Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 67 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2991, n. 5, ed in particolare l'articolo 3; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di poter accogliere le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con le risorse finanziarie disponibili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Generalita)
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.
AVVERTENZA: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs 12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (il termine ivi sancito e' stato successivamente prorogato al 28 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il testo vgs. nota alle premesse). 2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 28 novembre l997, n. 464, e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre l995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1991, n. 662". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", e' stato pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, per il testo dell'art. 3, della legge 6 marzo l992, n. 216, vgs. note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviate messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56: si riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1 al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 percento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993". - Per il testo dell'art. 9, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vgs. note al titolo. - La legge 23 dicembre 2000, n. 383, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, si riporta il testo dell'art. 50: "Art. 50 - (Rinnovi contrattuali) 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001, e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti, e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni e provvedimenti. 5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale. 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato dei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati a sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 3l marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni. 12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle datazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146 e' fissato in 2000 unita' a decorrere dall'anno 2002". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note al titolo.
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| Art. 2 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri)
1. All'articolo 4 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute." 2. L'articolo 6 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, lettera b), le prole "dell'effettivo incorporamento" sono sostituite dalle parole "indicata nel bando di concorso"; b) al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole "stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova"; c) al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole "per gli aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile"; d) al comma 1, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva."; e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuale con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.". 3. All'articolo 7 del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa." 4. L'articolo 10 del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri") e' sostituito dal seguente: "1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto. 2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. 3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3. 5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare. 6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio. 7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. 8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B"." 5. All'articolo 11 del decreto di inquadramento ("Esclusione dalla valutazione"), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:
a) sospeso dal servizio; b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni,
viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata." 6. L'articolo 12 del decreto di inquadramento ("Sospensione della valutazione") e' sostituito dal seguente: Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione)
1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, la medesima commissione sospende la valutazione. 2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. 6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione". 7. L'articolo 13 del decreto di inquadramento ("Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente: "1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso. 2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive. 3. La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata". 8. L'articolo 14 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"") e' modificato come segue: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante regionale o equiparato dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori Autorita' gerarchiche"; b) il comma 5 e' soppresso; c) al comma 6, le parole "da almeno un anno" sono soppresse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"). 1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 6. (Requisiti per l'ammissione al corso). 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) eta', alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata; c) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole; d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza: e) statura non inferiore a metri 1,65; f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione; h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere: i) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria: l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; m) aver ottenuto, all'atto dell'effettivo incorporamento, la revisione dell'eventuale, precedente giudizio di riforma emesso in sede di visita medica di leva".
- Il testo del comma 1, dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento si veda le note alle premesse), e' il seguente: "Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e della legge 23 novembre 1998, n. 407". - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 7. (Bando di reclutamento). 1. Le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la composizione delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei requisiti, l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalita' di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale, della guardia di finanza". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 10. (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"). 1. Al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", fermo restando quanto disposto dall'art. 8 circa il conferimento del grado di finanziere, sono attribuiti, con le modalita' di cui al presente Capo, i seguenti gradi: a) ai finanzieri che abbiano maturato una anzianita' di servizio nella guardia di finanza almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di finanziere scelto: b) ai finanzieri scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato: c) agli appuntati che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato scelto. 2. I gradi di cui al comma 1 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' e di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da esso delegata, previo parere sull'idoneita' o meno all'avanzamento espresso: a) dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche adesso immediatamente sottostanti da cui il militare dipende: b) dalla commissione di cui all'art. 49 del presente decreto. 3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' di competenza esclusiva del comandante generale o dell'autorita' da esso delegata e deve essere formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 4. Nel caso in cui il comandante di corpo ovvero la commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato dalla proceduta di valutazione, tale parere dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3. 5. L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo quanto stabilito nella tabella B allegata al presente decreto. 6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella B di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari e aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio". - La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23 marzo l983, si riporta il testo dell'art. 31: "Art. 31. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti". - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento transitorie del codice di procedura penale", e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989, si riporta il testo dell'art. 15: "Art. 15. (Promozioni) 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni". - Il testo del comma 1, dell'art. 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 11. (Esclusione dalla valutazione). 1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e Finanzieri" che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo' essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento, da parte dell'autorita' di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 10". - Il testo dell'art. l2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 12. (Sospensione della valutazione). 1. Nel caso in cui il personale indicato all'art. 10, nel corso della procedura di valutazione per l'avanzamento di cui al medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 11, la stessa procedura di valutazione verra' sospesa sino al venir meno della causa sospensiva. 2. Al verificarsi di tale ultima condizione, si applicheranno, nei confronti del personale interessato, le disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo rinnovo dell'espressione del parere da parte del comandante di corpo o equipollente e della commissione, prescindendo dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione". - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 13. (Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni). Con decorrenza dal 1o settembre 1995 il personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 12, perche' in aspettativa per infermita' derivante da causa di servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della predetta infermita' derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso". - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 14. (Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"). 1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo ("appuntati e finanzieri" che, effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. 3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, e' promosso con decorrenza dalla data di formulazione della proposta. 4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimita' dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione. 5. Il personale di cui al comma 1 non puo' essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia gia' conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera. 6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo "appuntati e finanzieri" da almeno un anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze".
