| Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69 |  
| Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento  degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. |  
  |  
 |  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4,  recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato  giuridico  e  dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;   Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";   Vista  la  legge  15  dicembre  1959,  n.  1089,  recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";   Vista  la  legge  12  novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";   Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";   Vista  la  legge  3  maggio  1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge  24  ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";   Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  "Norme sul reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di finanza";   Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione  dei  ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della  Guardia  di  finanza,  nonche'  sulla  durata  in  carica  del Comandante  in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";   Vista  la  legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia  di  avanzamento  degli  ufficiali  e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n.  429,  recante  "Documenti  caratteristici  degli  ufficiali,  dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;   Sentite le rappresentanze del personale;   Acquisito   il   parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni parlamentari;   Viste  le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;   Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica;
                                  EMANA                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1                      (Ambito di applicazione)
     1.  Il  presente  decreto  disciplina,  in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le  relative  dotazioni  organiche,  il  reclutamento e l'avanzamento degli  ufficiali  e  reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli  ufficiali  in  servizio  permanente del Corpo della Guardia di finanza.   2.  La  successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.   3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31  marzo  2000,  n.  78,  il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato  ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con   posizione   funzionale   connessa   all'esercizio   delle   sue attribuzioni.   4.  Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della  Guardia  di  finanza piu' anziano in ruolo assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:
  a) e'  gerarchicamente  preminente  rispetto  agli  altri generali di   corpo d'armata del Corpo; b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante   Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei   settori  del  personale,  delle  operazioni  e dell'area logistico   amministrativa,   svolgendo,  altresi',  attivita'  propositiva  e   consultiva  nei  confronti  del  Comandante Generale ai fini delle   determinazioni  inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento   e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo. 
                                         Schema  di  decreto legislativo concernente il riordino del          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento          degli  ufficiali  del  Corpo  dello  Guardia di finanza (ex          articolo 4, legge n. 78 del 2000).
            AVVERTENZA:
               -  Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3, del T.U. delle disposizioni          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni          ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con decreto          del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di          legge  modificate  o  alle quali operato il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.
               Nota al titolo:             -  La  legge  31  marzo  2000, n. 78, recante "Delega al          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di          coordinamento  delle forze di polizia", e' pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79, si riporta il          testo dell'art. 4;             "Art.  4  (Delega  al  Governo per il riordino del Corpo          della  guardia  di  finanza).- 1. Il Governo e' delegato ad          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando          l'articolo  1,  della  legge  23  aprile  1959, n. 189, dei          compili  del  Corpo in relazione al riordino della pubblica          amministrazione.             2.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, sono          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:          a) previsione  dell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia             economica  e  finanziaria  a  tutela  del bilancio dello             Stato e dell'Unione europea;          b) armonizzazione  della  nuova disciplina ai contenuti del             decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;          c) adeguamento   dei   ruoli  e  delle  relative  dotazioni             organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,             nonche'  alle  necessita'  operative  connesse  al nuovo             ordinamento   tributario   ed   ai   compiti  di  natura             economico-finanziaria   derivanti   dalla   appartenenza             all'Unione  europea.  All'adeguamento  potra' procedersi             mediante   riordino   dei   ruoli  normale,  speciale  e             tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione,             la  non  alimentazione  di  essi ovvero l'istituzione di             nuovi   ruoli,   con  eventuale  rideterminazione  delle             consistenze   organiche  del  restante  personale.  Tale             revisione  potra'  riguardare  anche,  per  ciascuno dei             ruoli,  le  permanenze,  i  requisiti,  i  titoli  e  le             modalita'  di  reclutamento  ed  avanzamento, nonche' le             aliquote  di  valutazione  ed il numero delle promozioni             annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale             di  Generale  di corpo d'armata con consistenza organica             adeguata  alle  funzioni  da  assolvere  ed all'armonico             sviluppo  delle  carriere,  l'elevazione  a  65 anni del             limite  di  eta',  per i Generali di corpo d'armata e di             divisione, equiparando correlativamente anche quello del             Comandante   generale   in   carica,  nonche',  solo  se             necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando             i  limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente             verranno  assicurati  la sovraordinazione gerarchica del             Comandante  generale  ed  il  mantenimento  dell'attuale             posizione funzionale;          d) aggiornamento  delle  disposizioni inerenti ad attivita'             incompatibili  con  il  servizio, nonche' riordino della             normativa    relativa   ai   provvedimenti   di   stato,             realizzando  l'uniformita'  della disciplina di tutto il             personale;          e) revisione  delle  dotazioni  dirigenziali,  al  fine  di             adeguarne  la  disponibilita'  alle  effettive  esigenze             operative  ed  al  nuovo  modello organizzativo previsto             dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,             n. 449;          f) riordino,   secondo  criteri  di  selettivita'  ed  alta             qualificazione,  della disciplina del Corso superiore di             polizia   tributaria;   g)  previsione  di  disposizioni             transitorie  per  il  graduale  passaggio  dalla vigente             normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
               3.  L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al          comma  2,  lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di          entrata in vigore della presente legge.             4.  Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,          trasmette  alla  Camera  dei  depurati  ed  al Senato della          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per          il  parere  delle  commissioni  parlamentari competenti per          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla          data di assegnazione.             5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'articolo 8".
               Nota alle premesse:             Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il          seguente:  "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa          non   puo'   essere   delegato   al   Governo  se  non  con          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto          per tempo limitato e per oggetti definiti".             "Art.  87.  Il  Presidente  della  Repubblica e' il capo          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.             Puo' inviare messaggi alle Camere.             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la          prima riunione.             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di          legge di iniziativa del Governo.             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla          Costituzione.             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari          dello Stato.             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,          l'autorizzazione delle Camere.             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo          stato di guerra deliberato dalle Camere.             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.             Puo' concedere grazia e commutare le pene.             Conferisce le onorificenze della Repubblica".          - Il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e'            riportato nella nota al titolo.          - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del            Corpo  della  Guardia  di  finanza",  e' pubblicata nella            Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98.          - La legge 10 aprile 1954. n. 113, recante "Stato giuridico            degli    ufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e            dell'Aeronautica",    e'   pubblicata   nel   supplemento            ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n.            98.          - La  legge  15  dicembre  1959,  n. 1089, recante "Stato e            avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", e'            pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959,            n. 311.          - La  legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento            degli    ufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e            dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale            del 7 dicembre 1955, n. 282.          - La  legge  24  ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento            degli  ufficiali della Guardia di finanza", e' pubblicata            nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1966, n. 274.          - La  legge  3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla            legge  21  ottobre  1966,  n. 887, sull'avanzamento degli            ufficiali   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza",  e'            pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1971, n.            145.          - La  Legge  10  maggio  1983,  n.  212, recante "Norme sul            reclutamento,    gli   organici   e   l'avanzamento   dei            sottufficiali      dell'Esercito,      della      Marina,            dell'Aeronautica   e   della   Guardia  di  finanza",  e'            pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta            Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 139.          - La  legge  25  maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni            sulla    revisione    dei    ruoli    degli    ufficiali,            sull'incremento   degli  organici  e  sull'impiego  della            Guardia  di finanza, nonche' sulla durata di carriera del            Comandante  in  seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il            controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di            monopolio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27            maggio 1989, n. 122.          - La  legge  27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme            in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali            delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza",            e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre            1990, n. 302.          - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio            1967,  n.  429,  recante  "Documenti caratteristici degli            ufficiali,  dei  sottufficiali  e  dei militari di truppa            della  Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento            ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1967, n.            153.
            Nota all'art. 1:          - Per  il  testo  dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.            78, v. nota al titolo.
                           |  
|   |                                 Art. 2                       (Ruoli degli ufficiali)
     1.  I  ruoli  nei  quali  sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:
  a) ruolo normale, b) ruolo aeronavale, c) ruolo speciale, d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
     2.  Il  maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale  della  Guardia  di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio   1991,  n.  79,  sono  computati  nell'organico  del  ruolo speciale.   3.  Gli  ufficiali  dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli   ufficiali   della  riserva  nonche'  quelli  della  riserva  di complemento  sono  rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente. 
                                         Nota all'art. 2:          - Il  decreto  legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante            "Riordinamento  della  Scuola  musicale  della Guardia di            finanza",  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla            Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62.
                           |  
|   |                                 Art. 3                (Istituzione e soppressione di ruoli)
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto sono istituiti.
  a) il ruolo aeronavale, b) il ruolo speciale, c) il ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
  2. Dalla stessa data sono soppressi:
  a. il ruolo speciale, istituito con la legge 25 maggio 1989, n. 190. b.  il  titolo  tecnico  operativo,  istituito con la legge 10 maggio 1983, n. 212. 
                                         Nota all'art. 3:          - Per  l'argomento  della  legge 25 maggio 1989, n. 190, v.            nota alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 4                      (Funzionamento dei ruoli)
     1.  Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di'  avanzamento  nei gradi dei ruoli normale, aeronavale, speciale o tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001, salvo che sia ivi diversamente stabilito.   2.  Gli  aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli vigenti  sono  realizzati  a decorrere dal 1o gennaio 2001 secondo le progressioni indicate nel presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 5                        (Disposizioni comuni)
     1.  Per  conseguire  la nomina ad ufficiale in servizio permanente del  Corpo  della  (Guardia  di  finanza  e'  necessario  possedere i seguenti requisiti:
  a) essere cittadini italiani; b) essere  in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo   grado ovvero di diploma di laurea; c) essere  riconosciuti  in  possesso  della  idoneita' psicofisica e   attitudinale   al   servizio  incondizionato  quale  ufficiale  in   servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o dichiarati decaduti   dall'impiego    presso   una   pubblica   amministrazione   ovvero   prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio, da precedente arruolamento   nelle Forze armate e di polizia; f) essere  in  possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite   per   l'ammissione   ai  concorsi  della  magistratura  ordinaria.   L'accertamento  di  tale  requisito viene effettuato d'ufficio dal   Corpo della Guardia di finanza; g) non    essere   imputati,   condannati,   ovvero   aver   ottenuto   l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di   procedura  penale  per  delitti  non  colposi, ne' essere o essere   stati sottoposti a misure di prevenzione.
     2.  Con  decreto del Ministro delle finanze sono indicati i titoli di  istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia,  nonche'  i  diplomi  di  laurea e gli altri titoli di studio  validi  per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti.   3.  Con  determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza sono indicati:
  a. le  tipologie  e  le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle   prove d'esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati   in relazione ai titoli di studio richiesti; b. la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,  presiedute  e   formate  da  personale  in  servizio nella Guardia di finanza, con   l'intervento,  ove necessario, da uno o piu' esperti nelle materie   o prove oggetto di valutazione.
     4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, l'Amministrazione  ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero  verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel  limite  di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni  dei  posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere  autorizzate  altrettante  ammissioni  ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un  anno,  detta  facolta' puo' essere esercitata entro un dodicesimo della  durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali  in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.   5.  Per  la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli  ufficiali  non  si  applicano  gli  aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.   6.  Nel  caso  di  ammissione  all'Accademia o conseguimento della nomina  ad  ufficiale  per  effetto  delle  disposizioni del presente decreto,  al  personale  proveniente, senza soluzione di continuita', dagli  ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati  e  finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in   godimento   siano  superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova posizione,  e'  attribuito  un  assegno  personale pari alla relativa differenza,   riassorbibile   con  i  futuri  incrementi  stipendiali conseguenti  a  progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 
                                         Nota all'art. 5:             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 444 del codice di          procedura penale:             "Art.  444  (Applicazione  della  pena su richiesta). 1.          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena          pecuniaria,  diminuita  fino  a un terzo ovvero di una pena          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena          pecuniaria.             2.  Se  vi  e'  il consenso anche della parte che non ha          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata          sentenza  di  proscioglimento a norma dell'articolo 129, il          giudice,  sulla  base  degli  atti,  si ritiene corrette la          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda:          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.             3.   La   parte,   nel   formulare  la  richiesta,  puo'          subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere          concessa, rigetta la richiesta".
                           |  
|   |                                 Art. 6                    (Ufficiali del ruolo normale)
     1.  Gli  Ufficiali  del  ruolo  normale del Corpo della Guardia di finanza  sono  tratti,  con  il  grado di sottotenente, da coloro che hanno  completato,  con  esito  favorevole,  il secondo anno da corso dell'Accademia.   2.  L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso per l'ammissione all'Accademia  non  puo'  essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni  alla  data indicata nel bando di concorso. Il limite massimo e' elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo.   3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente e' articolato in:
  a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due   anni  nella  qualita'  di  allievo  ufficiale o per un anno con il   grado di sottotenente; b) un  corso  di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per   un anno nel grado di tenente.
     4.  I  vincitori  del concorso da cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza  del  primo  anno  del  corso  di  Accademia.  La  nomina a sottotenente  avviene  secondo  l'ordine della graduatoria stilata al termine  del  2o anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione  viene  determinata  la  nuova  anzianita'  relativa dei tenenti.   5.   Sono   rinviati  dal  corso  di  Accademia  e  dal  corso  di Applicazione i frequentatori che:
  a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b)  dimostrano  di  non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini  indispensabili  per  bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.   6.  Nel  caso  di  mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano  le  condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno  del  corso  di  Accademia  o  del  corso  di  Applicazione.  Il frequentatore  che,  per  la  seconda  volta, non supera gli esami e' rinviato dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che hanno gia'  conseguito  la  nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo  parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel  ruolo  speciale,  anche  in  eccedenza rispetto alla consistenza organica  del  grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il  grado,  l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado  in  possesso  della  stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni  da parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale  riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause  documentate  e  indipendenti dalla loro volonta' o per effetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge  30  dicembre  1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.   7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione a frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.   8.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate  le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione,  ivi  comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma  del  comma  4,  nonche'  le cause e le procedure di rinvio, ai sensi  del comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7. Le  materie  di  studio  ed  i  relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.   9.  Dall'entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui al comma 8, l'articolo  40,  della  legge  10 aprile 1954, n. 113, non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.   10.  Gli  allievi  o  ufficiali  rinviati  o  espulsi  non possono partecipare  ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui  obblighi  di  leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano  gia'  in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente  posizione  di  stato, salva l'adozione nei loro confronti degli  ulteriori  occorrenti  provvedimenti. Il periodo di durata del corso  e',  in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di' servizio e di grado. 
                                            Nota all'art. 6:             - Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante          "Disposizioni   in   materia   di   reclutamento   su  base          volontaria,  stato  giuridico  e  avanzamento del personale          militare  femminile  nelle  Forze  armate e nel Corpo della          Guardia  di  finanza,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della          legge  20  ottobre  1999,  n.  380",  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale del 16 febbraio 2000, n. 38: si riporta          il testo dell'art. 2, comma 3:             "Art. 2 (Reclutamento).             (Omissis).             3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari          delle   accademie,   degli   istituti  e  delle  scuole  di          formazione  e'  posto in licenza speciale a decorrere dalla          comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione          della   certificazione   medica   attestante  lo  stato  di          gravidanza  e  fino  all'inizio  del  periodo di astensione          obbligatoria  di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre          1971, n. 1204.             (Omissis)".             -  La  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela          delle  lavoratrici  madri",  e'  pubblicata  nella Gazzetta          Ufficiale  del  18 gennaio 1972, n. 14; si riporta il testo          degli articoli 4, 5 e 7:             "Art. 4. E' vietato adibire al lavoro le donne:             a)  durante  i  due mesi precedenti la data presunta del          parto;             b)  ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo          intercorrente  tra la data presunta e la data effettiva del          parto;             c) durante i tre mesi dopo il parto.
               L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre          mesi  dalla  data  presunta del parto quando le lavoratrici          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato          stato   di   gravidanza,   siano  da  ritenersi  gravosi  o          pregiudizievoli.             Tali  lavori  sono  determinati  con  propri decreti dal          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le          organizzazioni sindacali.             Qualora  il  parto avvenga in data anticipata rispetto a          quella   presunta,   i  giorni  non  goduti  di  astensione          obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di          astensione obbligatoria dopo il parto.             La  lavoratrice  e'  tenuta  a  presentare, entro trenta          giorni, il certificato attestante la data del parto".             "Art.  5.  L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla          base  di  accertamento  medico,  l'interdizione  dal lavoro          delle  lavoratrici  in stato di gravidanza, fino al periodo          di  astensione  di  cui  alla  lettera  a)  del  precedente          articolo,  per  uno  o  piu'  periodi,  la cui durata sara'          determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:             a)  nel  caso di gravi complicanze della gestazione o di          preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere          aggravate dallo stato di gravidanza;             b)  quando  le  condizioni  di lavoro o ambientali siano          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del          bambino;             c)  quando  la  lavoratrice non possa essere spostata ad          altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo          3".
               "Art.  7.  1.  Nei  primi  otto anni di vita del bambino          ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo          le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni          dal   lavoro  dei  genitori  non  possono  complessivamente          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:             a)  alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il  periodo di          astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,          lettera   c),   della   presente   legge,  per  un  periodo          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;             b)  al  padre  lavoratore, per un periodo continuativo o          frazionato non superiore a sei mesi;             c)  qualora  vi  sia  un  solo  genitore, per un periodo          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
               2.  Qualora  il  padre lavoratore eserciti il diritto di          astenersi  dal  lavoro  per  un periodo non inferiore a tre          mesi,  il  limite  di  cui  alla  lettera b) del comma 1 e'          elevato   a  sette  mesi  e  il  limite  complessivo  delle          astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma          e' conseguentemente elevato a undici mesi.             3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1,          il   genitore   e'   tenuto,   salvo   casi   di  oggettiva          impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,          e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a          quindici giorni.             4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,          altresi',  di  astenersi dal lavoro durante le malattie del          bambino  di  eta'  inferiore  a  otto  anni  ovvero di eta'          compresa  fra  tre  e  otto  anni, in quest'ultimo caso nel          limite  di  cinque  giorni  lavorativi all'anno per ciascun          genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da          un  medico  specialista  del Servizio sanitario nazionale o          con  esso  convenzionato.  La  malattia del bambino che dia          luogo  a  ricovero  ospedaliero  interrompe  il decorso del          periodo di ferie in godimento da parte del genitore.             5.  I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1          e 4 sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli          effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o          alla  gratifica  natalizia.  Ai  fini  della  fruizione del          congedo  di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore          sono  tenuti  a  presentare una dichiarazione rilasciata ai          sensi  dell'articolo  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,          attestante  che  l'altro genitore non sia in astensione dal          lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".             -  La  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo ed ordinamento della Presidenza          del  Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.          214;   si   riporta   il   testo  dell'art.  17:  "Art.  17          (Regolamenti).l.   Con   decreto   del   Presidente   della          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:          a) l'esecuzione  delle  Leggi  e  dei  decreti legislativi,             nonche' dei regolamenti comunitari;          b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e dei decreti             legislativi  recanti  norme di principio, esclusi quelli             relativi a materie riservate alla competenza regionale;          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi             o  di  atti  aventi  forza  di  legge, sempre che non si             trarti di materie comunque riservate alla legge;          d) l'organizzazione     ed     il    funzionamento    delle             amministrazioni   pubbliche   secondo   le  disposizioni             dettate dalla legge;          e) abrogata:
               2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:          a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione con i             Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che             tali  uffici  hanno  esclusive  competenze  di  supporto             dell'organo  di  direzione  politica  e  di raccordo tra             questo e l'amministrazione;          b) individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale             generale,     centrali     e     periferici,    mediante             diversificazione tra strutture con funzioni finali e con             funzioni  strumentali e loro organizzazione per funzioni             omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando             le duplicazioni funzionali;          c) previsione    di   strumenti   di   verifica   periodica             dell'organizzazione e dei risultati;          d) indicazione  e  revisione  periodica  della  consistenza             delle piante organiche;          e) previsione   di   decreti  ministeriali  di  natura  non             regolamentare  per  la  definizione  dei  compiti  delle             unita'    dirigenziali    nell'ambito    degli    uffici             dirigenziali generali".
                           |  
|   |                                 Art. 7                  (Ufficiali del ruolo aeronavale)
     1.  Gli  ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza  sono  tratti,  con  il  grado da sottotenente, da coloro che hanno  completato,  con  esito  favorevole,  il secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.   2.  L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso per l'ammissione all'Accademia  non  puo'  essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di eta' e' elevato  a  28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.   3.  Il  ciclo  formativo  dell'ufficiale  del  ruolo aeronavale in servizio   permanente,   reclutato   ai   sensi   del   comma  1,  e' corrispondente  a  quello  dell'ufficiale  del  ruolo  normale di cui all'articolo  6.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui al comma 4, dell'articolo 6.   4.   Sono   rinviati  dal  corso  di  Accademia  e  dal  corso  di Applicazione a frequentatori che:   a) si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 5.   b)  perdono  in  via  definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione.   5.  Nel  caso  di  mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano  le  condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno  del  corso  di  Accademia  o  del  corso  di  Applicazione,  il frequentatore  che,  per  la  seconda  volta, non supera gli esami e' rinviato dal corso, fatta salva la possibilita', per coloro che hanno gia'  conseguito  la  nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo  parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel  ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado.  L'iscrizione  in  detto  ruolo  avviene, mantenendo il grado, l'anzianita'  e  la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Eventuali situazioni di parita'   sono  risolte  sulla  base  dell'ultima  classifica  finale riportata   dagli  interessati.  Coloro  i  quali  risultano  assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause  documentate  e  indipendenti dalla loro volonta' o per effetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge  30  dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'arano di corso senza essere considerati ripetenti.   6.  L'ufficiale  frequentatore  dei  corsi,  rinviato ai sensi del comma  4,  lettera h), transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in   eccedenza   rispetto   alla   consistenza  organica  del  grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e  la  ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della  stessa  anzianita'  assoluta.  Eventuali situazioni di parita' sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.   7.  Ai  frequentatori dei corsi di Accademia e di Applicazione del ruolo  aeronavale  si  applica  la  disciplina di cui all'articolo 6, commi 7 e 10.   8.  Gli  ufficiali  del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso  per  titoli  ed  esami,  in numero pari al 25% dei posti da mettere  a  concorso  per  l'ammissione  allo  specifico  ruolo,  dal personale  del  Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma  di  laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2,  che non abbia superato il 42o anno di eta', che abbia frequentato specifici  corsi  di  specializzazione,  sia stato gia' impiegato per almeno  un  quinquennio nella relativa specialita' ed abbia riportato nell'ultimo  biennio  la  qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.   9.  I  requisiti  di  cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.   10.  I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria di merito dei  concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso  di  durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati  sottotenenti  del  ruolo  aeronavale  e  iscritti  in ruolo secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine corso, con decorrenza successiva  alla  conclusione  di  tale  attivita'  addestrativa,  ma comunque  posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono  nominati  ufficiali  i  provenienti  dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale.   11.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  6, comma 8, sono disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi previsti dal presente   articolo,   ivi   comprese   quelle  di  formazione  delle graduatorie,  nonche'  le  cause  e  le  procedure  di  rinvio  e  di espulsione  dei  frequentantori.  Le  materie di studio ed i relativi programmi  sono  stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
                                         Nota all'art. 7:          -  Per  il  testo  dell'articolo  2,  comma  3, del decreto          legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 e degli articoli 4, 5, e          7   della   legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  v.  nota          all'articolo 6.
