Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";
Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.
3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:

a) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di
corpo d'armata del Corpo; b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante
Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei
settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico
amministrativa, svolgendo, altresi', attivita' propositiva e
consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle
determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento
e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo.



Schema di decreto legislativo concernente il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo dello Guardia di finanza (ex
articolo 4, legge n. 78 del 2000).

AVVERTENZA:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, si riporta il
testo dell'art. 4;
"Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della guardia di finanza).- 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei
compili del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione,
la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di
nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle
consistenze organiche del restante personale. Tale
revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei
ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le
modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni
annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale
di Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del
limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di
divisione, equiparando correlativamente anche quello del
Comandante generale in carica, nonche', solo se
necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando
i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente
verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del
Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita'
incompatibili con il servizio, nonche' riordino della
normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria; g) previsione di disposizioni
transitorie per il graduale passaggio dalla vigente
normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei depurati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 8".

Nota alle premesse:
Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il
seguente: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e'
riportato nella nota al titolo.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98.
- La legge 10 aprile 1954. n. 113, recante "Stato giuridico
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n.
98.
- La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e
avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959,
n. 311.
- La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 dicembre 1955, n. 282.
- La legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento
degli ufficiali della Guardia di finanza", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1966, n. 274.
- La legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla
legge 21 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1971, n.
145.
- La Legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 139.
- La legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni
sulla revisione dei ruoli degli ufficiali,
sull'incremento degli organici e sull'impiego della
Guardia di finanza, nonche' sulla durata di carriera del
Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di
monopolio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 1989, n. 122.
- La legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
1990, n. 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1967, n.
153.

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78, v. nota al titolo.



 
Art. 2
(Ruoli degli ufficiali)

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:

a) ruolo normale, b) ruolo aeronavale, c) ruolo speciale, d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.



Nota all'art. 2:
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
"Riordinamento della Scuola musicale della Guardia di
finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62.



 
Art. 3
(Istituzione e soppressione di ruoli)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti.

a) il ruolo aeronavale, b) il ruolo speciale, c) il ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Dalla stessa data sono soppressi:

a. il ruolo speciale, istituito con la legge 25 maggio 1989, n. 190. b. il titolo tecnico operativo, istituito con la legge 10 maggio 1983, n. 212.



Nota all'art. 3:
- Per l'argomento della legge 25 maggio 1989, n. 190, v.
nota alle premesse.



 
Art. 4
(Funzionamento dei ruoli)

1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di' avanzamento nei gradi dei ruoli normale, aeronavale, speciale o tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001, salvo che sia ivi diversamente stabilito.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli vigenti sono realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2001 secondo le progressioni indicate nel presente decreto.
 
Art. 5
(Disposizioni comuni)

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della (Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal
Corpo della Guardia di finanza; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stati sottoposti a misure di prevenzione.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonche' i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono indicati:

a. le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati
in relazione ai titoli di studio richiesti; b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e
formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con
l'intervento, ove necessario, da uno o piu' esperti nelle materie
o prove oggetto di valutazione.

4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, si ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda:
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta".



 
Art. 6
(Ufficiali del ruolo normale)

1. Gli Ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno da corso dell'Accademia.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il limite massimo e' elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente e' articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due
anni nella qualita' di allievo ufficiale o per un anno con il
grado di sottotenente; b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per
un anno nel grado di tenente.

4. I vincitori del concorso da cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del 2o anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione viene determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti.
5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:

a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.
6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che hanno gia' conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni da parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione a frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 4, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, l'articolo 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.
10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di' servizio e di grado.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
"Disposizioni in materia di reclutamento su base
volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale
militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2000, n. 38: si riporta
il testo dell'art. 2, comma 3:
"Art. 2 (Reclutamento).
(Omissis).
3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari
delle accademie, degli istituti e delle scuole di
formazione e' posto in licenza speciale a decorrere dalla
comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione
della certificazione medica attestante lo stato di
gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
(Omissis)".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela
delle lavoratrici madri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1972, n. 14; si riporta il testo
degli articoli 4, 5 e 7:
"Art. 4. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato attestante la data del parto".
"Art. 5. L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla
base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo
di astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo
3".

"Art. 7. 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni
dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 e'
elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma
e' conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1,
il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,
altresi', di astenersi dal lavoro durante le malattie del
bambino di eta' inferiore a otto anni ovvero di eta'
compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel
limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da
un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del
periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1
e 4 sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o
alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del
congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17: "Art. 17
(Regolamenti).l. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle Leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
trarti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) abrogata:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".



 
Art. 7
(Ufficiali del ruolo aeronavale)

1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado da sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di eta' e' elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del comma 1, e' corrispondente a quello dell'ufficiale del ruolo normale di cui all'articolo 6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 6.
4. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione a frequentatori che:
a) si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 5.
b) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione.
5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione, il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che hanno gia' conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'arano di corso senza essere considerati ripetenti.
6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai sensi del comma 4, lettera h), transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di Applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 7 e 10.
8. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbia superato il 42o anno di eta', che abbia frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato gia' impiegato per almeno un quinquennio nella relativa specialita' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attivita' addestrativa, ma comunque posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale.
11. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentantori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 e degli articoli 4, 5, e
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. nota
all'articolo 6.



 
Art. 8
(Ufficiali del ruolo speciale)

1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso. a) previo concorso per titoli ed esami riservato. 1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano
almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di
anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi
dell'articolo 35, comma 1. lett. b) del medesimo decreto
legislativo; b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento,
ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del
diploma di laurea previsto dal decreto da cui all'articolo 5,
comma 2.

2. Il personale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il 34o anno di eta' e non aver superato il 42o anno di eta' e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza in un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attivita' addestrativa.
4. Ai frequentatori del corso speciale e' estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Al concorso di cui al comma 1, non puo' partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 maggio 1992, n. 216,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122; si riporta
il testo dell'articolo 35, comma 1:
"Art. 35 (Accesso al ruolo "ispettori"). 1. I marescialli
della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le
modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti
delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi
a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita'
ricettiva dei reparti di istruzione di base di formazione:
a) per il 70% attraverso un concorso pubblico per titoli ed
esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei
requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1,
previo superamento del corso di cui all'art. 44 del
presente decreto;
b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per
titoli ed esami aperto agli appartenenti al ruolo
"Sovrintendenti", ai quali e' riservato 1/3 di detta
percentuale, e agli appartenenti al ruolo "Appuntati e
Finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel
successivo art. 36, comma 5, previo superamento del
corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei
mesi, previsto dall'art. 46.
(Omissis)"



 
Art. 9
(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)

1. L'accesso al ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare

a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline
attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto
dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2 che non abbiano
superato il 32o anno di eta'; b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di
laurea in discipline attinenti alla specializzazione, per la quale
concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che
abbia compiuto il 33o anno da eta' e che non abbia superato al 42o
anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica
finale, non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiate di complemento del Corpo della Guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza da un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico logistico amministrativo e' estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate, le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
 
Art. 10
(Alimentazione dei ruoli)

1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:

a) nel ruolo normale, aeronavale e speciale non puo' superare, per
ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo
degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, un undicesimo
del predetto organico; b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non puo' superare le
vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali
inferiori e superiori di detto ruolo.
 
Art. 11
(Obblighi da servizio)

1. Gli allievi dell'Accademia del ruolo normale e del ruolo aeronavale hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai corsi, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9 e 40, comma 7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.
3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma prevista dalla medesima legge, che assorbono quella da espletare.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data

a. di conclusione dei corsi stessi o da quelli di cessazione, anche
anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso.

5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministro delle finanze.



Nota all'art. 11:
- La legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante "Disposizioni
per disincentivare l'esodo dei piloti militari", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2000, n.
54; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3.1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo
della Guardia di finanza che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto
di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni
di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie
di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei
relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo
superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano
potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui
al comma 2 dell'articolo 1, e' corrisposto in unica
soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la
cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un
premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei
premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello
complessivo dei premi percepiti.
3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore della presente Legge, abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il
cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle
specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a
pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione
meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal
servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di
importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi
di cui al comma 2 dell'articolo 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare devono
contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma
volontaria decorrente dalla data di inizio dei corsi
stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti
dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo
speciale - settore aereo. L'ufficiale che non porta a
termine o non superi il corso di pilotaggio e' prosciolto
dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme
eventualmente contratte.
5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma
4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare devono
contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma
volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
servizio.
6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, stanno frequentando il corso di
pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota
militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, una ferma
volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di
servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera
il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo
l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.
7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui
ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 1".



