Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 67
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2991, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di poter accogliere le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Generalita)

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.



AVVERTENZA:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo
dell'art. 9:
"Art. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196,
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
198 e D.Lgs 12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n.
464, e 30 dicembre 1997, n. 490).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12
maggio 1995, n. 197. D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs.
12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai principi, ai criteri
direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216 (il termine ivi sancito e' stato
successivamente prorogato al 28 febbraio 2001, ai sensi
dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il
testo vgs. nota alle premesse).
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30
giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei D.Lgs. 28 novembre l997, n.
464, e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai
principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui,
rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2,
della legge 28 dicembre l995, n. 549, e all'articolo 1,
commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1991, n. 662".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza", e' stato pubblicato in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, per il testo
dell'art. 3, della legge 6 marzo l992, n. 216, vgs. note
alle premesse.

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviate messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione
del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56: si
riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei
dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il
riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei
trattamenti economici, allo scopo di conseguire una
disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti
istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le
attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza,
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il
personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono
adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con
la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle
organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1 al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 percento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata
e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il
trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Per il testo dell'art. 9, comma l, della legge 31 marzo
2000, n. 78, vgs. note al titolo.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 383, reca "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, si
riporta il testo dell'art. 50:
"Art. 50 - (Rinnovi contrattuali) 1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa
relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente
del comparto Ministeri delle aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e'
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, in sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione
al nuovo assetto retributivo del personale dirigente
contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata
anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il
trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della
titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale.
Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri
perequativi definiti con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi
delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e
anche al fine di consentire il definitivo completamento del
processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo
19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001, e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15
miliardi destinati al personale della carriera diplomatica
lire 32 miliardi destinati al personale della carriera
prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze
armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini
perequativi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, senza diritto
alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni
anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del
Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non
hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti
all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del
conseguimento, rispettivamente, della qualifica di
consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di
stipendio il trattamento economico complessivo annuo pari a
quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui
all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono
comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
decreto legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
efficacia i provvedimenti, e le decisioni di autorita'
giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni
caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti
pagamenti sulla base dei predetti decisioni e
provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato
dei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente
equiparazione del personale direttivo delle altre Forze
di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto
dai decreti legislativi emanati a sensi degli articoli
1, 3, 4 e 5 della legge 3l marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e
copertura degli oneri derivanti dal riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale
delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo
2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli
uffici centrali e periferici di corrispondente livello
dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti
variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso
articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al
comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43
per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera
b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino
delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono
prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il
termine per l'espressione del parere sugli schemi di
decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in
sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di
ferma obbligatoria, rispetto alle datazioni organiche dei
ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146 e' fissato in
2000 unita' a decorrere dall'anno 2002".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988.

Nota all'art. 1:

- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, v. note al titolo.



 
Art. 2
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
il ruolo appuntati e finanzieri)

1. All'articolo 4 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute."
2. L'articolo 6 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") e' modificato come segue:

a) al comma 1, lettera b), le prole "dell'effettivo incorporamento"
sono sostituite dalle parole "indicata nel bando di concorso"; b) al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo
e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole "stato civile
di celibe o nubile, vedovo o vedova"; c) al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole "per gli
aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di
sesso femminile"; d) al comma 1, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita
visita, l'idoneita' fisica alla leva."; e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuale con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.".
3. All'articolo 7 del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa."
4. L'articolo 10 del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri") e' sostituito dal seguente:
"1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere,
professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del
grado superiore.

4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B"."
5. All'articolo 11 del decreto di inquadramento ("Esclusione dalla valutazione"), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:

a) sospeso dal servizio; b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non
colposo; c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non
inferiore a sessanta giorni,

viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."
6. L'articolo 12 del decreto di inquadramento ("Sospensione della valutazione") e' sostituito dal seguente:
Art. 12
(Cause di sospensione della valutazione e della promozione)

1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, la medesima commissione sospende la valutazione.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione".
7. L'articolo 13 del decreto di inquadramento ("Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.
2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.
3. La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".
8. L'articolo 14 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"") e' modificato come segue:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante regionale o equiparato dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori Autorita' gerarchiche";
b) il comma 5 e' soppresso;
c) al comma 6, le parole "da almeno un anno" sono soppresse.



Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanzieri"). 1. Agli appartenenti al ruolo
"appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza
sono attribuite le qualifiche di agente di polizia
giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di
pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive
con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti
alle qualifiche possedute, nonche' attivita' di istruzione
nei limiti delle capacita' professionali possedute".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 6. (Requisiti per l'ammissione al corso). 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e
politici;
b) eta', alla data dell'effettivo incorporamento, non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il
limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore
a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata;
c) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato
nella Guardia di finanza:
e) statura non inferiore a metri 1,65;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputato o condannato per delitto non colposo ovvero
sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione
o la conservazione dello stato giuridico di finanziere:
i) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria:
l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
m) aver ottenuto, all'atto dell'effettivo incorporamento,
la revisione dell'eventuale, precedente giudizio di
riforma emesso in sede di visita medica di leva".

- Il testo del comma 1, dell'art. 82 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento si veda le note alle
premesse), e' il seguente:
"Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). 1. Al
personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale,
ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a
decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione dei benefici
previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e della legge
23 novembre 1998, n. 407".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 7. (Bando di reclutamento). 1. Le procedure per
l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei
posti da mettere a concorso, distinto per il contingente
ordinario e il contingente di mare, le modalita' e la data
di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, la composizione delle Commissioni,
le modalita' di accertamento dei requisiti,
l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le
modalita' di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi,
sono stabiliti con determinazione del comandante generale,
della guardia di finanza".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 10. (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo
"appuntati e finanzieri"). 1. Al personale appartenente al
ruolo "appuntati e finanzieri", fermo restando quanto
disposto dall'art. 8 circa il conferimento del grado di
finanziere, sono attribuiti, con le modalita' di cui al
presente Capo, i seguenti gradi: a) ai finanzieri che
abbiano maturato una anzianita' di servizio nella guardia
di finanza almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di
finanziere scelto: b) ai finanzieri scelti che abbiano
compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5
anni, e' conferito il grado di appuntato: c) agli appuntati
che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno
pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato scelto.
2. I gradi di cui al comma 1 sono conferiti, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo minimo di anzianita' e di permanenza nel grado,
data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con
determinazione del comandante generale della guardia di
finanza o dell'autorita' da esso delegata, previo parere
sull'idoneita' o meno all'avanzamento espresso:
a) dal comandante di corpo o equipollente, sentito il
parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche
adesso immediatamente sottostanti da cui il militare
dipende:
b) dalla commissione di cui all'art. 49 del presente
decreto.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita'
all'avanzamento e' di competenza esclusiva del comandante
generale o dell'autorita' da esso delegata e deve essere
formulato con riferimento al possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado
rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di
carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni
del grado superiore.
4. Nel caso in cui il comandante di corpo ovvero la
commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non
idoneita' all'avanzamento per il militare interessato dalla
proceduta di valutazione, tale parere dovra' essere
motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al
comma 3.
5. L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo
quanto stabilito nella tabella B allegata al presente
decreto.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla
tabella B di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai
rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli
anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di
anzianita' subiti per effetto di condanne penali o
sospensioni dal servizio per motivi disciplinari e
aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di
riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del
servizio".
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza", e' pubblicata in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23 marzo l983,
si riporta il testo dell'art. 31:
"Art. 31. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi
quadri, e' istituita una commissione permanente presso
ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per ciascuna commissione sono nominati membri
supplenti".
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
"Norme di attuazione, di coordinamento transitorie del
codice di procedura penale", e' pubblicato in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989,
si riporta il testo dell'art. 15:
"Art. 15. (Promozioni) 1. Le promozioni degli addetti
alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere
disposte senza il parere favorevole del procuratore
generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio
presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi
o specifici settori o articolazioni di questi non possono
essere disposte senza il parere favorevole del procuratore
generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di
polizia giudiziaria da non piu' di due anni".
- Il testo del comma 1, dell'art. 11, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 11. (Esclusione dalla valutazione). 1. Il
personale appartenente al ruolo "appuntati e Finanzieri"
che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento
penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo'
essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento, da parte
dell'autorita' di cui alla lettera a), comma 2, dell'art.
10".
- Il testo dell'art. l2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 12. (Sospensione della valutazione). 1. Nel caso
in cui il personale indicato all'art. 10, nel corso della
procedura di valutazione per l'avanzamento di cui al
medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni
previste dal comma 1 dell'art. 11, la stessa procedura di
valutazione verra' sospesa sino al venir meno della causa
sospensiva.
2. Al verificarsi di tale ultima condizione, si
applicheranno, nei confronti del personale interessato, le
disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo
rinnovo dell'espressione del parere da parte del comandante
di corpo o equipollente e della commissione, prescindendo
dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima
dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione".
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 13. (Avanzamento del personale appartenente al
ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni).
Con decorrenza dal 1o settembre 1995 il personale di cui
all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai
sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua
valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 12, perche' in
aspettativa per infermita' derivante da causa di servizio,
e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al
servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia
deceduto in conseguenza della predetta infermita' derivante
da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della
promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla
riforma ovvero al decesso".
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 14. (Promozione straordinaria per "benemerenze di
servizio"). 1. La promozione straordinaria per benemerenze
di servizio puo' aver luogo nei riguardi del personale
appartenente al ruolo ("appuntati e finanzieri" che,
effettivamente e personalmente abbia partecipato ad
operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita'
dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita'
professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento
di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado
superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per
benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di
corpo dal quale il personale di cui al comma 1
gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle
ulteriori autorita' gerarchiche.
3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, e'
promosso con decorrenza dalla data di formulazione della
proposta.
4. Il comandante generale decide sulla proposta previo
parere favorevole espresso all'unanimita' dalla commissione
permanente di avanzamento per i sottufficiali. La
determinazione del comandante generale che conferisce la
promozione ne reca la motivazione.
5. Il personale di cui al comma 1 non puo' essere
proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di
servizio al grado superiore qualora abbia gia' conseguito
qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della
carriera.
6. Possono beneficiare della promozione straordinaria
per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il
grado apicale del ruolo "appuntati e finanzieri" da almeno
un anno. In tal caso il personale interessato consegue la
nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa,
sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto
ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere
favorevole espresso, all'unanimita', dalla commissione
permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione
favorevole da parte del Ministro delle finanze".



