Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68
Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante, tra l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto, in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo 4 che, a tal fine, fissa come principio direttivo la previsione dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente disposizioni per la riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
Visti i propri decreti 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia, rispettivamente, di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 66, recante tra l'altro, un programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge lo aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Natura e Dipendenza)

1. Il Corpo della Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.



Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei
compiti del Corpo (ex art. 4, legge n. 78 del 2000).

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione reca:
"76. L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
L'articolo 87 della Costituzione reca:
"87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
L'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
reca:
"4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della
guardia di finanza. 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei
compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione".
L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959,n. 189, reca:
"1. Il Corpo della guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze.
Esso fa porte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire,
ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni
finanziarie: eseguire la vigilanza in mare per fini di
polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia
marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei
limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle
disposizioni di interesse politico-economico: concorrere
alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di
guerra, alle operazioni militari: concorrere al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica:
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i
quali sia dalla legge richiesta il suo intervento."
L'articolo 4, comma 2, legge a), della legge 31 marzo
2000, n. 78,reca:
"4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della
guardia di finanza. 2. Nell'esercizio della delega di cui
al comma l,sono osservati i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;".

La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
L'articolo 11, della legge 15 marzo 1997,n. 59, reca:
"11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 31
gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,
che operano, anche all'estero, nella promozione e nel
sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale:
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione dalle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
privato nell'impresa: estendere il regime di diritto
privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lettera a), l'istituzione di un titolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni. Ai fini dell'esercizio
del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i
contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti
da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente
alla certificazione delle compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti
si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso
il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo
siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN
abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo
il quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi
comprese quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresi' un regime processuale transitorio
per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comporti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita'
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: "da espletarsi a livello regionale".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
La legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: "Norme generali per
la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto".
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi".
La legge 11 marzo 1988, n. 66, reca: "Programma di
interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della
Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e dai
traffici marittimi illeciti, nonche' disposizioni per il
completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle
strutture centrali e periferiche del Ministero delle
finanze".
L'articolo 16, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) reca:
"16. Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato
sono forze di polizia fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale Forza armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale della Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, reca: "Regolamento di attuazione
dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
concernente le attribuzioni dei vertici militari".
L'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25
(Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa) reca:
"10.1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante
regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione
dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed
organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi
previsti, e' prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare
di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge
costituiscono norme generali regolatrici ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo
provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle
materie oggetto di riordinamento le modifiche e le
integrazioni necessarie per renderle compatibili con le
disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti
nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili
con le disposizioni della presente legge e del regolamento
medesimo, sono abrogate".

Note all'articolo 1:

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
L'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189
(Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
"1. Il Corpo della guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le
violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione:
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico:
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela
per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento."



 
Art. 2
(Tutela del bilancio)

1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e
ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche'
uscite del bilancio dell'Unione europea; c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o
di diversa natura, di spettanza erariale o locale; d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime
concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la
potesta' amministrativa d'imposizione; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite
del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto
della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di
sicurezza sociale pubblica; g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale
netto di unita' produttive in via di privatizzazione o di
dismissione; h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed
esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali; i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del
credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di
privativa industriale, relativamente al loro esercizio e
sfruttamento economico; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione
europea.

3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979 dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.



Note all'articolo 2:

L'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189
(Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
"1. Il Corpo della guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le
violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela
per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".
L'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 31
dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del
mare), reca:
"2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo
1. nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in
mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezione
dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di
intervento per la prevenzione e il controllo degli
inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso
in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa,
di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed
economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla
giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del
limite esterno del mare territoriale; in caso di
necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui
alla precedente lettera b).