                           |  
|   |                                 Art. 8                   (Ufficiali del ruolo speciale)
     1.  Gli  ufficiali  del  ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza  sono  tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso. a) previo concorso per titoli ed esami riservato. 1) per  il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso   del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del   diploma  di  istruzione  secondaria di secondo grado e che abbiano   almeno  sette  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di provenienza se   reclutato  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma 1, lettera a), del   decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 199, ovvero tre anni di   anzianita'   nel  ruolo  di  provenienza  se  reclutato  ai  sensi   dell'articolo   35,   comma  1.  lett.  b)  del  medesimo  decreto   legislativo; b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento,   ai  militari  del  Corpo  in  servizio  permanente in possesso del   diploma  di  laurea  previsto  dal  decreto da cui all'articolo 5,   comma 2.
     2. Il personale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto  il 34o anno di eta' e non aver superato il 42o anno di eta' e   aver  riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica  finale  non inferiore  a "superiore alla media" o equivalente. I requisiti per la partecipazione   ai  concorsi  di  cui  al  comma  1,  devono  essere posseduti,  se  non  diversamente  stabilito,  alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.   3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi  di  cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza in un corso di  durata  non  inferiore  ad  un  anno,  al  termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine  della  graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attivita' addestrativa.   4.  Ai  frequentatori  del  corso  speciale  e'  estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con  il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le  modalita'  di  svolgimento  del  corso,  ivi  comprese  quelle di formazione  delle  graduatorie,  nonche'  le  cause e le procedure di rinvio  ed  espulsione  dei  frequentatori.  Le materie di studio e i relativi  programmi  sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.   5.  Al  concorso  di  cui  al  comma  1,  non  puo' partecipare il personale  del  ruolo  ispettori  in  possesso  di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale. 
                                         Nota all'art. 8:          -  Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante          "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 maggio 1992, n. 216,          in   materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale  non          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di          finanza",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla          Gazzetta  Ufficiale  del 27 maggio 1995, n. 122; si riporta          il testo dell'articolo 35, comma 1:          "Art.  35  (Accesso al ruolo "ispettori"). 1. I marescialli          della  Guardia  di finanza sono tratti, annualmente, con le          modalita'  indicate  nei  successivi  articoli,  nei limiti          delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi          a  concorso  e,  comunque,  avuto  riguardo  alla capacita'          ricettiva dei reparti di istruzione di base di formazione:          a) per il 70% attraverso un concorso pubblico per titoli ed             esami,  aperto  a  tutti  i  cittadini  in  possesso dei             requisiti  previsti  nel  successivo  art.  36, comma 1,             previo  superamento  del  corso  di  cui all'art. 44 del             presente decreto;          b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per             titoli  ed  esami  aperto  agli  appartenenti  al  ruolo             "Sovrintendenti",  ai  quali  e'  riservato 1/3 di detta             percentuale,  e  agli appartenenti al ruolo "Appuntati e             Finanzieri",  in  possesso  dei  requisiti  previsti nel             successivo  art.  36,  comma  5,  previo superamento del             corso  di  qualificazione, di durata non inferiore a sei             mesi, previsto dall'art. 46.          (Omissis)"
                           |  
|   |                                 Art. 9       (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
     1.  L'accesso  al ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della  Guardia  di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare
  a) i  cittadini  in  possesso  del  diploma  di  laurea in discipline   attinenti  alla specializzazione per la quale concorrono, previsto   dal  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2  che non abbiano   superato il 32o anno di eta'; b) il   personale   del   Corpo   appartenente  ai  ruoli  ispettori,   sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di   laurea in discipline attinenti alla specializzazione, per la quale   concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che   abbia compiuto il 33o anno da eta' e che non abbia superato al 42o   anno  di  eta' ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica   finale, non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
     2.  I  requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente  stabilito,  alla data indicata nel bando di concorso. A parita'  di  merito  costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza  demerito  servizio  quale  ufficiate  di complemento del Corpo della  Guardia  di  finanza.  I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria  di  merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti,  iscritti  in  ruolo  nell'ordine della graduatoria stessa e avviati  alla  frequenza da un corso della durata non inferiore a sei mesi,  al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.   3.  Agli  ufficiali  frequentatori  del  corso  tecnico  logistico amministrativo e' estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10.   4.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  6,  comma 8, sono disciplinate,  le  modalita'  di  svolgimento del corso, ivi comprese quelle  di  formazione  delle  graduatorie,  nonche'  le  cause  e le procedure  di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio  ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.  |  
|   |                                 Art. 10                      (Alimentazione dei ruoli)
  1  Il  numero  dei  posti  da  mettere  annualmente  a  concorso  per l'ammissione:
  a) nel  ruolo  normale,  aeronavale e speciale non puo' superare, per   ciascun  ruolo,  le  vacanze  esistenti  nell'organico complessivo   degli  ufficiali  inferiori  ne' eccedere, comunque, un undicesimo   del predetto organico; b) nel  ruolo  tecnico  logistico amministrativo non puo' superare le   vacanze   esistenti   nell'organico  complessivo  degli  ufficiali   inferiori e superiori di detto ruolo.  |  
|   |                                 Art. 11                       (Obblighi da servizio)
     1.  Gli  allievi  dell'Accademia  del  ruolo  normale  e del ruolo aeronavale  hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai corsi,  una  ferma  di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno  l'obbligo  di  contrarre  una  nuova  ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.   2.  Gli  ufficiali  reclutati  ai  sensi degli articoli 8, 9 e 40, comma  7,  hanno  l'obbligo  di  contrarre  una  ferma  di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.   3.  Per  gli  ufficiali  di  cui  all'articolo  3,  della legge 28 febbraio  2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma prevista dalla medesima legge, che assorbono quella da espletare.   4.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente ammessi a frequentare corsi  di  elevato  livello  tecnico  professionale  o  destinati  ad incarichi  particolarmente  qualificati  all'estero  della  durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data
  a. di  conclusione  dei corsi stessi o da quelli di cessazione, anche   anticipata, dall'incarico all'estero; b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi; c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso.
     5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.   6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministro delle finanze. 
                                         Nota all'art. 11:          -  La  legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante "Disposizioni          per   disincentivare   l'esodo  dei  piloti  militari",  e'          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 6 marzo 2000, n.          54; si riporta il testo dell'art. 3:          "Art.  3.1.  Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo          della  Guardia  di  finanza  che,  alla  data di entrata in          vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto          di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni          di  servizio,  sono ammessi a contrarre le ferme volontarie          di  cui  al  comma  1  dell'articolo  1, e ad usufruire dei          relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.          2.  Agli  ufficiali  di  cui al comma 1 che, pur non avendo          superato  il  quarantacinquesimo  anno di eta', non abbiano          potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui          al  comma  2  dell'articolo  1,  e'  corrisposto  in  unica          soluzione,  al  raggiungimento  dei  limiti  di eta' per la          cessazione  dal  servizio  previsti  dagli  articoli 2 e 7,          comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un          premio  pari  alla differenza tra l'importo complessivo dei          premi   di   cui  al  comma  2  dell'articolo  1  e  quello          complessivo dei premi percepiti.          3.  Agli  ufficiali  di  cui  al  comma 1 che, alla data di          entrata in vigore della presente Legge, abbiano superato il          quarantacinquesimo   anno   di   eta'  e  non  superato  il          cinquantesimo  anno  di  eta'  e  siano  in  possesso delle          specifiche  qualifiche previste per l'impiego di velivoli a          pieno   carico   operativo   ed   in  qualsiasi  condizione          meteorologica,   e'  corrisposto  in  unica  soluzione,  al          raggiungimento  dei  limiti  di  eta' per la cessazione dal          servizio  previsti  dagli  articoli  2  e  7,  comma 1, del          decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 165, un premio di          importo  pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi          di cui al comma 2 dell'articolo 1.          4.  Gli  ufficiali  in  servizio permanente del Corpo della          Guardia  di  finanza  ammessi ai corsi di pilotaggio per il          conseguimento   del  brevetto  di  pilota  militare  devono          contrarre,  all'atto  dell'ammissione  al  corso, una ferma          volontaria  decorrente  dalla  data  di  inizio  dei  corsi          stessi,  di  durata  pari a quattordici anni se provenienti          dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo          speciale  -  settore  aereo.  L'ufficiale  che  non porta a          termine  o  non superi il corso di pilotaggio e' prosciolto          dalla   ferma,  salvo  l'obbligo  di  completare  le  ferme          eventualmente contratte.          5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore          della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma          4,  gli  ufficiali  in  servizio permanente del Corpo della          Guardia  di  finanza  ammessi ai corsi di pilotaggio per il          conseguimento   del  brevetto  di  pilota  militare  devono          contrarre,  all'atto  dell'ammissione  al  corso, una ferma          volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di          servizio.          6.  Gli  ufficiali  in  servizio permanente del Corpo della          Guardia  di  finanza  che,  alla  data di entrata in vigore          della  presente  legge,  stanno  frequentando  il  corso di          pilotaggio  per  il  conseguimento  del  brevetto di pilota          militare  possono  contrarre,  entro  sessanta giorni dalla          data  di  entrata in vigore della presente legge, una ferma          volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di          servizio.  L'ufficiale che non porta a termine o non supera          il  corso  di  pilotaggio  e' prosciolto dalla ferma, salvo          l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.          7.  Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui          ai  commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1          e 2 dell'articolo 1".
                           |  
|   |                                 Art. 12                    (Requisiti per l'avanzamento)
     1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i  requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali,  necessari  per  bene  adempiere le funzioni del nuovo grado.  Aver  disimpegnato  bene  le  funzioni  del  proprio grado e' condizione  indispensabile,  ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.   2.  Per l'avanzamento ai vari gradi di generale a requisiti di cui al  comma  1,  devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle  funzioni  di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.  |  
|   |                                 Art. 13                     (Modalita' di avanzamento)
     1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo
  a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali.
     2   L'avanzamento   ad  anzianita'  si  effettua  promuovendo  gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.   3.  L'avanzamento  a  scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine  risultante  dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.   4.  L'avanzamento  per  meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale  con  precedenza  sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.  |  
|   |                                 Art. 14              (Commissioni di avanzamento. Generalita)
  1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' ed a scelta:
  a) la   Commissione  superiore  di  avanzamento  nei  riguardi  degli   ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello. b) la   Commissione  ordinaria  di  avanzamento  nei  riguardi  degli   ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.
     2.   I   componenti   delle   commissioni  di  avanzamento  devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione  di  altre  amministrazioni  per  incarichi non previsti dalle  norme  di  ordinamento,  e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.   3.  Non  possono  far  parte  delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato  o  di  Capo  di  Gabinetto  o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione.   4.  Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso:
  a) i  servizi  per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui   alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) gli  enti,  comandi  o  unita'  internazionali,  che hanno sedi di   servizio fuori dal territorio nazionale; c) il Servizio Centrale Consultivo ed Ispettivo Tributario. 
                                         Nota all'art. 14:          -  La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e          ordinamento  dei  servizi  e  la sicurezza e disciplina del          segreto  di  Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          del 7 novembre 1977, n. 303.
                           |  
|   |                                 Art. 15                         (Norme procedurali)
     1.   Le  commissioni  di  avanzamento  sono  convocate,  ai  sensi dell'articolo  14,  dal  Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione.   2.  I  componenti  delle  commissioni si pronunciano con votazione palese  in  ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo.   3.  Le  commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.   4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.  |  
|   |                                 Art. 16               (Commissione superiore di avanzamento)
     1.  La  Commissione  superiore  di  avanzamento  e'  composta  dal Comandante Generale e dai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.   2.  Assume  la presidenza della Commissione il Comandante Generale della  Guardia  di finanza o, in caso di assenza o di impedimento, il Generale  di  Corpo  d'Armata  piu'  anziano in grado e, a parita' di anzianita' di grado, il piu' anziano in ruolo tra i presenti.  |  
|   |                                 Art. 17               (Commissione ordinaria di avanzamento)
  1. La Commissione ordinaria da avanzamento e composta:
   a) dal Comandante in Seconda, che la presiede. b) dai  sette  generali di divisione piu' anziani in ruolo in comando   nel Corpo. c) dal  colonnello  piu'  anziano  in  ruolo,  in  comando, del ruolo   normale,  del  ruolo  aeronavale  o  del ruolo speciale qualora si   tratti,  rispettivamente,  di  valutare  ufficiali appartenenti al   ruolo normale, aeronavale o speciale. d) dal  colonnello  piu' anziano in ruolo del ruolo tecnico logistico   amministrativo   qualora   si   tratti   di   valutare   ufficiali   appartenenti al predetto ruolo.
     2.  In  caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza  l'ufficiale  piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.  |  
|   |                                 Art. 18         (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione)
     1.   L'ufficiale,   per   essere  valutato  per  l'avanzamento  ad anzianita'  o  a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.   2.  Non  puo'  essere  valutato  per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.   3.   Non   puo'   essere  inserito  nell'aliquota  di  avanzamento l'ufficiale  rinviato  a  giudizio  o ammesso ai riti alternativi per delitto  non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa  derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni  del  grado,  o  in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.   4.  L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore  a  due  anni  per  delitto  non  colposo compiuto mediante comportamenti  contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi  del  prestigio  dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.   5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter   addivenire  alla  pronuncia  del  giudizio  sull'avanzamento, sospendono  il  giudizio  indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione  della  sospensione  della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.  |  
|   |                                 Art. 19
   (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare.                 Pareri facoltativi ed obbligatori)
     1.  La  Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi  sull'avanzamento  sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione  caratteristica  e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.   2.  Il  superamento  del  Corso  Superiore  di Polizia Tributaria, istituito   con  la  legge  3  maggio  1971,  n.  320,  e  successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.   3.  Le  commissioni  di avanzamento hanno facolta' di interpellare qualunque  superiore  di  grado  in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. 
                                         Nota all'art. 19:          -  Per  l'argomento  della  legge 3 maggio 1971, n. 320, v.          nota alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 20      (Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita)
     1. Il giudizio di avanzamento ad anzianita' si esprime dichiarando se  l'ufficiale  sottoposto  a  valutazione  sia  idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale  che  riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.   2.  Gli  ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla  commissione  di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.  |  
|   |                                 Art. 21        (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)
     1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima  fase e' diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione  sia  idoneo  o non idoneo all'adempimento delle funzioni del   grado   superiore.   E'   giudicato  idoneo  dalla  commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi  dei  votanti.  Gli  ufficiali  che hanno riportato giudizio di idoneita'  e  gli  ufficiali  che  hanno  riportato  giudizio  di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.   2.  La  seconda  fase  e'  diretta  ad attribuire a ciascuno degli ufficiali  giudicati  idonei  un  punto di merito da uno a trenta. La commissione,  in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito  di  detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.   3.  Il  punto  di  merito  di  cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.   4.  Quando  il  giudizio  riguarda  ufficiali  fino  al  grado  di colonnello   compreso,  ogni  componente  della  commissione  assegna all'ufficiale  un  punto  da  uno  a  trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere.
  a) qualita' morali, di carattere e fisiche, b) benemerenze  di  guerra  e  comportamento  in  guerra  e  qualita'   professionali  dimostrate  durante  la  carriera, specialmente nel   grado   rivestito,  con  particolare  riguardo  all'esercizio  del   comando  o  delle  attribuzioni  specifiche,  al servizio prestato   presso reparti o in imbarco, c) doti  intellettuali  e  di  cultura,  con  particolare riguardo ai   risultati di corsi, esami ed esperimenti, d) attitudine   ad   assumere  incarichi  nel  grado  superiore,  con   specifico   riferimento  ai  settori  di  impiego  di  particolare   interesse dell'Amministrazione.
     5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di  cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero  dei  votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono  sommati  tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per  quattro,  calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce   il  punto  di  merito  attribuito  all'ufficiale  dalla commissione.   6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della  commissione  assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione  agli  elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma  4,  considerati  nel  loro  insieme.  La somma dei punti cosi' assegnati  e'  divisa  per  il  numero  dei  votanti,  calcolando  il quoziente  al  centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.   7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di  merito  espresso  dalle  commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.   8.  Il Ministro delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo. 
                                         Nota all'art. 21:          -  Per il testo dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n.          400, v. nota all'art. 6.
                           |  
|   |                                 Art. 22    (Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria)
     1.  Il Ministro delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di  merito  per  l'avanzamento  a  scelta  ai  gradi  di colonnello e generale.   2.  Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello.   3.  Gli  ufficiali  compresi  negli  elenchi  degli idonei e nelle graduatorie  di  merito  approvati,  sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali  compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.   4. Il Comandante Generale, sulla scorta degli elenchi degli idonei e   delle   graduatorie   approvati,   forma  altrettanti  quadri  di avanzamento, iscrivendovi:
  a) per  l'avanzamento  ad  anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in   ordine di ruolo; b) per  l'avanzamento  a scelta al grado di maggiore e di colonnello,   gli  ufficiali  idonei,  nell'ordine  della graduatoria di merito,   compresi  nel  numero  dei  posti  corrispondente  a  quello delle   promozioni da effettuare; c) per  l'avanzamento  a  scelta  di gradi di generale, gli ufficiali   idonei,  in  ordine  di  ruolo,  compresi  nel  numero  dei  posti   corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
     5.  I  quadri  di  avanzamento  hanno  validita' per l'anno cui si riferiscono.   6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.  |  
|   |                                 Art. 23                            (Promozioni)
     1.  L'ufficiale  iscritto  nel  quadro  di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.   2.  Qualora  per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno,  quadri  di avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono  disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento a scelta.   3.  I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta  a  partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 28, comma  3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 4, lettera b).   4.  La  promozione  e'  disposta  con decreto del Presidente della Repubblica  per  gli  ufficiali  di grado non inferiore a generale di brigata  e,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, per i generali  di  corpo  d'armata.  Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale.   5.  La  morte  dell'ufficiale  o  la permanente inidoneita' fisica derivante  da  ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa  di  servizio,  non  impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe  potuto  conseguirla  con  anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.  |  
|   |                                 Art. 24                   (Sospensione della promozione)
     1.   La   promozione   dell'ufficiale   iscritto   nel  quadro  di avanzamento,  che  venga  a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18, e' sospesa.   2.  Il  Ministro  delle  finanze  ha  facolta'  di  sospendere  la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.   3.  La  sospensione  della  promozione annulla la valutazione gia' effettuata.   4.  All'ufficiale  e'  data  comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.   5.   Il   provvedimento  di  sospensione  della  promozione  e  di annullamento  della  valutazione  di  cui al comma 1, e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.  |  
|   |                                 Art. 25              (Cancellazione dal quadro di avanzamento)
     1.  L'autorita'  che  ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel  quadro  di  avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal  presente  decreto per l'avanzamento deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.   2.   Sulla   proposta,   corredata   dei  pareri  delle  autorita' gerarchiche, decide il Ministro delle finanze, sentita la Commissione superiore  di  avanzamento,  se  si  tratti di ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.   3.  Fino  a  quando non interviene la decisione del Ministro delle finanze,  gli  effetti  dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.   4.   L'ufficiale   cancellato   dal  quadro  e'  non  idoneo  all' avanzamento.   5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.  |  
|   |                                 Art. 26          (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di            avanzamento a seguito di cause di esclusione)
     1.  Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti  gli  anni,  il Ministro delle finanze o il Comandante Generale della  Guardia  di  finanza,  per  gli  anni in cui non sono previste promozioni,   approvano  egualmente  la  graduatoria.  Il  Comandante Generale forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tal  caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.   2. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale  che  segue  nella  graduatoria  di  merito  l'ultimo del parigrado  iscritto  nel quadro stesso. La posizione in tale quadro e determinata  dall'ordine  di graduatoria di merito ovvero dall'ordine di  ruolo  secondo  quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato.  |  
|   |                                 Art. 27                   (Requisiti per la valutazione)
     1.  L'ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo,  per  essere valutato   per   l'avanzamento,   deve,  in  relazione  al  ruolo  di appartenenza:
  a) aver  maturato  gli anni di permanenza minima indicati per ciascun   grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni   specifiche,  di servizio e di imbarco previsti dalle tabelle 1, 2,   3 e 4, allegate al presente decreto; b) essere  in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi   eventualmente   stabiliti   con   determinazione   del  Comandante   Generale.