 
Art. 12
(Requisiti per l'avanzamento)

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale a requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
 
Art. 13
(Modalita' di avanzamento)

1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo

a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali.

2 L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
 
Art. 14
(Commissioni di avanzamento. Generalita)

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' ed a scelta:

a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli
ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello. b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli
ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.
3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione.
4. Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso:

a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui
alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) gli enti, comandi o unita' internazionali, che hanno sedi di
servizio fuori dal territorio nazionale; c) il Servizio Centrale Consultivo ed Ispettivo Tributario.



Nota all'art. 14:
- La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e
ordinamento dei servizi e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 novembre 1977, n. 303.



 
Art. 15
(Norme procedurali)

1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione.
2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo.
3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
 
Art. 16
(Commissione superiore di avanzamento)

1. La Commissione superiore di avanzamento e' composta dal Comandante Generale e dai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.
2. Assume la presidenza della Commissione il Comandante Generale della Guardia di finanza o, in caso di assenza o di impedimento, il Generale di Corpo d'Armata piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita' di grado, il piu' anziano in ruolo tra i presenti.
 
Art. 17
(Commissione ordinaria di avanzamento)

1. La Commissione ordinaria da avanzamento e composta:

a) dal Comandante in Seconda, che la presiede. b) dai sette generali di divisione piu' anziani in ruolo in comando
nel Corpo. c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del ruolo
normale, del ruolo aeronavale o del ruolo speciale qualora si
tratti, rispettivamente, di valutare ufficiali appartenenti al
ruolo normale, aeronavale o speciale. d) dal colonnello piu' anziano in ruolo del ruolo tecnico logistico
amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali
appartenenti al predetto ruolo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.
 
Art. 18
(Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione)

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.
4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
 
Art. 19

(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare.
Pareri facoltativi ed obbligatori)

1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
3. Le commissioni di avanzamento hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.



Nota all'art. 19:
- Per l'argomento della legge 3 maggio 1971, n. 320, v.
nota alle premesse.



 
Art. 20
(Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita)

1. Il giudizio di avanzamento ad anzianita' si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
 
Art. 21
(Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)

1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere.

a) qualita' morali, di carattere e fisiche, b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita'
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel
grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del
comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato
presso reparti o in imbarco, c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai
risultati di corsi, esami ed esperimenti, d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con
specifico riferimento ai settori di impiego di particolare
interesse dell'Amministrazione.

5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
8. Il Ministro delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n.
400, v. nota all'art. 6.



 
Art. 22
(Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria)

1. Il Ministro delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale.
2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.
4. Il Comandante Generale, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in
ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore e di colonnello,
gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito,
compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle
promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta di gradi di generale, gli ufficiali
idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

5. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.
6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
 
Art. 23
(Promozioni)

1. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.
2. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri di avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento a scelta.
3. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 28, comma 3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 4, lettera b).
4. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale.
5. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
 
Art. 24
(Sospensione della promozione)

1. La promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18, e' sospesa.
2. Il Ministro delle finanze ha facolta' di sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.
3. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
4. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e di annullamento della valutazione di cui al comma 1, e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
 
Art. 25
(Cancellazione dal quadro di avanzamento)

1. L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per l'avanzamento deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro delle finanze, sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro delle finanze, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all' avanzamento.
5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
 
Art. 26
(Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di
avanzamento a seguito di cause di esclusione)

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Il Comandante Generale forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo del parigrado iscritto nel quadro stesso. La posizione in tale quadro e determinata dall'ordine di graduatoria di merito ovvero dall'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato.
 
Art. 27
(Requisiti per la valutazione)

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:

a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun
grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle tabelle 1, 2,
3 e 4, allegate al presente decreto; b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi
eventualmente stabiliti con determinazione del Comandante
Generale.

2. Ai fini della valutazione per l' avanzamento, i periodi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle tabelle di cui al comma 1 per il grado rivestito, possono essere svolti, un tutto o parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle medesime tabelle. Tali periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzione che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale.
4. Il periodo di attribuzione specifiche prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.
6. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione di cui all'articolo 28, si computa sia l'anno solare di conferimento del grado rivestito, sia quello di inserimento nelle aliquote di valutazione per l' avanzamento al grado superiore.
 
Art. 28
(Formazione delle aliquote e valutazione)

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo, indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano
raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27, b) gli ufficiali gia giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo
quanto previsto al comma 3, e purche' non abbiano gia subito
almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di
generale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche
di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto. c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a
cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della
valutazione o della promozione e, nel caso abbiano subito
detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli
ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia'
valutato. Sono compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle
condizioni di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Per gli avanzamenti ad anzianita', alla data del 31 ottobre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27.
3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l' avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.
4. I capitani dei ruoli normale, aeronavale e speciale, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'.
5. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per la formazione del quadro normale di avanzamento per l'anno successivo e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
7. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.
8. Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 27, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
 
Art. 29
(Vacanze organiche)

1. Determinano vacanze organiche a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi.

2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.
 
Art. 30
(Promozioni annuali)

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto.
2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, commi 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. In tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale e' riassorbita per prima.



Nota all'art. 30:
- La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante "Unificazione
e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1980, n. 262; si
riporta il testo dell'articolo 6:
"Art. 6. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il
numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei
capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio, e' fissato in tante unita'
pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in
quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di
servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data
del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli
stessi anni le relative aliquote di valutazione sono
determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani
idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai
valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo
pari o superiore a 15 anni dalla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni medesimi.
Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con
anzianita' di servizio permanente effettivo pari o
superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita'
di grado pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se
idonei, promossi al grado di tenente colonnello con
decorrenza dal giorno successivo al compimento delle
predette anzianita', ma comunque non inferiore al 1o
gennaio 1980.
Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado
di cui ai precedenti commi, si applica la norma di cui al
secondo comma del precedente articolo 4.
Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo
sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti
dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si
determineranno in applicazione delle norme di cui al
presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si
avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a)
dell'art. 44 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale
unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio, negli anni compresi nel periodo 1980-1985, sono
attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero
massimo dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'art. 3
della L. 10 dicembre 1973, n. 804. I tenenti colonnelli da
valutare per la prima volta per la promozione al grado
superiore in ciascuno degli anni predetti sono quelli
aventi le seguenti anzianita' assolute di grado nel ruolo
normale unico: 1980, 31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre
1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984,
31 dicembre 1977; 1985, 1o gennaio 1978.
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale
delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei
ruoli dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo
tecnico per il quale si applicano le norme indicate nel
successivo titolo II, e' aumentato, rispetto a quanto
stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla L. 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni, di tante unita'
pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in
quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di
servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data
del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli
stessi anni le relative aliquote di valutazione sono
aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore
di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con
anzianita' di servizio permanente effettivo pari o
superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno
degli anni predetti.
Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi
logistici di cui al precedente comma siano presenti in
ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente
effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole,
con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi
sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente
colonnello con decorrenza dal giorno successivo al
compimento delle predette anzianita', ma comunque non
anteriore al 1o gennaio 1981.
Per gli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito,
escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre, dal 1981,
le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma".
- La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante "Norme per
l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo
1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
dei Corpi di polizia dello Stato", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre l973, n. 329; si riporta
il testo dell'articolo 7:
"Art. 7. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto
al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei
gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita'
di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se
colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed,
a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente
piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine:
ufficiali a disposizione giudicati non idonei
all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;
ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione";
ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel
servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;
ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma
dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per
effetto dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e
dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. l366;
ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.
Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.
Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.
Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennita' di cui agli artt. 67 e 68 della L. 10 aprile 1954, numero 113, e agli art. 47 e 48 della L. 29 marzo 1956, n. 288.
Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.
La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero del tesoro".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (v. nota alle premesse):
"Art. 8. 1. I limiti di eta' previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonche' gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di eta' stabiliti dalla presente legge.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione".



 
Art. 31
(Modalita' per colmare ulteriori vacanze)

1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio ulteriori vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
 
Art. 32

(Effetti della cessazione delle cause impeditive
della valutazione o della promozione)

1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di
promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado
superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la
promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per
cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato
attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non
esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per
l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale
l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito
un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e'
attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente
alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa
impeditiva.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano: a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato. b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma
dell'articolo 24 comma 2; c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza
delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il
raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per
motivi di servizio riconosciuti dal Ministro delle finanze con
propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause
di servizio.
 