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| Art. 3 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti i ruoli ispettori e sovrintendenti. Generalita)
1. Il titolo III del decreto di inquadramento e' ridenominato "RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI". 2. L'articolo 15 del decreto di inquadramento ("Ruoli dei sottufficiali") e' modificato come segue: a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori"; b) il comma 1 e' soppresso.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 15. (Ruoli sottufficiali). 1. I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati: a) ruolo "ispettori"; b) ruolo "sovrintendenti". 2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli e' prevista nella tabella C allegata al presente decreto".
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| Art. 4 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti)
1. L'articolo 19 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo: "1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione: .sp, a) per una percentuale non inferiore al 70%, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27; b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27.
2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di qualificazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. 3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante generale." 2. L'articolo 20 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"") e' sostituito dal seguente articolo: "1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore; e) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1. 3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9." 3. L'articolo 21 del decreto di inquadramento ("Modalita' del concorso e del corso") e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Modalita' dei concorsi)
1. Nei bandi di concorso indetti con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinti per il contingente ordinario ed il contingente di mare; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento delle prove d'esame, per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b); f) la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti e delle commissioni esaminatrici cui sono devoluti i giudizi sulle prove di esame e la valutazione dei titoli.""
4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente: "1. La prova d'esame prevista nell'ambito del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e' costituita da una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo. 2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi." 5. L'articolo 23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della prova d'esame") e' sostituito dal seguente: "1. Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi." 6. L'articolo 24 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie") e' sostituito dal seguente: "1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), al termine del concorso formano distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.
2. Per la formazione delle graduatorie:
a) viene preso a base il punteggio attribuito a ciascun concorrente dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f); b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'."
7. L'articolo 25 del decreto di inquadramento ("Esclusioni dal concorso"), e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Esclusioni dai concorsi)
"1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono in qualsiasi momento essere disposte le esclusioni dai concorsi degli aspiranti che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti." 8. L'articolo 26 del decreto di inquadramento ("Vincitori del concorso ed ammissioni al corso") e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Vincitori dei concorsi)
1. Con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori dei concorsi i candidati idonei che nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente." 9. L'articolo 27 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Svolgimento dei corsi di qualificazione)
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, effettuato con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), frequentano un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, che si svolge con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 3. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito relative ai predetti concorsi, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori." 10. L'articolo 28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di idoneita'"), e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi)
1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dai corsi per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.
3. Sono anche rinviati dai corsi i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata." 11. L'articolo 29 del decreto di inquadramento ("Esclusione e rinvio dal corso") e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Nomina a vicebrigadiere)
1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita'. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).
2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianita', ed e' restituito al normale servizio d'istituto. 3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto. 4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso."
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 19. (Accesso al ruolo "sovrintendenti"). 1. I vice brigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, dal personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" con le modalita' indicate nei successivi articoli". - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 20. (Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"). 1. L'ammissione al ruolo "sovrintendenti" ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 21 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente: a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che:
a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vice sovrintendente.
3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1. 4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperta, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria". - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 21. (Modalita' del concorso e del corso). 1. Nel bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione al concorso; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame; f) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli; g) la durata del corso.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo "sovrintendenti" alla data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacita' ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione". - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 22 (Articolazione della prova d'esame). 1. L'esame di concorso per l'ammissione al corso e' costituito da una prova scritta, consistente in risposte a un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo. 2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi". - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 23. (Valutazione della prova d'esame). 1. Il giudizio sulla prova e' devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta, per ciascun concorrente, la prova scritta attribuendo un punto di merito espresso in "ventesimi". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 24. (Formazione delle graduatorie). 1. La commissione di cui all'art. 23, al termine del concorso, forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. 2. Per la formazione delle graduatorie:
a) viene preso come base il punteggio attribuito a ciascun concorrente ai sensi del precedente art. 23, eventualmente maggiorato del punteggio relativo ai titoli posseduti; b) a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e l'eta'".