     2.  Ai  fini  della  valutazione  per l' avanzamento, i periodi di comando  di  attribuzioni  specifiche,  di  servizio  e  di  imbarco, indicati  nelle  tabelle  di  cui  al comma 1 per il grado rivestito, possono  essere  svolti,  un  tutto o parte, nel grado immediatamente inferiore,  se  previsto  nelle medesime tabelle. Tali periodi devono essere  svolti  presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.   3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere   compiuto   nell'esercizio   di   funzione   che   comportino attribuzioni,   oltre   che  disciplinari,  di  carattere  operativo, addestrativo e di impiego del personale.   4.  Il periodo di attribuzione specifiche prescritto ai fini dell' avanzamento  deve  essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.   5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli  indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.   6.  Ai  fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste  per  l'inclusione  nelle  aliquote  di  valutazione di cui all'articolo  28,  si  computa  sia l'anno solare di conferimento del grado   rivestito,  sia  quello  di  inserimento  nelle  aliquote  di valutazione per l' avanzamento al grado superiore.  |  
|   |                                 Art. 28              (Formazione delle aliquote e valutazione)
     1.  Il  31  ottobre  di  ogni  anno,  il Comandante Generale della Guardia  di finanza, con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo,  indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di  avanzamento  per  l'anno  successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
  a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano   raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27, b) gli ufficiali gia giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo   quanto  previsto  al  comma  3,  e  purche' non abbiano gia subito   almeno  sei  valutazioni  ove si tratti di avanzamento ai gradi di   generale.  Nel  computo delle sei valutazioni si tiene conto anche   di  quelle  effettuate  prima  dell'entrata in vigore del presente   decreto. c) gli  ufficiali  da  valutare  o  rivalutare  perche' sono venute a   cessare  le  cause che ne avevano determinato la sospensione della   valutazione   o  della  promozione  e,  nel  caso  abbiano  subito   detrazioni  di  anzianita'  ai sensi della legge sullo stato degli   ufficiali, sempre che risultino piu' anziani di un pari grado gia'   valutato.  Sono  compresi, altresi', gli ufficiali trovatisi nelle   condizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
     2.  Per  gli  avanzamenti ad anzianita', alla data del 31 ottobre, sono  inseriti  nelle  aliquote  di valutazione gli ufficiali che nel corso  dell'anno  successivo  maturano  il requisito della permanenza minima  nel  grado  richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 delle  tabelle  1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27.   3.  I  tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale da valutare per l' avanzamento  sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle  anzianita'  di  grado  indicate  nella  tabella  1 allegata al presente  decreto.  Il  periodo  di  servizio  svolto  dopo  l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini  della  valutazione  dei  tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.   4.  I  capitani  dei  ruoli  normale,  aeronavale e speciale, gia' valutati  due  volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati  idonei  e  non  iscritti  in  quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'.   5.  Gli  ufficiali,  giudicati  non  idonei  all'avanzamento, sono inseriti  nell'aliquota  dei  parigrado da valutare per la formazione del  quadro  normale  di avanzamento per l'anno successivo e, qualora idonei  ed  iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.   6.  Gli  ufficiali,  giudicati  per  la  seconda  volta non idonei all'avanzamento,   sono   ulteriormente   valutati  nel  quarto  anno successivo  ad  ogni  giudizio  negativo  e,  se  giudicati  idonei e iscritti  in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.   7.  La  non  idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.   8.  Il  Comandante  Generale con propria determinazione indica gli ufficiali  che  non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver  raggiunto  le  condizioni prescritte dall'articolo 27, comma 1. Essi   sono   poi   inclusi   nella   prima   determinazione  annuale dell'aliquota  successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.  |  
|   |                                 Art. 29                         (Vacanze organiche)
     1. Determinano vacanze organiche a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi.
     2.  Le  vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che  le  hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d),  del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso.   3.  Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi   al  verificarsi  delle  vacanze  nel  grado  superiore  e, comunque,  non  oltre  il  1o  luglio  dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.   4.  Al  riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal  soprannumero  si  procede  al  verificarsi  della  prima vacanza successiva  all'attribuzione  delle promozioni tabellari e, comunque, entro  l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.  |  
|   |                                 Art. 30                        (Promozioni annuali)
     1.  Nei  gradi  in  cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle  promozioni  fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto.   2.  Le  promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle  1,  2,  3  e  alla  colonna  12 della tabella 4, allegate al presente decreto.   3.  Le  promozioni  di  cui  ai commi 1 e 2, sono conferite con le modalita'  di  cui  all'articolo 6, commi 4, della legge 20 settembre 1980,  n.  574, salvo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.   4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado  di  colonnello  o  di  generale  del  ruolo normale, eccedenze rispetto  agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8,  comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa  per  riduzione  quadri viene effettuato solo nel caso in cui  la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive  del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto. Qualora  si  determinino  eccedenze  in  piu'  ruoli  non  totalmente riassorbibili,  e'  collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente piu' anziano e, a  parita'  di  eta',  l'ufficiale  meno anziano nel grado ovvero, se generale,   l'ufficiale  piu'  anziano  in  grado  e,  a  parita'  di anzianita',   l'ufficiale   anagraficamente  piu'  anziano.  In  tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale e' riassorbita per prima. 
                                         Nota all'art. 30:          - La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante "Unificazione          e   riordinamento   dei   ruoli   normali,  speciali  e  di          complemento  degli  ufficiali dell'Esercito, della Marina e          dell'Aeronautica",  e' pubblicata nel supplemento ordinario          alla  Gazzetta  Ufficiale del 24 settembre 1980, n. 262; si          riporta il testo dell'articolo 6:          "Art.  6.  Nel  periodo  transitorio  dal  1980 al 1985, il          numero  annuale  delle  promozioni al grado di maggiore dei          capitani  del  ruolo  normale unico delle armi di fanteria,          cavalleria, artiglieria e genio, e' fissato in tante unita'          pari  alla  somma  dei  capitani  idonei  e non iscritti in          quadro  e  dei  capitani  mai  valutati  con  anzianita' di          servizio  permanente  pari  o superiore a 15 anni alla data          del  31  dicembre  di ciascuno degli anni predetti. Per gli          stessi  anni  le  relative  aliquote  di  valutazione  sono          determinate  in  modo  da  comprendervi  oltre  ai capitani          idonei  e  non  iscritti  in  quadro  anche  i capitani mai          valutati  con  anzianita'  di servizio permanente effettivo          pari  o  superiore  a 15 anni dalla data del 31 dicembre di          ciascuno degli anni medesimi.          Nel  periodo  transitorio  dal 1980 al 1985, i maggiori con          anzianita'   di   servizio   permanente  effettivo  pari  o          superiore  a  19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita'          di  grado  pari  o  superiore a 4 anni, sono valutati e, se          idonei,   promossi  al  grado  di  tenente  colonnello  con          decorrenza   dal  giorno  successivo  al  compimento  delle          predette  anzianita',  ma  comunque  non  inferiore  al  1o          gennaio 1980.          Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado          di  cui  ai precedenti commi, si applica la norma di cui al          secondo comma del precedente articolo 4.          Le  promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo          sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti          dalle   leggi   vigenti.  Le  eventuali  eccedenze  che  si          determineranno  in  applicazione  delle  norme  di  cui  al          presente  articolo  saranno assorbite con le vacanze che si          avranno  per cause diverse da quelle di cui alla lettera a)          dell'art.  44  della  L.  12  novembre  1955,  n.  1137,  e          successive modificazioni.          Per  l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale          unico  delle  armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria e          genio,  negli  anni  compresi  nel  periodo 1980-1985, sono          attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero          massimo dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'art. 3          della  L. 10 dicembre 1973, n. 804. I tenenti colonnelli da          valutare  per  la  prima  volta  per la promozione al grado          superiore  in  ciascuno  degli  anni  predetti  sono quelli          aventi  le  seguenti anzianita' assolute di grado nel ruolo          normale  unico:  1980,  31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre          1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984,          31 dicembre 1977; 1985, 1o gennaio 1978.          Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale          delle  promozioni  al  grado  di  maggiore dei capitani dei          ruoli  dei  corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo          tecnico  per  il  quale  si applicano le norme indicate nel          successivo  titolo  II,  e'  aumentato,  rispetto  a quanto          stabilito  dalla  tabella  n. 1 annessa alla L. 12 novembre          1955,  n. 1137, e successive modificazioni, di tante unita'          pari  alla  somma  dei  capitani  idonei  e non iscritti in          quadro  e  dei  capitani  mai  valutati  con  anzianita' di          servizio  permanente  pari  o superiore a 15 anni alla data          del  31  dicembre  di ciascuno degli anni predetti. Per gli          stessi  anni  le  relative  aliquote  di  valutazione  sono          aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore          di  tante  unita'  quanti  sono i capitani mai valutati con          anzianita'   di   servizio   permanente  effettivo  pari  o          superiore  a  15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno          degli anni predetti.          Negli  anni  dal  1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi          logistici  di  cui  al  precedente  comma siano presenti in          ruolo   maggiori  con  anzianita'  di  servizio  permanente          effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole,          con  anzianita'  di grado pari o superiore a 4 anni, questi          sono  valutati  e,  se idonei, promossi al grado di tenente          colonnello   con   decorrenza   dal  giorno  successivo  al          compimento  delle  predette  anzianita',  ma  comunque  non          anteriore al 1o gennaio 1981.          Per   gli  ufficiali  dei  corpi  logistici  dell'Esercito,          escluso  il  corpo tecnico, si applicano inoltre, dal 1981,          le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma".          -  La  legge  10  dicembre 1973, n. 804, recante "Norme per          l'attuazione  dell'articolo  16-quater della legge 18 marzo          1968,  n.  249, quale risulta modificato dall'art. 12 della          legge   28  ottobre  1970,  n.  775,  nei  confronti  degli          ufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e          dei  Corpi  di  polizia  dello  Stato", e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre l973, n. 329; si riporta          il testo dell'articolo 7:          "Art. 7. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto          al  numero  massimo  di  cui  al precedente articolo 3, nei          gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il          collocamento   in   aspettativa  per  riduzione  di  quadri          dell'ufficiale  anagraficamente  piu' anziano ed, a parita'          di   eta',   dell'ufficiale  meno  anziano  nel  grado,  se          colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed,          a  parita'  di  anzianita',  dell'ufficiale anagraficamente          piu'  anziano,  se  generale  e secondo il seguente ordine:          ufficiali    a    disposizione    giudicati    non   idonei          all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;   ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione";   ufficiali  a  disposizione  giudicati  idonei  all'avanzamento nel   servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;   ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48   della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e  del  sesto  comma   dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;   ufficiali  in  servizio  permanente effettivo in soprannumero, per   effetto  dell'articolo  48  della  L. 12 novembre 1955, n. 1137, e   dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. l366;   ufficiali in servizio permanente effettivo.
     Sono  esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali  che  ricoprano  la  carica di capo di stato maggiore della difesa  o  di  capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.   Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo  in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura  ridotta  ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.   Il  relativo  trattamento  di quiescenza verra' comunque liquidato sulla  base  dell'intero  trattamento  economico  previsto dal citato articolo 8.   Qualora  nel  frattempo  non  siano  stati raggiunti dal limite di eta',  allo  scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In   tal   caso   ai   fini   della  liquidazione  della  pensione  e dell'indennita'  di  buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli  anni  o  la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra  la  data  di  cessazione  del  servizio  permanente e quella del raggiungimento  del  limite  di  eta',  in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.   Agli  ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le  indennita'  di  cui  agli  artt. 67 e 68 della L. 10 aprile 1954, numero 113, e agli art. 47 e 48 della L. 29 marzo 1956, n. 288.   Gli  ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere  di  cessare  dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei  loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.   La  maggiore  spesa  derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita,  per  l'applicazione  del  precedente  quinto comma e del quinto  comma  del successivo articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero del tesoro".   -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (v. nota alle premesse):   "Art.  8. 1. I limiti di eta' previsti dalle annesse tabelle A, B, C  e D hanno validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge.   2.  Gli  ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale  unico  e  speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale  del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei  corrispondenti  ruoli  ad esaurimento, nonche' gli ufficiali del Corpo  della  Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla  normativa  precedentemente  in  vigore,  possono  chiedere con domanda  irrevocabile  l'applicazione  nei  loro  confronti di questi ultimi  limiti.  Le  domande dovranno essere presentate entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di eta' stabiliti dalla presente legge.   3.  Per  gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in  cui  le  promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali  che  siano  stati  iscritti  nel  predetto quadro non sono computati  nel  numero  massimo  del  grado di appartenenza fino alla promozione".
                           |  
|   |                                 Art. 31              (Modalita' per colmare ulteriori vacanze)
     1.  Qualora,  effettuate  in  un grado le promozioni stabilite per l'anno  dalle  tabelle  1, 2, 3 e 4, allegate al presente decreto, si constatino  al  1^  luglio ulteriori vacanze, nel grado superiore, le stesse  sono  colmate  con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono  eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita.   2.   Qualora   il   numero   degli   ufficiali  dichiarati  idonei all'avanzamento  a  scelta  sia  inferiore al numero delle promozioni stabilite  per  l'anno,  le promozioni non effettuate sono portate in aumento   al   numero   delle   promozioni  da  effettuare  nell'anno immediatamente successivo.   3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2, il Ministro delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.  |  
|   |                                 Art. 32
            (Effetti della cessazione delle cause impeditive                della valutazione o della promozione)
     1.  All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare,  avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato,  si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia  stato  in  aspettativa  per  infermita'  dipendente  da causa di servizio,  quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo   ad  anzianita',  se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di   promozione,  e'  promosso  anche  se  non esiste vacanza nel grado   superiore,  con  l'anzianita'  che gli sarebbe spettata qualora la   promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo   a  scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per   cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato   attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non   esiste  vacanza  nel  grado  superiore,  con  l'anzianita' che gli   sarebbe  spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.   La  promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per   l'anno  cui  si  riferisce la graduatoria in occasione della quale   l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito   un  ufficiale  con  responsabilita'  di  comando,  al  medesimo e'   attribuito  lo  stesso  comando  o un altro di livello equivalente   alla  prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa   impeditiva.
     2.  Le  disposizioni  di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano: a) all'ufficiale    cessato   dalla   carica   di   Ministro   o   di   Sottosegretario di Stato. b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma   dell'articolo 24 comma 2; c) all'ufficiale  non  inserito  in aliquota a suo tempo per mancanza   delle  condizioni  prescritte  dall'articolo 27, e per il quale il   raggiungimento  delle condizioni anzidette sia stato ritardato per   motivi  di  servizio  riconosciuti  dal Ministro delle finanze con   propria  determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause   di servizio.  |  
|   |                                 Art. 33
             (Effetti della cessazione delle cause che hanno       determinato la sospensione del giudizio di avanzamento)
     1.  L'ufficiale  nei  cui  riguardi  sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento  in  base  alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.   2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo   ad  anzianita',  se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di   promozione,  e'  promosso  anche  se  non esiste vacanza nel grado   superiore,  con  l'anzianita'  che gli sarebbe spettata qualora la   promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo   a  scelta  se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per   cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato   attribuito  in una precedente graduatoria e' promosso anche se non   esiste  vacanza  nel  grado  superiore,  con  l'anzianita' che gli   sarebbe  spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.   La  promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per   l'anno successivo.  |  
|   |                                 Art. 34             (Rinnovazione del giudizio di avanzamento)
     1.  Nei  casi  di  rinnovazione  di  un  giudizio  di  avanzamento annullato   d'ufficio   o  in  seguito  ad  accorgimento  di  ricorso giurisdizionale  o  di  ricorso  straordinario  al  Presidente, della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo   ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore   con  l'anzianita'  che  gli sarebbe spettata qualora la promozione   avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo   a  scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per   cui  sarebbe  stato  promosso qualora attribuito in una precedente   graduatoria,  e'  promosso al grado superiore con l'anzianita' che   gli  sarebbe  spettata  se  la promozione avesse avuto luogo a suo   tempo.
     2.  La  promozione  di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuire  nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista  vacanza  nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado  in  cui  deve  essere  effettuata  la  promozione, l'eventuale eccedenza  determinata  dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi  della  prima  vacanza  successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta  promozione  dell'interessato  e, comunque, entro il 30 giugno  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze  sono  assorbite  con  le  modalita' di cui all'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.   3.  All'  ufficiale  promosso  a  seguito  di  ricorso,  che abbia superato  il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il  limite  di  eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni   specifiche  prescritto  per  l'avanzamento,  non  sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 27.   4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli  ufficiali  che,  imputati  in  procedimento penale, siano stati assolti   con   sentenza   definitiva,  fatta  salva  la  definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del   giudizio   va   effettuato  entro  sei  mesi  dalla  cessazione dell'impedimento.   5.   Il   rinnovo  del  giudizio  viene  effettuato  dagli  organi competenti   entro  sei  mesi  dall'annullamento  d'ufficio  o  dalla notifica     all'amministrazione     competente    della    pronuncia giurisdizionale  che  ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in  quadro  del  ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione.   In  tal  caso,  il  Ministro  delle  finanze  provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.   6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le innovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  indipendentemente  dal quadro di avanzamento di riferimento. 
                                  Nota all'art. 34:   -  Per  il  testo dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, v. nota all'articolo 30.
                           |  
|   |                                 Art. 35       (Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza)
     1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.   2. I sottotenenti sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza   nel   grado   e,   quando  si  tratti  dei  sottotenenti frequentatori  del  corso  di  Applicazione,  sempre che abbiano gia' superato  il  primo anno di tale corso. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.   3.  Il  sottotenente  giudicato  non  idoneo  all'  avanzamento e' nuovamente  valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio  di  non  idoneita'  e,  se  idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.   4.  Se  giudicato  ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa  dal  servizio  permanente  effettivo  ed  e'  collocato  nella categoria   del  congedo  che  gli  compete,  in  applicazione  della normativa  sullo  stato  giuridico  degli  ufficiali della Guardia di finanza.   5.  I  sottotenenti  che,  per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante Generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di Applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.  |  
|   |                                 Art. 36           (Limiti di eta' per il collocamento in congedo)
     1.  Per  il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I,  allegata  alla  legge  15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla  tabella  D,  allegata  alla  legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicata  all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto. 
                                  Nota all'art 36:   -  Per  l'argomento della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, v. nota alle premesse.   -  Si  riporta  il  testo  della  tabella  D annessa alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 (v. nota alle premesse):
                                                          "Tabella D
     LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI           UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
           GRADO                                        ETÀ ANNI Generale di Divisione                                    64 Generale di Brigata                                      62 Colonnello                                               60 Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni      60".
                           |  
|   |                                 Art. 37        (Norme di collegamento in materia di stato giuridico)
     1.  Gli  articoli  21, 25, 43 e 63, della legge 10 aprile 1954, n. 113 come modificati dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 30  dicembre  1997,  n.  490, si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza. 
                                         Nota all'art. 37:             -  Per  l'argomento  della legge 10 aprile 1954, 113, v.          nota alle premesse.             -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1997, n. 490,          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e          dell'avanzamento  degli ufficiali, a norma dell'articolo 1,          comma  97,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662", e'          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale  del  22 gennaio 1998, n. 17; si riporta il testo          degli articoli 32, 33, 35 e 36:             "Art. 32 (Aspettativa). 1. L'aspettativa e' la posizione          dell'Ufficiale  esonerato  temporaneamente dal servizio per          una delle seguenti cause:             a)  prigionia  di  guerra,  o altre cause di limitazione          della   liberta'  personale  nel  corso  di  operazioni  di          carattere  umanitario,  o  di  polizia internazionale, o di          conflitti   armati   assimilabili  allo  stato  di  guerra,          ancorche' non formalmente dichiarato;             b) infermita' temporanee;             c) motivi privati;             d) riduzione di quadri;             e) cariche elettive politiche e amministrative.             2.  L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di          cui  al  comma 1, lettera a) a domanda o d'autorita' per la          causa di cui al comma 1, lettera b): a domanda per la causa          di  cui al comma 1, lettera c): d'autorita' per la causa di          cui al comma 1, lettera d).             3.  La  causa  indicata  dal  comma  1, lettera b), deve          essere    accertata    dall'amministrazione.    Prima   del          collocamento  in  aspettativa  per infermita' all'Ufficiale          sono  concessi,  a domanda, i periodi di licenza non ancora          fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.             4.  Nel  caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale          deve  motivare  la  richiesta di aspettativa. L'aspettativa          non  puo'  avere  durata  inferiore a quattro mesi e la sua          concessione  e'  subordinata  alle  esigenze  di  servizio.          Trascorsi  i  primi  quattro  mesi,  l'ufficiale  puo' fare          domanda di richiamo anticipato in servizio.             5.  L'aspettativa  di cui al comma 1, lettera e), per le          cariche  elettive  politiche e' disposta d'ufficio ai sensi          dell'articolo  71  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,          n.  29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive          amministrative    e'   disposta   a   domanda,   ai   sensi          dell'articolo  1  della  legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e          dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816".             "Art. 33. (Richiami dall'aspettativa). 1. L'ufficiale in          aspettativa   per   infermita',   che   abbia  maturato  le          condizioni   per   essere   compreso   nelle   aliquote  di          valutazione  per  l'avanzamento  o  che  debba  frequentare          corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai          fini   dell'avanzamento,  qualora  ne  faccia  domanda,  e'          sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo          e' richiamato in servizio.             2.  E'  parimenti  richiamato  in  servizio,  a domanda,          l'ufficiale  in  aspettativa per motivi privati che venga a          trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1".             "Art.  35 (Cessazione anticipata del servizio permanente          a   domanda).   1.   L'ufficiale  che  cessa  dal  servizio          permanente,  qualora abbia prestato almeno venticinque anni          di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello          o  grado  corrispondente,  e'  collocato nella riserva o in          congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.             2.  L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui          al  comma  1  ha  egualmente  diritto  alla  cessazione dal          servizio   permanente,  sempre  che  abbia  adempiuto  agli          obblighi  delle  ferme  ordinarie  o speciali eventualmente          contratte.  In  tal caso e' collocato nella categoria degli          ufficiali  di  complemento o della riserva di complemento a          seconda dell'eta'.             3.  L'Amministrazione  ha  facolta' di non accogliere le          domande di cessazione per motivi penali o disciplinari o di          ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".             "Art.  36  (Cessazione  della  riserva).  1. L'ufficiale          cessa  di  appartenere  alla  riserva  ed  e'  collocato in          congedo  assoluto  quando  raggiunge  i  seguenti limiti di          eta':             a) 73 anni se generale ammiraglio di qualsiasi grado;             b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore".