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di
vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e
b), opera in accordo e con il contributo dei servizi
esistenti sul territorio."
L'articolo 200 del codice della navigazione, reca:
"200. Polizia esercitata dalle navi da guerra. In alto
mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non
sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi
mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra
italiane.
A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono
richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi
genere, nonche' procedere a visita delle medesime e ad
ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di
gravi irregolarita' possono condurre le navi predette per
gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel
porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita'
consolare.
Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da
guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma
precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.".
L'articolo 201 del codice della navigazione, reca:
"201. Inchiesta di bandiera. Le navi mercantili
nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle
navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se
richieste, la propria nazionalita'."
L'articolo 202 del codice della navigazione, reca:
"202. Nave sospetta di tratta di schiavi. La nave da
guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare
territoriale estero una nave nazionale sospetta di
attendere alla tratta di schiavi, puo' catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estera piu'
vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.".
La legge 1 aprile 1931, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.".
L'articolo 32, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
reca:
"32. Poteri degli uffici.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle
imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo articolo 33:
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, anche
relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui
copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o
rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo
comma, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti
sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti
previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine: alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
negli stessi conti e non risultanti dalle scritture
contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i
documenti di cui al successivo art, 34. Ai soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le
disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche
l'esibizione del bilancio o rendiconti e dei libri o
registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli,
rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a
sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere
trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e
notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa'
ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,
la comunicazione, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, statuarie o regolamentari, di
dati e notizie relativi a soggetti indicati
singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli
assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e
alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta,
cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che
ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'istituto centrale di statistica, agli ispettorati
del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro
commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti
di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti
inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del
risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai
sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i
conservatori dei registri immobiliari e gli altri
pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono
essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed
ogni altro intermediario finanziario nazionale o
straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono
assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende
e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con
i clienti e all'Amministrazione postale per quanto
attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti
postali, ai libretti di deposito e dai buoni postali
fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie
prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti
di carattere specifico relativi agli stessi conti
possono essere richiesti con l'invio alle aziende e
istituti di credito e all'Amministrazione postale di
questionari redatti su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve
essere indirizzata al responsabile della sede o
dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata
al soggetto interessato: la relativa risposta deve
essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo
nominativamente indicati;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o
documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i
chiarimenti relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli
edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione
condominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta
giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di
credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore
compartimentale.
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i doti, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile".
L'articolo 33, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
reca:
"33. Accessi, ispezioni e verifiche.
Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di
credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di
esecuzione degli accessi con particolare riferimento al
numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da
impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali.".
L'articolo 51, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), reca:
"51. Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto.
Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano
le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di
persona o a mezzo di rappresentanti per esibire
documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei
registri in corso di scritturazione, o per fornire dati,
notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli
accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle
operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata
acquisita a norma del numero 7) del presente comma,
ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma,
o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed
elementi risultanti dai conti sono posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli
54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad
operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe
dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del
sesto comma dell'art. 52:
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e
firmati, questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento,
anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere,
anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi
a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi
ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle
operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa'
ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria anche in forma fiduciaria,
la comunicazione, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di
dati e notizie relativi a soggetti indicati
singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli
assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e
alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta,
cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che
ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'istituto centrale di statistica e agli ispettorati
del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro
commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di
credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti
inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del
risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai
sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i
conservatori dei registri immobiliari e gli altri
pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di
una dichiarazione contenente l'indicazione della natura
del numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed
ogni altro intermediario finanziario nazionale o
straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono
assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli
affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante
di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione
postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi
dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai
buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti
con il contribuente con la specificazione di tutti i
rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le
garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di
carattere specifico relativi agli stessi conti possono
essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime
modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di
credito e all'Amministrazione postale di questionari
redatti su modello conforme a quello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni".
L'articolo 52, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), reca:
"52. Accessi, ispezioni e verifiche.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono
disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione
finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita'
commerciali, agricole, artistiche o professionali per
procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e
ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per
l'accertamento dell'imposta e per la repressione
dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita
autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo
dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in
locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria
anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di
arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del
titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente cometa puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguire, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti
di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e
notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1913, n. 600, e successive
modificazioni."
L'ultimo camma dell'articolo 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), reca:
"36. Trasmissione di atti e notizie.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli
organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
di fatti che possono configurarsi come violazioni
tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove
previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme
regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al
comando della Guardia di finanza competente in relazione al
luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale
documentazione atta a comprovarli".
L'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), reca:
"19.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: d) all'articolo 36 e'
aggiunto infine il seguente comma: "I soggetti pubblici
incaricati istituzionalmente di svolgere attivita'
ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle
loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita'
stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro
della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
competente in relazione al luogo di rilevazione degli
stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a
comprovarli".
L'articolo 32, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie), reca:
"32. Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria
ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui
accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della
polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali
ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia
mutato nello stato delle cose.
Non dimeno, qualora per circostanze di tempo e di luogo
non sia possibile l'intervento immediato degli organi della
polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che
le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli
ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria
sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio
fino a che non intervengano gli organi della polizia
tributaria.
In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano
richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia
tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle
leggi finanziarie".



 
Art. 3
(Collaborazione con organi ed enti nazionali)

1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.
2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
 
Art. 4
(Attivita' internazionale a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea)

1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualita' di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di dodici unita', riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.



Note all'articolo 4:

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri), reca:
"1. Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti
dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le
Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla
stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei
diritti e degli interessi pubblici e privati in campo
internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali
all'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari
esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica
internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme
le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre
Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili
di avere riflessi internazionali".
La legge 1oaprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
L'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), reca:
"168. Esperti. L'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello
Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un
massimo di dieci unita' persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinare. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art, 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massima di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre
Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro
competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi
purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio
del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti
presso Organismi internazionali, non possono superare il
numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri
puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli
affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del
Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di
sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per
essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea."
L'articolo l68 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), reca:
"168. Esperti. L'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello
Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un
massimo di dieci unita' persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, n.
3, l'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre
Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro
competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi
purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio
del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti
presso Organismi internazionali, non possono superare il
numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri
puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli
affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del
Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di
sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per
essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
La legge 8 luglio 1961, n. 642, reca: "Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali".
L'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia), reca:
"8. Copertura finanziaria. 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui
all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100
milioni annue relativamente alle previsioni di cui
all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella
misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 5
(Partecipazione ad operazioni internazionali
in materia economica e finanziaria)

1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attivita' volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.
 
Art. 6
(Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica)

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attivita' di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.



Note all'articolo 6:

L'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
reca:
"16. Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato
sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale Forza armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale del lo Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.".