Art. 33

(Effetti della cessazione delle cause che hanno
determinato la sospensione del giudizio di avanzamento)

1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di
promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado
superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la
promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per
cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato
attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non
esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per
l'anno successivo.
 
Art. 34
(Rinnovazione del giudizio di avanzamento)

1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accorgimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente, della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore
con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione
avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per
cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente
graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che
gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo.

2. La promozione di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuire nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
3. All' ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 27.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le innovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal quadro di avanzamento di riferimento.



Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, v. nota all'articolo 30.



 
Art. 35
(Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza)

1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
2. I sottotenenti sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti frequentatori del corso di Applicazione, sempre che abbiano gia' superato il primo anno di tale corso. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.
5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante Generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di Applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
 
Art. 36
(Limiti di eta' per il collocamento in congedo)

1. Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicata all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto.



Nota all'art 36:
- Per l'argomento della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, v. nota alle premesse.
- Si riporta il testo della tabella D annessa alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 (v. nota alle premesse):

"Tabella D

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI
UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GRADO ETÀ ANNI Generale di Divisione 64 Generale di Brigata 62 Colonnello 60 Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni 60".



 
Art. 37
(Norme di collegamento in materia di stato giuridico)

1. Gli articoli 21, 25, 43 e 63, della legge 10 aprile 1954, n. 113 come modificati dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza.



Nota all'art. 37:
- Per l'argomento della legge 10 aprile 1954, 113, v.
nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1998, n. 17; si riporta il testo
degli articoli 32, 33, 35 e 36:
"Art. 32 (Aspettativa). 1. L'aspettativa e' la posizione
dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per
una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione
della liberta' personale nel corso di operazioni di
carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di
conflitti armati assimilabili allo stato di guerra,
ancorche' non formalmente dichiarato;
b) infermita' temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di
cui al comma 1, lettera a) a domanda o d'autorita' per la
causa di cui al comma 1, lettera b): a domanda per la causa
di cui al comma 1, lettera c): d'autorita' per la causa di
cui al comma 1, lettera d).
3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve
essere accertata dall'amministrazione. Prima del
collocamento in aspettativa per infermita' all'Ufficiale
sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora
fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale
deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa
non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua
concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale puo' fare
domanda di richiamo anticipato in servizio.
5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le
cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi
dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive
amministrative e' disposta a domanda, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816".
"Art. 33. (Richiami dall'aspettativa). 1. L'ufficiale in
aspettativa per infermita', che abbia maturato le
condizioni per essere compreso nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare
corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai
fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e'
sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo
e' richiamato in servizio.
2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda,
l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a
trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1".
"Art. 35 (Cessazione anticipata del servizio permanente
a domanda). 1. L'ufficiale che cessa dal servizio
permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni
di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello
o grado corrispondente, e' collocato nella riserva o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui
al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal
servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli
obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente
contratte. In tal caso e' collocato nella categoria degli
ufficiali di complemento o della riserva di complemento a
seconda dell'eta'.
3. L'Amministrazione ha facolta' di non accogliere le
domande di cessazione per motivi penali o disciplinari o di
ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".
"Art. 36 (Cessazione della riserva). 1. L'ufficiale
cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in
congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di
eta':
a) 73 anni se generale ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore".



 
Art. 38
(Documentazione caratteristica)

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di Finanza con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967 n. 429.
2. Il comma 1, primo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata".
3. Il comma 1, terzo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione".
4. Il modello A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal modello A allegato al presente decreto. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate ulteriori modifiche e integrazioni a detto modello.
5. All'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, le parole. "generali di divisione" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata".



Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429
(v. nota alle premesse), come modificati dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 2. I documenti caratteristici per gli ufficiali
sono i seguenti:
scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di
brigata;
scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado
di colonnello;
rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al
grado di generale di brigata;
foglio di comunicazione, modello D.

I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento".
"Art. 6. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori nella stessa linea di servizio.
Il comandante generale stabilisce le linee di servizio nelle quali debbono essere inclusi i generali di corpo d'armata che ricoprano la carica di comandante in seconda ovvero esplichino in via continuativa funzioni ispettive.
Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il comandante generale.
Per gli ufficiali non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore riveste grado di generale e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorita' di grado piu' elevato di quello di generale di brigata.
Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di generale di corpo d'armata.
Per gli ufficiali inferiori che prestino servizio alle dipendenze di funzionari assegnati al comando generale della guardia di finanza per le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il dirigente dei predetti servizi.
La revisione del documento caratteristico compete ai superiori in carica.
Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorita' competenti di cui al primo comma.
Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio motivata dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.
Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorita' inferiore.
Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici.
In mancanza di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone motivazione nel documento caratteristico".
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nota all'art. 6.



 
Art. 38-bis (1)
(( Composizione del consiglio di disciplina ))

(( 1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono
inserite le seguenti: "in servizio permanente"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di
grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia
un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando
l'ufficiale deferito sia un generale."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio
permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di
disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali
della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla
riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro,
ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio
permanente delle altre Forze armate.". ))
 
Art. 39
(Riammissione in servizio)

1. Gli ufficiali del ruolo normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico- amministrativo, posti in congedo a domanda,
possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che: a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo di appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio, b) non sia trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in
congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione,
c) non abbiano superato il 35^ anno di eta'.

2. La riammissione in servizio e' disposta dal Comandante Generale
della Guardia di finanza tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualita' morali; e) del proficuo impiego in servizio in relazione alle qualita'
professionali e alle specializzazioni possedute.

3. Non puo' essere riammesso in servizio il personale collocato in
congedo d'autorita'. 4. Al personale riammesso in servizio e' applicata una detrazione di
anzianita' pari al periodo di assenza dal Corpo.
 
Art. 40
(Istituzione del ruolo aeronavale)

1. Gli ufficiali del soppresso ruolo speciale di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono iscritti nel ruolo aeronavale, con l'anzianita' assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sia gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo di grado non superiore a tenente colonnello, sia gli ufficiali del ruolo tecnico operativo, in possesso di specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota o di specialista di elicottero o di aeroplano, possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo aeronavale.
3. Con determinazione del Comandante Generale
a) sono fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del ruolo aeronavale,
b) e' nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo.
4. Qualora il numero delle domande di transito nel ruolo aeronavale superi il numero previsto dalla determinazione di cui al comma 3, e' data la precedenza agli ufficiali provenienti dal ruolo normale e secondo l'ordine di anzianita' acquisito nei rispettivi ruoli di provenienza.
5. L'ordine di iscrizione in ruolo di tali ufficiali e stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
6. Gli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale, per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo aeronavale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo.
7. Per sopperire alle carenze di piloti d'aeroplano, il Comandante Generale, della Guardia di finanza e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2007, a indire concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali piloti del ruolo aeronavale.



Nota all'art. 40:
- Per l'argomento della legge 25 maggio 1989, n. 190, v. nota alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (v. nota alle premesse):
"Art. 8. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi".
"Art. 9. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.
Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale".



 
Art. 41
(Disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale)

1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono impiegati nel servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai tali servizi.
 
Art. 42
(Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale)

1. Gli ufficiali del soppresso ruolo tecnico operativo del Corpo della Guardia di finanza sono iscritti nel ruolo speciale con le anzianita' assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza. Resta salva la facolta' di proporre domanda ai sensi dell'articolo 40, comma 2, e dell'articolo 46, comma 1.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico operativo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla medesima data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' superato il 60o anno di eta' possono chiedere il collocamento in congedo nei sessanta giorni successivi a tale data. Tale congedo sara' considerato a tutti gli effetti per raggiunti limiti di eta'. In caso contrario, nei loro confronti si applicheranno i limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
 
Art. 43
(Transito dal ruolo normale al ruolo speciale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata un vigore del presente decreto gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo, di grado non superiore a tenente colonnello, possono presentare domanda, per una sola volta, per transitare con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale. Per il personale nominato ufficiale, a seguito di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per la presentazione delle domande e' di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con determinazione del Comandante Generale
a) sono fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del citato ruolo,
b) e' nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo.

3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli ufficiali di cui al comma 1 avviene:
a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 1,
b) con l'attribuzione, eccetto che per il grado di tenente colonnello, di un'anzianita' assoluta non superiore a quella del parigrado piu' anziano che, al 31 ottobre successivo, sara' incluso per la prima volta in aliquota, e, comunque, non superiore a due anni.