                           |  
|   |                                 Art. 38                   (Documentazione caratteristica)
     1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione  caratteristica  anche  nei  confronti dei generali di divisione  del Corpo della Guardia di Finanza con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967 n. 429.   2.  Il  comma  1,  primo  alinea,  dell'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal  seguente  "scheda  valutativa,  modello  A,  per  i  generali di divisione e di brigata".   3.  Il  comma  1,  terzo  alinea,  dell'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione".   4.   Il  modello  A  allegato  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  13  febbraio  1967,  n.  429, e' sostituito dal modello A allegato  al  presente  decreto. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, possono  essere  apportate ulteriori modifiche e integrazioni a detto modello.   5.  All'articolo  6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio  1967,  n.  429,  le  parole.  "generali  di divisione" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata". 
                                            Nota all'art. 38:             -  Si  riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429          (v.  nota  alle  premesse), come modificati dal decreto qui          pubblicato:             "Art.  2.  I  documenti caratteristici per gli ufficiali          sono i seguenti:      scheda  valutativa, modello A, per i generali di divisione e di   brigata;      scheda  valutativa,  modello B, per gli ufficiali fino al grado   di colonnello;      rapporto  informativo,  modello  C,  per  gli ufficiali fino al   grado di generale di brigata;      foglio di comunicazione, modello D.
     I  modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento".   "Art.  6. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla  quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla  revisione  di  non piu' di due autorita' superiori nella stessa linea di servizio.   Il comandante generale stabilisce le linee di servizio nelle quali debbono  essere inclusi i generali di corpo d'armata che ricoprano la carica di comandante in seconda ovvero esplichino in via continuativa funzioni ispettive.   Non  si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il comandante generale.   Per  gli  ufficiali  non  si  fa  luogo  a  revisione  o a seconda revisione  nei casi in cui il compilatore o il primo revisore riveste grado di generale e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte  di  autorita'  di  grado piu' elevato di quello di generale di brigata.   Per  gli  ufficiali  superiori fino al grado di tenente colonnello non  si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di generale di corpo d'armata.   Per  gli ufficiali inferiori che prestino servizio alle dipendenze di  funzionari assegnati al comando generale della guardia di finanza per  le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il dirigente dei predetti servizi.   La  revisione del documento caratteristico compete ai superiori in carica.   Mancando   il   compilatore   o  uno  dei  revisori,  i  documenti caratteristici  sono  compilati  e  revisionati  dalle  due rimanenti autorita' competenti di cui al primo comma.   Mancando  tutte  le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio motivata   dichiarazione   di  mancata  redazione  di  documentazione caratteristica.   Il  superiore  che  revisiona  il  documento  caratteristico  deve motivare  l'eventuale  proprio  dissenso  dal giudizio dell'autorita' inferiore.   Il  superiore  che  regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce  il titolare del comando o dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici.   In  mancanza  di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone motivazione nel documento caratteristico".   - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, v. nota all'art. 6.
                           |  
|   |                             Art. 38-bis (1)           (( Composizione del consiglio di disciplina ))
    ((  1.  L'articolo  5  della  legge  15  dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue: a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "si  compone di ufficiali", sono   inserite le seguenti: "in servizio permanente"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   "2.  Il  presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di   grado  inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia   un  colonnello  ovvero  a  generale  di  corpo  di  armata  quando   l'ufficiale deferito sia un generale."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   "3.   In   caso  di  indisponibilita'  di  ufficiali  in  servizio   permanente  del  Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di   disciplina,  per  i  generali  e  i colonnelli, ufficiali generali   della  Guardia  di  finanza  appartenenti  all'ausiliaria  o  alla   riserva  ovvero,  in  caso  di  indisponibilita' anche di costoro,   ufficiali   generali   o   di  grado  corrispondente  in  servizio   permanente delle altre Forze armate.". ))  |  
|   |                                 Art. 39                     (Riammissione in servizio)
  1.   Gli   ufficiali   del  ruolo  normale,  aeronavale,  speciale  e tecnico-logistico-   amministrativo,  posti  in  congedo  a  domanda,   possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che: a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo di appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio, b)  non  sia  trascorso  oltre  un anno dalla data di collocamento in  congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione,            c) non abbiano superato il 35^ anno di eta'.
  2.  La  riammissione  in servizio e' disposta dal Comandante Generale               della Guardia di finanza tenuto conto:       a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;     b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;    c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;                      d) delle qualita' morali; e)  del  proficuo  impiego  in  servizio  in  relazione alle qualita'          professionali e alle specializzazioni possedute.
  3.  Non  puo'  essere riammesso in servizio il personale collocato in                        congedo d'autorita'. 4.  Al personale riammesso in servizio e' applicata una detrazione di          anzianita' pari al periodo di assenza dal Corpo.  |  
|   |                                 Art. 40                 (Istituzione del ruolo aeronavale)
     1. Gli ufficiali del soppresso ruolo speciale di cui alla legge 25 maggio  1989,  n.  190,  sono  iscritti  nel  ruolo  aeronavale,  con l'anzianita' assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza.   2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sia gli  ufficiali  del ruolo normale in servizio permanente effettivo di grado non superiore a tenente colonnello, sia gli ufficiali del ruolo tecnico  operativo,  in possesso di specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota o di specialista di elicottero  o  di  aeroplano,  possono  transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo aeronavale.   3. Con determinazione del Comandante Generale   a)  sono  fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del ruolo aeronavale,   b)  e'  nominata  un'apposita commissione preposta alla formazione della  graduatoria  degli  ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo.   4.   Qualora  il  numero  delle  domande  di  transito  nel  ruolo aeronavale  superi  il numero previsto dalla determinazione di cui al comma  3,  e' data la precedenza agli ufficiali provenienti dal ruolo normale  e  secondo  l'ordine  di anzianita' acquisito nei rispettivi ruoli di provenienza.   5.  L'ordine  di iscrizione in ruolo di tali ufficiali e stabilito in  base  agli  articoli  8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.   6.  Gli  ufficiali  transitati  nel  ruolo aeronavale ai sensi del presente  articolo,  che  siano  stati  precedentemente inclusi nelle aliquote  per  la  formazione  dei  quadri  di  avanzamento nel ruolo normale,  per  l'anno  di  transito,  sono  esclusi  dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo aeronavale, ove ne ricorrano le condizioni,  venendo  inseriti  nelle aliquote di valutazione di tale ruolo.   7. Per sopperire alle carenze di piloti d'aeroplano, il Comandante Generale,  della  Guardia  di  finanza  e'  autorizzato,  fino  al 31 dicembre  2007, a indire concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali piloti del ruolo aeronavale. 
                                  Nota all'art. 40:   - Per l'argomento della legge 25 maggio 1989, n. 190, v. nota alle premesse.   -  Si  riporta il testo degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (v. nota alle premesse):   "Art.   8.  Nei  trasferimenti  da  ruolo  a  ruolo,  si  conserva l'anzianita'   posseduta   prima  del  trasferimento,  salvo  i  casi diversamente regolati dalle leggi".   "Art.  9.  Nei  trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo  il  caso  di  ufficiali  provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.   A   parita'   di   eta'  si  raffrontano  le  anzianita'  assolute successivamente  nei  gradi  inferiori  fino  a  quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.   Qualora  si  riscontri  parita'  anche nell'anzianita' assoluta di nomina  ad ufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale".
                           |  
|   |                                 Art. 41    (Disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale)
     1.  Gli  ufficiali del ruolo aeronavale sono impiegati nel servizi aereo  e  navale  della  Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione  o  per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai tali servizi.  |  
|   |                                 Art. 42      (Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale)
     1.  Gli  ufficiali del soppresso ruolo tecnico operativo del Corpo della  Guardia  di  finanza  sono  iscritti nel ruolo speciale con le anzianita'  assoluta  e  relativa possedute nel ruolo di provenienza. Resta  salva  la  facolta' di proporre domanda ai sensi dell'articolo 40, comma 2, e dell'articolo 46, comma 1.   2. Gli ufficiali del ruolo tecnico operativo in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto possono chiedere, con domanda  irrevocabile  da  presentare  entro  sessanta  giorni  dalla medesima  data,  l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.   3.  Gli  ufficiali  di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' superato il 60o anno di eta' possono  chiedere  il  collocamento  in  congedo  nei sessanta giorni successivi  a  tale  data. Tale congedo sara' considerato a tutti gli effetti  per  raggiunti  limiti  di eta'. In caso contrario, nei loro confronti si applicheranno i limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.  |  
|   |                                 Art. 43           (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale)
     1.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata un vigore del presente decreto  gli  ufficiali  del  ruolo  normale  in  servizio permanente effettivo,  di  grado  non  superiore  a  tenente colonnello, possono presentare domanda, per una sola volta, per transitare con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale. Per il personale nominato ufficiale,  a  seguito  di  concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della  legge  31  marzo  2000, n. 78, il termine per la presentazione delle  domande  e'  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   2. Con determinazione del Comandante Generale   a)  sono  fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del citato ruolo,   b)  e'  nominata  un'apposita commissione preposta alla formazione della  graduatoria  degli  ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo.
     3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli ufficiali di cui al comma 1 avviene:   a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 1,   b)  con  l'attribuzione,  eccetto  che  per  il  grado  di tenente colonnello,  di  un'anzianita'  assoluta  non  superiore a quella del parigrado  piu'  anziano che, al 31 ottobre successivo, sara' incluso per  la  prima  volta  in  aliquota, e, comunque, non superiore a due anni.
     4.  Gli  ufficiali  transitati  assumono  anzianita'  di un giorno precedente  a  quella  del  pari  grado  transitato dal ruolo tecnico operativo, che abbia uguale anzianita' di nomina ad ufficiale.   5.  Gli  ufficiali  transitati  nel  ruolo  speciale  ai sensi del presente  articolo,  che  siano  stati  precedentemente inclusi nelle aliquote  per  la  formazione  dei  quadri  di  avanzamento nel ruolo normale  per  l'anno  di  transito,  sono  esclusi  dalle  medesime e valutati  per  lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni,  venendo  inseriti  nelle aliquote di valutazione di tale ruolo.  Per i tenenti colonnelli transitati e' comunque richiesto, ai fini  dell'inclusione  in aliquota di avanzamento al grado superiore, un  periodo  di  permanenza  nel  ruolo  speciale di almeno due anni, determinato  ai sensi dell'articolo 27, comma 6, indipendentemente da eventuali valutazioni gia' effettuate nel ruolo normale. 
                                  Nota all'art. 43:   -  Per  l'argomento  della  legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota al titolo.
                           |  
|   |                                 Art. 44      (Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
     1.  Il  ruolo  tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio  permanente  effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita':   a) comparto logistico-amministrativo, specialita' amministrazione, specialita' commissariato,   b)    comparto   tecnico   specialita'   telematica,   specialita' infrastrutture e specialita' motorizzazione,   c) comparto sanitario specialita' sanita', specialita' veterinaria e specialita' psicologia.
     2.  A  seguito  dell'istituzione  del  ruolo di cui al comma 1, le esigenze  dei  servizi  amministrativi  del  Corpo  della  Guardia di finanza  sono  progressivamente  soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni   dirigenziali,   da   ufficiali   generali   o   colonnelli appartenenti,           prioritariamente,           al          ruolo tecnico-logistico-amministrativo.  |  
|   |                                 Art. 45                Transiti dai ruoli delle Forze Armate
    1. In relazione, alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per    l'iniziale    costituzione   del   ruolo   tecnico   logistico amministrativo  del Corpo della Guardia di finanza, sono autorizzati, con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della  difesa,  per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di  unita'  di  ufficiali  provenienti  dall'esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica,  dai  ruoli  e  dai  gradi  ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, oltre tali eccedenze.  2.  Con  il decreto di cui al comma 1, sono indicati l'entita' e le modalita'  dei  transiti,  le  specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali.  3.  Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2, sono portati in  diminuzione  rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal  decreto  interministeriale di cui all'articolo 65, comma 11, del decreto   legislativo   30   dicembre  1997,  n.  490,  e  successive modificazioni e integrazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico logistico  amministrativo avviene, con riferimento ai ruoli del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai sensi dall'articolo 56, comma 2, del decreto   legislativo   30   dicembre  1997,  n.  490,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  ovvero,  se provenienti dai ruoli ad esaurimento  in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8,  9  e  9-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. 
                                  Nota all'art. 45:   -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 39, 56 e 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:   "Art.  39  (Ufficiali  appartenenti  ai  ruoli  ad  esaurimento in servizio  permanente). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a  maggiore  degli  ufficiali  dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990,  n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni  di  permanenza  nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio.   2.  I  maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono  promossi,  se  idonei  al  grado  superiore dopo cinque anni di permanenza  nel  grado,  a  condizione  che  abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.   3.  Agli  ufficiali  che rivestano, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il  grado  di  tenente  colonnello,  o grado corrispondente,   l'anzianita'  di  grado  e'  rideterminata  con  le modalita'  di  cui  al  comma  3-bis  dell'articolo 32 della legge 19 maggio  1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27  dicembre  1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei  gradi  inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio.   4.  Agli  ufficiali  che rivestano, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita'  di  grado  e'  rideterminata con le modalita' di cui al comma  3-bis  dell'articolo  32  della  legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto  dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404,  qualora  non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni  di  anzianita'  ad  altro  titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio.   5.  Le  rideterminazioni  di anzianita' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate   alternative  ed  i  conseguenti  effetti  giuridici  ed economici   operano   a   decorrere   dalla   data   delle   predette rideterminazioni,  e  comunque  non  prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.   6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi  al  grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad  esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano  per una sola volta le disposizioni delL'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 11 della legge 27  dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate.   7.  Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello  dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei  corrispondenti  ruoli  speciali  con  il  grado  di  maggiore ai maggiori  aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti  consentito  il transito, per concorso per titoli ed esami, nei  corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai  tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio.   8.  All'atto  del  transito  nei  ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi  e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto   sul   trattamento   economico   percepito.  Effettuati  gli avanzamenti  ordinari  dell'anno  di  riferimento,  i  vincitori  dei concorsi  vengono  iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado rideterminata  per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, a  parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale,  dopo  i  pari  grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio.   9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7  non  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della  legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.   9-bis.  Gli  ufficiali  transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma  7  non  possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli  promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento".   "Art.  56  (Transito  dal  ruolo  speciale  delle  varie  Armi  di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni).  1.  Gli ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda,  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e  Tenente  Colonnello,  nel  numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.   2.  Gli  ufficiali  trasferiti  conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono, qualora piu' favorevole, un'anzianita'  di  un  giorno  precedente a quella del pari grado del ruolo  speciale  o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina ad ufficiale.   3.  L'ordine  di  iscrizione  in  ruolo  dei predetti ufficiali e' stabilito  in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.   4.  Non  e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che  abbiano  conseguito  il  titolo  di  Scuola  di  Guerra  di  cui all'articolo  35  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.   5.  Gli  ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale  non  possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di Stato Maggiore.   6.  Qualora  il  numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53."   "Art.  65  (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie). 1.  Al  comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le  parole  "della  durata  massima  di  anni  due a cominciare dagli ufficiali  piu'  anziani  in  ruolo"  sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale  anagraficamente  piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale   meno   anziano  nel  grado,  se  colonnello,  ovvero
   dell'ufficiale  piu'  anziano  in  grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.".   2.  Alla  lettera  a)  del  comma  3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto  1990,  n.  231,  prima  delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed".   3.  Alla  lettera  b)  del  comma  3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto  1990,  n.  231,  prima  delle  parole  "ai colonnelli e gradi corrispondenti"  sono  inserite  le  seguenti: "ai tenenti colonnelli ed".   3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita'  di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge  8  agosto  1990,  n.  231,  decorrono  dalla  data di nomina a Direttore di banda.   4.  Agli  ufficiali  generali  o  ammiragli  di  cui  al  comma  4 dell'articolo  37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale  indennita'  e'  determinata  con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della difesa, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica.   5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze  complessive  esistenti  nei  ruoli  normali  e  speciali  di ciascuna Forza Armata.   6.  All'articolo  2,  comma  1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti:  "o  del  brevetto  di  navigatore militare" ed alle parole "come  ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".   7.  Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:   "1.  Gli  ufficiali  di  complemento  dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,  sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa."   8.  Ai  fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste  per  l'inclusione  nelle  aliquote  di  valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.   9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado  di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto  agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8,  comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui  la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive  di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto.  Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata  non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione  di  quadri,  se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente  piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano  nel  grado  ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado  ed,  a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.   10.  Sono  considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che  ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che  siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero  impiegati  per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche'  il  personale  di  cui  all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897,  n.  421, ed all'articolo 15 del R.D, 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.   11.  Il  collocamento  in  soprannumero  degli ufficiali di cui al comma  10  ha  luogo  il 1^ luglio di ogni anno in corrispondenza del numero   di  ufficiali  effettivamente  assegnati  alle  destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I  contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti  con  decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della  Repubblica  8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio  1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado.   13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli  ufficiali  appartenenti  ai  ruoli della Marina Militare possono essere  ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi  di  concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra  le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni  ministeriali  sono  adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.   14.  In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza  Armata,  gli  ufficiali  dei  Corpi  tecnici  e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato  in  applicazione  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.   14-bis.  A  decorrere  dal 1^ gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito  dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i  gradi nei quali le promozioni a scelte non si effettuano tutti gli anni,  il  quadro  di  avanzamento  e'  formato  computando  gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".
                           |  
|   |                                 Art. 46  (Transito dai restanti ruoli del Corpo della Guardia di finanza)
     1.  I  tenenti  colonnelli, i maggiori i capitani ed i tenenti del Corpo  della  Guardia di finanza che siano stati impiegati per almeno cinque  anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 44  con  esclusione  delle specialita' del comparto sanitario, ovvero che  siano  in  possesso  del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura,   informatica  giurisprudenza,  economia  e  commercio, medicina,  psicologia,  veterinaria o diplomi di laurea equipollenti, possono  transitare,  a  domanda,  nelle relative specialita', con le modalita'  nel  numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante Generale.   2.  I  marescialli  aiutanti e i marescialli capi della Guardia di finanza in possesso del requisito di impiego di cui al comma 1, e del diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  afferente la specialita',  indicato  nel bando, possono partecipare ad un concorso per  titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del  ruolo tecnico logistico amministrativo, per il numero di posti e con   le   modalita'  stabilite  con  determinazione  del  Comandante Generale.   3.  L'iscrizione nel ruolo tecnico logistico amministrativo, i cui effetti  decorrono dal 1^ gennaio successivo all'anno di accoglimento della   domanda   o   di  completamento  delle  eventuali  operazioni concorsuali,  e'  effettuata,  per  i  provenienti  dai  ruoli  degli ufficiali,  mantenendo  l'anzianita'  assoluta posseduta nel ruolo di provenienza.   4.   Sino  al  2005  compreso,  possono  essere  autorizzati,  con determinazione del Comandante Generale, ulteriori transiti e concorsi ai sensi dei commi 1 e 2, del presente articolo.  |  
|   |                                 Art. 47                           (Limiti di eta)
     1.  I  generali  di  brigata  in  servizio alla data di entrata in vigore   del   presente   decreto   possono   chiedere,  con  domanda irrevocabile  da  presentare  entro  sessanta  giorni  da  tale data, l'applicazione  nei  loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.   2.  Ai  concorsi  previsti  dall'articolo  7,  commi  8  e  10,  e dall'articolo  8,  banditi  entro  sei  anni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  ammesso  a  partecipare anche il personale  del  Corpo  che,  in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di eta'.  |  
|   |                                 Art. 48                      (Aliquote di valutazione)
     1.  Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione  a  scelta,  alle  permanenze  minime  nei  gradi  in cui l'avanzamento  avviene  ad  anzianita' e all'entita' delle promozioni annue,  di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si  applicano  al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado.   2.  Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di  tenente  colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, e' equiparato al comando provinciale.   3.  Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.  |  
|   |                                 Art. 49        (Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)
     1.  Fino  al  31 dicembre 2007, il collocamento in aspettativa per riduzione   di  quadri  e'  disposto  al  31  dicembre  dell'anno  di riferimento.   2.  Gli  ufficiali  che  ricoprono  le  cariche  di  Ministro o di Sottosegretario  di  Stato  sono  considerati  in  soprannumero  agli organici.  |  
|   |                                 Art. 50
           (Disciplina del periodo transitorio per il grado di                     generale di corpo d'armata)
     1.  Il grado di generale di corpo d'armata del Corpo della Guardia di  finanza  e'  istituito  con  effetto  dal  1^  ottobre  2000.  Le promozioni  a  tale  grado sono attribuite a decorrere dal 1^ gennaio 2001.   2.  Per  gli  anni 2001, 2002 e 2003 la promozione a tale grado e' conferita  ai  generali di divisione in servizio permanente effettivo alla  data  del  1^  ottobre  2000,  i  quali  abbiano  esercitato le attribuzioni  previste per il grado rivestito, gia' grado vertice del Corpo, ed inoltre abbiano maturato al 31 ottobre dell'anno precedente quello  della  promozione, almeno due anni di anzianita' di grado. Le disposizioni  di  cui  all'articolo 38 non si applicano nei confronti dei predetti ufficiali generali.   3.  I relativi quadri di avanzamento sono formati, su proposta del Comandante  Generale  della  Guardia di finanza e previo espletamento della  procedura  di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429,  prevista  per l'ulteriore promozione dei generali di divisione, dal  Ministro  delle  finanze,  iscrivendovi,  in  ordine di ruolo, i predetti  ufficiali  generali  nel  numero  necessario per colmare le donazioni  organiche  stabilite  per  il  grado  di Generale di Corpo d'Armata dalla tabella I allegata al presente decreto, con esclusione di  coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 18.   4. Qualora, dopo aver effettuato le promozioni annuali conseguenti alle  vacanze  organiche  verificatesi nel grado di generale di corpo d'armata,  si constatino ulteriori vacanze in tale grado, queste sono colmate  mediante  il  conferimento di promozioni aggiuntive, in base all'ordine  di  ruolo,  con  la  formazione  di  uno  o  piu'  quadri suppletivi secondo la procedura di cui al comma 3.   5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si estendono agli ufficiali che comunque acquisiscano il grado di generale di divisione in  servizio  permanente  effettivo  in data successiva al 1o ottobre 2000,  data  di  istituzione del grado di generale di corpo d'armata. Per   tali   ufficiali,  ai  fini  dell'inclusione  nell'aliquota  di valutazione  per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata,  e' richiesto, fino al 31 dicembre 2005, in deroga a quanto previsto  dall'articolo 48, comma 3, il possesso del requisito di due anni di servizio prestato, nel grado di generale di divisione, in uno degli  incarichi  fissati  con determinazione del Comandante Generale per tale grado.   6.  Il generale di divisione non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dal comma 5, per il quale il raggiungimento delle  condizioni predette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti  dal  Ministro  delle  finanze  o  per  motivi di salute dipendenti  da  causa  di  servizio,  e'  valutato in occasione della formazione della prima graduatoria per l'avanzamento al grado vertice successiva  al raggiungimento delle predette condizioni. Se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe promosso nella stessa graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse  avuto  luogo  a  suo  tempo.  In  tal  caso  si  applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  34,  commi  2  e 3, del presente decreto. 