 
Art. 3
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
i ruoli ispettori e sovrintendenti. Generalita)

1. Il titolo III del decreto di inquadramento e' ridenominato "RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI".
2. L'articolo 15 del decreto di inquadramento ("Ruoli dei sottufficiali") e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori";
b) il comma 1 e' soppresso.



Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 15. (Ruoli sottufficiali). 1. I sottufficiali del
Corpo della guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti
ruoli tra loro gerarchicamente ordinati:
a) ruolo "ispettori";
b) ruolo "sovrintendenti".
2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli
ruoli e' prevista nella tabella C allegata al presente
decreto".



 
Art. 4
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
il ruolo dei sovrintendenti)

1. L'articolo 19 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo:
"1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione: .sp, a) per una percentuale non inferiore al 70%, attraverso un concorso
interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo
superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a
tre mesi previsto dal successivo articolo 27; b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per
titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e
finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso
di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal
successivo articolo 27.

2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di qualificazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante generale."
2. L'articolo 20 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo:
"1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:

a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo
biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o
giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu'
gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospeso dal
servizio o in aspettativa; d) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo
all'avanzamento al grado superiore; e) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la
nomina a vicebrigadiere.

2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9."
3. L'articolo 21 del decreto di inquadramento ("Modalita' del concorso e del corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 21
(Modalita' dei concorsi)

1. Nei bandi di concorso indetti con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinti per il
contingente ordinario ed il contingente di mare; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione ai concorsi; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e
conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione
ai concorsi; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento delle prove d'esame, per i soli
concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b); f) la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti
e delle commissioni esaminatrici cui sono devoluti i giudizi sulle
prove di esame e la valutazione dei titoli.""

4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente:
"1. La prova d'esame prevista nell'ambito del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e' costituita da una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.
2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi."
5. L'articolo 23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente:
"1. Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi."
6. L'articolo 24 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie") e' sostituito dal seguente:
"1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), al termine del concorso formano distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

2. Per la formazione delle graduatorie:

a) viene preso a base il punteggio attribuito a ciascun concorrente
dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera f); b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore
eta'."

7. L'articolo 25 del decreto di inquadramento ("Esclusioni dal concorso"), e' sostituito dal seguente:

"Art. 25
(Esclusioni dai concorsi)

"1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono in qualsiasi momento essere disposte le esclusioni dai concorsi degli aspiranti che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti."
8. L'articolo 26 del decreto di inquadramento ("Vincitori del concorso ed ammissioni al corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Vincitori dei concorsi)

1. Con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori dei concorsi i candidati idonei che nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente."
9. L'articolo 27 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 27
(Svolgimento dei corsi di qualificazione)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, effettuato con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), frequentano un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, che si svolge con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
3. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito relative ai predetti concorsi, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori."
10. L'articolo 28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di idoneita'"), e' sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Esclusione e rinvio dai corsi)

1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita'
necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia'
ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dai corsi per piu' di
trenta giorni, anche se non continuativi.

3. Sono anche rinviati dai corsi i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."
11. L'articolo 29 del decreto di inquadramento ("Esclusione e rinvio dal corso") e' sostituito dal seguente:

"Art. 29
(Nomina a vicebrigadiere)

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:

a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere
nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami
di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono
iscritti in ruolo; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere
con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine
degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine
determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in
ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli
dichiarati idonei ai sensi della lettera a).

2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto.
3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.
4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso."



Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 19. (Accesso al ruolo "sovrintendenti"). 1. I vice
brigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza
sono tratti, annualmente, dal personale appartenente al
ruolo "appuntati e finanzieri" con le modalita' indicate
nei successivi articoli".
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 20. (Requisiti per l'ammissione al ruolo
"sovrintendenti"). 1. L'ammissione al ruolo
"sovrintendenti" ha luogo, previo superamento del corso di
aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 21
del presente decreto, mediante concorso interno per titoli
ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per
contingente: a) nel limite del 70% dei posti messi a
concorso gli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei
posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti
e i finanzieri in servizio permanente.
2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale
che:

a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica,
nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno
"nella media" o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo
biennio piu' gravi della consegna;
c) non risulti imputato in un procedimento penale per
delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in
aspettativa;
d) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per
la nomina a vice sovrintendente.

3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di
partecipazione per un contingente diverso da quello di
appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al
comma 1.
4. I posti riservati per una categoria di personale,
eventualmente non ricoperta, saranno conferiti agli idonei
dell'altra categoria".
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 21. (Modalita' del concorso e del corso). 1. Nel
bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono
stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per
il contingente ordinario e il contingente di mare;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere
e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per
l'ammissione al concorso;
d) i titoli da valutare;
e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame;
f) la composizione della commissione per l'accertamento dei
requisiti e della commissione esaminatrice cui sono
devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione
dei titoli;
g) la durata del corso.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato
in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo
"sovrintendenti" alla data in cui gli aspiranti
conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo
alle capacita' ricettive dei reparti di istruzioni di base
e di formazione".
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 22 (Articolazione della prova d'esame). 1. L'esame di
concorso per l'ammissione al corso e' costituito da una
prova scritta, consistente in risposte a un questionario
articolato su domande intese ad accertare il grado di
conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della
lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai
programmi della scuola media dell'obbligo.
2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto
applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi".
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 23. (Valutazione della prova d'esame). 1. Il giudizio
sulla prova e' devoluto ad una commissione esaminatrice
nominata con determinazione del comandante generale,
composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia
di finanza.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta,
per ciascun concorrente, la prova scritta attribuendo un
punto di merito espresso in "ventesimi".
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 24. (Formazione delle graduatorie). 1. La commissione
di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte
graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il
contingente di mare.
2. Per la formazione delle graduatorie:

a) viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun
concorrente ai sensi del precedente art. 23,
eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai
titoli posseduti;
b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il
grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e
l'eta'".

- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 25. (Esclusioni dal concorso). 1. Con decreto
ministeriale puo', in qualsiasi momento, essere disposta
l'esclusione dal concorso dell'aspirante che venga
considerato non in possesso dei prescritti requisiti".
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 26. (Vincitori del concorso ed ammissioni al corso).
1. Con decreto ministeriale vengono approvate le
graduatorie finali e dichiarati vincitori del concorso i
candidati idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano
compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti
per contingente".
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 27. (Svolgimento del corso). 1. Il corso, di durata
non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori
del concorso, si svolge con le modalita' e in base ai
programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di
finanza, distintamente per i militari del contingente
ordinario e del contingente di mare.
2. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto
ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli
stessi altri concorrenti risultati idonei, nell'ordine
delle graduatorie di merito, per ricoprire: a) i posti
resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati
vincitori; b) ulteriori posti, nel limite di un decimo di
quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un
corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo
"sovrintendenti" per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe
essere conferito il grado di vice brigadiere".
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 26. (Dichiarazione di idoneita). 1. Al termine del
corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori:

a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita
con determinazione ministeriale la nomina a vice
brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie
finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di
termine degli esami di idoneita' di prima sessione al
corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono
iscritti a ruolo:
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene
conferita con determinazione ministeriale, la nomina a
vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a
quello di termine degli esami di idoneita' di seconda
sessione al corso, nell'ordine determinato dalle
graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo
secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli
dichiarati idonei nella prima sessione.