4. Gli ufficiali transitati assumono anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado transitato dal ruolo tecnico operativo, che abbia uguale anzianita' di nomina ad ufficiale.
5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo. Per i tenenti colonnelli transitati e' comunque richiesto, ai fini dell'inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, un periodo di permanenza nel ruolo speciale di almeno due anni, determinato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, indipendentemente da eventuali valutazioni gia' effettuate nel ruolo normale.



Nota all'art. 43:
- Per l'argomento della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota al titolo.



 
Art. 44
(Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)

1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto logistico-amministrativo, specialita' amministrazione, specialita' commissariato,
b) comparto tecnico specialita' telematica, specialita' infrastrutture e specialita' motorizzazione,
c) comparto sanitario specialita' sanita', specialita' veterinaria e specialita' psicologia.

2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
 
Art. 45
Transiti dai ruoli delle Forze Armate

1. In relazione, alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, sono autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unita' di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, oltre tali eccedenze.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicati l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2, sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico logistico amministrativo avviene, con riferimento ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dall'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8, 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo degli articoli 39, 56 e 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"Art. 39 (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni delL'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate.
7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio.
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento".
"Art. 56 (Transito dal ruolo speciale delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni). 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono, qualora piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina ad ufficiale.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di Scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di Stato Maggiore.
6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53."
"Art. 65 (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie). 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero

dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed".
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".
3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda.
4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.
6. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".
7. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa."
8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.
9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D, 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1^ luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado.
13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
14-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelte non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".



 
Art. 46
(Transito dai restanti ruoli del Corpo della Guardia di finanza)

1. I tenenti colonnelli, i maggiori i capitani ed i tenenti del Corpo della Guardia di finanza che siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 44 con esclusione delle specialita' del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica giurisprudenza, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita' nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. I marescialli aiutanti e i marescialli capi della Guardia di finanza in possesso del requisito di impiego di cui al comma 1, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado afferente la specialita', indicato nel bando, possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale.
3. L'iscrizione nel ruolo tecnico logistico amministrativo, i cui effetti decorrono dal 1^ gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza.
4. Sino al 2005 compreso, possono essere autorizzati, con determinazione del Comandante Generale, ulteriori transiti e concorsi ai sensi dei commi 1 e 2, del presente articolo.
 
Art. 47
(Limiti di eta)

1. I generali di brigata in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni da tale data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
2. Ai concorsi previsti dall'articolo 7, commi 8 e 10, e dall'articolo 8, banditi entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso a partecipare anche il personale del Corpo che, in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di eta'.
 
Art. 48
(Aliquote di valutazione)

1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita' e all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si applicano al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado.
2. Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, e' equiparato al comando provinciale.
3. Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.
 
Art. 49
(Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)

1. Fino al 31 dicembre 2007, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero agli organici.
 
Art. 50

(Disciplina del periodo transitorio per il grado di
generale di corpo d'armata)

1. Il grado di generale di corpo d'armata del Corpo della Guardia di finanza e' istituito con effetto dal 1^ ottobre 2000. Le promozioni a tale grado sono attribuite a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo alla data del 1^ ottobre 2000, i quali abbiano esercitato le attribuzioni previste per il grado rivestito, gia' grado vertice del Corpo, ed inoltre abbiano maturato al 31 ottobre dell'anno precedente quello della promozione, almeno due anni di anzianita' di grado. Le disposizioni di cui all'articolo 38 non si applicano nei confronti dei predetti ufficiali generali.
3. I relativi quadri di avanzamento sono formati, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429, prevista per l'ulteriore promozione dei generali di divisione, dal Ministro delle finanze, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali nel numero necessario per colmare le donazioni organiche stabilite per il grado di Generale di Corpo d'Armata dalla tabella I allegata al presente decreto, con esclusione di coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 18.
4. Qualora, dopo aver effettuato le promozioni annuali conseguenti alle vacanze organiche verificatesi nel grado di generale di corpo d'armata, si constatino ulteriori vacanze in tale grado, queste sono colmate mediante il conferimento di promozioni aggiuntive, in base all'ordine di ruolo, con la formazione di uno o piu' quadri suppletivi secondo la procedura di cui al comma 3.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si estendono agli ufficiali che comunque acquisiscano il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo in data successiva al 1o ottobre 2000, data di istituzione del grado di generale di corpo d'armata. Per tali ufficiali, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, e' richiesto, fino al 31 dicembre 2005, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, il possesso del requisito di due anni di servizio prestato, nel grado di generale di divisione, in uno degli incarichi fissati con determinazione del Comandante Generale per tale grado.
6. Il generale di divisione non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dal comma 5, per il quale il raggiungimento delle condizioni predette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro delle finanze o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria per l'avanzamento al grado vertice successiva al raggiungimento delle predette condizioni. Se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe promosso nella stessa graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del presente decreto.



Nota all'art. 50:
- La legge 4 agosto 1984, n. 429, recante "Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 216", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1984, n. 219; si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo giudizio di idoneita' della commissione superiore di avanzamento, da effettuarsi, per gli ufficiali in servizio, immediatamente prima del collocamento in ausiliaria e per quelli gia' in ausiliaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quanto disposto dal primo comma del presente articolo si applica parimenti ai tenenti generali o gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un Corpo dell'Esercito o della Marina militare o di capo di un Corpo o del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187. I conseguenti effetti retributivi decorrono, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della presente legge."



 
Art. 51

(Determinazione delle aliquote di valutazione
nel periodo transitorio)

1. Al Fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le relative aliquote di valutazione, nel periodo transitorio, sono fissate
secondo i seguenti criteri a) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti
in aliquota di valutazione, per l'anno 1) 2002: i generali di brigata sino al secondo in ordine di ruolo con
anzianita' di grado pari al 31 dicembre 1998, 2) 2003: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o
anteriore al 31 dicembre 1999, 3) 2004: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o
anteriore al 31 dicembre 2000, 4) 2005: i generali di brigata con anzianita' di grado pari o
anteriore al 31 dicembre 2001, b) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in
aliquota di valutazione per l'anno 1) 2002: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31
dicembre 1997, 2) 2003: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31
dicembre 1995, 3) 2004: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31
dicembre 1999, 4) 2005: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31
dicembre 2000, 5) 2006: i primi ventidue colonnelli aventi anzianita' di grado 2001, 6) 2007: i rimanenti colonnelli con anzianita' di grado 2001 e i
primi dieci colonnelli con anzianita' di grado 2002,

c) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota
di valutazione: 1) per l'anno 2002, i tenenti colonnelli non ancora valutati con
anzianita' di grado pari o anteriore al 1o dicembre 1997. 2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale in modo da ricomprendervi, a partire da tale anno, oltre agli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, una frazione di tutti gli ufficiali presenti in ruolo e non ancora valutati al grado di colonnello, aventi data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990, rispettivamente
pari a:
- per l'anno 2003, un decimo;
- per l'anno 2004, un nono;
- per l'anno 2005, un ottavo;
- per l'anno 2006, un settimo;
- per l'anno 2007, un sesto;
- per l'anno 2008, un quinto;
- per l'anno 2009, un quarto;
- per l'anno 2010, un terzo;
- per l'anno 2011, un mezzo;
- per l'anno 2012, i rimanenti ufficiali.

I criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dall'aliquota di valutazione formata per l'anno
2013; d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota
di valutazione: 1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina a ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due
distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale
anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale
anteriore al 31 dicembre 1989; 2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale
anteriore al 31 dicembre l990; 3) dall'anno 2004 e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in
ruolo con il grado di tenente tale requisito e' ridotto a 11 anni.

2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo
transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2010 sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti
previsti dall'articolo 43; b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota
di valutazione: 1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due
distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale
anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale
anteriore al 31 dicembre 1989;

2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale
anteriore al 31 dicembre 1990; 3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1^ gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianita' di cui all'articolo 43, comma 3, lettera
b) e comma 4,

c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota
di valutazione per l'anno: 1) 2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998; 2) 2003: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999; 3) 2004: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000; 4) 2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31
dicembre 2001.

3. Le aliquote di valutazione del ruolo aeronavale, nel periodo
transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno 2005 i colonnelli con anzianita'
di grado non inferiore a sette anni; b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota
di valutazione: 1) per l'anno 2002, i capitani con anzianita' di grado anteriore al 31 dicembre 1992 ed i capitani transitati da altri ruoli con data di
nomina a ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d), 2) per l'anno 2003, i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina ad ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d), 3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad ufficiale un servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13
anni, c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti un aliquota di valutazione per l'anno 2002 i tenenti con anzianita' di grado
anteriore al 31 dicembre 1998.