                                  Nota all'art. 50:   -  La  legge  4  agosto  1984,  n.  429,  recante  "Norme  per  il conferimento  della  carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri  ed  estensione  di  alcune  norme della legge 26 ottobre 1971,  n.  216",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1984, n. 219; si riporta il testo dell'art. 2:   "Art.  2. Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971,  n.  916,  si  applica  a  tutti  i  generali  di divisione dei carabinieri  e della Guardia di finanza, previo giudizio di idoneita' della  commissione  superiore di avanzamento, da effettuarsi, per gli ufficiali  in  servizio,  immediatamente  prima  del  collocamento in ausiliaria  e  per quelli gia' in ausiliaria, alla data di entrata in vigore   della   presente   legge,  entro  trenta  giorni  dalla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   Quanto  disposto  dal primo comma del presente articolo si applica parimenti  ai  tenenti  generali  o  gradi corrispondenti che abbiano ricoperto  la carica di capo di un Corpo dell'Esercito o della Marina militare  o  di capo di un Corpo o del ruolo servizi dell'Aeronautica militare,  successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5  maggio  1976, n. 187. I conseguenti effetti retributivi decorrono, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della presente legge."
                           |  
|   |                                 Art. 51
              (Determinazione delle aliquote di valutazione                      nel periodo transitorio)
  1.  Al  Fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale  raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le relative aliquote  di  valutazione,  nel  periodo  transitorio,  sono  fissate                     secondo i seguenti criteri a)  per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti               in aliquota di valutazione, per l'anno 1) 2002: i generali di brigata sino al secondo in ordine di ruolo con            anzianita' di grado pari al 31 dicembre 1998, 2)  2003:  i  generali  di  brigata  con  anzianita'  di grado pari o                   anteriore al 31 dicembre 1999, 3)  2004:  i  generali  di  brigata  con  anzianita'  di grado pari o                   anteriore al 31 dicembre 2000, 4)  2005:  i  generali  di  brigata  con  anzianita'  di grado pari o                   anteriore al 31 dicembre 2001, b) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in                 aliquota di valutazione per l'anno 1)  2002: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31                           dicembre 1997, 2)  2003: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31                           dicembre 1995, 3)  2004: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31                           dicembre 1999, 4)  2005: i colonnelli con anzianita' di grado pari o anteriore al 31                           dicembre 2000, 5) 2006: i primi ventidue colonnelli aventi anzianita' di grado 2001, 6)  2007:  i  rimanenti  colonnelli  con anzianita' di grado 2001 e i        primi dieci colonnelli con anzianita' di grado 2002,
  c) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota                           di valutazione: 1)  per  l'anno  2002,  i  tenenti colonnelli non ancora valutati con      anzianita' di grado pari o anteriore al 1o dicembre 1997. 2)  dall'anno  2003,  e  sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli  aventi  anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le  aliquote  di  valutazione  sono  fissate  con  determinazione del Comandante  Generale  in  modo  da  ricomprendervi, a partire da tale anno,  oltre  agli  ufficiali  gia'  valutati, giudicati idonei e non iscritti  in  quadro, una frazione di tutti gli ufficiali presenti in ruolo  e  non  ancora valutati al grado di colonnello, aventi data di nomina  ad  ufficiale  anteriore al 31 dicembre 1990, rispettivamente                               pari a:                    - per l'anno 2003, un decimo;                     - per l'anno 2004, un nono;                    - per l'anno 2005, un ottavo;                   - per l'anno 2006, un settimo;                    - per l'anno 2007, un sesto;                    - per l'anno 2008, un quinto;                    - per l'anno 2009, un quarto;                    - per l'anno 2010, un terzo;                    - per l'anno 2011, un mezzo;              - per l'anno 2012, i rimanenti ufficiali.
  I  criteri  di  cui all'articolo 28, comma 3, del presente decreto si applicano  a  partire dall'aliquota di valutazione formata per l'anno                                2013; d)  per  l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota                           di valutazione: 1)  per  l'anno  2002,  i  capitani  con  data  di nomina a ufficiale anteriore  al  31  dicembre  1989.  Per  tale  anno  sono formate due    distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:   -  in  prima  aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale                     anteriore al 31 dicembre 1988;   -  in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale                     anteriore al 31 dicembre 1989; 2)  per  l'anno  2003,  i  capitani  con  data di nomina ad ufficiale                   anteriore al 31 dicembre l990; 3) dall'anno 2004 e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianita'  di  grado  anteriore  al  1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione  sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre  dell'anno  di  formazione  delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad  ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni.  Per  gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito e' ridotto a 11 anni.
  2.  Le  aliquote  di  valutazione  del  ruolo  speciale,  nel periodo        transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a)   per  l'avanzamento  al  grado  di  colonnello,  le  aliquote  di valutazione   per  gli  anni  dal  2002  al  2010  sono  fissate  con determinazione  del  Comandante  Generale  tenuto  conto dei transiti                     previsti dall'articolo 43; b)  per  l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota                           di valutazione: 1)  per  l'anno  2002,  i  capitani  con  data di nomina ad ufficiale anteriore  al  31  dicembre  1989.  Per  tale  anno  sono formate due    distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:   -  in  prima  aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale                     anteriore al 31 dicembre 1988;   -  in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale                     anteriore al 31 dicembre 1989;
  2)  per  l'anno  2003,  i  capitani  con  data di nomina ad ufficiale                   anteriore al 31 dicembre 1990; 3)  dall'anno  2004,  e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con  anzianita' di grado anteriore al 1^ gennaio 2011, le aliquote di valutazione  sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre  dell'anno  di  formazione  delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad  ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni.  Per  gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal  ruolo  normale,  nel  computo  di  tale requisito si tiene conto dell'aumento  di  anzianita' di cui all'articolo 43, comma 3, lettera                            b) e comma 4,
  c)  per  l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota                     di valutazione per l'anno: 1) 2002: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31  dicembre  1998;  2)  2003:  i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale  anteriore  al  31  dicembre  1999;  3) 2004: i tenenti con anzianita'  di  nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000; 4) 2005: i tenenti con anzianita' di nomina ad ufficiale anteriore al 31                           dicembre 2001.
  3.  Le  aliquote  di  valutazione  del  ruolo aeronavale, nel periodo        transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota  di  valutazione per l'anno 2005 i colonnelli con anzianita'                di grado non inferiore a sette anni; b)  per  l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota                           di valutazione: 1)  per  l'anno 2002, i capitani con anzianita' di grado anteriore al 31  dicembre 1992 ed i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina a ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d), 2)  per l'anno 2003, i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina ad ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d), 3)  dall'anno  2004,  e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con  anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione  sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre  dell'anno  di  formazione  delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianita' di nomina ad  ufficiale un servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13                                anni, c)  per  l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti un aliquota di  valutazione  per  l'anno  2002  i tenenti con anzianita' di grado                   anteriore al 31 dicembre 1998.
  4.  Sino  all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di  colonnello  delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo  saranno  annualmente  fissate  con determinazione del Comandante   Generale   in   relazione   alla   consistenza  ed  alla composizione  del  ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai                    sensi degli articoli 45 e 46.  |  
|   |                                 Art. 52      (Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio)
  1.  Per  gli  Ufficiali  del  ruolo  normale,  il  numero  annuale di promozioni  ai  gradi  di  seguito  indicati  e' fissato, nel periodo                 transitorio, nelle seguenti unita':                     a) a generale di divisione                        1) 3 per l'anno 2001,                        2) 3 per l'anno 2002,                        3) 5 per l'anno 2003,                        4) 4 per l'anno 2004,                        5) 4 per l'anno 2005.
                        b) a generale di brigata                        1) 9 per l'anno 2001,                        2) 9 per l'anno 2002,                        3) 8 per l'anno 2003,                        4) 8 per l'anno 2004,                        5) 8 per l'anno 2005.
                             c) a colonnello                   1) 35 per gli anni 2001 e 2002, 2)  dall'anno  2003,  e  sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli  aventi  anzianita' di grado anteriore al 1o gennaio 2008, oltre  alle  promozioni  tabellari  previste  dalla  colonna 8, della tabella  I,  allegata al presente decreto, il Comandante Generale, in relazione  alla  consistenza  numerica  dell'aliquota di ufficiali da valutare per la prima volta, ha facolta', con propria determinazione, di conferire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, le promozioni  aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1 del presente decreto. Per  l'anno  2001,  qualora le graduatorie di merito siano state gia' formate,  le  promozioni  aggiuntive  rispetto alla previsione di cui alla  tabella  M,  allegata  alla  legge  12 novembre 1955, n. 1137 e successive  modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante  formazione  di  appositi  quadri  suppletivi nei quali sono iscritti,  in  ordine  di  anzianita'  di  ruolo  gli  ufficiali gia' valutati,  giudicati  idonei  e non iscritti, in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di                               merito. 2.  Il numero delle promozioni annuali al grado di tenente colonnello del  ruolo  normale  e' fissato sino all'anno 2004 compreso, in tante unita' quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione. 3.  Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale  e' pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento  all'unita'  superiore.  La  formazione  dei  relativi quadri  di  avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. Per l'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla  tabella  M,  allegata  alla  legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante  formazione  di  successivi  quadri  suppletivi,  in  numero massimo  di  51  per  ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore.   Per  l'anno  2002  e'  formato  un  distinto  quadro  di avanzamento per ciascuna delle aliquote da cui all'articolo 51, comma 1,  lettera  d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni  di  cui  al presente comma avviene, a decorrere dall'anno              2004, in ordine di graduatoria di merito. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, si applicano, per            il ruolo normale, a decorrere dall'anno 2006. 5.  Per  gli  ufficiali  del  ruolo  speciale,  il  numero annuale di     promozioni e' fissato, nel periodo transitorio come segue: a)  al  grado  di  colonnello,  dall'anno  2002  all'anno  2010,  con determinazione  del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui  all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento             avviene in ordine di graduatoria di merito; b) al grado di maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in tante unita' quanti  sono  i  capitani  inseriti  in  aliquota di valutazione. Per l'anno 2002 e' formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle   aliquote  di  cui  all'articolo  51,  comma  1,  lettera  d). L'iscrizione  nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di                        anzianita' di ruolo.
  6.  Le  promozioni  al  grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate,  per  gli  anni dal 2002 al 2005 compreso, in due unita'. Le promozioni  al  grado di maggiore nel ruolo aeronavale, sino all'anno 2003  compreso,  sono  fissate in tante unita' quanti sono i capitani inscritti  in  aliquota  di  valutazione.  L'iscrizione  nei relativi   quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. 7.  Sino  all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di  colonnello  delle diverse specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo   e'   annualmente   fissato  con  determinazione  del Comandante   Generale,   in   relazione   alla   consistenza  e  alla composizione  del  ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai                    sensi degli articoli 45 e 46. 8.  Le  promozioni  di  cui  ai  commi 2 e 3, sono conferite anche in eccedenza  rispetto  alle  dotazioni  organiche  previste per ciascun         grado dalla tabella I allegata al presente decreto. 
                                  Nota all'art. 52:   -  Si  riporta  il  testo  della  tabella M allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (v. nota alle premesse):                                                            Tabella M                                      (Prevista dall'art. 3, comma 6)
           ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO            PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA                          - RUOLO NORMALE -             ----> Vedere tabella nel formato PDF <----
                           |  
|   |                                 Art. 53          (Disposizioni comuni per il periodo transitorio)
  1.  Per  gli  anni e nei casi non previsti nel presente capo, qualora non  diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle  1 2, 3 e 4 allegate ai presente decreto. A tal fine, i cicli di  promozione  fissati  nelle  medesime  tabelle decorrono dall'anno successivo  a  quello  disciplinato,  per ciascun grado, nel presente                                capo. 2.  Sino  all'anno 2008 compreso, in relazione a variazioni superiori al   10%   rispetto  alla  consistenza  organica  dei  ruoli  nonche' all'esigenza   di  mantenimento  di  adeguati  e  paritari  tassi  di avanzamento  e  di  elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante  Generale  e'  autorizzato  a  modificare annualmente, con propria  determinazione,  per  i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello,   dei   ruoli  del  servizio  permanente,  il  numero  di promozioni  ai  gradi superiori, nonche' le aliquote di valutazione e le  permanenze  minime  nei  gradi  in  cui  l'avanzamento avviene ad        anzianita', fermi restando gli organici complessivi. 3.  Gli  ufficiali  del  servizio  permanente  a disposizione, di cui all'articolo  48,  della  legge  l2  novembre  1955,  n.  1137,  sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla  cessazione  dal  servizio  permanente e per limiti di eta'. Gli stessi  possono  essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per           gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
                          4. Sino all'anno 2006 a)  sono  banditi  concorsi  straordinari  per titoli ed esami per il reclutamento  di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo  della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che  hanno  compiuto  il  44^ anno di eta' ed in possesso degli altri requisiti  previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma  2.  Tra  i  titoli  da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza e' attribuita all'anzianita' di servizio e  ai  periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver  superato  un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi  e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello   stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo; b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' indetto per  4 posti ed e' ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori,  ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera                       a) del presente comma; c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto                            per 4 posti. 
                                            Nota all'art. 53:             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  della legge 12          novembre 1955, n. 1137 (v. nota alle premesse):             "Art.  48.  Qualora in un grado non si raggiunga dorante          l'anno,  per  insufficienza di vacanze nel grado superiore,          il  numero  delle  promozioni  stabilite  dalle tabelle, il          Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze          ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.             Nei  gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli          organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado          e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di          eta'.             Nei  gradi  in  cui  l'avanzamento ha luogo a scelta, le          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli          organici,  nell'ordine  di ruolo, gli ufficiali idonei, non          iscritti in quadro di avanzamento.             Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli          organici,   nell'ordine  di  ruolo,  gli  ufficiali  idonei          all'avanzamento   a   scelta,   non   iscritti  in  quadro,          appartenenti  al grado immediatamente superiore a quello in          cui   occorrono   le   vacanze  e  promuovendo  altrettanti          ufficiali di tale ultimo grado.             Se  nel  grado  immediatamente superiore a quello in cui          occorre  formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le          vacanze   nel  grado  in  cui  l'avanzamento  ha  luogo  ad          anzianita'  sono  formate  collocando  in soprannumero agli          organici  gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore          permanenza  nel  grado  e,  a parita' di permanenza, quelli          piu'  vicini  al  limite di eta', e promuovendo altrettanti          ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.             Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai          sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono          trasferiti  nella  posizione di "a disposizione" al termine          di  due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal          limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.             Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai          sensi  del  terzo e quarto comma del presente articolo, ove          gia'  valutati  almeno  tre  volte,  sono  trasferiti nella          posizione  di  "a  disposizione" a decorrere dal 1o gennaio          dell'anno   cui   si  riferisce  l'ultima  valutazione.  Se          all'atto  del  collocamento  in  soprannumero  il quadro di          avanzamento  per  l'anno  successivo  non  sia stato ancora          formato,  gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione          di  soprannumero  fino  alla data di formazione del quadro:          qualora  dichiarati  idonei ma non iscritti in quadro, sono          trasferiti  a  disposizione  con  decorrenza dall'inizio di          validita'  del  quadro  stesso. Gli ufficiali che non siano          stati  gia'  valutati  tre  volte, sono nuovamente valutati          dopo  il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le          tre valutazioni.             Nei  casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati          in  soprannumero  agli organici ai sensi del terzo e quarto          comma  del  presente articolo, sempreche' nel frattempo non          siano  dichiarati  non  idonei, sono valutati nuovamente di          anno  in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino          all'anno  nel  quale  si  forma  il  quadro di avanzamento:          qualora  dichiarati  idonei  ma non iscritti in quadro sono          collocati  a  disposizione  con  decorrenza  dall'inizio di          validita' del quadro stesso".
                           |  
|   |                                 Art. 54                    (Commissioni di avanzamento)
  1.  Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di  cui  all'articolo 16, e' composta anche dai generali di divisione                  di cui all'articolo 50, comma 2. 2.  Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali  di  divisione  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sono  individuati  nei  sette piu' anziani in ruolo con priorita' per        quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo. 3.   Restano   ferme,   anche   nel  periodo  transitorio,  le  altre                disposizioni di cui all'articolo 17.  |  
|   |                                 Art. 55
                 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo     tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza)
     1. Gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo hanno, nell'esercizio    delle    funzioni    proprie    della   specialita' d'appartenenza,  le  medesime  attribuzioni,  facolta'  e  competenze riconosciute  dalle  leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze Armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni, in particolare essi:   a)  in  relazione  alle  esigenze di servizio e limitatamente alle proprie  attribuzioni,  possono  essere  impiegati  in  operazioni di istituto e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' e infortuni,   b)  possono  essere  chiamati  a  svolgere  presso gli istituti di istruzione  delle  Forze  armate  e  delle Forze di polizia attivita' didattiche nel settore di competenza.
     2.  Il  personale  di  cui  al comma 1 e' esonerato dall'esercizio delle  funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.  |  
|   |                                 Art. 56                        Precedenza al comando
    1.  Gli  ufficiali  del  ruolo  normale, del ruolo aeronavale e del ruolo  speciale  hanno  la  precedenza  al  comando  sugli  ufficiali parigrado del ruolo tecnico logistico amministrativo.  2.  Gli  ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli  ufficiali  parigrado  di  eguale anzianita' assoluta dei ruoli aeronavale e speciale.  |  
|   |                                 Art.57       (Disciplina del corpo superiore di polizia tributaria)
  ""1.  L'articolo  5,  della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887, come modificato  dall'articolo  1  della  legge  3  maggio  1971 n. 320, e dall'articolo  3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:   1.  Il  corso  superiore  di  polizia tributaria provvede all'alta qualificazione  professionale  degli  ufficiali del ruolo normale del Corpo  della  Guardia  di  finanza,  mediante il perfezionamento e il completamento  della  loro  preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento  di  incarichi  di  comando, di stato maggiore o di elevato  impegno,  anche  in ambito internazionale, che richiedono la soluzione  di  problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.   2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata  di  due  anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del  ruolo  normale  vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire  annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia  di  finanza.  Alla  data di indizione del concorso i tenenti colonnelli  devono  essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del  grado.  Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.   3.  Per  essere  ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso   dal  termine  di  scadenza  della  presentazione delle domande, la   qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non  devono  essere,  al  termine  di scadenza della presentazione   delle  domande,  imputati  in  procedimenti penali per delitto non   colposo,  ne  sottoposti  a procedimento disciplinare da cui possa   derivare  una  sanzione  di stato ovvero sospesi dall'impiego o in   aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o   economiche
     4.  La  partecipazione  al concorso non e' ammessa per piu' di due volte,  ancorche'  non  consecutive.  Dal computo di tale limite sono escluse  le  partecipazioni  ai  concorsi  al  termine  dei  quali il concorrente   sia   stato   giudicato  idoneo  e  classificato  nella graduatoria  di  merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.  Alla  valutazione  dei  titoli e delle prove d'esame provvede apposita  commissione  presieduta  dal  Comandante  in  seconda della Guardia  di  finanza.  Tale  commissione  puo'  essere  suddivisa  in sottocommissioni  ed  e'  nominata  con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.   5.  Le  finalita',  gli  obiettivi  e  l'organizzazione  del corso superiore,  nonche'  le  modalita'  concorsuali  per  l'accesso  sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso  si  svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei.  Le  materie ed i relativi  programmi  sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.   6.  La  disposizione  di  cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.""
     2.  I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di  Scuola di polizia tributaria non sono piu' previsti a partire dal concorso  per  l'ammissione  al Corso Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.   3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  un vigore del presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320. 
                                            Nota all'art. 57:             -  Per l'argomento della legge 24 ottobre 1966, n. 887 e          della  legge  3 maggio 1971, n. 320, v. nota alle premesse.          La  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, recante "Misure di          razionalizzazione  della  finanza  pubblica", e' pubblicata          nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale del 29          dicembre 1995, n. 302.             -  Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,          n. 400, vedi nota all'art. 6.
                           |  
|   |                                 Art. 58
   (Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia                        e delle Forze Armate)
     1.  Dalla  data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di  cui  all'articolo  71  del  decreto  legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5, della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15  marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali  degli  ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia  di  finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per  l'effetto  del  presente  decreto  e degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi  1  e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito: a) generali di corpo d'armata : dirigente generale di livello B, b) generali di divisione : dirigente generale, c) generale di brigata : dirigente superiore, d) colonnello : primo dirigente, e) tenente colonnello maggiore: vice questore aggiunto, f) capitano : commissario capo, g) tenente : commissario.
