Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 23 febbraio 2001 |
Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari); Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza); Visti i decreti 5 luglio 1995 (Criteri e modalita' per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti dei comitati di sorveglianza dei consorzi agrari assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei predetti trattamenti economici;
Decreta: Art. 1. 1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, al netto delle imposte sul valore aggiunto, nelle misure seguenti: 15% fino a 100 milioni di attivo realizzato; 10% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni; 5% sull'ulteriore somma fino a l miliardo; 2% sull'ulteriore somma fino a 3 miliardi; 1% sull'ulteriore somma fino a 10 miliardi; 0,80% sull'ulteriore somma eccedente i 10 miliardi. 2. In occasione della determinazione del compenso finale, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo definito, nelle misure seguenti: 0,50% fino a 200 milioni; 0,30% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni; 0,20% sull'ulteriore somma eccedente i 500 milioni. 3. Al commissario liquidatore spetta inoltre, in prededuzione e in aggiunta al rimborso delle spese documentate e sostenute, un rimborso forfettario pari al 4% dell'ammontare complessivo del compenso finale liquidato. E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennita'. 4. L'autorita' di vigilanza determina il trattamento di missione, nel caso in cui la sede della liquidazione sia in provincia diversa da quella di residenza. 5. Qualora la qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti sia ritenuta scadente, l'autorita' di vigilanza puo' disporre la decurtazione dei compensi, nei limiti previsti all'articolo seguente. 6. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 l.f., il compenso spettante al commissario liquidatore viene calcolato, con le medesime percentuali, sull'ammontare dell'attivo gia' realizzato e sull'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori. Spetta inoltre il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 2 e 3. 7. Ove sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa in liquidazione, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti durante detto esercizio. 8. Nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, a ciascuno di essi spetta un compenso pari ai 2/3 di quello complessivamente previsto per il commissario unico. |
| Art. 2. 1. Al commissario liquidatore che per giustificati motivi cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura viene corrisposto un compenso pari al 70% di quanto gli spetterebbe sull'attivo a quel momento realizzato. Qualora abbia provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta inoltre il compenso supplementare pari al 50% di quello previsto al comma 2 dell'articolo precedente. 2. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni ingiustificate l'autorita' di vigilanza, tenuto conto della qualita' dell'opera prestata e dei motivi che hanno dato luogo alla cessazione dall'incarico, puo' ridurre fino al 50% il compenso calcolato ai sensi del comma precedente. 3. Al commissario liquidatore subentrante spetta un compenso pari al 30% di quanto calcolabile, ai sensi del comma l dell'articolo precedente, sull'attivo a quel momento realizzato e, qualora sia gia' stato depositato lo stato passivo, il 50% del compenso supplementare. Le restanti spettanze verranno determinate nel rispetto della consecutivita' degli ulteriori realizzi. ll commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione deve comunque rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f. |
| Art. 3. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, il compenso al commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione e imputato, in prededuzione, alle spese di procedura. Esso non puo' essere comunque inferiore a tre milioni di lire, salve le ipotesi di cui all'articolo precedente. Si applica il comma 3 dell'art. 1. 2. Il compenso e' determinato, previa istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'autorita' di vigilanza, in occasione dell'approvazione del rendiconto finale della procedura o, nel caso, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. La liquidazione del compenso e' comunque subordinata all'esecuzione del piano finale di riparto o, nel caso, all'avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari. Nel corso della procedura, di regola contestualmente all'effettuazione di riparti parziali o alla corresponsione di acconti ai creditori, il commissario liquidatore puo' essere autorizzato a trattenere acconti sul compenso spettante, in misura non eccedente il 70% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato. 4. Dopo il deposito dello stato passivo, compatibilmente con le disponibilita' della procedura, possono essere autorizzati acconti sull'ammontare del passivo definito, in misura non superiore al 50% di quanto spettante. |
| Art. 4. 1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure, di cui all'art. 1, viene corrisposta, in prededuzione sulle spese di procedura e avuto riguardo all'attivo progressivamente realizzato, una indennita' annua nelle seguenti misure: 2 milioni per procedure fino a 5 miliardi di attivo realizzato; 3 milioni per procedure fino a 15 miliardi di attivo realizzato; 4 milioni per procedure oltre i 15 miliardi di attivo realizzato. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 40%. 2. Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, i compensi indicati al comma precedente vengono cosi' rideterminati: 4 milioni nelle gestioni che realizzano un attivo annuo fino a 20 miliardi; 4, milioni e 500 mila nelle gestioni che realizzano un attivo annuo fino a 40 miliardi; 5 milioni nelle gestioni che realizzano un attivo annuo oltre i 40 miliardi. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 50%. 3. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene inoltre corrisposto, per ogni riunione effettiva regolarmente convocata, un gettone di presenza di lire duecentomila. Si applica il comma 4 dell'art. 1. |
| Art. 5. 1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi, in corso alla data del 1o gennaio 2001, comprese quelle riguardanti i consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato gia' comunicato al commissario liquidatore l'ammontare del compenso finale, ove piu' favorevole. Le norme del presente decreto sostituiscono qualsiasi altra precedente disposizione ministeriale. Si intendono comunque specificamente abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36) e il decreto ministeriale 16 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale 1o febbraio 1995, n. 26). Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 23 febbraio 2001 Il Ministro: Salvi |
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