4. Sino all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo saranno annualmente fissate con determinazione del Comandante Generale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai
sensi degli articoli 45 e 46.
 
Art. 52
(Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio)

1. Per gli Ufficiali del ruolo normale, il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo
transitorio, nelle seguenti unita':
a) a generale di divisione
1) 3 per l'anno 2001,
2) 3 per l'anno 2002,
3) 5 per l'anno 2003,
4) 4 per l'anno 2004,
5) 4 per l'anno 2005.

b) a generale di brigata
1) 9 per l'anno 2001,
2) 9 per l'anno 2002,
3) 8 per l'anno 2003,
4) 8 per l'anno 2004,
5) 8 per l'anno 2005.

c) a colonnello
1) 35 per gli anni 2001 e 2002, 2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, oltre alle promozioni tabellari previste dalla colonna 8, della tabella I, allegata al presente decreto, il Comandante Generale, in relazione alla consistenza numerica dell'aliquota di ufficiali da valutare per la prima volta, ha facolta', con propria determinazione, di conferire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, le promozioni
aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1 del presente decreto. Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state gia' formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianita' di ruolo gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di
merito. 2. Il numero delle promozioni annuali al grado di tenente colonnello del ruolo normale e' fissato sino all'anno 2004 compreso, in tante
unita' quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione. 3. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale e' pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. La formazione dei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Per l'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di successivi quadri suppletivi, in numero massimo di 51 per ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote da cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno
2004, in ordine di graduatoria di merito. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, si applicano, per
il ruolo normale, a decorrere dall'anno 2006. 5. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero annuale di
promozioni e' fissato, nel periodo transitorio come segue: a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno 2010, con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento
avviene in ordine di graduatoria di merito; b) al grado di maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di
anzianita' di ruolo.

6. Le promozioni al grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate, per gli anni dal 2002 al 2005 compreso, in due unita'. Le promozioni al grado di maggiore nel ruolo aeronavale, sino all'anno 2003 compreso, sono fissate in tante unita' quanti sono i capitani inscritti in aliquota di valutazione. L'iscrizione nei relativi
quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. 7. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo e' annualmente fissato con determinazione del Comandante Generale, in relazione alla consistenza e alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai
sensi degli articoli 45 e 46. 8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 3, sono conferite anche in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste per ciascun
grado dalla tabella I allegata al presente decreto.



Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo della tabella M allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (v. nota alle premesse):
Tabella M
(Prevista dall'art. 3, comma 6)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
- RUOLO NORMALE -
----> Vedere tabella nel formato PDF <----



 
Art. 53
(Disposizioni comuni per il periodo transitorio)

1. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente capo, qualora non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1 2, 3 e 4 allegate ai presente decreto. A tal fine, i cicli di promozione fissati nelle medesime tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente
capo. 2. Sino all'anno 2008 compreso, in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli nonche' all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale e' autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonche' le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando gli organici complessivi. 3. Gli ufficiali del servizio permanente a disposizione, di cui all'articolo 48, della legge l2 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente e per limiti di eta'. Gli stessi possono essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per
gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

4. Sino all'anno 2006 a) sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che hanno compiuto il 44^ anno di eta' ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma 2. Tra i titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza e' attribuita all'anzianita' di servizio e ai periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello
stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo; b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' indetto per 4 posti ed e' ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori, ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera
a) del presente comma; c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto
per 4 posti.



Nota all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 12
novembre 1955, n. 1137 (v. nota alle premesse):
"Art. 48. Qualora in un grado non si raggiunga dorante
l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore,
il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il
Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze
ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.
Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le
vacanze sono formate collocando in soprannumero agli
organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado
e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di
eta'.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le
vacanze sono formate collocando in soprannumero agli
organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non
iscritti in quadro di avanzamento.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le
vacanze sono formate collocando in soprannumero agli
organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei
all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro,
appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in
cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti
ufficiali di tale ultimo grado.
Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui
occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le
vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad
anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli
organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore
permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli
piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti
ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai
sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono
trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine
di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal
limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai
sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove
gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella
posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1o gennaio
dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se
all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di
avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora
formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione
di soprannumero fino alla data di formazione del quadro:
qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono
trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di
validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano
stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati
dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le
tre valutazioni.
Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati
in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto
comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non
siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di
anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino
all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento:
qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono
collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di
validita' del quadro stesso".



 
Art. 54
(Commissioni di avanzamento)

1. Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'articolo 16, e' composta anche dai generali di divisione
di cui all'articolo 50, comma 2. 2. Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali di divisione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sono individuati nei sette piu' anziani in ruolo con priorita' per
quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo. 3. Restano ferme, anche nel periodo transitorio, le altre
disposizioni di cui all'articolo 17.
 
Art. 55

(Attribuzioni degli ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza)

1. Gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze Armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni, in particolare essi:
a) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di istituto e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' e infortuni,
b) possono essere chiamati a svolgere presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e delle Forze di polizia attivita' didattiche nel settore di competenza.

2. Il personale di cui al comma 1 e' esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.
 
Art. 56
Precedenza al comando

1. Gli ufficiali del ruolo normale, del ruolo aeronavale e del ruolo speciale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico logistico amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianita' assoluta dei ruoli aeronavale e speciale.
 
Art.57
(Disciplina del corpo superiore di polizia tributaria)

""1. L'articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso
dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la
qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione
delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non
colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in
aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o
economiche

4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.""

2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono piu' previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata un vigore del presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.



Nota all'art. 57:
- Per l'argomento della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e
della legge 3 maggio 1971, n. 320, v. nota alle premesse.
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 1995, n. 302.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vedi nota all'art. 6.



 
Art. 58

(Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia
e delle Forze Armate)

1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5, della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per l'effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito: a) generali di corpo d'armata : dirigente generale di livello B, b) generali di divisione : dirigente generale, c) generale di brigata : dirigente superiore, d) colonnello : primo dirigente, e) tenente colonnello maggiore: vice questore aggiunto, f) capitano : commissario capo, g) tenente : commissario.

2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli e ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
4. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo al VI livello retributivo.



Nota all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 7 della
legge 31 marzo 2000, n. 78 (v. nota al titolo):
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo
forestale dello Stato). 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato con determinazione della relativa
consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni
organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione di carriera e
del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle
relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica
di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo
di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la
ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro
nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di
accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale
dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni: gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine ed agli altri pareti previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 8".
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia
di Stato). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti
legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale
dei ruoli di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione
o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche
prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di
livello B con consistenza organica adeguata alle
funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle
carriere, con conseguente rideterminazione del livello
dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di
cui all'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
ed il mantenimento della posizione funzionale connessa
all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche
alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi
corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei
cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i
ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad
esclusione di quelle che comportano una specifica
qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso
alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato,
prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata
e comunque non inferiore al venti per cento delle
vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato
al personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari,
dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al 5 percento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque
la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in
vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo
conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle
disposizioni in vigore per il personale dei
corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad
ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge
10 ottobre 1916, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato, che esprimano il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
pareti pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso
anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e'
consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti
dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). I decreti legislativi di
cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando
la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla
proposta dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per
quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il
Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i
regolamenti di cui all'articolo 6 non dovranno comportare
modifiche della normativa relativa al trattamento economico
del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
di spesa di cui all'articolo 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n.
78/2000 v. nota al titolo.
- La legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo
dell'articolo 16:
"Art. 16 (Forze di Polizia). Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle forze armate e modifiche ed integrazioni
20 novembre 1980, n. 224, riguardanti lo stato e
l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e della
Guardia di finanza", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1986, n.
125.
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11; si riporta
il testo dell'articolo 32:
"Art. 32 (Trattamento economico). 1. Al sottotenente di
complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima
nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso
trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali, del pari grado in servizio permanente
effettivo.
2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva
prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto
delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado
in ferma volontaria.
3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima
nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di
complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la
tredicesima mensilita'.
4. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure
previste dal regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e'
corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai
graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata
o in ferma volontaria.
5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono
attribuite le paghe nette giornaliere nella misura
percentuale di cui alla tabella allegata alla presente
legge rispetto al valore della retribuzione mensile del
grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile
iniziale lordo e dall'indennita' integrativa speciale
vigente per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni
anno".



 
Art. 59 (Adeguamento dei ruoli e delle rispettive dotazioni organiche dei
ruoli)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l988, n 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico logistico.
2. Parimenti, qualora entro il 2005 sia constatata la non adeguata rispondenza alle esigenze operative e funzionali di uno o piu' ruoli di cui all'articolo 3, puo' procedersi alla modifica degli stessi, fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera e senza oneri aggiuntivi.