     2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in  servizio  permanente  degli  altri  ruoli  e  ai funzionari degli omologhi  ruoli  della  Polizia  di  Stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.   3.  A  decorrere  dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione  disposta  dai  commi  1  e  2  sono  estesi  agli ufficiali  in  servizio  permanente  dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  nonche'  agli ufficiali  piloti  in  ferma  dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.   4.  L'equiparazione  tra  i  gradi  e  le  qualifiche prevista dal presente  articolo  non  si  applica agli ufficiali di complemento in servizio  di  prima  nomina  e  in  rafferma,  ai  quali  continua ad applicarsi,  in  deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo al VI livello retributivo. 
                                            Nota all'art. 58:             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 3, 5 e 7 della          legge 31 marzo 2000, n. 78 (v. nota al titolo):             "Art.   3   (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo          forestale  dello  Stato).  1.  Il  Governo  e'  delegato ad          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni          transitorie:          a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo             forestale  dello Stato con determinazione della relativa             consistenza  organica,  in  sostituzione delle dotazioni             organiche  di  VII,  VIII  e  IX  qualifica  funzionale,             nonche'  delle  modalita'  di progressione di carriera e             del corso di formazione;          b) revisione   delle   disposizioni   per   l'accesso  alle             qualifiche   dirigenziali   per   l'attribuzione   delle             relative  funzioni,  prevedendo l'accesso alla qualifica             di  primo dirigente limitatamente al personale del ruolo             di  cui  alla  lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la             ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;          c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di altro             nuovo  ruolo  o  nuove qualifiche e determinazione delle             relative   consistenze  organiche,  delle  modalita'  di             accesso, di formazione e di progressione.
               2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,          il  personale  del ruolo dei funzionari del Corpo forestale          dello  Stato  riveste le qualifiche di ufficiale di polizia          giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.             3.  Gli  schemi di decreti legislativi di cui al comma 1          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti          giorni:  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareti previsti          dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle Commissioni          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.             4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'articolo 8".             "Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia          di  Stato).  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il          termine  di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti          legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale          dei ruoli di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo          i seguenti principi e criteri direttivi:          a) riordinamento   dei  ruoli  del  personale  direttivo  e             dirigente  della Polizia di Stato, mediante soppressione             o   istituzione  di  nuovi  ruoli  o  qualifiche,  anche             prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di             livello   B   con  consistenza  organica  adeguata  alle             funzioni  da  assolvere  e  all'armonico  sviluppo delle             carriere,  con  conseguente rideterminazione del livello             dirigenziale  del prefetto avente funzioni di Capo della             polizia  -  Direttore generale della pubblica sicurezza,             al  fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di             cui  all'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121,             ed  il  mantenimento della posizione funzionale connessa             all'esercizio  delle sue attribuzioni, provvedendo anche             alla  revisione delle modalita' di accesso, dei relativi             corsi  di formazione in modo coerente con la riforma dei             cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i             ruoli  di  nuova  istituzione,  le relative funzioni, ad             esclusione   di  quelle  che  comportano  una  specifica             qualificazione;          b) integrazione  delle  disposizioni  relative  all'accesso             alle  qualifiche  dirigenziali  della  Polizia di Stato,             prevedendo   che   l'accesso  alla  qualifica  di  primo             dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata             e  comunque  non  inferiore  al  venti  per  cento delle             vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato             al   personale,   in  possesso  del  diploma  di  laurea             rispettivamente  prescritto,  dei  ruoli dei commissari,             dei  direttori  tecnici  e  dei  sanitari  e conseguente             determinazione delle relative disposizioni di raccordo;          c) previsione  che  i  dirigenti  della  Polizia  di  Stato             possano  essere  temporaneamente collocati, entro limiti             determinati, non superiori al 5 percento della dotazione             organica,  e  per  particolari  esigenze di servizio, in             posizione   di   disponibilita',   anche  per  incarichi             particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque             la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al             conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di             funzione non coperti;          d) adeguamento   delle   disposizioni   concernenti  l'eta'             pensionabile  e  il  trattamento  pensionistico, gia' in             vigore  per il personale della Polizia di Stato, tenendo             conto,   relativamente   all'eta'   pensionabile,  delle             disposizioni    in   vigore   per   il   personale   dei             corrispondenti  ruoli  delle  Forze  di polizia anche ad             ordinamento militare;          e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge             10 ottobre 1916, n. 668;          f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
               2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente          rappresentative  a  livello  nazionale  del personale della          Polizia  di  Stato,  che esprimano il parere nei successivi          venti  giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti          pareti  pervenuti  entro  il  termine  ed agli altri pareri          previsti  dalla  legge,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei          deputati  e  al Senato della Repubblica per il parere delle          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, esteso          anche  alle  conseguenze  di  carattere finanziario, che si          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.             3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, e'          consentito,    a   domanda   e   previa   intesa   tra   le          amministrazioni    interessate,    il   trasferimento   dei          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e          direttive    della    Polizia    di   Stato   nelle   altre          amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2,          del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti          dei  posti disponibili per le medesime qualifiche possedute          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle          disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre          1999,    n.   488.   Qualora   il   trattamento   economico          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello          percepito    nell'amministrazione    di   provenienza,   il          dipendente    trasferito    percepisce,    fino    al   suo          riassorbimento,   un   assegno   ad   personam  di  importo          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un          periodo  non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data di          entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1          il  trasferimento  puo'  essere effettuato, con le medesime          modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti interessati, salvo          rifiuto  dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da          esprimere  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza          medesima.             4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'articolo 8".             "Art.  7 (Disposizioni comuni). I decreti legislativi di          cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando          la  dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla          proposta  dei  Ministri  interessati,  di  concerto  con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  con il Ministro per la funzione pubblica e, per          quanto   concerne  l'organizzazione  territoriale,  con  il          Ministro dell'interno, se non proponente.             2.  Per  le  sole disposizioni concernenti l'ordinamento          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interno,          della difesa e delle finanze se non proponenti.             3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  ed i          regolamenti  di  cui all'articolo 6 non dovranno comportare          modifiche della normativa relativa al trattamento economico          del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi          di spesa di cui all'articolo 8.             4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei  decreti          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti          legislativi, fino al 31 dicembre 2001".             -  Per  il  testo  dell'articolo 4 della citata legge n.          78/2000 v. nota al titolo.             -  La  legge  1o  aprile  1981,  n.  121, recante "Nuovo          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta          Ufficiale  del  10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo          dell'articolo 16:             "Art.  16  (Forze  di  Polizia).  Ai  fini  della tutela          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi          ordinamenti e dipendenze:             a)   l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in          servizio permanente di pubblica sicurezza;             b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al          mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per          il servizio di pubblico soccorso".             - La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il          reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di          complemento  delle forze armate e modifiche ed integrazioni          20   novembre   1980,   n.  224,  riguardanti  lo  stato  e          l'avanzamento  degli  ufficiali  delle forze armate e della          Guardia   di   finanza",   e'  pubblicato  nel  supplemento          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 31 maggio 1986, n.          125.             - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: "Norme sul          servizio   militare   di   leva   e  sulla  ferma  di  leva          prolungata",  e'  pubblicata nel supplemento ordinario alla          Gazzetta  Ufficiale  del 15 gennaio 1987, n. 11; si riporta          il testo dell'articolo 32:             "Art.  32 (Trattamento economico). 1. Al sottotenente di          complemento  e  gradi  corrispondenti, in servizio di prima          nomina   o   richiamato   a   domanda,  compete  lo  stesso          trattamento,   al  netto  delle  ritenute  assistenziali  e          previdenziali,   del  pari  grado  in  servizio  permanente          effettivo.             2.  Al  sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva          prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto          delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado          in ferma volontaria.             3.  Ai  sottotenenti di complemento in servizio di prima          nomina,   e   gradi   corrispondenti,  ed  ai  sergenti  di          complemento  e  gradi  corrispondenti,  e'  corrisposta  la          tredicesima mensilita'.             4.  L'indennita'  di  rischio,  nei  casi e nelle misure          previste  dal  regolamento  approvato  con  il  decreto del          Presidente  della  Repubblica  5  maggio  1975,  n. 146, e'          corrisposta  anche  al  personale  di  cui al comma 3 ed ai          graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata          o in ferma volontaria.             5.  Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono          attribuite   le   paghe   nette  giornaliere  nella  misura          percentuale  di  cui  alla  tabella  allegata alla presente          legge  rispetto  al  valore  della retribuzione mensile del          grado  iniziale  del  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in          servizio  permanente,  costituita  dallo  stipendio mensile          iniziale   lordo  e  dall'indennita'  integrativa  speciale          vigente  per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni          anno".
                           |  
|   |                                 Art. 59 (Adeguamento  dei  ruoli  e  delle rispettive dotazioni organiche dei                               ruoli)
     1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l988, n  400,  con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le  dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  previste  dal presente decreto  potranno  essere  modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando  il  volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli  stessi,  al  fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento  delle  esigenze  operative  e  di  funzionalita' del sostegno tecnico logistico.   2. Parimenti, qualora entro il 2005 sia constatata la non adeguata rispondenza  alle esigenze operative e funzionali di uno o piu' ruoli di  cui  all'articolo  3, puo' procedersi alla modifica degli stessi, fermi  restando  il  volume  organico  complessivo  ed  i  profili di carriera e senza oneri aggiuntivi. 
                                            Nota all'art. 59:             -  Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,          n. 400, v. nota all'art. 6.
                           |  
|   |                                 Art. 60 (Adeguamento   delle   specialita'   del   ruolo   tecnico  logistico                           amministrativo)
     1.  Fermi  restando  l'organico  complessivo  e  il  numero  delle promozioni annuali previsti dal presente decreto per il ruolo tecnico logistico   amministrativo,  possono  essere  disposti,  senza  oneri aggiuntivi,  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  modifiche  all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione,  accorpamento,  O  istituzione di nuove specialita', ai fine  di  adeguarla  alle  effettive  esigenze  di  sostegno  tecnico logistico.  |  
|   |                                 Art. 61       (Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli)
     1.  Gli  ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in  altro  ruolo  non  possono  transitare  nuovamente  nel  ruolo di provenienza, ne' in altro ruolo.   2.  Non  e' ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno  conseguito  il  titolo di Scuola di Polizia Tributaria, di cui alla  legge  3  maggio  1971,  n.  320,  e successive modificazioni e integrazioni. 
                                            Nota all'art. 61:             -  Per l'argomento della legge 3 maggio 1971, n. 320, v.          nota alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 62                         (Norme applicabili)
     1.  Agli  ufficiali  dei  ruoli  normale,  aeronavale,  speciale e tecnico  logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non  previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia   di   reclutamento,  stato  giuridico  e  avanzamento  degli ufficiali dell'Esercito.   2.  Le  assunzioni  di  personale  derivanti  dall'attuazione  del presente  decreto  sono  attuate  nel  rispetto  delle  procedure  di programmazione  previste  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                                            Nota all'art. 62:             - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per          la  stabilizzazione  della finanza pubblica", e' pubblicata          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 30          dicembre  1997,  n.  302; si riporta il testo dell'art. 39:          "Art.  39 - Capo II - (Disposizioni in materia di personale          e    di    attivita'   delle   amministrazioni   pubbliche.          Disposizioni  in  materia  di assunzioni di personale delle          amministrazioni  pubbliche  e  misure di potenziamento e di          incentivazione  del part-time). 1. Al fine di assicurare le          esigenze  di  funzionalita' e di ottimizzare le risorse per          il  migliore  funzionamento dei servizi compatibilmente con          le  disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di          vertice  delle  amministrazioni  pubbliche sono tenuti alla          programmazione   triennale  del  fabbisogno  di  personale,          comprensivo  delle  unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,          n. 482.             2.   Per   le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale   della   scuola   dall'articolo  40,  il  numero          complessivo  dei dipendenti in servizio e' valutato su basi          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica.  Per  l'anno  1998,  il predetto          decreto  e'  emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,          con  l'obiettivo  della riduzione complessiva del personale          in  servizio  alla data del 31 dicembre 1998, in misura non          inferiore  all'1  per cento rispetto al numero delle unita'          in  servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre          1999   viene   assicurata  una  riduzione  complessiva  del          personale  in  servizio in misura non inferiore all'1,5 per          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data          del  31  dicembre  1997.  Per l'anno 2000 e' assicurata una          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione          previsti  per  gli anni precedenti, e' fatta salva la quota          di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999,          n.  68.  Nell'ambito della programmazione e delle procedure          di    autorizzazione    delle   assunzioni,   deve   essere          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.             2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo          bimestre di ogni anno.             3.   Per   consentire   lo   sviluppo  dei  processi  di          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  ministri          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque  subordinare  all'indisponibilita' di personale da          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.             3-bis.   A   decorrere   dall'anno  1999  la  disciplina          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare a          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno          adempimento  dei  compiti  istituzionali  3-ter. Al fine di          garantire   la   coerenza  con  gli  obiettivi  di  riforma          organizzativa    e    riqualificazione   funzionale   delle          amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione          ad  assumere  devono  essere  corredate  da  una  relazione          illustrativa     delle    iniziative    di    riordino    e          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei ministri, ai fini          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova          classificazione  del  personale, certificata dai competenti          organi  di  controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla          Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la          compatibilita'      economico-finanziaria,     ai     sensi          dell'articolo  45,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3          febbraio  1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione          di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto          integrativo.  Nel  caso  in  cui  il  riscontro abbia esito          negativo, le parti riprendono le trattative.             4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1          a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.             5.  Per  il  potenziamento  delle attivita' di controllo          dell'amministrazione finanziaria si provvede coni criteri e          le  modalita'  di  cui  al  comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.             6.  Al  fine  di  potenziare  la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio          ispettivo.             7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente          del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro del lavoro e          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione economica, entro novanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni          parlamentari,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della          legge  23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.             8.  Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri          e modalita':          a) i  concorsi  sono  espletati  su  base  circoscrizionale             corrispondente    ai    territori    regionali    ovvero             provinciali,  per  la  provincia  autonoma  di Trento, o             compartimentale,    in    relazione    all'articolazione             periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;          b) il  numero dei posti da mettere a concorso nella settima             qualifica    funzionale   in   ciascuna   circoscrizione             territoriale e' determinato sulla base della somma delle             effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici             aventi  sede nella circoscrizione territoriale medesima,             fatta  eccezione  per  quelli  ricompresi nel territorio             della  provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai             profili   professionali   di   settima,  ottava  e  nona             qualifica  funzionale, ferma restando, per le ultime due             qualifiche,  la disponibilita' dei posti vacanti. Per il             profilo   professionale   di   ingegnere   direttore  la             determinazione  dei  posti  da  mettere a concorso viene             effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento             il  profilo professionale medesimo e quello di ingegnere             direttore  coordinatore appartenente alla nona qualifica             funzionale;          c) i  concorsi  consistono in una prova attitudinale basata             su  una  serie  di  quesiti  a  risposta multipla mirati             all'accertamento   del   grado  di  cultura  generale  e             specifica,  nonche'  delle  attitudini  ad  acquisire le             professionalita'  specialistiche  nei settori giuridico,             tecnico,    informatico,    contabile,    economico    e             finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente             profilo  professionale.  I  candidati che hanno superato             positivamente  la  prova  attitudinale  sono  ammessi  a             sostenere un colloquio interdisciplinare;          d) la  prova  attitudinale  deve  svolgersi  esclusivamente             nell'ambito    di    ciascuna    delle    circoscrizioni             territoriali;          e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura             concorsuale.
               9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si applicano le          disposizioni  dell'articolo  11,  commi  settimo  e ottavo,          della   legge   4  agosto  1975,  n.  397,  in  materia  di          graduatoria   unica  nazionale,  quelle  dell'articolo  10,          ultimo   comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione  di          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.             10.  Per  assicurare  forme piu' efficaci di contrasto e          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'articolo          55,  comma  2, lettera b), del decreto del Presidente della          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.             11.  Dopo  l'immissione in servizio del personale di cui          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli          ruoli.             12.  Per  la  copertura dei posti vacanti le graduatorie          dei   concorsi  pubblici  per  il  personale  del  Servizio          sanitario   nazionale,   approvare  successivamente  al  31          dicembre   1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al  31          dicembre 1998.             13.  Le  graduatorie  dei concorsi per esami, indetti ai          sensi  dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla          data della loro approvazione.             14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21          marzo  1988,  n.  16,  convertito,  con modificazioni dalla          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.             15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste          dal  comma  3,  personale  dotato di alta professionalita',          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla          rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3,          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione          delle  necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di          nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.             16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti sono          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere  dal  1o  gennaio  1994  secondo  quanto previsto          dall'articolo  1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.          549,  che  richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,          comma  8,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724. br; 17. Il          termine  del  31  dicembre 1997, previsto dall'articolo 12,          comma  3,  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n. 669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31          dicembre 1998.             18.  Allo  scopo  di ridurre la spesa derivante da nuove          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non          puo'  comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento delle          assunzioni  autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che non          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivare          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.             18-bis.  E' consentito l'accesso ad un regime di impegno          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali          di lavoro.             19.  Le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,          industria,  artigianato e agricoltura, le aziende egli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle          spese di personale.             20.   Gli   enti  pubblici  non  economici  adottano  le          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il          disposto di cui ai commi 2 e 3.             20-bis.  Le  amministrazioni pubbliche alle quali non si          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.             20-ter.     Le     ulteriori     economie    conseguenti          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui          all'articolo  43,  comma  5, ai fondi per la contrattazione          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni          e  gli  enti  che  abbiano  proceduto  a ridurre la propria          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque          utilizzare le maggiori economie conseguite.             21.   Per   le  attivita'  connesse  all'attuazione  del          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.             22.  Al  fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente          alle  amministrazioni  di cui agli articoli 1, comma 2 e 2,          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le          disposizioni  previste  dall'articolo  17,  comma 14, della          legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Il  personale di cui al          presente    comma   mantiene   il   trattamento   economico          fondamentale   delle   amministrazioni   o  degli  enti  di          appartenenza  e i relativi oneri rimangono a carico di tali          amministrazioni  o  enti.  Al  personale di cui al presente          comma   sono   attribuiti  l'indennita'  e  il  trattamento          economico  accessorio spettanti al personale di ruolo della          Presidenza  del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli.          Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei          ministri  e'  valutabile  ai  fini della progressione della          carriera e dei concorsi.             23.  All'articolo  9,  comma  19,  del  decreto-legge 1o          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla          legge  28  novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".          Al  comma  18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,          n.  549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera          c),  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, le parole "31          dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre          1998".  L'eventuale  trasformazione  dei contratti previsti          dalla  citata  legge  n.  549  del 1995 avviene nell'ambito          della  programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente          articolo.             24.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma          115,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita'          complessiva  di  giovani iscritti alle liste di leva di cui          all'articolo 37 del decreto del Presidente della RepubbLica          14  febbraio  1964,  n.  237,  da  ammettere annualmente al          servizio  ausiliario  di  leva  nelle  Forze di polizia, e'          incrementato  di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di          Stato,  all'Arma  dei carabinieri ed al Corpo della guardia          di   finanza,  in  proporzione  alle  rispettive  dotazioni          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al          presente articolo.             25.   Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario  adottato.  I decreti di cui all'articolo 1,          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.             26.  Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del          dipendente.             27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L.          23  dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro          a  tempo  parziale,  si  applicano  al personale dipendente          delle  regioni e degli enti locali finche' non diversamente          disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.             28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.          633,  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29          settembre  1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste          dall'articolo l, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
                           |  
|   |                                 Art. 63                (Avanzamento per meriti eccezionali)
     1.  I  marescialli  aiutanti  del  Corpo  della Guardia di finanza possono conseguire avanzamento straordinario per meriti eccezionali e promozione  straordinaria  per  benemerenze di servizio, disciplinati dagli  articoli  60  e  61 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al grado di sottotenente del ruolo speciale. 
                                            Note all'art. 63:             - Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del decreto          legislativo 12 maggio 1995, n.199 (v. nota all'art. 8):             "Art.   60   (Avanzamento   straordinario   per   meriti          eccezionali).  1.  L'avanzamento  straordinario  per meriti          eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale          che,  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni,  abbia reso          servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di          possedere    qualita'    intellettuali,    di   cultura   e          professionali  cosi' preclare da dare sicuro affidamento di          adempiere  in  modo  eminente le attribuzioni e le funzioni          del grado superiore.             2.  Per  essere  proposto  per  l'avanzamento per meriti          eccezionali,  il  sottufficiale  deve avere compiuto almeno          meta'  della  permanenza  minima nel grado stabilita, dalle          tabelle  D/l  e  D/2  allegate  al  presente  decreto,  per          l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e          non  aver  gia'  conseguito  nel  corso  della  carriera un          avanzamento  straordinario  per  meriti  eccezionali  o una          promozione   per  benemerenze  di  servizio  ai  sensi  del          successivo art. 61.             3.  La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e'          formulata   dal   generale   dal   quale  il  sottufficiale          gerarchicamente  dipende  ed  e' corredata dei pareri delle          autorita'  gerarchiche  superiori.  Qualora  una  di queste          autorita'  esprima  parere  contrario  la proposta non puo'          avere ulteriore corso.             4.  Sulla  proposta di promozione per meriti eccezionali          decide  il Ministro delle finanze, previo parere favorevole          espresso,   all'unanimita',  dalla  competente  commissione          permanente  di  avanzamento  per  i  sottufficiali. Qualora          quest'ultima  non esprima parere favorevole all'unanimita',          ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere          ulteriore corso.             5.     Il    sottufficiale    riconosciuto    meritevole          all'avanzamento  per  meriti  eccezionali  e'  promosso con          decorrenza   dalla   data   della   proposta,  con  decreto          ministeriale  che  ne  reca la motivazione. I sottufficiali          riconosciuti    meritevoli   all'avanzamento   per   meriti          eccezionali   con  proposte  di  pari  data  sono  promossi          nell'ordine  con  il  quale essi sono iscritti nel relativo          ruolo.             6.  L'avanzamento  straordinario  per meriti eccezionali          alle  condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di          cui  ai  precedenti  commi,  puo' anche essere disposto nei          confronti  dei  sottufficiali  che  rivestano, da almeno un          anno, il grado apicale del titolo "sovrintendenti". In tale          caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di          avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito          con    determinazione   ministeriale   che   ne   reca   la          motivazione".             "Art.61  (Promozione  straordinaria  per  benemerenze di          servizio).  1.  La promozione straordinaria per benemerenze          di  servizio puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale          che,  effettivamente  e personalmente, abbia partecipato ad          operazioni  di  polizia  o di servizio di rilevante entita'          dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,          chiaro   senso   di  responsabilita'  e  spiccate  qualita'          professionali  e  militari, tali da dare sicuro affidamento          di  adempiere  in  modo  esemplare  le  funzioni  del grado          superiore.             2.    Per    essere   proposto   per   tale   promozione          straordinaria,  il  sottufficiale deve aver compiuto almeno          tre   quarti  della  permanenza  nel  grado  stabilita  per          l'avanzamento  ad anzianita' e a scelta dalle tabelle D/1 e          D/2 allegate al presente decreto e non aver gia' conseguito          nel  corso  della  camera una promozione per benemerenze di          servizio  ovvero  un  avanzamento  straordinario per meriti          eccezionali di cui all'art. 60.             3.   La   proposta   di   promozione  straordinaria  per          benemerenze  di  servizio  e'  formulata  dal comandante di          Corpo   o   equipollente   dal   quale   il   sottufficiale          gerarchicamente  dipende  ed  e' corredata dei pareri delle          autorita'  gerarchiche  superiori.  Qualora  una  di queste          autorita'  esprima  parere  contrario, la proposta non puo'          avere ulteriore corso.             4.  Sulla  proposta  di  promozione  per  benemerenze di          servizio  decide  il  Ministro delle finanze, previo parere          favorevole   espresso,   all'unanimita',  dalla  competente          commissione  permanente di avanzamento per i sottufficiali.          Qualora   quest'ultima   non   esprima   parere  favorevole          all'unanimita',   ovvero   esprima   parere  contrario,  la          proposta non puo' avere ulteriore corso.             5.    Il    sottufficiale,    riconosciuto    meritevole          all'avanzamento  per  benemerenze  di servizio, e' promosso          con  decorrenza  dalla  data  della  proposta  con  decreto          ministeriale  che  ne reca la motivazione. I sottufficiali,          riconosciuti  meritevoli all'avanzamento per benemerenze di          servizio,   con   proposta  di  pari  data,  sono  promossi          nell'ordine  con  il  quale essi sono inseriti nei relativi          ruoli.             6.    Non    possono    beneficiare   della   promozione          straordinaria   per  benemerenze  di  servizio  coloro  che          rivestono il grado apicale di ciascun ruolo".