2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere e'
sospesa, con determinazione ministeriale, nel caso in cui
il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del
comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui
all'art. 55, comma 2, del presente decreto.
3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate
al comma 2, purche' sussistano i requisiti di legge per
l'iscrizione a ruolo, al frequentatore del corso deve
essere conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa
decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento
di tale nomina non fosse stata sospesa".
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 29. (Esclusione e rinvio dal corso). 1. Gli ammessi
alla frequenza del corso possono ottenere, a domanda, di
essere rinviati dallo stesso per rinunzia.
2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori
che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le
qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del
nuovo grado;
b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo
aver gia' ripetuto per una volta il corso.

3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per
infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'
ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I
medesimi, peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a
frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il
relativo corso successivo senza essere considerati
ripetenti.
4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett.
a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i
rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con
determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza.



 
Art. 5
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
il ruolo degli ispettori)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ("Ruolo ispettori"), e' aggiunto il seguente comma:
"2. I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di luogotenente con le modalita' di cui all'articolo 58-quater del presente decreto".
2. All'articolo 33, comma 1, del decreto di inquadramento ("Consistenza organica del ruolo "ispettori""), dopo la parola "unita'" sono aggiunte le seguenti ",di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante".
3. L'articolo 34 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori""), e' modificato come segue:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" e' aggiunta la
parola "insegnamento,"; b) al comma 3, le parole "possono essere" sono sostituite con le
parole "sono di norma"; c) dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti commi:

"4. I maresciallo aiutante in possesso della qualifica di luogotenente sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3, da individuare nell'ambito di una determinazione del comandate generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Il marescialli aiutanti luogotenente ha rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' marescialli aiutanti luogotenenti, ha preminenza colui che risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica."
4. L'articolo 35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo ispettori") e' modificato come segue:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato:
1) per 1/3 ai brigadieri capo;
2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri;
3) per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri",
in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I posti eventualmente rimasti scoperti per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, lettera b), dopo la compensazione alla stessa percentuale tra le categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) della medesima lettera e nell'ordine medesimo, sono devoluti in favore delle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettera a). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui rimangano posti scoperti per l'ammissione al corso di cui al comma 1, lettera a)."
5. L'articolo 36 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione ai corsi") e' modificato come segue:
a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente:
"a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo "appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di' finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;";
b) il comma 1, lettera b), nn. 3), 4) e 8), e' modificato come segue:
"3) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova;
4) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile;

...omissis...

8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve."
c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti numeri:
"4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore;";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti."
6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue:
a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

1) per l'accertamento dei requisiti;
2) per la visita medica di primo accertamento;
3) per la visita medica di revisione;
4) per gli accertamenti attitudinali;
5) per la valutazione delle prove di esame.
La presidenza della commissione giudicatrice e' assunta da un ufficiale generale dalla Guardia di finanza. Ogni sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello. Della sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame;";
c) alla lettera f), la parola "psico-attitudinale" e' sostituita da "attitudinale".
7. L'articolo 38 del decreto di inquadramento e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Visite mediche e accertamenti attitudinali"; b) le parole "psico-attitudinali", "psico-attitudinale" e "commissione" sono sempre sostituite, rispettivamente, dalle parole "attitudinali", "attitudinale" e "sottocommissione".
8. L'articolo 40 del decreto di inquadramento (Nomina e composizione delle commissioni") e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unita', la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento.";
b) al comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia di finanza" sono inserite le parole "o dell'autorita' dal medesimo delegata".
9. All'articolo 41 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove scritta e orale"), la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione".
10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica") e' modificato come segue:
a) la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione";
b) al comma 2, dopo le parole "da un ufficiale" sono sempre inserite le parole "o un ispettore".
11. All'articolo 43 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione";
b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti numeri:
"10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico;
11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);";
c) ai commi 5 e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono sostituite con la locuzione "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".
d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
"7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa".
12. L'articolo 44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole:
1) "si svolge", sono aggiunte le parole ", anche in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,"; 2) "comandante generale della Guardia di finanza", sono aggiunte le parole "o dall'autorita' dal medesimo delegata";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto."
13. L'articolo 45 del decreto di inquadramento ("Rinvio dal corso") e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non continuativi.";
b) al comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da "per un massimo di due volte";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.".
14. L'articolo 46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue:
a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."; b) alla lettera a), la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione", nonche' dopo la parola "esaminatrice" sono aggiunte le parole "e della sottocommissione per l'accertamento attitudinale,".
15. Dopo l'articolo 46 del decreto di inquadramento, e' aggiunto il seguente:

""Art. 46-bis
(Accertamenti attitudinali)

1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione delle prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' attitudinale e' definitivo.
3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' ammesso alle successive prove d'esame.
4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' escluso dal concorso."
16. L'articolo 48 del decreto di inquadramento ("Modalita' del corso") e' modificato come segue:

a) al comma 1, il numero "29" e' sostituito dal numero "28"; b) al comma 3, dopo le parole "all'articolo 55, comma 2," sono
aggiunte le seguenti parole "lettere a), b) e c),".

17. L'articolo 49 del decreto di inquadramento ("Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo") e' modificato come segue:

a) al comma 3, le parole "da esso delegata" sano sostituite dalle
parole "dal medesimo delegata"; b) ai commi 5, 8, 9, 10 e 12, le parole "il sottufficiale" sono
sostituite con la parola "l'ispettore" e le parole "per
sottufficiali" sono soppresse; c) al comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia
di finanza" sono aggiunte le parole "o l'autorita' dal medesimo
delegata".



Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 32. (Ruolo "ispettori"). 1. Il ruolo "ispettori"
e' articolato nei seguenti quattro, gradi gerarchici:

a) maresciallo aiutante;
b) maresciallo capo;
c) maresciallo ordinario;
d) maresciallo".

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 33. (Consistenza organica del ruolo "ispettori").
1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 del
presente decreto, relativamente alla forza organica del
ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del
ruolo "ispettori", a decorrere dal 1o settembre 1995, e'
pari a n. 21.950 unita'".
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12
maggio l995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 34. (Funzioni del personale appartenente al ruolo
"ispettori"). 1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori"
sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1:

a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire
in caso di impedimento o di assenza;
b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia
tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di
ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie,
finanziarie ed economiche;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo all'attivita' investigativa:
d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di
reparti territoriali o di addestramento e di mezzi
tecnici:
e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di formazione e di istruzione del
personale del Corpo;
f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche'
mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di
impiego per elevata specializzazione e capacita' di
utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui
ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che
implicano, nell'ambito del titolo di appartenenza, maggiori
livelli di responsabilita' e di apporto professionale,
nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato
impegno".
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 35. (Accesso al ruolo "ispettori"). 1. I
marescialli della Guardia di finanza sono tratti
annualmente, con le modalita' indicate nei successivi
articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti
complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto
riguardo alla capacita' ricettiva dei reparti di istruzione
di base e di formazione:

a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli
ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei
requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1,
previo superamento del corso di cui all'art. 44 del
presente decreto;
b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per
titoli ed esami aperto agli appartenenti al ruolo
"Sovrintendenti", ai quali e' riservato 1/3 di detta
percentuale, e agli appartenenti al ruolo "Appuntati e
Finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel
successivo art. 36, comma 5, previo superamento del
corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei
mesi previsto dall'art. 46.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di
cui al comma l, lettera b), possono esser devoluti in
aumento di quelli previsti per il concorso di cui alla
lettera a) dello stesso comma".
- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 36. (Requisiti per l'ammissione ai corsi). 1. Al
concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto
con le modalita' di cui al successivo art. 37, possono
essere ammessi:

a) il personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" e
al ruolo "appuntati e Finanzieri" che:
1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla
promozione finanziere;
2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta';
3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria,
di secondo grado;
4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio di merito viene emesso da comandante di corpo o
equipollente, sentito il parere formulato da almeno una
delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale
interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui
all'art. 10, comma 3, del presente decreto;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
e politici:
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni
26;
3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza
prole (*);
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputato o condannato per delitto non colposo, ne'
sottoposto a misure di prevenzione;
6) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di
sottufficiale della Guardia di finanza;
7) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria; 8) possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal
comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola
nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), punto 4),
puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un
quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di motorista navale con maggior punteggio
di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a
parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore
eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non
e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica
almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da
corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a
maresciallo:
b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che,
oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente
lettera a):
1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.

6. Con decreto ministeriale puo' essere, disposta, in
ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art.
35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti
requisiti.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 luglio
2000, n. 332 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32- Serie
speciale), ha dichiarato tra, l'altro, l'illegittimita' del
presente numero, nella parte in cui include, tra i
requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il
conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza
prole".
- Il testo del comma 1, dell'art. 37 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 37. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso
di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con
decreto ministeriale, sono stabiliti:

a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per
il contingente ordinario e per il contingente di mare,
che possono essere ripartiti tra le categorie di
specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della
legge 23 aprile 1959, n. 189:
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso:
c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al
concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 43 del
presente decreto:
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione
della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti;
e) la composizione della commissione per l'accertamento dei
requisiti per l'ammissione al concorso, della
commissione esaminatrice per la valutazione delle prove
d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo
accertamento e di revisione e della commissione per
l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione
esaminatrice per la valutazione delle prove di esame
fanno anche parte due professori in possesso del
prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di
esame;
f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di
successione delle prove d'esame, della visita medica e
dell'accertamento psico-attitudinale di cui al
successivo art. 38;
g) la durata del corso".

- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12
maggio 1993, n. 199, e' il seguente:
"Art. 38. (Visite mediche e accertamenti
psico-attitudinali). 1. I partecipanti al concorso sono
sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal
bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad
accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quale
maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in
servizio del Corpo della Guardia di finanza non e'
sottoposto alla visita medica.
2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla
commissione di primo accertamento e' soggetto, ove
l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte
dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio
espresso in sede di accertamento dell'idoneita' fisica e
psico-attitudinale e' definitivo.
3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle
visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale e'
escluso dal concorso."
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 40. (Nomina e composizione delle commissioni). 1.
Qualora i concorrenti ammessi a concorsi previsti dall'art.
35, comma 1, superino le mille unita', la commissione
esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera e),
possono essere integrate da un numero di componenti tali
che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione
in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie. A
ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un
numero di candidati inferiore a 500.
2. Il comandante generale della Guardia di finanza
nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal
presente Capo. Nomina e composizione delle commissioni".
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. l99, e' il seguente:
"Art. 41. (Valutazione delle prove scritta e orale). 1.
La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove
d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di
merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il
concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10
ventesimi.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna
a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di
merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il
concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10
ventesimi".
- Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 12
maggio 1995 n. 199, e' il seguente:
"Art. 42. (Valutazione delle prove di lingua estera e di
conoscenza dell'informatica). 1. Il concorrente che ne
abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al
concorso, e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle
prove previste dall'art. 39, e' sottoposto all'esame della
lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza
dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in
un prova scritta e in una prova orale secondo i programmi
stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo'
scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese,
inglese, spagnola, tedesca.
2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la
commissione esaminatrice all'uopo preposta integrata da un
docente abilitato all'insegnamento della lingua estera
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato
conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione
dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione
esaminatrice suddetta e' integrata da un ufficiale della
Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel
settore dell'informatica.
3. La commissione esaminatrice assegna per la prova
scritta e per quella orale di lingua estera per la prova di
informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente
che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova
scritta e orale di lingua estera e nella prova di
informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20
ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale
di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del
successivo art. 43".
- Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 43. (Formazione delle graduatorie). 1. La somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella
prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun
concorrente ai fini della formazione della graduatoria di
merito.
2. La commissione esaminatrice per la valutazione delle
prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il
contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano
stati ripartiti per categorie di specializzazione, la
graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte
per categoria di specializzazione.
3. Per la formazione delle graduatorie e' preso come
base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del
comma 1, eventualmente cosi' maggiorato: a) conoscenza di
lingue estere, per ogni lingua estera:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi:
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili
e di servizio:
1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare
o al valor civile;
2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor
militare o al valor civile o per promozione straordinaria
per merito di guerra;
3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor
militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al
valor militare o promozione straordinaria per benemerenza
di servizio;
4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno
superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio
solenne o attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo
"Sovrintendenti";
6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di
appuntato scelto o appuntato;
7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali
provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo
e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in
ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti
dalle Forze attuate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali
elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili,
meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi,
radiomontatori, operatori meccanografrici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali,
tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o
in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito:
9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno
superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di
finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del
servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso,
per infermita' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o
in aspettativa;
d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle
matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25
ventesimi;
d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea.
4. A parita' di merito e' data la precedenza,
nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati
di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico
o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso
alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
5. Con decreto ministeriale vengono approvate le
graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati
che nell'ordine delle singole graduatorie risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui
all'art. 44 con decreto ministeriale possono essere
dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei
nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:

a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente
aumento del numero delle vacanze nel ruolo "ispettori"
per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la
nomina al grado, di maresciallo".

- Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 44. (Svolgimento del corso). 1. Il corso per il
conferimento della nomina a maresciallo, di cui all'art.
37, comma 1, lettera g) ha la durata di due anni accademici
e si svolge con le modalita' e in base ai programmi
stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza,
distintamente per i militari del contingente ordinario e
del contingente di mare.
2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori
dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.
3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del
secondo anno di corso viene conferito il grado di
maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie
finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla
data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di
prima ovvero di seconda sessione.
4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del
contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica
dei punti complessivi di classifica assegnati al termine
del primo e del secondo anno di corso.
5. I frequentatori del corso che al termine del secondo
anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei
nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non
idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso,
puo' ripetere un solo anno di corso.
6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo
e' sospeso con determinazione ministeriale nel caso in cui
il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del
comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui
all'art. 55, comma 2, del presente decreto.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive
richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la
stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale
nomina non fosse stata sospesa.
- Il Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 45. (Rinvio dal corso). 1. I frequentatori del
corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal
corso per rinunzia.
2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori
che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le
qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del
grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10
ventesimi:
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un
anno di corso.

3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per
infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta',
ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun
anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola
volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a
quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il
secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai
sensi del comma 5 dell'art. 44.
4. Il provvedimento di rinvio per i motivi di cui al
comma 2, lettera a), e' adottato con decreto ministeriale,
mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati
con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza".
- Il testo del comma 1, dell'art. 46 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 46. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso
di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con
decreto ministeriale, sono stabiliti:

a) i posti a concorso, distinti per ruolo e contingente, la
composizione della commissione per l'accertamento dei
requisiti e della commissione esaminatrice,
l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame
con relativi programmi e le norme di svolgimento degli
esami:
b) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al
concorso, nonche' dei titoli da valutare;
c) la durata del corso".

- Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 48. (Modalita' del corso). 1. Per lo svolgimento
del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29
del presente decreto.
2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:

a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la
nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalle
graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo
a quello di termine degli esami di idoneita' di prima
sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo
ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei
parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda
sessione, maresciallo al termine del corso di cui
all'art. 44 del presente decreto;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita
la nomina a maresciallo con decorrenza dal giorno
successivo a quello di termine degli esami di idoneita'
di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato
dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a
ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo
quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso
nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato
idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle
situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente
decreto.
4. Al venir meno delle singole cause impeditive
richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli
sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo
non fosse stata sospesa".
- Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 49. (Posizione di Stato dei frequentatori dei
corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). 1. I
frequentatori del corso di cui all'art. 44:

a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e
il trattamento economico di allievo finanziere e sono
promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui
all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I
militari in servizio e in congedo delle altre Forze
armate e quelli in congedo della Guardia di finanza,
nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado
e la qualifica;
b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la
promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di
arruolamento nel Corpo, con osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del
presente decreto;
c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri",
mantengono lo stato giuridico della categoria di
appartenenza;
d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo
stato giuridico della categoria di appartenenza.
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a)
e b):

a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento:
b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono
nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai
reparti di impiego.

3. Al termine del complessivo periodo di ferma
volontaria previsto dalle rispettive norme di stato
giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale
di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a
maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al
servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita'
morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e
rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo
sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio
permanente con determinazione del comandante generale, o
dell'autorita' da esso delegata.
4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio
permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60
giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al
reparto in cui e' in forza il militare.
5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze il
sottufficiale di cui al comma 3, qualora ritenga che il
medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio
permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta
di proscioglimento al comandante generale, che decide,
sentito il parere della commissione permanente di
avanzamento per i sottufficiali, di cui all'art. 31 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata - nel solo caso di
parere da esprimere sul conto del personale di cui al
titolo II del presente decreto - da tre appuntati dallo
stesso comandante generale designati. Avverso tale
decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di
legge.
6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in
servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e'
collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente
trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma
volontaria e' considerato servizio prestato in ferma
volontaria.
7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6
e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile
percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di
servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile
con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse
essere corrisposta per effetto di altra normativa.
8. Il sottufficiale che alla scadenza della ferma
volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente
per temporanea inidoneita' fisica al servizio
incondizionato o perche' imputato in procedimento penale
per delitto non colposo o sottoposto a procedimento
disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo'
ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma
volontaria.
9. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a) per il sottufficiale temporaneamente non idoneo al
servizio incondizionato, non puo' superare il periodo
massimo previsto per l'aspettativa; b) per il sottufficiale
sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato,
non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene
definito il procedimento stesso.
10. Il sottufficiale che abbia riacquistato l'idoneita'
fisica incondizionata e quello nei cui confronti il
procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso
favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in
servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo
alla scadenza della ferma volontaria precedentemente
contratta.
11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata
entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di
idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del
procedimento penale o disciplinare di stato.
12. Il sottufficiale che, allo scadere del periodo
massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia
riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga
riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in
congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della
data di comunicazione del relativo giudizio.
13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il
conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla
ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al
corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e
salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori
occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal
corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non
possono partecipare a successivi concorsi per il
reclutamento di personale del ruolo "ispettori" della
Guardia di finanze. Coloro che rivestivano un grado
all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel
grado medesimo, sempre che non sussistano cause di
impedimento.
14. I frequentatori provenienti dai civili che non
abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di
corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di
continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel
ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento
della domanda, decide, con propria determinazione, il
comandante generale della Guardia di finanza.
15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48,
provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e
finanzieri", sino al conferimento della nomina a
maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le
norme di stato di cui all'art. 30, comma l, e all'art. 9
del presente decreto".