Nota all'art. 59:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, v. nota all'art. 6.



 
Art. 60 (Adeguamento delle specialita' del ruolo tecnico logistico
amministrativo)

1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto per il ruolo tecnico logistico amministrativo, possono essere disposti, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, O istituzione di nuove specialita', ai fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico logistico.
 
Art. 61
(Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli)

1. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, ne' in altro ruolo.
2. Non e' ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 61:
- Per l'argomento della legge 3 maggio 1971, n. 320, v.
nota alle premesse.



 
Art. 62
(Norme applicabili)

1. Agli ufficiali dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 62:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 1997, n. 302; si riporta il testo dell'art. 39:
"Art. 39 - Capo II - (Disposizioni in materia di personale
e di attivita' delle amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del part-time). 1. Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per
il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con
le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e' fatta salva la quota
di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure
di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinare all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali 3-ter. Al fine di
garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione
ad assumere devono essere corredate da una relazione
illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione
di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto
integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1
a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede coni criteri e
le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero
provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio
della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai
profili professionali di settima, ottava e nona
qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due
qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene
effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento
il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente
profilo professionale. I candidati che hanno superato
positivamente la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura
concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvare successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 16, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
dal comma 3, personale dotato di alta professionalita',
anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di
nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al
presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. br; 17. Il
termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivare
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende egli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della RepubbLica
14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L.
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro
a tempo parziale, si applicano al personale dipendente
delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'articolo l, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".



 
Art. 63
(Avanzamento per meriti eccezionali)

1. I marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire avanzamento straordinario per meriti eccezionali e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al grado di sottotenente del ruolo speciale.



Note all'art. 63:
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.199 (v. nota all'art. 8):
"Art. 60 (Avanzamento straordinario per meriti
eccezionali). 1. L'avanzamento straordinario per meriti
eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale
che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso
servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di
possedere qualita' intellettuali, di cultura e
professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di
adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni
del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti
eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno
meta' della permanenza minima nel grado stabilita, dalle
tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto, per
l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e
non aver gia' conseguito nel corso della carriera un
avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una
promozione per benemerenze di servizio ai sensi del
successivo art. 61.
3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e'
formulata dal generale dal quale il sottufficiale
gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste
autorita' esprima parere contrario la proposta non puo'
avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali
decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole
espresso, all'unanimita', dalla competente commissione
permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora
quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita',
ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere
ulteriore corso.
5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole
all'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con
decorrenza dalla data della proposta, con decreto
ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali
riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti
eccezionali con proposte di pari data sono promossi
nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo
ruolo.
6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali
alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di
cui ai precedenti commi, puo' anche essere disposto nei
confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un
anno, il grado apicale del titolo "sovrintendenti". In tale
caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di
avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito
con determinazione ministeriale che ne reca la
motivazione".
"Art.61 (Promozione straordinaria per benemerenze di
servizio). 1. La promozione straordinaria per benemerenze
di servizio puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale
che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad
operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita'
dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita'
professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento
di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado
superiore.
2. Per essere proposto per tale promozione
straordinaria, il sottufficiale deve aver compiuto almeno
tre quarti della permanenza nel grado stabilita per
l'avanzamento ad anzianita' e a scelta dalle tabelle D/1 e
D/2 allegate al presente decreto e non aver gia' conseguito
nel corso della camera una promozione per benemerenze di
servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti
eccezionali di cui all'art. 60.
3. La proposta di promozione straordinaria per
benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di
Corpo o equipollente dal quale il sottufficiale
gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste
autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo'
avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di
servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere
favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente
commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali.
Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole
all'unanimita', ovvero esprima parere contrario, la
proposta non puo' avere ulteriore corso.
5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole
all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso
con decorrenza dalla data della proposta con decreto
ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali,
riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di
servizio, con proposta di pari data, sono promossi
nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi
ruoli.
6. Non possono beneficiare della promozione
straordinaria per benemerenze di servizio coloro che
rivestono il grado apicale di ciascun ruolo".



 
Art. 64
(Competenze ed attribuzioni degli ufficiali
medici della Guardia di finanza)

1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico
ospedaliere di prima e seconda istanza di cui agli articoli 1 e 5,
della legge 11 marzo 1926, n. 416, e all'articolo 165, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale
della Guardia di finanza. La commissione medico ospedaliera
chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, nonche' dalla legge 23 novembre
1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici della
Guardia di finanza nominati con determinazione del Comandante
Generale, allorquando il relativo procedimento si riferisce ai
superstiti del personale del Corpo vittima del dovere e in favore
degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita'
indicate nelle suddette leggi nell'adempimento del dovere; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali
superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del
Collegio medico legale di cui all'articolo 11, della legge 11
marzo 1926, n. 416, allorche' sono prese in esame pratiche
relative al personale del Corpo della Guardia di finanza; c) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito
delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che
hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono
altresi' preposti alle attivita' di sorveglianza e vigilanza
nonche' a quella di medico competente previste dalle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della
vigente normativa; d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale
del Corpo, ai sensi della legge 11 marzo 1926, n. 416, avanti alle
commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della
dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte.

2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie
pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di
reciprocita', delle strutture sanitarie e veterinarie di singola
Forza Armata e di Polizia.



Nota all'art. 64:
- La legge 11 maggio 1926, n. 416, recante "Nuove
disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei
personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da
altre amministrazioni dello Stato", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64; si riporta il
testo degli articoli 1, 5 e 11:
"Art. 1. Per i personali civili, militari ed operai
dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche
tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle
ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di
minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite
a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al
quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene
e decise da una commissione medica presso un ospedale
militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli".
"Art. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel
termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il
militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla
competente Direzione di sanita' militare territoriale. In
tal caso la pratica viene deferita all'esame di una
Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di
sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un
colonnello medico piu' anziano del presidente della
Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali
superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo
o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
La procedura prevista dal primo comma deve essere
seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del
comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione
della Commissione medica ospedaliera.
La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa
visita diretta, emette la propria determinazione. Tale
determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario
provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede
competente".
"Art. 11. Alle dipendenze del Ministero della difesa e'
istituito un collegio medico-legale, articolato in sei
sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti
attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il
seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo,
presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo
appartenente possibilmente a forza armata diversa da
quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno
segretario del collegio medico-legale e l'altro della
sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un
contrammiraglio o capitano di vascello medico, un
generale o un colonnello medico del Corpo sanitario
aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni
di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito,
sette ufficiali superiori medici della Marina, sette
ufficiati superiori del Corpo sanitario aeronautico, due
ufficiali superiori medici o funzionari medici di
qualifica equipollente di polizia, con funzioni di
membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito,
sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette
ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario
aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari
medici di qualifica equipollente di polizia, con
funzione di membri aggiunti delle sezioni.

I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
liberi docenti o specializzati in una branca
medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o
contrammiragli in servizio permanente. Le funzioni di
presidente di sezione sono affidate a maggior generali o
contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
restando il numero complessivo degli ufficiali medici di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali
medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di
radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di
elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di
otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed
f) del primo comma possono appartenere oltre che al
servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche
se collocati in quest'ultima posizione ai sensi
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle
Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere c) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili
convenzionali scelti fra liberi docenti o specializzati in
una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio e' fatta con
decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla
Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere
l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al
voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
specialisti civili che siano titolari o liberi docenti
universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di
presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna
giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro
intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei
gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno
l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo
di sessanta elementi.
Secondo le esigenze il personale assegnato dovra'
comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio
analisi, di elettrofonocardiografia e di
elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati
civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione
delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il
pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1072, recante "Approvazione del Testo Unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n.
120; si riporta il testo dell'art. 165:
"Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). Il giudizio
sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni
dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause
della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche
ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei
comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie
autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La
commissione e' presieduta dal direttore dell'ospedale,
dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e'
costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato
dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorche' si
pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di
polizia, e' integrata da un ufficiale medico del corpo di
appartenenza del militare, con voto consultivo: per i
funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far
parte della commissione, di volta in volta e per singoli
casi, un medico specialista con voto consultivo".
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici
e di cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 22 agosto 1980, n. 230.
- La Legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
25 ottobre 1990, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 364, recante "Regolamento recante
semplificazioni dei procedimenti di commissione di
elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei
dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del
loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.