                           |  
|   |                                 Art. 64             (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali                  medici della Guardia di finanza)
     1.   In  relazione  alle  esigenze  di  carattere  sanitario,  gli ufficiali  medici  in  servizio  nel  Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano,   con  voto  deliberativo,  alle  commissioni  medico   ospedaliere di prima e seconda istanza di cui agli articoli 1 e 5,   della legge 11 marzo 1926, n. 416, e all'articolo 165, del decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   allorche'  vengano  prese  in esame pratiche relative al personale   della  Guardia  di  finanza.  La  commissione  medico  ospedaliera   chiamata  a  pronunciarsi  ai  fini della concessione dei benefici   previsti  dalla  legge  13  agosto  1980,  n.  466, dalla legge 20   ottobre   1990,  n.  302,  e  dal  decreto  del  Presidente  della   Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, nonche' dalla legge 23 novembre   1998,  n.  407,  e'  integrata anche da due ufficiali medici della   Guardia  di  finanza  nominati  con  determinazione del Comandante   Generale,  allorquando  il  relativo  procedimento si riferisce ai   superstiti  del personale del Corpo vittima del dovere e in favore   degli   stessi  militari  che  abbiano  riportato  le  invalidita'   indicate nelle suddette leggi nell'adempimento del dovere; b) partecipano,  con  voto  deliberativo, nel numero di due ufficiali   superiori  con  funzioni  di  membro  aggiunto,  alle  sezioni del   Collegio  medico  legale  di  cui  all'articolo 11, della legge 11   marzo  1926,  n.  416,  allorche'  sono  prese  in  esame pratiche   relative al personale del Corpo della Guardia di finanza; c) svolgono  attivita'  di  medico nel settore del lavoro nell'ambito   delle  strutture  del  Corpo  della Guardia di finanza. Coloro che   hanno  svolto  per  almeno  quattro  anni  tali  attribuzioni sono   altresi'  preposti  alle  attivita'  di  sorveglianza  e vigilanza   nonche'  a quella di medico competente previste dalle disposizioni   in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di lavoro, ai sensi della   vigente normativa; d) a  richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale   del Corpo, ai sensi della legge 11 marzo 1926, n. 416, avanti alle   commissioni  medico  ospedaliere  deputate  all'accertamento della   dipendenza da causa di servizio di infermita' contratte.
     2.  Ai  fini  del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza puo': a) stipulare   particolari   convenzioni   con   strutture  sanitarie   pubbliche  e,  ove  necessario,  anche  con singoli professionisti   nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; b) fruire,  a  livello  locale  come  centralmente,  a  condizione di   reciprocita',  delle  strutture sanitarie e veterinarie di singola   Forza Armata e di Polizia. 
                                            Nota all'art. 64:             -  La  legge  11  maggio  1926,  n.  416, recante "Nuove          disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti          medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei          personali  dipendenti  dalle  amministrazioni militari e da          altre  amministrazioni  dello  Stato",  e' pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64; si riporta il          testo degli articoli 1, 5 e 11:             "Art.  1.  Per  i  personali  civili, militari ed operai          dipendenti  dall'amministrazione  della guerra, le pratiche          tendenti  al  riconoscimento  da  causa  di  servizio delle          ferite,  lesioni  ed  infermita'  comunque  produttrici  di          minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite          a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al          quale  il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene          e  decise  da  una  commissione  medica  presso un ospedale          militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli".             "Art. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel          termine   di  90  giorni  dall'avvenuta  partecipazione  il          militare,  l'impiegato  o  l'operaio  puo'  ricorrere  alla          competente  Direzione  di sanita' militare territoriale. In          tal  caso  la  pratica  viene  deferita  all'esame  di  una          Commissione  di seconda istanza, composta: dal direttore di          sanita'  militare  territoriale,  il quale puo' delegare un          colonnello   medico   piu'  anziano  del  presidente  della          Commissione  di prima istanza, presidente; da due ufficiali          superiori medici, membri.             A  richiesta  del  presidente puo' intervenire ai lavori          della  Commissione, con parere consultivo e senza diritto a          voto,  un ufficiale superiore o un impiegato della carriera          direttiva  o di concetto designato dal comandante del Corpo          o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.             La  procedura  prevista  dal  primo  comma  deve  essere          seguita  anche  quando vi sia discrepanza tra il parere del          comandante  del  Corpo  o  del  capo ufficio e la decisione          della Commissione medica ospedaliera.             La  Commissione  di seconda istanza, ove lo creda previa          visita  diretta,  emette  la  propria  determinazione. Tale          determinazione  e'  considerata definitiva, salvo contrario          provvedimento   dell'Amministrazione   centrale   in   sede          competente".             "Art.  11. Alle dipendenze del Ministero della difesa e'          istituito  un  collegio  medico-legale,  articolato  in sei          sezioni,  di cui una distaccata presso la Corte dei conti e          in  gabinetti  diagnostici  in  numero  adeguato ai compiti          attribuiti.  Al  collegio  medico-legale  e'  assegnato  il          seguente personale medico:          a) un  generale  medico  in  servizio permanente effettivo,             presidente;          b) un  generale  medico  in  servizio  permanente effettivo             appartenente  possibilmente  a  forza  armata diversa da             quella del presidente, con funzioni di vice presidente;          c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno             segretario  del  collegio  medico-legale e l'altro della             sezione staccata presso la Corte dei conti;          d) quattro  generali  o colonnelli medici dell'Esercito, un             contrammiraglio   o  capitano  di  vascello  medico,  un             generale  o  un  colonnello  medico  del Corpo sanitario             aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni             di cui una distaccata presso la Corte dei conti;          e) quattordici  ufficiali  superiori  medici dell'Esercito,             sette  ufficiali  superiori  medici  della Marina, sette             ufficiati superiori del Corpo sanitario aeronautico, due             ufficiali   superiori  medici  o  funzionari  medici  di             qualifica  equipollente  di  polizia,  con  funzioni  di             membri effettivi delle sei sezioni;          f) quattordici  ufficiali  inferiori  medici dell'Esercito,             sette  ufficiali  inferiori  medici  della Marina, sette             ufficiali   inferiori   medici   del   Corpo   sanitario             aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari             medici   di   qualifica  equipollente  di  polizia,  con             funzione di membri aggiunti delle sezioni.
               I  componenti del collegio sono scelti possibilmente fra          liberi    docenti    o    specializzati   in   una   branca          medico-chirurgica.   In  mancanza  di  maggior  generali  o          contrammiragli  in  servizio  permanente.  Le  funzioni  di          presidente  di  sezione  sono affidate a maggior generali o          contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli          o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo          restando  il  numero  complessivo degli ufficiali medici di          cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.             Tra  i  membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere          e)  ed  f)  del  primo  comma  vengono tratti gli ufficiali          medici  specializzati  per  le  esigenze  dei  gabinetti di          radiologia,   di   analisi  cliniche,  di  cardiologia,  di          elettroencefalografia,  di  neurologia,  di  oculistica, di          otorinolaringoiatria.             Gli  ufficiali  medici di cui alle lettere c), d), e) ed          f)  del  primo  comma  possono  appartenere  oltre  che  al          servizio  permanente anche alle categorie in congedo, anche          se   collocati   in   quest'ultima   posizione   ai   sensi          dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.             In   presenza  di  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli          ufficiali  medici  in  servizio  permanente effettivo delle          Forze  armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre          categorie  richiamate,  gli  ufficiali  medici  di cui alle          lettere c) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,          fino  ad  un terzo dell'organico predetto, da medici civili          convenzionali  scelti fra liberi docenti o specializzati in          una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in          medicina legale militare.             La  nomina  dei  componenti  del  collegio  e' fatta con          decreto  del  Ministro  della  difesa,  da registrarsi alla          Corte dei conti.             Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere          l'intervento,  con  parere  consultivo  e  senza diritto al          voto,   di   medici   estranei   al  collegio,  scelti  tra          specialisti  civili  che  siano  titolari  o liberi docenti          universitari.             Ai  predetti  consulenti  e'  corrisposto  un gettone di          presenza  nella  misura  di  lire  ventimila  per  ciascuna          giornata  di  adunanza  del  collegio  tenuta  con  il loro          intervento.             Per  le  esigenze  di  funzionamento  del collegio e dei          gabinetti  diagnostici  i  competenti Ministeri disporranno          l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel          numero  fino  a raggiungere un organico massimo complessivo          di sessanta elementi.             Secondo   le  esigenze  il  personale  assegnato  dovra'          comprendere  tecnici  di  radiologia medica, di laboratorio          analisi,      di      elettrofonocardiografia      e     di          elettroencefalografia,   nonche'   dattilografi,  impiegati          civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.             In  tutti  i casi in cui si verificano nella definizione          delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli          anni  due,  i  competenti  Ministeri  devono  assicurare il          pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".             - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre          1973,  n. 1072, recante "Approvazione del Testo Unico delle          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e          militari   dello  Stato",  e'  pubblicato  nel  supplemento          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 9 maggio 1974, n.          120; si riporta il testo dell'art. 165:             "Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). Il giudizio          sanitario  sulle  cause  e  sull'entita'  delle menomazioni          dell'integrita'  fisica  del  dipendente ovvero sulle cause          della  sua  morte  e'  espresso  dalle  commissioni mediche          ospedaliere istituite:          a) presso  gli ospedali militari principali o secondari dei             comandi militari territoriali di regione;          b) presso  gli  ospedali militari marittimi e le infermerie             autonome militari marittime;          c) presso   gli  istituti  medico  legali  dell'Aeronautica             militare.
               Ciascuna  commissione  medica ospedaliera e' composta da          almeno  tre  ufficiali  medici,  compreso il presidente. La          commissione  e'  presieduta  dal  direttore  dell'ospedale,          dell'infermeria   o  dell'istituto  medico  presso  cui  e'          costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato          dal direttore.             La   commissione   medica   ospedaliera,   allorche'  si          pronuncia  in relazione ad istanze di militari dei Corpi di          polizia,  e'  integrata da un ufficiale medico del corpo di          appartenenza  del  militare,  con  voto  consultivo:  per i          funzionari  di  pubblica  sicurezza interviene un ufficiale          del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".             Nel  caso in cui gli accertamenti riguardino particolari          infermita'  o  lesioni,  il  presidente puo' chiamare a far          parte  della  commissione,  di volta in volta e per singoli          casi, un medico specialista con voto consultivo".          - La  legge  13  agosto  1980,  n.  466,  recante "Speciali            elargizioni  a favore di categorie di dipendenti pubblici            e   di   cittadini   vittime   del  dovere  o  di  azioni            terroristiche",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale            del 22 agosto 1980, n. 230.          - La  Legge  20  ottobre  1990,  n.  302, recante "Norme in            favore  delle vittime del terrorismo e della criminalita'            organizzata,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del            25 ottobre 1990, n. 250.          - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 aprile            1994,    n.    364,    recante    "Regolamento    recante            semplificazioni   dei   procedimenti  di  commissione  di            elargizioni  a  favore  delle  vittime  del  dovere,  dei            dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del            loro  dovere  e dei cittadini o degli apolidi vittime del            terrorismo   e   della   criminalita'   organizzata",  e'            pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta            Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136.          - La  legge  23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme            in   favore   delle   vittime   del  terrorismo  e  della            criminalita'  organizzata",  e' pubblicata nella Gazzetta            Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
                           |  
|   |                                 Art. 65     (Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza)
     1.  Per  premiare  gli  atti  di  singolare  coraggio  compiuti in attivita'  d'istituto  svolte  dalla  Guardia  di  finanza, diretti a salvare   vite  umane,  ad  impedire  sinistri  o  ad  attenuarne  le conseguenze,  nonche'  imprese  e  studi  volti  allo  sviluppo  e al progresso  del  Corpo  ovvero  singole azioni caratterizzate da somma perizia,  da  cui  siano  derivati  lustro  e  decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense.   a) atti di valore   1) medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza,   2) medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza,   3) medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza;
     b) imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia   1) croce d'oro al merito della Guardia di finanza,   2) croce d'argento al merito della Guardia di finanza,   3) croce di bronzo ad merito della Guardia di finanza.
     2. Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.   3.  I  requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento  e  la  composizione  della  commissione  presieduta dal Comandante  Generale  della  Guardia di finanza per l'espressione del parere  sulla  concessione,  sono  determinati  con  regolamento  del Ministro  delle  finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                                         Nota all'art. 65:          - Per  il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.            400, v. nota all'articolo 6.
                           |  
|   |                                 Art. 66        (Norme che non si applicano alla Guardia di finanza)
     1. Non si applicano al Corpo della Guardia di finanza:   a)  gli  articoli  24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;   b) gli articoli 58 commi 1, 3 e 4, 59 comma 1, e 60 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
     2.  Agli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  non  si applica, altresi',   ogni   disposizione   vigente  incompatibile  con  quelle contenute nel presente decreto. 
                                         Nota all'art. 66:          - Si  riporta  il  testo degli articoli 24, 25, 26, 27, 34,            35,  36,  37,  45,  49,  50,  51,  52 e 53 della legge 12            novembre 1955, n. 1137(v. nota alle premesse):             "Art.  24.  La  Commissione  superiore  e la Commissione          ordinaria   esprimono   i   giudizi   sull'avanzamento   ad          anzianita'   dichiarando   se   l'ufficiale   sottoposto  a          valutazione  sia  idoneo  o  non idoneo all'avanzamento. E'          giudicato    dalla   Commissione   idoneo   all'avanzamento          l'ufficiale  che  riporti  un  numero  di  voti  favorevoli          superiore alla meta' dei volanti.             Gli  ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita'          e  gli  ufficiali  che  hanno  riportato  giudizio  di  non          idoneita'  sono  iscritti dalla Commissione in due distinti          elenchi, in ordine di ruolo".             "Art.  25.  La  Commissione  superiore  e la Commissione          ordinaria  esprimono  i  giudizi  sull'avanzamento a scelta          dichiarando   anzitutto   se   l'ufficiale   sottoposto   a          valutazione  sia  idoneo  o  non idoneo all'avanzamento. E'          giudicato    dalla   Commissione   idoneo   all'avanzamento          l'ufficiale  chi  riporti  un  numero  di  voti  favorevoli          superiore ai due terzi dei votanti.             Successivamente  la  Commissione  attribuisce a ciascuno          degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito          da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una          graduatoria  di merito di detti ufficiali, dando, a parita'          di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.             Gli  ufficiali  che  hanno  riportato  giudizio  di  non          idoneita'  sono  iscritti dalla Commissione in un elenco in          ordine di ruolo".             "Art.  26.  Il  punto  di merito di cui al secondo comma          dell'art.   25   e'   attribuito   dalla   Commissioni  con          l'osservanza delle norme che seguono.             Quando  il  giudizio riguardi ufficiali aventi grado non          superiore  a  colonnello  o corrispondente, ogni componente          della  Commissione  assegna all'ufficiale un punto da uno a          trenta  per  ciascun  complesso  di  elementi  di  cui alle          seguenti lettere:          a) qualita' morali, di carattere e fisiche;          b) benemerenze  di  guerra  e  comportamento  in  guerra  e             qualita'  professionali  dimostrate durante la carriera,             specialmente   nel   grado  rivestito,  con  particolare             riguardo  all'esercizio del comando o delle attribuzioni             specifiche,  qualora  richiesti  dalla presente legge ai             fini   dell'avanzamento,  al  servizio  prestato  presso             reparti o in imbarco;          c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo             ai risultati di corsi, esami, esperimenti;          d) attitudine  ad  assumere  incarichi nel grado superiore,             con  specifico  riferimento  ai  settori  di  impiego di             particolare interesse per l'Amministrazione.
               Le  somme  dei  punti assegnati per ciascun complesso di          elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per          il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al          centesimo,  sono  sommati  tra  di  loro.  Il  totale cosi'          ottenuto  e'  quindi  diviso  per  quattro,  calcolando  il          quoziente,  al  centesimo.  Detto  quoziente costituisce il          punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.             Quando  il  giudizio  riguardi ufficiali aventi grado di          generale  di  divisione  odi  brigata  o ufficiali di grado          corrispondente,  ogni  componente della Commissione assegna          all'ufficiale  un  punto  da uno a trenta in relazione agli          elementi  indicati  nelle precedenti lettere a), b), c), d)          considerati  nel  loro  insieme;  la  somma dei punti cosi'          assegnati  e'  divisa per il numero dei volanti, calcolando          il  quoziente  al centesimo. Detto quoziente costituisce il          punto    di    merito    attribuito   all'ufficiale   dalla          Commissione".             "Art. 27. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui          agli  articoli  24  e  25,  sono sottoposti al Ministro, il          quale  li  approva dopo aver eventualmente apportato, negli          elenchi  degli  idonei  e  nelle  graduatorie di merito, le          esclusioni  che  giudica giuste e necessarie nell'interesse          dell'Amministrazione.             Gli  ufficiali  compresi  negli  elenchi  degli idonei e          nelle  graduatorie  di merito, approvati dal Ministro, sono          idonei   all'avanzamento.   Gli  ufficiali  compresi  negli          elenchi  dei  non  idonei, approvati dal Ministro, sono non          idonei all'avanzamento".             "Art.   34.  E'  sospesa  la  promozione  dell'ufficiale          iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in          una  delle  condizioni indicate nel secondo comma dell'art.          21.             La  sospensione  della promozione annulla la valutazione          gia' effettuata.             All'ufficiale  e'  data  comunicazione della sospensione          della promozione".             "Art.  35.  Il  Ministro  ha facolta' di sospendere, con          propria   determinazione,   la   promozione  dell'ufficiale          iscritto  nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano          intervenuti fatti di notevole gravita'.             La  sospensione  della promozione annulla la valutazione          gia' effettuata.             All'ufficiale  e'  data  comunicazione della sospensione          della promozione e dei motivi che l'hanno determinata".             "Art.  36.  L'autorita',  che  ritenga che un dipendente          ufficiale  iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto          uno   dei  requisiti  previsti  dalla  presente  legge  per          l'avanzamento,  deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale          stesso, proposta di cancellazione dal quadro.             Sulla  proposta,  corredata  dei  pareri delle autorita'          gerarchiche,  decide  il  Ministro  sentita  la Commissione          superiore  di  avanzamento,  se  si  tratti di ufficiale di          grado  non inferiore a tenente colonnello o corrispondente,          ovvero  la  Commissione  ordinaria  di  avanzamento,  se si          tratti di ufficiale di altro grado.             Fino  a quando non intervenga la decisione del Ministro,          gli  effetti  dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono          sospesi.             L'ufficiale   cancellato   dal   quadro  e'  non  idoneo          all'avanzamento.             All'ufficiale   e'   data   comunicazione  dell'avvenuta          cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata".             "Art.  37.  La  morte  dell'ufficiale  o  la  permanente          inidoneita'  fisica derivante da ferite, lesioni o malattie          riportate   in  servizio  o  per  causa  di  servizio,  non          impedisce  la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto          conseguirla  con anzianita' anteriore alla data del decesso          o del sopravvenire della non idoneita'".             "Art.   45.   Gli   ufficiali  iscritti  nei  quadri  di          avanzamento ad anzianita', che non conseguono la promozione          nell'hanno  di  validita' dei quadri stessi, sono iscritti,          senza   che  occorra  una  nuova  valutazione,  nei  quadri          dell'anno successivo".             "Art.  49  (Capo  III  -  Effetti della cessazione delle          cause  impeditive  della  valutazione  o della promozione).          L'ufficiale   non   valutato   o   non   promosso  a  norma          dell'articolo   21,  secondo  comma,  e  dell'articolo  34,          perche'  imputato in un procedimento penale per delitto non          colposo  o sottoposto a procedimento disciplinare o perche'          sospeso   dall'impiego   o   perche'   in  aspettativa  per          infermita',   e'   valutato   o   nuovamente  valutato  per          l'avanzamento  dopo  che  sia  cessata  la causa impeditiva          della  valutazione  o  della  promozione  e, nel caso abbia          subito  detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo          stato  degli  ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di          un  pari  grado  gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a          scelta  la  valutazione  e'  effettuata  in occasione della          formazione   della   prima   graduatoria   successiva  alla          cessazione della causa impeditiva.             All'ufficiale  nei cui riguardi il procedimento penale o          disciplinare  si  sia concluso in senso favorevole o per il          quale  sia  stata  revocata  la sospensione dall'impiego di          carattere  precauzionale o che sia stato in aspettativa per          infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio, quando sia          valutato   o   nuovamente   valutato,   si   applicano   le          disposizioni seguenti:          a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento             ha  luogo  ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia'             raggiunto  dal turno di promozione, e' promosso anche se             non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'             che  sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto             luogo a suo tempo;          b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento             ha  luogo  a  scelta, se giudicato idoneo e se riponi un             punto  di  merito per cui sarebbe stato promosso qualora             lo  stesso  punto  gli  fosse  stato  attribuito  in una             precedente  graduatoria, e' promosso anche se non esista             vacanza  nel  grado  superiore,  con  anzianita' che gli             sarebbe  spettata  se la promozione avesse avuto luogo a             suo  tempo.  La  promozione  e'  computata nel numero di             quelle  da  effettuare  per  l'anno  cui si riferisce la             graduatoria  in  occasione  della  quale  l'ufficiale e'             stato valutato o nuovamente valutato;          c) qualora  il  provvedimento  di  sospensione dall'impiego             abbia   colpito  un  ufficiale  con  responsabilita'  di             comando,  al  medesimo  deve essere attribuito lo stesso             comando  o  un  altro  di livello equivalente alla prima             assegnazione  di  comandi dopo la cessazione della causa             impeditiva".
