| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 23 febbraio 2001 |  
| Rideterminazione  dei  compensi  e  dei  rimborsi  spese spettanti ai commissari  liquidatori  degli  enti  cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  Vista  la  legge  28 ottobre  1999,  n.  410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari);  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari  liquidatori  degli  enti  cooperativi  e  dei  membri dei comitati di sorveglianza);  Visti   i  decreti  5 luglio  1995  (Criteri  e  modalita'  per  la determinazione  dei  compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi  agrari  assoggettati  alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti   dei   comitati   di  sorveglianza  dei  consorzi  agrari assoggettati  alla  liquidazione  coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  riunificazione  dei  predetti trattamenti economici;
                                Decreta:                               Art. 1.  1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a  norma  dell'art.  213  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale  all'ammontare  dell'attivo effettivamente realizzato, al netto delle imposte sul valore aggiunto, nelle misure seguenti:    15% fino a 100 milioni di attivo realizzato;    10% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;    5% sull'ulteriore somma fino a l miliardo;    2% sull'ulteriore somma fino a 3 miliardi;    1% sull'ulteriore somma fino a 10 miliardi;    0,80% sull'ulteriore somma eccedente i 10 miliardi.  2.  In  occasione  della  determinazione  del  compenso  finale, al commissario  liquidatore  spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo definito, nelle misure seguenti:    0,50% fino a 200 milioni;    0,30% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;    0,20% sull'ulteriore somma eccedente i 500 milioni.  3.  Al commissario liquidatore spetta inoltre, in prededuzione e in aggiunta al rimborso delle spese documentate e sostenute, un rimborso forfettario pari al 4% dell'ammontare complessivo del compenso finale liquidato.   E'   escluso   qualsiasi   altro  compenso,  rimborso  o indennita'.  4.  L'autorita'  di vigilanza determina il trattamento di missione, nel  caso  in cui la sede della liquidazione sia in provincia diversa da quella di residenza.  5. Qualora la qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti sia  ritenuta  scadente,  l'autorita'  di  vigilanza puo' disporre la decurtazione dei compensi, nei limiti previsti all'articolo seguente.  6.  Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art.  214 l.f., il compenso spettante al commissario liquidatore viene   calcolato,   con   le  medesime  percentuali,  sull'ammontare dell'attivo gia' realizzato e sull'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito  ai  creditori. Spetta inoltre il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 2 e 3.  7.  Ove  sia  autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa   in   liquidazione,   al   commissario  liquidatore  e' corrisposto  un ulteriore compenso pari allo 0,10% dell'ammontare dei ricavi  lordi  e  al  5%  degli  utili netti conseguiti durante detto esercizio.  8.  Nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, a ciascuno di essi  spetta  un  compenso  pari  ai  2/3  di quello complessivamente previsto per il commissario unico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Al  commissario  liquidatore  che per giustificati motivi cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura viene corrisposto un  compenso pari al 70% di quanto gli spetterebbe sull'attivo a quel momento  realizzato.  Qualora  abbia  provveduto alla formazione e al deposito   dello   stato   passivo,   spetta   inoltre   il  compenso supplementare pari al 50% di quello previsto al comma 2 dell'articolo precedente.  2.  In  caso di revoca dell'incarico o di dimissioni ingiustificate l'autorita'  di  vigilanza,  tenuto  conto  della qualita' dell'opera prestata   e   dei  motivi  che  hanno  dato  luogo  alla  cessazione dall'incarico,  puo'  ridurre  fino  al  50% il compenso calcolato ai sensi del comma precedente.  3.  Al  commissario liquidatore subentrante spetta un compenso pari al  30%  di  quanto  calcolabile,  ai sensi del comma l dell'articolo precedente, sull'attivo a quel momento realizzato e, qualora sia gia' stato depositato lo stato passivo, il 50% del compenso supplementare. Le   restanti  spettanze  verranno  determinate  nel  rispetto  della consecutivita'  degli  ulteriori realizzi. ll commissario liquidatore che  per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della  liquidazione deve comunque rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400,  il compenso al commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione  e  imputato,  in prededuzione, alle spese di procedura. Esso  non puo' essere comunque inferiore a tre milioni di lire, salve le  ipotesi  di  cui  all'articolo  precedente. Si applica il comma 3 dell'art. 1.  2.  Il  compenso  e'  determinato,  previa  istanza del commissario liquidatore,   con  provvedimento  dell'autorita'  di  vigilanza,  in occasione  dell'approvazione del rendiconto finale della procedura o, nel   caso,   dopo  il  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di omologazione del concordato. La liquidazione del compenso e' comunque subordinata  all'esecuzione  del piano finale di riparto o, nel caso, all'avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari.  Nel    corso    della    procedura,   di   regola   contestualmente all'effettuazione  di  riparti  parziali  o  alla  corresponsione  di acconti   ai   creditori,  il  commissario  liquidatore  puo'  essere autorizzato  a  trattenere  acconti sul compenso spettante, in misura non  eccedente  il  70%  del  compenso  calcolato  sull'attivo a quel momento realizzato.  4.  Dopo  il  deposito  dello stato passivo, compatibilmente con le disponibilita'  della  procedura,  possono essere autorizzati acconti sull'ammontare  del  passivo definito, in misura non superiore al 50% di quanto spettante.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Ai  componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure, di cui  all'art.  1,  viene  corrisposta, in prededuzione sulle spese di procedura  e  avuto  riguardo all'attivo progressivamente realizzato, una indennita' annua nelle seguenti misure:    2 milioni per procedure fino a 5 miliardi di attivo realizzato;    3 milioni per procedure fino a 15 miliardi di attivo realizzato;    4 milioni per procedure oltre i 15 miliardi di attivo realizzato.  L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 40%.  2.  Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, i compensi indicati al comma precedente vengono cosi' rideterminati:    4 milioni nelle gestioni che realizzano un attivo annuo fino a 20 miliardi;    4,  milioni  e  500  mila nelle gestioni che realizzano un attivo annuo fino a 40 miliardi;    5  milioni  nelle gestioni che realizzano un attivo annuo oltre i 40 miliardi.  L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 50%.  3.  Ai  componenti  dei  comitati  di  sorveglianza  viene  inoltre corrisposto,  per  ogni riunione effettiva regolarmente convocata, un gettone  di  presenza  di  lire  duecentomila.  Si applica il comma 4 dell'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Le  presenti  disposizioni si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi, in corso alla data  del  1o gennaio  2001,  comprese  quelle riguardanti i consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di  pubblicazione  del presente decreto, sia stato gia' comunicato al commissario  liquidatore  l'ammontare  del  compenso finale, ove piu' favorevole.  Le   norme  del  presente  decreto  sostituiscono  qualsiasi  altra precedente disposizione ministeriale.  Si   intendono   comunque   specificamente   abrogati   il  decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36)  e il decreto ministeriale 16 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale 1o febbraio 1995, n. 26).  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.    Roma, 23 febbraio 2001                                                   Il Ministro: Salvi  |  
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