 
Art. 7
(Concorso alla difesa militare)

1. Il Comandante generate della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.



Note all'articolo 7:

L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189
(Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
"1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende
direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le
finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le
violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia
finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
assistenza e di segnalazione;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-economico;
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i
quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".
L'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959,
n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza),
reca:
"4. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita'
concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli
impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli
stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario
in relazione all'addestramento militare e al concorso dei
reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei
carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri
organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per
assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della
Guardia di finanza.".
L'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di
attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997,
n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.),
reca:
"14. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore
dell'Esercito. 1. Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito
in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della
difesa:

a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del
dispositivo per la difesa terrestre del territorio ed a
tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa
concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione
dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli
impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo
comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli
apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le
aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad
essere impiegati nella difesa del territorio;
c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello
spazio aereo nazionale.".

L'articolo 15, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di
attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997,
n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.),
reca:
"15. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della
Marina. 1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base
alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del
dispositivo per la difesa marittima del territorio,
delle relative linee di comunicazione ed a tal fine
coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa
concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione
dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli
impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo
comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli
apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le
aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad
essere impiegati nella difesa marittima del territorio;
c) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle
organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina
mercantile in previsione del loro impiego in guerra;
e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare
e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I
categoria, per i provvedimenti conseguenti;
f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti,
condizioni e modalita' per l'impiego dei mezzi navali ed
aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di
pertinenza della Marina militare;
g) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del
servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed
economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla
giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del
limite esterno del mare territoriale di cui agli
articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre
1982. n. 979;
h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello
spazio aereo nazionale.".

L'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di
attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997,
n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari),
reca:
"16. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica. 1. Il Capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato
maggiore della difesa:

a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del
dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale
ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad
essa concorrono, ivi compresi quelli messi a
disposizione dalle altre Forze armate, anche
nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e
trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo
comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli
apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le
aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad
essere impiegati nella difesa aerea nazionale;
c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per
l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;
d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della
sicurezza del volo.

2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le
attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate
mediante appositi organismi dedicati alla formazione del
personale ed all'accertamento delle cause degli incidenti
di volo a fini di prevenzione.
3. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede,
tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica,
operativa e di controllo:

a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il
traffico aereo operativo militare che non segue le
procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione
civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare
sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi
particolari di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il
traffico aereo civile sugli aeroporti non compresi nella
tabella B di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1979, n. 635;
b) dell'intero servizio meteorologico e ad eccezione dei
servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla
competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per
il traffico aereo generale.".



 
Art. 8 (Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria)

1. Il Corpo della Guardia di finanza:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio
ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva; b) fornisce, su richiesta, all'autorita' individuata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi
informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di
sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria; c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le
disposizioni sancite nei codici penali militari.



Note all'articolo 8:

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo
2000, n. 78), reca:
"6. Funzioni di polizia militare. 1. La polizia militare
e' costituita dal complesso delle attivita' volte a
garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza
delle Forze Armare sul territorio nazionale ed all'estero.
A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni dell'autorita' militare attinenti
all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia
militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di
natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere
il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via
esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del
Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle
disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei
Comandanti responsabili".
L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), reca:
"1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono
attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica
generale e il coordinamento della politica informativa e di
sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato
democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
direttiva ed emana ogni disposizione necessaria per la
organizzazione ed il funzionamento delle attivita'
attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la
applicazione dei criteri relativi alla apposizione del
segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.".



 
Art. 9
(Modificazione e abrogazione di norme)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalita' di esecuzione del servizio nonche' i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri

DEL TURCO, Ministro delle finanze

VISCO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

BASSANINI, Ministro per la
funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO



Note all'articolo 9:

L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
"17. Regolamenti. 3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
prima della loro emanazione.".
La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza.".
Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, reca:
"Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la
regia Guardia di finanza.".
Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, reca:
"Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia
di finanza.".
L'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega
al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia.), reca:
"4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della
Guardia di finanza. 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei
compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnicologistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione,
la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di
nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle
consistenze organiche del restante personale. Tale
revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei
ruoli le permanenze, i requisiti, i titoli e le
modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni
annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale
di Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del
limite di eta' per i Generali di corpo d'armata e di
divisione, equiparando correlativamente anche quello del
Comandante generale in carica, nonche', solo se
necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando
i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente
verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del
Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale
posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita'
incompatibili con il servizio, nonche' riordino della
normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle datazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale
passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con
i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta' di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 8.".
L'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica.), reca:
"27. Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del
Consiglio dei ministri. 3. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' determinata la struttura
ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in
sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6
della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale
abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti
in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei
relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:

a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla
finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee,
diversificando tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e
Reparti.".

L'articolo 27, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica.), reca:
"27. Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del
Consiglio dei ministri. 4. Agli effetti di tutte le
disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al
comma 3, vengono altresi' previste le corrispondenze tra le
denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle
previgenti.".
L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
"17. Regolamenti. 3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
prima della loro emanazione.".
Il decreto del Presidente delle Repubblica 20 marzo
1986, n. 189, reca: "Approvazione del regolamento di
amministrazione per la Guardia di finanza."



 
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