 
Art. 6
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento
del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto di inquadramento ("Forme di avanzamento"), le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".
2. All'articolo 53, comma 1, del decreto di inquadramento ("Periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami"), le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli ispettori ed i sovrintendenti".
3. L'articolo 54 del decreto di inquadramento ("Determinazione aliquote di avanzamento") e' modificato come segue:

a) le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli
Ispettori ed i sovrintendenti"; b) le parole "Ministro delle finanze, con proprio decreto," sono
sostituite da "comandante generale della Guardia di finanza con
propria determinazione o dell'autorita' dal medesimo delegata".

4. L'articolo 55 del decreto di inquadramento ("Inclusione ed esclusione dalle aliquote") e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non
inferiore a sessanta giorni."; c) al comma 3, le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le
parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".

5. L'articolo 56 del decreto di inquadramento ("Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione") e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami".
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento."
6. L'articolo 57 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "ad anzianita'"") e' sostituito dal seguente:
"1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:

a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere,
professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del
grado superiore.

2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto."
7. L'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"") e' modificato come segue:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto."
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:

a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta,
relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore
con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla
tabella D/1 allegata al presente decreto; b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione,
per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra
questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo
rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito
previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di
appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i
parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento
relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b),
in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35
della legge 10 maggio 3983, n. 212, viene promossa, previo
giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo
rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla
tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita'
di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella
prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda
valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati
idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di
avanzamento in ordine di ruolo." d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."
8. Dopo l'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami""), sono aggiunti i seguenti articoli:

""Art. 58-bis
(Avanzamento al grado di maresciallo aiutante)

1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene:

a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di
ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale
o dall'autorita' dal medesimo delegata di cui all'articolo 54,
mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono
ammessi i marescialli capo: 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado,
stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto; 2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero
delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento
alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura
valutativa "a scelta per esami" di cui all'articolo 58, comma 3.

2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza.
3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unita'. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a).
4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutate, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori.
5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi "a scelta per esami".

Art. 58-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti)

1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:

a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel
triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito
temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio
equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna di rigore; d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale,
in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere
a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause
impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio, agli interessati verra' corrisposto il trattamento
economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli
sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.

Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli
aiutanti)

1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:

a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli
per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato
ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio
economico di cui all'articolo 58 ter; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio
equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari
piu' gravi del rimprovero; d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55,
comma 2, lettere a), b) e c).

2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.
3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.
5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1o gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.
6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto.
7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutati luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata.""
9. L'articolo 59 del decreto di inquadramento ("Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:

"Art. 59
(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori
e sovrintendenti in particolari situazioni)

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.
10. L'articolo 60 del decreto di inquadramento ("Avanzamento straordinario per meriti eccezionali") e' modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite con le
parole "dell'ispettore o del sovrintendente"; b) il comma 2 e' soppresso; c) al comma 3, la parola "il sottufficiale" e' sostituita con la
parola "l'interessato"; d) al comma 5, le parole "Il sottufficiale" e "I sottufficiali" sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole "L'ispettore o il
sovrintendente" e "Gli ispettori o i sovrintendenti"; e) al comma 6, le parole "dei sottufficiali" e "i sottufficiali" sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole "di coloro" e "gli" e le
parole ",da almeno un anno," sono soppresse.

11. L'articolo 61 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per benemerenze di servizio") e' modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle
parole "dell'ispettore o del sovrintendente" b) il comma 2 e' soppresso; c) al comma 3, le parole "il sottufficiale" sono sostituite dalle
parole "l'interessato"; d) al comma 4, le parole "per i sottufficiali" sono soppresse; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. L'ispettore o il sovrintendente, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.";

f) il comma 6 e' soppresso."



Note all'art. 6:

- Il testo del comma 1, dell'art. 52 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. l99, e' il seguente:
"Art. 52. (Forme di avanzamento). 1. L'avanzamento dei
sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) a scelta per esami;
d) per meriti eccezionali;
e) per benemerenze di servizio".
- Il testo del comma 1, dell'art. 53 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 53. (Periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed
esami). 1. I sottufficiali in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza per essere valutati devono aver
compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti
nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio, ed espletamento di corsi ed esami".
- Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 54. (Determinazione aliquote di avanzamento). 1. I
sottufficiali da valutare per l'avanzamento devono essere
inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro delle
finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno".
- Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 55. (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). 1.
Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i
sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54
abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53.
2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che
risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di
stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del
grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote
di valutazione per non aver maturaro, per motivi di
servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53,
ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e'
apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo
che le stesse non comportino la cessazione dal servizio,
gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di
valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con
riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto
essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa
di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la
promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che
gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la
causa di esclusione".
- Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 56. (Cause di sospensione della valutazione e di
sospensione della promozione). 1. Qualora durante i lavori
della commissione permanente di avanzamento per i
sottufficiali di cui all'art. 31 della legge 10 maggio
1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di
avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima
legge, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni
previste dal precedente art. 55, la commissione sospende la
valutazione o cancella l'interessato dal quadro di
avanzamento, se questo e' stato formato, e procede
all'acquisizione, entro sei mesi, di tutti gli elementi
atti o utili a definire la posizione dell'interessato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la
valutazione del sottufficiale che durante i lavori di cui
al comma 1 sia assente dal servizio per licenza
straordinaria di convalescenza ovvero sia sottoposto a
procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto
nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita'
di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio
1983, n. 212:

a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste
dall'art. 55, comma 2;
b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente
autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non
favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale
caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso
sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della
Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato
nell'incarico entro 60 giorni dalla data di pronuncia
del predetto parere.

4. Della predetta sospensione della promozione e dei
motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al
sottufficiale interessato.
5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi
del precedente comma, annulla la valutazione gia'
effettuata.
6. Il provvedimento di sospensione della promozione e'
adottato con decreto ministeriale.
7. Al venir meno delle predette cause sospensive della
valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale,
questi, salvo che le anzidette cause non comportino la
cessazione dal servizio:

a) se ha visto sospesa la propria procedura di valutazione,
fermo restando in capo al medesimo il possesso dei
requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto, ha diritto ad essere valutato con
riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed
a conseguire, eventualmente, la promozione al grado
superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe
spettata qualora non si fosse manifestata la causa
sospensiva della valutazione:
b) se ha visto sospesa la propria promozione, fermo
restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti
stabiliti alle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente
decreto, ha diritto ad essere nuovamente valutato con
riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed
a conseguire, eventualmente, la promozione al grado
superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe
spettata qualora non si fosse manifestata la causa
sospensiva della promozione.

8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che
un dipendente sottufficiale, gia' iscritto nei quadri di
avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10
maggio 1983, n. 212, abbia perduto uno o piu' requisiti
fissati dai successivi articoli 57, comma 1, e 58, comma 1,
deve proporne la cancellazione dal quadro di avanzamento.
9. Sulla predetta proposta, corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche e della commissione permanente di
avanzamento per sottufficiali, decade il Ministro delle
finanze o l'autorita' dallo stesso delegata.
10. Il sottufficiale proposto ai sensi del comma 8, nei
cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle
finanze non si procede al conferimento dell'eventuale
promozione, qualora venga cancellato dal quadro di
avanzamento, e' considerato comunque non idoneo
all'avanzamento.
11. Al sottufficiale di cui al comma 10 e' data
comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che
hanno determinato la sua conseguente non idoneita'
all'avanzamento.
12. Il sottufficiale nei cui confronti sia stata
inoltrata la proposta di cui al comma 8, senza che la
medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o
dall'autorita' dallo stesso delegata, ha diritto a
conseguire l'eventuale promozione al grado superiore in
relazione alla iscrizione nel quadro di avanzamento dallo
stesso conseguita in precedenza".
- Per il testo dell'art.31 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, vgs. le note all'art. 2.
- Il testo degli artt. 34 e 35 della legge 10 maggio
1983, n. 212, e' il seguente:
"Art. 34. Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il
sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non
idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il
sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore alla meta' dei votanti.
I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel
quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data
comunicazione delle motivazioni del giudizio di non
idoneita'.
Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i
rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle
norme in vigore.
I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati
nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono
inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione
dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la
prima volta".
"Art. 35. Le commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto
di merito secondo i criteri di seguito indicati.
Ogni componente della commissione assegna distintamente
per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito,
con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al
comando di minori unita', nonche' numero ed importanza
degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni
possedute:
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti calcolati al
centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto
e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base
della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei
fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del
punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni
del giudizio di non idoneita'.
Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore".
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 27l, vgs. le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 57. (Avanzamento "ad anzianita'"). 1.
L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita'
di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di
non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento, al
possesso, da parte del sottufficiale interessato dei
seguenti requisiti:

a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di
carattere, necessari per adempiere degnamente le
funzioni del grado superiore.