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 25. (Esclusioni dal concorso). 1. Con decreto ministeriale puo', in qualsiasi momento, essere disposta l'esclusione dal concorso dell'aspirante che venga considerato non in possesso dei prescritti requisiti". - Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 26. (Vincitori del concorso ed ammissioni al corso). 1. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori del concorso i candidati idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente". - Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 27. (Svolgimento del corso). 1. Il corso, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei, nell'ordine delle graduatorie di merito, per ricoprire: a) i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori; b) ulteriori posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "sovrintendenti" per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe essere conferito il grado di vice brigadiere". - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 26. (Dichiarazione di idoneita). 1. Al termine del corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione ministeriale la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo: b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione ministeriale, la nomina a vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.
2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere e' sospesa, con determinazione ministeriale, nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 2, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, al frequentatore del corso deve essere conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stata sospesa". - Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 29. (Esclusione e rinvio dal corso). 1. Gli ammessi alla frequenza del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta il corso.
3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett. a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
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| Art. 5 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo degli ispettori)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ("Ruolo ispettori"), e' aggiunto il seguente comma: "2. I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di luogotenente con le modalita' di cui all'articolo 58-quater del presente decreto". 2. All'articolo 33, comma 1, del decreto di inquadramento ("Consistenza organica del ruolo "ispettori""), dopo la parola "unita'" sono aggiunte le seguenti ",di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante". 3. L'articolo 34 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori""), e' modificato come segue:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "compiti di" e' aggiunta la parola "insegnamento,"; b) al comma 3, le parole "possono essere" sono sostituite con le parole "sono di norma"; c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"4. I maresciallo aiutante in possesso della qualifica di luogotenente sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3, da individuare nell'ambito di una determinazione del comandate generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. 5. Il marescialli aiutanti luogotenente ha rango preminente sui parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' marescialli aiutanti luogotenenti, ha preminenza colui che risulta avere maggiore anzianita' nella medesima qualifica." 4. L'articolo 35 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo ispettori") e' modificato come segue: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato: 1) per 1/3 ai brigadieri capo; 2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri; 3) per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I posti eventualmente rimasti scoperti per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, lettera b), dopo la compensazione alla stessa percentuale tra le categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) della medesima lettera e nell'ordine medesimo, sono devoluti in favore delle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettera a). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui rimangano posti scoperti per l'ammissione al corso di cui al comma 1, lettera a)." 5. L'articolo 36 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione ai corsi") e' modificato come segue: a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: "a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" ed al ruolo "appuntati e finanzieri", gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di' finanza che: 1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto; 4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;"; b) il comma 1, lettera b), nn. 3), 4) e 8), e' modificato come segue: "3) stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova; 4) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile;
...omissis...
8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve." c) al comma 5, lettera a), dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti numeri: "4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore;"; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti." 6. L'articolo 37, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue: a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata"; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
1) per l'accertamento dei requisiti; 2) per la visita medica di primo accertamento; 3) per la visita medica di revisione; 4) per gli accertamenti attitudinali; 5) per la valutazione delle prove di esame. La presidenza della commissione giudicatrice e' assunta da un ufficiale generale dalla Guardia di finanza. Ogni sottocommissione e' presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello. Della sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame;"; c) alla lettera f), la parola "psico-attitudinale" e' sostituita da "attitudinale". 7. L'articolo 38 del decreto di inquadramento e' modificato come segue: a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in "Visite mediche e accertamenti attitudinali"; b) le parole "psico-attitudinali", "psico-attitudinale" e "commissione" sono sempre sostituite, rispettivamente, dalle parole "attitudinali", "attitudinale" e "sottocommissione". 8. L'articolo 40 del decreto di inquadramento (Nomina e composizione delle commissioni") e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unita', la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), puo' essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento."; b) al comma 2, dopo le parole "comandante generale della Guardia di finanza" sono inserite le parole "o dell'autorita' dal medesimo delegata". 9. All'articolo 41 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove scritta e orale"), la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione". 10. L'articolo 42 del decreto di inquadramento ("Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica") e' modificato come segue: a) la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione"; b) al comma 2, dopo le parole "da un ufficiale" sono sempre inserite le parole "o un ispettore". 