 
Art. 65
(Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza)

1. Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attivita' d'istituto svolte dalla Guardia di finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense.
a) atti di valore
1) medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza,
2) medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza,
3) medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza;

b) imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia
1) croce d'oro al merito della Guardia di finanza,
2) croce d'argento al merito della Guardia di finanza,
3) croce di bronzo ad merito della Guardia di finanza.

2. Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.
3. I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Nota all'art. 65:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, v. nota all'articolo 6.



 
Art. 66
(Norme che non si applicano alla Guardia di finanza)

1. Non si applicano al Corpo della Guardia di finanza:
a) gli articoli 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
b) gli articoli 58 commi 1, 3 e 4, 59 comma 1, e 60 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Agli ufficiali della Guardia di finanza non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.



Nota all'art. 66:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 26, 27, 34,
35, 36, 37, 45, 49, 50, 51, 52 e 53 della legge 12
novembre 1955, n. 1137(v. nota alle premesse):
"Art. 24. La Commissione superiore e la Commissione
ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad
anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a
valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento
l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore alla meta' dei volanti.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita'
e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non
idoneita' sono iscritti dalla Commissione in due distinti
elenchi, in ordine di ruolo".
"Art. 25. La Commissione superiore e la Commissione
ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta
dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a
valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento
l'ufficiale chi riporti un numero di voti favorevoli
superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno
degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito
da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una
graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita'
di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non
idoneita' sono iscritti dalla Commissione in un elenco in
ordine di ruolo".
"Art. 26. Il punto di merito di cui al secondo comma
dell'art. 25 e' attribuito dalla Commissioni con
l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non
superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente
della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a
trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle
seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
qualita' professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare
riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni
specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai
fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso
reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo
ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore,
con specifico riferimento ai settori di impiego di
particolare interesse per l'Amministrazione.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per
il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al
centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi'
ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il
quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il
punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di
generale di divisione odi brigata o ufficiali di grado
corrispondente, ogni componente della Commissione assegna
all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli
elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d)
considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi'
assegnati e' divisa per il numero dei volanti, calcolando
il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il
punto di merito attribuito all'ufficiale dalla
Commissione".
"Art. 27. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui
agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il
quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli
elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le
esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse
dell'Amministrazione.
Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e
nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono
idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli
elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non
idonei all'avanzamento".
"Art. 34. E' sospesa la promozione dell'ufficiale
iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in
una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art.
21.
La sospensione della promozione annulla la valutazione
gia' effettuata.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione
della promozione".
"Art. 35. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con
propria determinazione, la promozione dell'ufficiale
iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano
intervenuti fatti di notevole gravita'.
La sospensione della promozione annulla la valutazione
gia' effettuata.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione
della promozione e dei motivi che l'hanno determinata".
"Art. 36. L'autorita', che ritenga che un dipendente
ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto
uno dei requisiti previsti dalla presente legge per
l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale
stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita'
gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione
superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di
grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente,
ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si
tratti di ufficiale di altro grado.
Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro,
gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono
sospesi.
L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo
all'avanzamento.
All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta
cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata".
"Art. 37. La morte dell'ufficiale o la permanente
inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie
riportate in servizio o per causa di servizio, non
impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto
conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso
o del sopravvenire della non idoneita'".
"Art. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di
avanzamento ad anzianita', che non conseguono la promozione
nell'hanno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti,
senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri
dell'anno successivo".
"Art. 49 (Capo III - Effetti della cessazione delle
cause impeditive della valutazione o della promozione).
L'ufficiale non valutato o non promosso a norma
dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34,
perche' imputato in un procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche'
sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per
infermita', e' valutato o nuovamente valutato per
l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva
della valutazione o della promozione e, nel caso abbia
subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo
stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di
un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a
scelta la valutazione e' effettuata in occasione della
formazione della prima graduatoria successiva alla
cessazione della causa impeditiva.
All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o
disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il
quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di
carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per
infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia
valutato o nuovamente valutato, si applicano le
disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento
ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia'
raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se
non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
che sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento
ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riponi un
punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora
lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una
precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista
vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a
suo tempo. La promozione e' computata nel numero di
quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la
graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e'
stato valutato o nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego
abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di
comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso
comando o un altro di livello equivalente alla prima
assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa
impeditiva".

"Art. 50. L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo
21, primo comma, e' valutato per l'avanzamento dopo che
abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario
di Stato, se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione
e' effettuata in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva alla cessazione dalla carica.
All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a)
e b) del secondo comma dell'articolo 49".
"Art. 51. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la
promozione a norma dell'art. 35 e' nuovamente valutato per
l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione
della promozione, se si tratti di avanzamento ad
anzianita', o in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di
avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le
disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma
dell'art. 49".
"Art. 52. All'ufficiale non valutato a suo turno per
mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il
quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia
stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal
Ministro con propria determinazione o per motivi di salute
dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia
valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere
a) e b) del secondo comma dell'art. 49.
Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e'
valutato in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva al raggiungimento delle predette
condizioni".
"Art. 53. L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato
sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 22,
e' valutato per l'avanzamento quando le autorita'
competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione,
e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione
stessa.
L'ufficiale appartenente a grado, nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo,
e' iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se gia'
raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non
esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che
gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata
sospesa.
L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento
ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, e' iscritto,
secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria
in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non
fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito
nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di
avanzamento e sia gia' raggiunto dal turno di promozione,
egli e' promosso anche se non esista vacanza nel grado
superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata. Nel
caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato
raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno
dalle tabelle, la promozione e' computata in quelle da
effettuare per l'anno successivo".
- Si riporta il testo degli articoli 58, commi primo,
terzo e quarto, 59, primo comma, e 60 della legge 10 maggio
1983, n. 212 (v. nota alle premesse):
"Art. 58. Per l'avanzamento da tenente a capitano e
gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi
corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di
avanzamento previste per gli ufficiali.
(Omissis).
Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma,
giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non
sono piu' valutati a tale fine restano in servizio fino al
raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il proprio
grado.
Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo
53 si applicano le leggi in vigore in materia di
avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non
diversamente disposto dalla presente legge".
"Art. 59. I limiti di eta' per la cessazione dal
servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui
all'articolo 53 sono stabiliti come segue:
- maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
- ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.
(Omissis)".
"Art. 60. Il consiglio di disciplina per gli ufficiali
dei ruoli di cui all'articolo 53 e' composto con le stesse
modalita' previste per gli ufficiali delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina,
del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza".



 
Art. 67
(Modificazione e abrogazione di norme)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, comma 2, lettera a), prima del punto 1) e'
inserito il seguente "01) generale del corpo d'armata", b) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "generali di divisione" sono
sostituite dalle seguenti: "generali di corpo d'armata", c) nell'articolo 5
1) comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite
dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
2) comma 2, dopo le parole "sono retti da" sono inserite le
seguenti: "un generale di divisione o da" e le parole "un
colonnello" sono soppresse,
3) comma 3, le parole "colonnello o altro ufficiale superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "generale di brigata o ufficiale
superiore". d) nell'articolo 6, comma 1, le parole "generale di divisione" sono
sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", e) nell'articolo 7, comma 1, le parole "generale di divisione" sono
sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", f)
nell'articolo 7, comma 2, le parole: "generale di brigata e
colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione
o di brigata".

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 48, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
3. Sono inoltre, abrogati a) l'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113, b) il decreto legislativo C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1557, c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 192, nonche' il Titolo II, Capi
VI, VII, e VIII, e il Titolo III della legge 12 novembre 1955, n.
1137, estesa al Corpo ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n.
887, d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n.
1006, e) la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, f) la legge 29 maggio 1967, n. 371, g) gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 limitatamente al riferimento al
Ministro delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza,
nonche' gli articoli 58, comma 2 e 59, commi 2 e 3 e la tabella
D/4 della legge 10 maggio 1983, n. 212; h) l'articolo 32, comma 9 ter, della legge 19 maggio 1986, n. 224; i) l'articolo 4, della legge 28 giugno 1986, n. 338; j) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 25 maggio 1939,
n. 190; k) l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1990, n. 404; l) l'articolo 3, commi 221 e 222, della legge 28 dicembre 1995, n.
549; m) l'articolo 8, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 6, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163.



Nota all'art. 67:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44; si riporta
il testo degli articoli 1, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 1,
2 e 3, 6, comma 1, 7, commi 1 e 2, come modificati dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Personale).
(Omissis).
2. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi
gerarchici:
a) ufficiali generali;
01) generale di corpo d'armata;
1) generale di divisione;
2) generale di brigata;
b) ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;
c) ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.
(Omissis)".