2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento
"ad anzianita'" sono promossi, con decreto ministeriale, a
ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello
del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto
dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto".
- Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 58. (Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per
esami"). 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n.
212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o
di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento
al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei
requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da
effettuare sono cosi' determinate:

a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione,
e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore
con decorrenza dal giorno successivo a quello di
compimento del periodo minimo di permanenza nel grado
rivestito, previsto dalle tabelle D/l e D/2 allegate al
presente decreto;
b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda
valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata
con i medesimi criteri della prima valutazione,
all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote
di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima
meta' viene promossa, con decreto ministeriale, con un
anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza
nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1
e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i
sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di
avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel
medesimo anno;
c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda meta'
del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera
b), previa sottoposizione a terza valutazione, verranno
promossi, con decreto ministeriale, con due annidi
ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel
grado previsto dalle citate tabelle D/1 e D/2, prendendo
posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali
iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento
relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo
anno.

3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le
modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle
finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio
1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri
selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con
le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla
base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti".
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e' pubblicato in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto l994, si riporta il
testo dell'art. 18:
"Art. 18. (Compensi). 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di
concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai
membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici,
nonche' al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo'
essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo
della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 59. (Avanzamento di sottufficiali in particolari
situazioni). 1. I sottufficiali che:

a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento,
iscritti in quadro e non promossi e che non possono
essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai
limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente
o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o perche' deceduti per ferite, lesioni o
infermita' provenienti da causa di servizio;
b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o
infermita' provenienti da causa di servizio ovvero
riportate od aggravate per causa di servizio, cessando
dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i
requisiti prescritti per essere ricompresi nelle
aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di
avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere
inclusi nelle predette aliquote:
c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime
condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), prima
di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con
decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno
precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal
giorno precedente al raggiungimento del limite di eta'
per la cessazione dal servizio permanente".

- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 60 (Avanzamento straordinario per meriti
eccezionali). 1. L'avanzamento straordinario per meriti
eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale
che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso
servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di
possedere qualita' intellettuali, di cultura e
professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di
adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni
del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti
eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno
meta' della permanenza minima nel grado stabilita, dalle
tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, per
l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e
non aver gia' conseguito nel corso della carriera un
avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una
promozione per benemerenze di servizio ai sensi del
successivo art, 61.
3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e'
formulata dal generale dal quale il sottufficiale
gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste
autorita' esprima parere contrario la proposta non puo'
avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali
decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole
espresso, all'unanimita', dalla competente commissione
permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora
quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita',
ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere
ulteriore corso.
5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole
all'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con
decorrenza dalla data della proposta, con decreto
ministeriale che ne reca la motivazione, i sottufficiali
riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti
eccezionali con proposte di pari data sono promossi
nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo
ruolo.
6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali
alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di
cui ai precedenti commi, puo' anche essere disposto nei
confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un
anno, il grado apicale del ruolo "sovrintendenti". In tale
caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di
avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferita
con determinazione ministeriale che ne reca la
motivazione".
- Il testo dell'art. 6l del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 61 (Promozione straordinaria per benemerenze di
servizio). 1. La promozione straordinaria per benemerenze
di servizio puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale
che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad
operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita'
dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita'
professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento
di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado
superiore.
2. Per essere proposto per tale promozione
straordinaria, il sottufficiale deve aver compiuto almeno
tre quarti della permanenza nel grado stabilita per
l'avanzamento ad anzianita' e a scelta dalle tabelle D/l e
D/2 allegate al presente decreto e non aver gia' conseguito
nel corso della carriera una promozione per benemerenze di
servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti
eccezionali di cui all'art. 60.
3. La proposta di promozione straordinaria per
benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di
Corpo o equipollente dal quale il sottufficiale
gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle
autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste
autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo'
avere ulteriore corso.
4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di
servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere
favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente
commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali.
Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole
all'unanimita', ovvero esprime parere contrario, la
proposta non puo' avere ulteriore corso.
5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole
all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso
con decorrenza dalla data della proposta con decreto
ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali,
riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di
servizio, con proposta di pari data, sono promossi
nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi
ruoli.
6. Non possono beneficiare della promozione
straordinaria per benemerenze di servizio coloro che
rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.



 
Art. 7
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
la riammissione in servizio)

1. L'articolo 68 del decreto di inquadramento ("Riammissione in servizio") e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 35o anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica.
3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.
4. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari; b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio; c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo; d) delle qualita' morali.

5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.
6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.
7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo."



Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 68. (Riammissione in servizio). 1. I sottufficiali
e il personale appartenente al ruolo "appuntati e
finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo
a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a
condizione che: a) non abbiano superato il 28o anno di eta'
e siano in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri
requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo; b) oltre
il limite di cui alla precedente lettera a) e fino al
compimento del 35o anno di eta', non sia trascorso piu' di
un anno tra la data di collocamento in congedo e quella di
presentazione della istanza di riammissione.
2. Il personale in congedo coniugato puo' essere
riammesso in servizio purche' si trovi nelle condizioni
previste dalla disposizione di legge sul matrimonio dei
militari della Guardia di finanza.
3. La riammissione in servizio e' disposta dal
comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti
delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in
congedo;
d) delle qualita' morali.
4. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale
collocato in congedo d'autorita'.

5. Il personale riammesso: a) se appartenente ai
sottufficiali, subisce una riduzione dell'anzianita'
assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in
congedo; b) se appartenente al ruolo "appuntati e
finanzieri", conserva l'anzianita' di servizio gia'
maturata nonche' l'anzianita' di grado ed il grado
rivestito affatto del congedo.
6. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto
con quanto stabilito dal presente articolo".
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura", e' pubblicata in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6
agosto 1999, si riporta il testo del comma 5, dell'art. 14:
"Art. 14. (Disposizioni relative al personale militare).
5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1962, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica".



 
Art. 8 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme
transitorie)

1. All'articolo 69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
""1-bis All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto infine il seguente comma:
"Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.".
1-ter Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati."".



Note all' art 8:

- Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 69. (Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212).
1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38,
40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n.212, a far data
dal lo settembre 1995, ad eccezione delle deroghe
espressamente previste nel presente decreto, non si
applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.
2. La commissione permanente di avanzamento per i
sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e'
competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati
scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei
finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice
brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle
disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
3. I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20
dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver
raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria,
nella riserva o in congedo assoluto a seconda
dell'idoneita' fisica".
- La legge 18 gennaio 1952, n. 40, recante "Norme
d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa
della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1952, si riporta il testo
degli artt. 16 e 17:
"Art. 16. Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli
maggiori possono essere nominati, previo apposito
esperimento annuale e nel limite di un quinto dei posti
previsti per il grado di maresciallo maggiore dal relativo
organico, alle seguenti cariche speciali: comandante di
sezione o di squadriglia del naviglio avente alla
dipendenza unita' di crociera; comandante di plotone presso
la Legione allievi; capo scrivano presso gli uffici del
Comando generale dei Comandi di zona, dei Comandi delle
ioni territoriali, della Accademia e Scuola di
applicazione, della Scuola sottufficiali, della Legione
allievi e dei Comandi di circolo.
Le nomine alle cariche speciali suddette non possono
superare ogni anno il numero di un venticinquesimo dei
posti d'organico previsti per il grado di maresciallo
maggiore".
"Art. 17. All'esperimento di cui al precedente articolo
sono ammessi a domanda, su parere favorevole delle
autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento,
gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che
contino cinque anni di grado e siano in possesso degli
altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per gli aiutanti
di battaglia i predetti cinque anni di grado sono ridotti
del periodo corrispondente all'anzianita' da essi
eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore.
L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova
orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio
sull'esperimento e' devoluto ad una Commissione di
ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e
presieduta dal generale di divisione comandante in seconda,
o, in sua vece, da un generale di brigata comandante di
zona, la quale decide sulla idoneita' alla nomina".
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1959, n. 1088, recante "Approvazione del regolamento per
l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della
Guardia di finanza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 310 del 23 dicembre 1959, si riporta il testo degli
artt. 21, 22, 23 e 24:
"Art. 21. Agli esami per l'avanzamento a scelta, agli
esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' e
all'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono
ammessi, nei casi previsti dalla legge, i sottufficiali che
ne siano giudicati meritevoli dalle autorita' incaricate di
esprimere i giudizi di avanzamento.
Le norme ed i programmi relativi agli esami e agli
esperimenti di cui al precedente comma sono stabiliti con
decreto Ministeriale".
"Art. 22. Gli aiutanti di battaglia e i marescialli
maggiori che superano l'esperimento per la nomina alle
cariche speciali sono iscritti in un elenco in ordine di
grado e di anzianita' e conseguono la nomina, secondo
l'ordine anzidetto, quando si verifica vacanza nel
contingente delle cariche speciali, nei limiti fissati
dalla legge.
La nomina e' conferita con decreto ministeriale".
"Art. 23. Le disposizioni concernenti i quadri di
avanzamento si applicano anche per gli elenchi dei
sottufficiali da nominare alle cariche speciali.
Il sottufficiale che, dopo aver conseguito la nomina
alle cariche speciali, si dimostri immeritevole, per motivi
disciplinari o inettitudine, di ricoprire le cariche
stesse, puo' esserne esonerato dal Ministro, su proposta
delle autorita' incaricate di esprimere il giudizio
sull'avanzamento e previo parere del comandante generale".
"Art. 24. La Commissione cui e' devoluto il giudizio
sull'esperimento per la nomina alle cariche speciali e'
composta oltre che dal presidente, previsto dall'art. 17,
ultimo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, da due
ufficiali superiori, membri.
E' dichiarato idoneo dalla Commissione il candidato che
riporti almeno dodici ventesimi in ciascuna prova.
Le Commissioni cui e' devoluto il giudizio sugli esami
per l'avanzamento a scelta e sugli esperimenti per
l'avanzamento ad anzianita' sono composte da un colonnello,
presidente, da due ufficiali superiori e da un capitano".