               "Art. 50. L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo          21,  primo  comma,  e'  valutato per l'avanzamento dopo che          abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario          di Stato, se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione          e'  effettuata  in  occasione  della formazione della prima          graduatoria   successiva   alla  cessazione  dalla  carica.          All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a)          e b) del secondo comma dell'articolo 49".             "Art.  51. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la          promozione  a norma dell'art. 35 e' nuovamente valutato per          l'avanzamento  entro  sei mesi dalla data della sospensione          della   promozione,   se   si   tratti  di  avanzamento  ad          anzianita',  o  in  occasione  della formazione della prima          graduatoria  successiva alla data predetta, se si tratti di          avanzamento   a   scelta.  All'ufficiale  si  applicano  le          disposizioni  delle  lettere  a)  e  b)  del  secondo comma          dell'art. 49".             "Art.  52.  All'ufficiale  non  valutato a suo turno per          mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il          quale  il  raggiungimento  delle  condizioni  anzidette sia          stato  ritardato  per  motivi  di servizio riconosciuti dal          Ministro  con propria determinazione o per motivi di salute          dipendenti  da  cause di servizio, si applicano, quando sia          valutato  per  l'avanzamento, le disposizioni delle lettere          a) e b) del secondo comma dell'art. 49.             Se  l'avanzamento  ha  luogo  a  scelta,  l'ufficiale e'          valutato   in   occasione   della  formazione  della  prima          graduatoria  successiva  al  raggiungimento  delle predette          condizioni".             "Art.  53.  L'ufficiale,  nei  cui  riguardi  sia  stato          sospeso  il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 22,          e'   valutato   per   l'avanzamento   quando  le  autorita'          competenti  riconoscano cessati i motivi della sospensione,          e  comunque  non oltre un anno dalla data della sospensione          stessa.             L'ufficiale    appartenente    a    grado,   nel   quale          l'avanzamento  ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo,          e'  iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se gia'          raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non          esista  vacanza  nel  grado superiore, con l'anzianita' che          gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata          sospesa.             L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento          ha  luogo  a  scelta,  se  giudicato  idoneo,  e' iscritto,          secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria          in  cui  sarebbe  stato compreso qualora la valutazione non          fosse  stata  sospesa. Se, per effetto del posto conseguito          nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di          avanzamento  e  sia gia' raggiunto dal turno di promozione,          egli  e'  promosso  anche  se  non esista vacanza nel grado          superiore,  con  l'anzianita' che gli sarebbe spettata. Nel          caso  che  la  promozione  abbia  luogo  dopo che sia stato          raggiunto  il  numero delle promozioni stabilite per l'anno          dalle  tabelle,  la  promozione  e'  computata in quelle da          effettuare per l'anno successivo".             -  Si  riporta  il testo degli articoli 58, commi primo,          terzo e quarto, 59, primo comma, e 60 della legge 10 maggio          1983, n. 212 (v. nota alle premesse):             "Art.  58.  Per  l'avanzamento  da  tenente a capitano e          gradi  corrispondenti,  da  capitano  a  maggiore  e  gradi          corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di          avanzamento previste per gli ufficiali.             (Omissis).             Gli  ufficiali  dei  gradi  di  cui al precedente comma,          giudicati  per  due  volte  non idonei all'avanzamento, non          sono  piu' valutati a tale fine restano in servizio fino al          raggiungimento  dei  limiti di eta' previsti per il proprio          grado.             Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo          53   si   applicano  le  leggi  in  vigore  in  materia  di          avanzamento   e   di   stato   degli   ufficiali,  ove  non          diversamente disposto dalla presente legge".             "Art.  59.  I  limiti  di  eta'  per  la  cessazione dal          servizio  permanente  degli  ufficiali  dei  ruoli  di  cui          all'articolo 53 sono stabiliti come segue:             - maggiore o grado corrispondente: 63 anni;             - ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.             (Omissis)".             "Art.  60.  Il consiglio di disciplina per gli ufficiali          dei  ruoli di cui all'articolo 53 e' composto con le stesse          modalita'   previste   per   gli   ufficiali   delle   Armi          dell'Esercito,  del  Corpo  di stato maggiore della Marina,          del   ruolo  naviganti  normale  dell'Aeronautica  e  degli          ufficiali del Corpo della Guardia di finanza".
                           |  
|   |                                 Art. 67               (Modificazione e abrogazione di norme)
     1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,  concernente  norme  relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  prima  del punto 1) e'   inserito il seguente "01) generale del corpo d'armata", b) nell'articolo  4, comma 2, le parole: "generali di divisione" sono   sostituite dalle seguenti: "generali di corpo d'armata", c) nell'articolo 5   1)  comma  1,  le  parole  "generale di divisione" sono sostituite   dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",   2)  comma  2,  dopo  le  parole  "sono  retti da" sono inserite le   seguenti:  "un  generale  di  divisione  o  da"  e  le  parole "un   colonnello" sono soppresse,   3)  comma  3,  le  parole "colonnello o altro ufficiale superiore"   sono  sostituite  dalle seguenti: "generale di brigata o ufficiale   superiore". d) nell'articolo  6,  comma 1, le parole "generale di divisione" sono   sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", e) nell'articolo  7,  comma 1, le parole "generale di divisione" sono   sostituite  dalle  seguenti:  "generale  di  corpo  d'armata",  f)   nell'articolo  7,  comma  2,  le  parole:  "generale  di brigata e   colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione   o di brigata".
     2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, per gli  ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a  disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 48, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.   3. Sono inoltre, abrogati a) l'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113, b) il decreto legislativo C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1557, c) gli  articoli  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis,   16,  17,  18,  19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39,   40,  41,  42,  43, 44, 46, 47, 54, 192, nonche' il Titolo II, Capi   VI,  VII, e VIII, e il Titolo III della legge 12 novembre 1955, n.   1137,  estesa  al  Corpo  ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n.   887, d) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 agosto 1959, n.   1006, e) la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, f) la legge 29 maggio 1967, n. 371, g) gli  articoli  53, 54, 55, 56 e 57 limitatamente al riferimento al   Ministro  delle  finanze  ed  al  Corpo  della Guardia di finanza,   nonche'  gli  articoli  58, comma 2 e 59, commi 2 e 3 e la tabella   D/4 della legge 10 maggio 1983, n. 212; h) l'articolo 32, comma 9 ter, della legge 19 maggio 1986, n. 224; i) l'articolo 4, della legge 28 giugno 1986, n. 338; j) gli  articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 25 maggio 1939,   n. 190; k) l'articolo  1,  comma  6, secondo periodo, della legge 27 dicembre   1990, n. 404; l) l'articolo  3,  commi  221 e 222, della legge 28 dicembre 1995, n.   549; m) l'articolo 8, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
     4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e' abrogato l'articolo 6, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163. 
                                            Nota all'art. 67:             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio          1999,  n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la          determinazione  della  struttura ordinativa del Corpo della          Guardia  di  finanza,  ai  sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale del 23 febbraio 1999, n. 44; si riporta          il testo degli articoli 1, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 1,          2  e  3,  6,  comma  1, 7, commi 1 e 2, come modificati dal          decreto qui pubblicato:             "Art. 1 (Personale).             (Omissis).             2. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi          gerarchici:          a) ufficiali generali;          01) generale di corpo d'armata;          1) generale di divisione;          2) generale di brigata;          b) ufficiali superiori:          1) colonnello;          2) tenente colonnello;          3) maggiore;          c) ufficiali inferiori:          1) capitano;          2) tenente;          3) sottotenente.          (Omissis)".
               "Art. 4(Consiglio superiore della Guardia di finanza).             (Omissis).             2.  Il  Consiglio  superiore  svolge  un ruolo meramente          consultivo,  e'  composto dai generali di corpo d'armata in          servizio permanente effettivo, e' presieduto dal comandante          in seconda ed e' convocato dal comandante generale anche su          richiesta di almeno tre dei suoi componenti.             (Omissis)".             "Art.  5  (Comandi e organi di esecuzione del servizio a          livello  territoriale).  1.  I  comandi interregionali sono          retti  da  un  generale  di  corpo  d'armata  e  hanno alle          dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.             2.  I  comandi  regionali  sono  retti da un generale di          divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di          norma,  da  due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di          polizia tributaria, da uno o piu' centri di addestramento e          da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei.             3.  I  comandi  provinciali sono retti da un generale di          brigata  o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma,          da  un  nucleo  di polizia tributaria e da gruppi e reparti          operativi, terrestri, navali e aerei.             (Omissis)".             "Art.  6  (Comandi e organi dei reparti speciali). 1. Il          comando  dei  reparti  speciali  e' retto da un generale di          corpo  d'armata  e  ha alle dipendenze uno o piu' comandi e          nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.             (Omissis)".             "Art. 7 (Ispettorato per gli istituti di istruzione). 1.          L'ispettorato  per  gli  istituti di istruzione e' retto da          generale di corpo d'armata. Ha alle dipendenze:             a) centro di reclutamento;             b) accademia;             c) scuola sottufficiali;             d)legione allievi;             e) scuola di polizia tributaria;             f) centri di addestramento;             g) banda musicale.
               2.  Il  centro  di  reclutamento, l'accademia, la scuola          sottufficiali,  la  legione  allievi e la scuola di polizia          tributaria  sono  retti  da  generale  di  divisione  o  di          brigata.             (Omissis)".          - Per  il  testo dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955,            n. 1137, v. nota all'articolo 53.          - Per  i  riferimenti alla legge 10 aprile 1954, n. 113, v.            nota alle premesse.          - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5            ottobre   1947,   n.   1557,   concerneva   "Sistemazione            dell'organico  del Corpo della Guardia di finanza", ed e'            stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio            1948, n. 14.          - Per  i riferimenti alle leggi 12 novembre 1955, n. 1137 e            24 ottobre 1966, n. 887, v. nota alle premesse.          - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 agosto            1959,  n.  1006, concerneva "Approvazione del regolamento            sul   reclutamento   degli  ufficiali  della  Guardia  di            finanza"  ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale            del 10 dicembre 1959, n. 290.          - La   legge  18  ottobre  1962,  n.  l55l,  recava  "Norme            sull'ammissione  all'accademia  della Guardia di finanza"            ed  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14            novembre 1962, n. 289.          - La legge 29 maggio 1967, n. 371, recava "Disposizioni sul            reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della            Guardia di finanza" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta            Ufficiale del 13 giugno 1967, n. 146.          - Per  i  riferimenti alla legge 10 maggio 1983, n. 212, v.            nota alle premesse.          - Per  i  riferimenti alla legge 19 maggio 1986, n. 224, v.            nota all'articolo 58.          - La  legge  28  giugno  1986,  n. 338, recante "Incremento            degli  organici degli ufficiali, sottufficiali e militari            di   truppa  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza"  e'            pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1986,            n. 158.          - Per  i  riferimenti alla legge 15 maggio 1989, n. 190, v.            nota alle premesse.          - Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, v.            nota alle premesse.          - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990,            n.  194,  concerneva  "Regolamento  recante  sostituzione            degli  articoli  1  e  2 del regolamento sul reclutamento            degli  ufficiali  della Guardia di finanza, approvato con            decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,            n.  1006" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale            del 23 luglio 1990, n. 170.          - La  legge  29  luglio  1991, n. 238, riguardava "Modifica            dell'articolo  7  della  legge 25 maggio 1989, n. 190, in            materia  di  idoneita'  al  volo e alla navigazione degli            allievi  ufficiali  del  ruolo  speciale della Guardia di            finanza"  ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale            del 5 agosto 1991, n. 182.          - Il testo coordinato del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.            9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio            1992,   n.   217,   recante   "Disposizioni  urgenti  per            l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del            Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' per il            potenziamento  delle  infrastrutture,  degli  impianti  e            delle  attrezzature delle Forze di polizia" e' pubblicato            nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1992, n. 57.          - La  legge  28  dicembre  1995, n. 549, recante "Misure di            razionalizzazione  della finanza pubblica", e' pubblicata            nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29            dicembre 1995, n. 302.          - La  legge  28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in            materia  di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento            del  trattamento  economico  degli  ufficiali delle Forze            armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia" e'            pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n.            76.          - Il   regio  decreto  3  giugno  1926,  n.  1163,  recante            "Approvazione   del  regolamento  sul  servizio  e  sulla            gestione  patrimoniale  del  naviglio  della  Guardia  di            finanza"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 16            luglio 1926, n. 163.
                           |  
|   |                                 Art. 68             (Riduzione e rimodulazione degli organici)
     1.  Le  consistenze  organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori,   sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri  di  cui  agli articoli  3,  17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:   a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',   b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',   c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'.   2.   La   riduzione   della   consistenza   organica   del   ruolo sovrintendenti  di  cui  al  comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione  degli  oneri  di cui al presente decreto per una quota pari  a  200  unita', sara' praticata gradualmente, salvaguardando in ogni  caso  l'attivita'  di  contrasto  all'evasione  fiscale ed alla criminalita'  economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione  economica,  in  proporzione  all'effettivo incremento della  consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei  nuovi  volumi  organici  per  essi  previsti,  in  modo  tale da assicurare  che  l'onere  netto annuo determinato dall'attuazione del presente   decreto   non   ecceda   le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 69. 
                                         Nota all'art. 68:          - Si riporta il testo degli articoli 3, 17 e 33 del decreto          legislativo  12  maggio  1995, n. 199 (v. nota all'articolo          8);          "Art.3   (Consistenza   organica  del  ruolo  "appuntati  e          finanzieri").  1.  Tenuto  conto  della  forza organica del          ruolo  Finanzieri  e  Appuntati  del Corpo della guardia di          finanza  indicata  nella  tabella  H allegata alla legge 28          febbraio  1992,  n.  217 e del riordino dei ruoli di cui al          presente   decreto,   la  consistenza  organica  del  ruolo          "appuntati  e finanzieri", alla data del 1o settembre 1995,          e' pari a n. 26.807 unita'".          "Art. 17 (Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti").          1. Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e          finanzieri"  di cui all'art. 3 del presente decreto e della          tabella  H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la          consistenza   organica   del   ruolo   "sovrintendenti",  a          decorrere dal 1o settembre 1995, e' pari a 15.000 unita'".          "Art.  33  (Consistenza organica del ruolo "ispettori"). 1.          Tenuto  conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente          decreto,   relativamente  alla  forza  organica  del  ruolo          "Sovrintendenti"  e  della tabella H allegata alla legge 28          febbraio  1992,  n.  217, la consistenza organica del ruolo          "ispettori",  a  decorrere dal 1o settembre 1995, e' pari a          n. 21.950 unita'".
                           |  
|   |                                 Art. 69                       (Clausola finanziaria)
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto si provvede  con  le risorse finanziarie previste dall'articolo 8, della                     legge 31 marzo 2000, n. 78. 
                                         Nota all'art. 69:          -  Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 31 marzo          2000, n.78 (v. nota al titolo):          "Art.  8  (Copertura  finanziaria).  1. All'onere derivante          dall'attuazione  della  presente  legge,  valutato  in lire          3.100  milioni  annue  relativamente alle previsioni di cui          all'articolo  1,  in  lire  700 milioni annue relativamente          alle  previsioni  di  cui  all'articolo  3,  in  lire 3.100          milioni   annue   relativamente   alle  previsioni  di  cui          all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente          alle  previsioni  di cui all'articolo 5, quantificato nella          misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal          2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione  economica  per l'anno finanziano 2000, allo          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al          Ministero delle finanze.          2.   Il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
                           |  
|   |                                 Art. 70                         (Entrata in vigore)
     1.  Il  presente  decreto  entra  in vigore a decorrere dal giorno successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   2.  Alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto restano comunque  validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle  norme  sull'avanzamento  abrogate  o disapplicate ai sensi del presente decreto.   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
  Dato a Roma, addi' 19 marzo 2001
                                 CIAMPI                   AMATO,      Presidente del Consiglio dei Ministri                   DEL TURCO,  Ministro delle finanze                   VISCO,      Ministro del tesoro, del bilancio                               e della programmazione economica                   BIANCO,     Ministro dell'interno                   MATTARELLA, Ministro della difesa                   BASSANINI,  Ministro per la funzione pubblica
  Visto, il Guardasigilli: FASSINO  |  
|   |                                 Tabelle
   ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----
                              Tabella n. 5                                                    Art. 36 comma 1
       LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE             DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA ====================================================================   GRADO            Ruolo       Ruolo       Ruolo         Ruolo                   Normale    Speciale    Aeronavale     Tecnico-                                                        Logistico-                                                      Amministrativo ====================================================================    1                 2          3            4            5 -------------------------------------------------------------------- Generale di          65          -            -            - Corpo d'Armata ------------------------------------------------------------------- Generale di          65          -            -            - Divisione ------------------------------------------------------------------- Generale di          63          -           62           63 Brigata ------------------------------------------------------------------- Colonnello           60         61           60           61 ------------------------------------------------------------------- Tenente              60         60           60           60 Colonnello ------------------------------------------------------------------- Maggiore             60         60           60           60 ------------------------------------------------------------------- Capitano             60         60           60           60 ------------------------------------------------------------------- Tenente              60         60           60           60 ------------------------------------------------------------------- Sottotenente         60         60           60           60 -------------------------------------------------------------------   ---->   Parte di provvedimento in formato grafico    <----
          Modello A                                 Serie N - Mod. 22 documenti caratteristici
  Anno............                       N. d'ordine.................                                       del documento caratteristico
                COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
              (a).........................................                        SCHEDA VALUTATIVA
                       PER UFFICIALE GENERALE
  (GENERALE DI BRIGATA, GENERALE DI DIVISIONE E GRADI CORRISPONDENTI)
  del (b) ........................................................... ...................................................................
  nato a .........................il.................................
  Motivo per il quale la scheda è compilata ......................... ...................................................................
  per il periodo dal .............al.................................
  Incarico ricoperto ................................................ ...................................................................
  Compilatore: ......................................................
  Dal al ............................................................
  1^ Revisore: ......................................................
  dal ............................al.................................
  2^ Revisore: ......................................................
  dal ............................al ................................
  (Data).......................
  (a) Comando o Ufficio dal quale l'ufficiale dipende (b) indicare: grado, arma, corpo, ruolo o servizio, posizione di    stato (spe., cpl, ecc.) cognome e nome.
  ===================================================================          Parte I - QUALITÀ FISICHE, MORALI E DI CARATTERE ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... -------------------------------------------------------------------          Parte II - QUALITÀ CULTURALI ED INTELLETTUALI ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... -------------------------------------------------------------------          Parte III - QUALITÀ PROFESSIONALI ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... -------------------------------------------------------------------          Parte IV - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL COMPILATORE (d) ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Lo giudico (e)......................
                                         (Bollo e firma) ............
  (Località e data) ..................
  (d) Il compilatore, nell'esprimere il giudizio complessivo, deve    mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli    aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'Ufficiale    generale. Deve inoltre specificare l'eventuale attività di    rilievo (importanti esercitazioni, lavori, studi ecc.) svolta    dall'Ufficiale generale nel periodo cui si riferisce la scheda    valutativa. (e) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso    con una delle seguenti voci: "Eccellente" - "Superiore alla    media" - "Nella media" - "inferiore alla media" -    "insufficiente".
  ===================================================================          Parte V - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 1° REVISORE (f) ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Lo giudico (e) .................                                   (Bollo e firma) ................ (Località e data) .............. -------------------------------------------------------------------          Parte VI. - GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL 2° REVISORE (F) ------------------------------------------------------------------- ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
  Lo giudico (e)..................
                                     (Bollo e firma) ................
  (Località e data) .............. ------------------------------------------------------------------- (f) Il 1 ed il 2 revisore devono esprimere un giudizio unico sul    complesso delle qualità indicate nelle parti I, II e III della    scheda, mettendo in risalto gli aspetti essenziali che    caratterizzano la figura dell'ufficiale generale. In caso di    discordanza col compilatore, devono spiegarne le ragioni. (e) Il giudizio riguardante la qualifica finale deve essere espresso    con una delle seguenti voci: "Eccellente" - "Superiore alla    media"  - "Nella media" - "Inferiore alla media" -    "Insufficiente". 
                                         Nota alla tabella I:          -  Per  il  testo  della  tabella  M allegata alla legge 12          novembre  1955,  n.  1137  (v. nota alle premesse), v. nota          all'articolo 52.
                           |  
|   |  
 
 | 
 |