"Art. 4(Consiglio superiore della Guardia di finanza).
(Omissis).
2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente
consultivo, e' composto dai generali di corpo d'armata in
servizio permanente effettivo, e' presieduto dal comandante
in seconda ed e' convocato dal comandante generale anche su
richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
(Omissis)".
"Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio a
livello territoriale). 1. I comandi interregionali sono
retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle
dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.
2. I comandi regionali sono retti da un generale di
divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di
norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di
polizia tributaria, da uno o piu' centri di addestramento e
da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.
3. I comandi provinciali sono retti da un generale di
brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma,
da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti
operativi, terrestri, navali e aerei.
(Omissis)".
"Art. 6 (Comandi e organi dei reparti speciali). 1. Il
comando dei reparti speciali e' retto da un generale di
corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e
nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.
(Omissis)".
"Art. 7 (Ispettorato per gli istituti di istruzione). 1.
L'ispettorato per gli istituti di istruzione e' retto da
generale di corpo d'armata. Ha alle dipendenze:
a) centro di reclutamento;
b) accademia;
c) scuola sottufficiali;
d)legione allievi;
e) scuola di polizia tributaria;
f) centri di addestramento;
g) banda musicale.

2. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola
sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia
tributaria sono retti da generale di divisione o di
brigata.
(Omissis)".
- Per il testo dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, v. nota all'articolo 53.
- Per i riferimenti alla legge 10 aprile 1954, n. 113, v.
nota alle premesse.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5
ottobre 1947, n. 1557, concerneva "Sistemazione
dell'organico del Corpo della Guardia di finanza", ed e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio
1948, n. 14.
- Per i riferimenti alle leggi 12 novembre 1955, n. 1137 e
24 ottobre 1966, n. 887, v. nota alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1959, n. 1006, concerneva "Approvazione del regolamento
sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di
finanza" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 10 dicembre 1959, n. 290.
- La legge 18 ottobre 1962, n. l55l, recava "Norme
sull'ammissione all'accademia della Guardia di finanza"
ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
novembre 1962, n. 289.
- La legge 29 maggio 1967, n. 371, recava "Disposizioni sul
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della
Guardia di finanza" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1967, n. 146.
- Per i riferimenti alla legge 10 maggio 1983, n. 212, v.
nota alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 19 maggio 1986, n. 224, v.
nota all'articolo 58.
- La legge 28 giugno 1986, n. 338, recante "Incremento
degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari
di truppa del Corpo della Guardia di finanza" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1986,
n. 158.
- Per i riferimenti alla legge 15 maggio 1989, n. 190, v.
nota alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, v.
nota alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990,
n. 194, concerneva "Regolamento recante sostituzione
degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento
degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n. 1006" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 luglio 1990, n. 170.
- La legge 29 luglio 1991, n. 238, riguardava "Modifica
dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in
materia di idoneita' al volo e alla navigazione degli
allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di
finanza" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 5 agosto 1991, n. 182.
- Il testo coordinato del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, recante "Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle Forze di polizia" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1992, n. 57.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 1995, n. 302.
- La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in
materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze
armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n.
76.
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, recante
"Approvazione del regolamento sul servizio e sulla
gestione patrimoniale del naviglio della Guardia di
finanza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
luglio 1926, n. 163.



 
Art. 68
(Riduzione e rimodulazione degli organici)

1. Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'.
2. La riduzione della consistenza organica del ruolo sovrintendenti di cui al comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione degli oneri di cui al presente decreto per una quota pari a 200 unita', sara' praticata gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 69.



Nota all'art. 68:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 17 e 33 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (v. nota all'articolo
8);
"Art.3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri"). 1. Tenuto conto della forza organica del
ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di
finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28
febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al
presente decreto, la consistenza organica del ruolo
"appuntati e finanzieri", alla data del 1o settembre 1995,
e' pari a n. 26.807 unita'".
"Art. 17 (Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti").
1. Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri" di cui all'art. 3 del presente decreto e della
tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la
consistenza organica del ruolo "sovrintendenti", a
decorrere dal 1o settembre 1995, e' pari a 15.000 unita'".
"Art. 33 (Consistenza organica del ruolo "ispettori"). 1.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente
decreto, relativamente alla forza organica del ruolo
"Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28
febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo
"ispettori", a decorrere dal 1o settembre 1995, e' pari a
n. 21.950 unita'".



 
Art. 69
(Clausola finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8, della
legge 31 marzo 2000, n. 78.



Nota all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 31 marzo
2000, n.78 (v. nota al titolo):
"Art. 8 (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui
all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui
all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella
misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziano 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".



 
Art. 70
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 marzo 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
Tabelle

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Tabella n. 5
Art. 36 comma 1

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA ====================================================================
GRADO Ruolo Ruolo Ruolo Ruolo
Normale Speciale Aeronavale Tecnico-
Logistico-
Amministrativo ====================================================================
1 2 3 4 5 -------------------------------------------------------------------- Generale di 65 - - - Corpo d'Armata ------------------------------------------------------------------- Generale di 65 - - - Divisione ------------------------------------------------------------------- Generale di 63 - 62 63 Brigata ------------------------------------------------------------------- Colonnello 60 61 60 61 ------------------------------------------------------------------- Tenente 60 60 60 60 Colonnello ------------------------------------------------------------------- Maggiore 60 60 60 60 ------------------------------------------------------------------- Capitano 60 60 60 60 ------------------------------------------------------------------- Tenente 60 60 60 60 ------------------------------------------------------------------- Sottotenente 60 60 60 60 -------------------------------------------------------------------
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Modello A Serie N - Mod. 22 documenti caratteristici

Anno............ N. d'ordine.................
del documento caratteristico

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

(a).........................................
SCHEDA VALUTATIVA

PER UFFICIALE GENERALE

(GENERALE DI BRIGATA, GENERALE DI DIVISIONE E GRADI CORRISPONDENTI)

del (b) ........................................................... ...................................................................

nato a .........................il.................................

Motivo per il quale la scheda è compilata ......................... ...................................................................

per il periodo dal .............al.................................

Incarico ricoperto ................................................ ...................................................................

Compilatore: ......................................................

Dal al ............................................................

1^ Revisore: ......................................................

dal ............................al.................................

2^ Revisore: ......................................................

dal ............................al ................................

(Data).......................

(a) Comando o Ufficio dal quale l'ufficiale dipende (b) indicare: grado, arma, corpo, ruolo o servizio, posizione di
stato (spe., cpl, ecc.) cognome e nome.

===================================================================
Parte I - QUALITÀ FISICHE, MORALI E DI CARATTERE ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... -------------------------------------------------------------------
Parte II - QUALITÀ CULTURALI ED INTELLETTUALI ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... -------------------------------------------------------------------
Parte III - QUALITÀ PROFESSIONALI ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... -------------------------------------------------------------------
Parte IV - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COMPILATORE (d) ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

Lo giudico (e)......................

(Bollo e firma) ............

(Località e data) ..................

(d) Il compilatore, nell'esprimere il giudizio complessivo, deve
mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli
aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale
generale. Deve inoltre specificare l'eventuale attività di
rilievo (importanti esercitazioni, lavori, studi ecc.) svolta
dall'Ufficiale generale nel periodo cui si riferisce la scheda
valutativa. (e) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso
con una delle seguenti voci: "Eccellente" - "Superiore alla
media" - "Nella media" - "inferiore alla media" -
"insufficiente".

===================================================================
Parte V - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 1° REVISORE (f) ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

Lo giudico (e) .................
(Bollo e firma) ................ (Località e data) .............. -------------------------------------------------------------------
Parte VI. - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 2° REVISORE (F) ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

Lo giudico (e)..................

(Bollo e firma) ................

(Località e data) .............. ------------------------------------------------------------------- (f) Il 1 ed il 2 revisore devono esprimere un giudizio unico sul
complesso delle qualità indicate nelle parti I, II e III della
scheda, mettendo in risalto gli aspetti essenziali che
caratterizzano la figura dell'ufficiale generale. In caso di
discordanza col compilatore, devono spiegarne le ragioni. (e) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso
con una delle seguenti voci: "Eccellente" - "Superiore alla
media" - "Nella media" - "Inferiore alla media" -
"Insufficiente".



Nota alla tabella I:
- Per il testo della tabella M allegata alla legge 12
novembre 1955, n. 1137 (v. nota alle premesse), v. nota
all'articolo 52.



 
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