 
Art. 9
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
le norme di trattamento economico)

1. Dopo l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento economico"), sono aggiunti i seguenti articoli:

""Art. 73-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti)
1. Agli appuntati scelti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo, rimanendo immutato il livello retributivo assegnato.
2. Per il personale di cui al comma 1, che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) ovvero dell'articolo 55, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.

Art. 73-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo
e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)

1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. Tale scatto e' attribuito come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.
2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 370.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.

Art. 73-quater
(Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo
e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli
ordinari e ai marescialli)

1. Ai marescialli capo e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:

a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del
computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali
gli interessati sono stati giudicati non idonei ovvero e' stato
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'avanzamento al grado di
maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di
anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal
servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati,
oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di
interruzioni dal servizio, nel medesimo grado; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel
triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito
temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio
equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna di rigore.

2. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
3. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precede abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
5. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione del relativo trattamento economico di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo al venire meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.

Art. 73-quinques (Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85)

1. A partire dal 1o gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
2. Ai sottotenenti e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori", con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1.
3. Il beneficio di cui al comma 1, non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali.
4. L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, e' corrisposto, ai soli fini pensionistici; anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1o gennaio 2001.
5. Contestualmente alla corresponsione dell'emolumento di cui ai commi 1, 2 e 4, e' riassorbito quello attribuito per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

Art. 73-sexies
(Trattamento economico del personale in ausiliaria)

1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 12 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.""



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, vgs. le note all'art. 2.
- La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni
in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze
armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile
1997, si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. 1. A decorrere dal 10 gennaio 1996, ai vice
commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al
personale delle Forze di polizia di qualifica
corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado
corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato,
sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai
seguenti livelli retributivi:

a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis,
calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o
aprile 1981, n. 121:
b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad
ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle
Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella
qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento
pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di
inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo
decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da
determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero
nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste,
ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il
medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando
sperequazioni con altro personale o adottando misure
perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado
e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di
servizio comunque prestato.
3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei
ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il
trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis
e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la
qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII
agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo
nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di
Stato.
4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei
ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da
attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione
nei confronti del personale appartenente ai profili
professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di
qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei
dirigenti della Polizia di Stato.
5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione
del presente articolo, compresi quelli derivanti
dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione
degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n.
312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale
delle Forze di polizia di qualifica corrispondente,
assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta
dal 1o gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del
riordino degli inquadramenti retributivi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, recante "Recepimento del raccordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", pubblicato in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3
agosto 1999, si riporta il testo dell'art. 65:
"Art. 65. (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della
legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai marescialli aiutanti
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita'
nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o
settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile
annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e
per l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio
1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di
inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per
ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua
lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno
venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito
l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le
modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro
cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello
retributivo superiore e non costituiscono presupposto per
la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio".
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, (per l'argomento vgs.
nota all'art. 2), si riporta il testo dell'art. 46:
"Art. 46. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento normale di quiescenza percepito ed il
trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al
pari grado in servizio e con anzianita' di servizio
corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo
della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69
primo e terzo comma, della L. 10 aprile 1954, n. 113, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di
cui all'articolo 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria,
durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al
sottufficiale un nuoto trattamento di quiescenza in
relazione a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del
trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al
periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in
precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e'
liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo
trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati
degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in
ausiliaria prima del richiamo stesso".
La legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche
alle norme sullo stato giuridico sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato", e' pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989, si riporta
il testo dell'art. 12:
"Art. 12. 1. Al personale di cui alla presente legge
collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per
cento della differenza tra il trattamento normale di
quiescenza percepito ed il trattamento economico
onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire
virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in
servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a
quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.
Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di
aggiunta di famiglia.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 46 della L. 10 maggio
1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della
L. 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante",
sono aggiunte le seguenti: "nel tempo"".
- Per l'argomento del decreto legge 7 gennaio 1992, n.
5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6
maggio 1992, n. 216, vgs. note alle premesse.
- La legge 21 febbraio 1963, n. 252, recante "Facolta'
degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso
cessione del quinto del trattamento di pensione in loro
godimento", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 22 marzo 1963, si riporta il testo:
"Art. 1. Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la
osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da
estinguersi mediante la cessione del trattamento di
pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennita'
di carattere accessorio, fino al quinto del relativo
ammontare ed entro il limite delle quote mensili
corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza
del periodo massimo di ausiliaria.
A tal fine il trattamento suindicato spettante agli
ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello
0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile
1952. n. 212, e successive modificazioni.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio all'atto
della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le
norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952,
n. 212.
Art. 2. La facolta' prevista dal precedente articolo e'
subordinata al preventivo nulla-osta del comandante
militare territoriale o del comandante del dipartimento
marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale
l'ufficiale dipende per ragioni di impiego o di residenza.
Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego
all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o
reparti di altra forza armata, il nulla osta e' rilasciato
dal Ministero.
Art. 3. Per gli ufficiali in servizio permanente il
periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e' riferito alla scadenza del
periodo massimo di ausiliaria.
L'ammontare del prestito non puo' essere superiore
all'importo delle quote cedibili determinato in relazione
allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti
all'atto della presentazione della domanda.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato".



 
Art. 10
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
le norme di coordinamento e finali)

1. L'articolo 77 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere di complemento") e' sostituito dal seguente:

""Art. 77
(Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)

1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'."
2. L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente:

""Art. 78
(Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)

1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.
2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma."".
3. All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza."
4. All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento."



Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 77. (Nomina a vice brigadiere di complemento). 1.
E' conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente
con l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice
brigadiere di complemento, all'atto del collocamento in
congedo e previo giudizio favorevole espresso dalle
autorita' incaricate di esprimere i giudizi
sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo
"sovrintendenti", al personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanzieri" con almeno tre anni di servizio
che non abbia superato il trentatreesimo anno, purche' sia
in possesso di diploma di scuola media superiore e cessi
dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e
disciplinari".
- Il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 78. (Nomina a vice brigadiere della riserva). 1.
Il personale appartenente al ruolo "appuntati e
finanzieri", che riveste il grado apicale di appuntato
scelto, che cessi dal servizio per infermita' dipendente da
causa di servizio e sia giudicato idoneo al servizio quale
vice brigadiere della riserva, puo' essere nominato, a
domanda, vice brigadiere della riserva, con effetto dalla
data di congedo, previo parere favorevole espresso dalle
autorita' incaricate di esprimere il giudizio
sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo
"sovrintendenti".
2. La nomina di cui al precedente comma e' conferita con
decorrenza dal giorno in cui la competente Commissione
medica ospedaliera di nosocomio militare emette pronuncia
in merito all'idoneita' predetta, risultante dal verbale di
visita collegiale redatto dalla stessa Commissione".
- Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 79. (Impiego). 1. Nel periodo di applicazione
delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino
all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i
sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di
servizio, possono essere impiegati anche in incarichi
diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle
funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese
con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e
giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di
qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente decreto.
3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e
finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via
transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale
di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di
qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento".
- Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e' il seguente:
"Art. 80. (Norma di equivalenza). 1. A decorrere dal 1o
settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento
vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del
Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite,
compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente
decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali"
e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate
al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o
qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono
intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute
nel presente decreto, allo stesso personale sulla base
della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al
presente decreto".



 
Art. 11 (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati
scelti)

1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':

a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del
presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia'
maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera'
quattro anni di effettivo servizio nel grado.

2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':

a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del
presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia'
maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera'
quattro anni di effettivo servizio nel grado.

3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore.
 
