione dello Studio Art Centers International avente sede in Firenze, Palazzo dei Cartelloni, via S. Antonino, 11.  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 febbraio 2001                                             p. Il Ministro: Guerzoni  |  
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