Art. 12
Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente
ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la
qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con
decorrenza anteriore al 1 settembre 1995:
(1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui
all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando
il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente
decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti
dal medesimo articolo;
(2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di
appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo
58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del
relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla
medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo
articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e'
attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del
decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti
di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo: a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il
trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza
dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi
requisiti; b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento,
il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal
giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti.
Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a
cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo
58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma.
4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 13
(Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli
capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri)

1. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli di ispettori e sovrintendenti, i marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2001, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 31 dicembre 2001, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della Legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui alla presente disposizione.
2. I marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione "a scelta" determinate al 31 dicembre 2001 e giudicati "non idonei" all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2002 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. Gli stessi, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado superiore con un anno di ritardo rispetto alla decorrenza che gli sarebbe spettata con riferimento all'aliquota di valutazione dell'anno precedente.
3. Per gli anni dal 2002 al 2005 il rapporto percentuale di cui all'articolo 58-bis del decreto di inquadramento, puo' essere variato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, per consentire una completa utilizzazione delle promozioni disponibili nel grado di maresciallo aiutante.



Nota all'art. 13:

- Per il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1913, n.
212, vgs. note all'art. 2.



 
Art. 14
(Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene: - per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a); - per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b. 2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.



Nota all'art. 14:

- Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, vgs. note all'art. 5.



 
Art. 15
(Correttivi)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta, per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le tabelle "A", "H" ed "I" allegate al decreto di inquadramento sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "F", "C" ed "A" allegate al presente decreto.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le tabelle "D/1" e "D/2" allegate al decreto di inquadramento, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "D" ed "E" allegate al presente decreto.
5. In calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' aggiunto il seguente periodo:
""Nei confronti del personale appartenente al Ruolo "Esecutori" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento."".



Nota all'art. 15:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vgs.
note alle premesse), si riporta il testo dell'art. 17:
"Art. 17. (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare nomine contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parete
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".

- Il Decreto Ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, recante
"Regolamento concernente le procedure di valutazione per
l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo
aiutante del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art.
58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14
agosto 1996.
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia
di finanza", e' pubblicato in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991, si riporta il
testo della tabella F allegata al decreto legislativo 12
marzo 1995, n. 199:

Tabella F
( Frase illeggibile ) ---------------------------------------------------------------- ARCHIVISTA MARESCIALLO ORDINARIO ----------------------------------------------------------------
(B MARESCIALLO ORDINARIO III PARTE)
(A MARESCLALLO ORDINARIO ----------------------------------------------------------------
(B MARESCIALLO CAPO II PARTE)
(A MARESCIALLO CAPO ----------------------------------------------------------------
(B MARESCIALLO CAPO I PARTE
(A MARESCIALLO AIUTANTE ---------------------------------------------------------------- MAESTRO VICE DIRETTORE TENENTE ---------------------------------------------------------------- MAESTRO DIRETTORE MAGGIORE ----------------------------------------------------------------



 
Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1o gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni del presente decreto, ove non diversamente stabilito, decorrono dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Con la decorrenza di cui al precedente comma 2, al personale del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultante dalla tabella "A" allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore fino al giorno precedente.
 
Art. 17
(Clausola finanziaria)

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutato in lire 17.308 milioni per l'anno 2001, in lire 21.396 milioni per l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in lire 22.220 milioni per l'anno 2004, in lire 22.252 milioni per l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006.
Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri

DEL TURCO, Ministro delle finanze

VISCO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica

BIANCO, Ministro dell'interno

MATTARELLA, Ministro della difesa

FASSINO, Ministro della giustizia

PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO



Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, vgs. note alle premesse.



 
TABELLA "A"
(Sostituisce la tabella "I" allegata
al decreto di inquadramento)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI RUOLI "ISPETTORI", "SOVRINTENDENTI", "APPUNTATI E FINANZIERI" DELLA GUARDIA DI FINANZA. ==================================================================== GRADI LIVELLO SCATTI INDENNITÀ
AGGIUNTIVI (1) PENSIONABILE
MENSILE LORDA ==================================================================== Maresciallo Aiutante VII bis 2 1.103.000 Luogotenente (2)

Maresciallo Aiutante VII bis 1 1.103.000 (2)(3)

Maresciallo Aiutante VII bis 0 1.103.000

Maresciallo Capo (4) VII 0 1.053.000

Maresciallo Ordinario (4) VI bis 1 1.015.000

Maresciallo (4) VI 2 976.000

Brigadiere Capo (5) VI bis 1 1.010.000

Brigadiere Capo VI bis 0 1.010.000

Brigadiere VI 1 941.000

Vice Brigadiere (6) VI 0 936.000

Appuntato Scelto (7) V 4 829.000

Appuntato Scelto V 3 829.000

Appuntato V 2 747.000

Finanziere Scelto V 1 680.000

Finanziere V 0 622.000 -------------------------------------------------------------------

(1) Lo scatto aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in
godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione
individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti
gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello
retributivo) e, ove previsto, non costituisce presupposto per la
determinazione degli scatti gerarchici. Nei casi di passaggio
dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce
un solo scatto, qualora risulti attribuito. (2) Gli scatti (aggiuntivi e/o gerarchici) non competono in caso di
passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli
ufficiali. (3) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui
all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento. (4) Ai "marescialli capo", ai "marescialli ordinari" ed ai
"marescialli" di cui all'articolo 73-quater del decreto di
inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di
cui alla presente tabella, l'emolumento previsto, rispettiva-
mente, ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. (5) Trattamento economico spettante ai "brigadieri capo" di cui
all'articolo 73-ter, comma 1, del decreto dl inquadramento. (6) Ai "vice brigadieri" di cui all'articolo 73-ter, comma 2, del
decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento
economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto
dal medesimo articolo. (7) Trattamento economico spettante agli appuntati scelti di cui
all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento.

TABELLA "B"

GRADUALITÀ DEI REQUISITI TEMPORALI OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 58-TER DEL DECRETO DI INQUADRAMENTO.

==================================================================== ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO ANZIANITÀ (in anni) NEL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE DI MARESCIALLO AIUTANTE
OCCORRENTE PER L'ATTRIBUZIONE
DEL BENEFICIO ECONOMICO DI CUI
ALL'ARTICOLO 58 TER DEL DECRETO
DI INQUADRAMENTO ====================================================================
2001 -2002 1
2003 2
2004 3
2005 4
2006 5
2007 6 --------------------------------------------------------------------
La disposizione di cui alla presente tabella si applica
esclusivamente nei confronti del personale che consegua la
promozione al grado di maresciallo aiutante con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

TABELLA "C"
(Sostituisce la tabella "H" allegata al
Decreto di inquadramento)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA,
APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

MARESCIALLO ORDINARIO (1) livello VI bis + 1 scatto
aggiuntivo;

MARESCIALLO CAPO livello VII;

MARESCIALLO AIUTANTE livello VII bis;

MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3) livello VII bis + 1 scatto
aggiuntivo;

MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3) livello VII bis + 2 scatti
aggiuntivi.

(1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 73-quater, commi 2, 4 e 5, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni. (2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui
all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento. (3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono
in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei
ruoli ufficiali.

TABELLA "D"
(Sostituisce la tabella "D/1" allegata
al Decreto di inquadramento)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPERTENENTI AL RUOLO
"SOVRINTENDENTI" ===================================================================
GRADO REQUISITI FORME ---------------------------------- D'AVANZAMENTO DA A =================================================================== VICE BRIGADIERE BRIGADIERE 7 ANNI DI AD ANZIANITÀ
PERMANENZA
NEL GRADO

BRIGADIERE BRIGADIERE CAPO 7 ANNI DI A SCELTA
PERMANENZA
NEL GRADO

BRIGADIERE CAPO -------------------------------------------------------------------

TABELLA "E"
(sostituisce la tabella D/2 allegata
al Decreto di inquadramento)

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPERTENENTI AL RUOLO
"ISPETTORI"

===================================================================
GRADO REQUISITI FORME ---------------------------------- D'AVANZAMENTO DA A =================================================================== MARESCIALLO MARESCIALLO 2 ANNI DI AD ANZIANITÀ
ORDINARIO PERMANENZA
NEL GRADO

MARESCIALLO MARESCIALLO 7 ANNI DI AD ANZIANITÀ ORDINARIO CAPO PERMANENZA
NEL GRADO

MARESCIALLO MARESCIALLO 4 ANNI DI A SCELTA PER CAPO AIUTANTE PERMANENZA ESAMI (1)
NEL GRADO
OVVERO A SCELTA
8 ANNI DI
PERMANENZA
NEL GRADO MARESCIALLO AIUTANTE ------------------------------------------------------------------- (1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo,
richiesto per partecipare alle procedure valutative per
l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni uno per
coloro che conseguano tale grado con decorrenza nell'anno 2001,
a due anni per coloro promossi nell'anno 2002 e ad anni tre per
coloro promossi nell'anno 2003.
Alla procedura "a scelta per esami" sono ammessi a partecipare
anche i marescialli capo che maturino il periodo di permanenza
minima nel grado, indicato nella presente tabella, nell'anno a
cui si riferisce la procedura valutativa.
----> Vedere TABELLA "F" nel formato PDF <----
 
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