11. All'articolo 43 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie"), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la parola "commissione" e' sostituita da "sottocommissione"; b) al comma 3, lettera c), dopo il n. 9), sono aggiunti i seguenti numeri: "10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico ad indirizzo nautico; 11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a);"; c) ai commi 5 e 6, tutte le parole "decreto ministeriale" sono sostituite con la locuzione "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata". d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: "7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa". 12. L'articolo 44 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: 1) "si svolge", sono aggiunte le parole ", anche in coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,"; 2) "comandante generale della Guardia di finanza", sono aggiunte le parole "o dall'autorita' dal medesimo delegata"; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto." 13. L'articolo 45 del decreto di inquadramento ("Rinvio dal corso") e' modificato come segue: a) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non continuativi."; b) al comma 3, le parole "per una sola volta" sono sostituite da "per un massimo di due volte"; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.". 14. L'articolo 46, comma 1, del decreto di inquadramento ("Bando di concorso") e' modificato come segue: a) le parole "decreto ministeriale" sono sostituite da "determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."; b) alla lettera a), la parola "commissione" e' sempre sostituita dalla parola "sottocommissione", nonche' dopo la parola "esaminatrice" sono aggiunte le parole "e della sottocommissione per l'accertamento attitudinale,". 15. Dopo l'articolo 46 del decreto di inquadramento, e' aggiunto il seguente:
""Art. 46-bis (Accertamenti attitudinali)
1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione delle prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. 2. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' ammesso alle successive prove d'esame. 4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale e' escluso dal concorso." 16. L'articolo 48 del decreto di inquadramento ("Modalita' del corso") e' modificato come segue:
a) al comma 1, il numero "29" e' sostituito dal numero "28"; b) al comma 3, dopo le parole "all'articolo 55, comma 2," sono aggiunte le seguenti parole "lettere a), b) e c),".
17. L'articolo 49 del decreto di inquadramento ("Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo") e' modificato come segue:
a) al comma 3, le parole "da esso delegata" sano sostituite dalle parole "dal medesimo delegata"; b) ai commi 5, 8, 9, 10 e 12, le parole "il sottufficiale" sono sostituite con la parola "l'ispettore" e le parole "per sottufficiali" sono soppresse; c) al comma 14, dopo le parole "il comandante generale della Guardia di finanza" sono aggiunte le parole "o l'autorita' dal medesimo delegata".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 32. (Ruolo "ispettori"). 1. Il ruolo "ispettori" e' articolato nei seguenti quattro, gradi gerarchici:
a) maresciallo aiutante; b) maresciallo capo; c) maresciallo ordinario; d) maresciallo".
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 33. (Consistenza organica del ruolo "ispettori"). 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "ispettori", a decorrere dal 1o settembre 1995, e' pari a n. 21.950 unita'". - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio l995, n. 199, e' il seguente: "Art. 34. (Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"). 1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. 2. Il personale di cui al comma 1:
a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza; b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche; c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa: d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici: e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo; f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del titolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno". - Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 35. (Accesso al ruolo "ispettori"). 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva dei reparti di istruzione di base e di formazione:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1, previo superamento del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami aperto agli appartenenti al ruolo "Sovrintendenti", ai quali e' riservato 1/3 di detta percentuale, e agli appartenenti al ruolo "Appuntati e Finanzieri", in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a sei mesi previsto dall'art. 46.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti al concorso di cui al comma l, lettera b), possono esser devoluti in aumento di quelli previsti per il concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma". - Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 36. (Requisiti per l'ammissione ai corsi). 1. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui al successivo art. 37, possono essere ammessi:
a) il personale appartenente al ruolo "sovrintendenti" e al ruolo "appuntati e Finanzieri" che: 1) conti almeno un anno di effettivo servizio dalla promozione finanziere; 2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta'; 3) sia in possesso del diploma di istruzione secondaria, di secondo grado; 4) non abbia demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso da comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del presente decreto; b) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici: 2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 3) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole (*); 4) statura non inferiore a metri 1,65; 5) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo, ne' sottoposto a misure di prevenzione; 6) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; 7) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; 8) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), punto 4), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'. 3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo: b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
6. Con decreto ministeriale puo' essere, disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti. (*) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32- Serie speciale), ha dichiarato tra, l'altro, l'illegittimita' del presente numero, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole". - Il testo del comma 1, dell'art. 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 37. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:
a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare, che possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189: b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso: c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 43 del presente decreto: d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame; f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art. 38; g) la durata del corso".
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1993, n. 199, e' il seguente: "Art. 38. (Visite mediche e accertamenti psico-attitudinali). 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza non e' sottoposto alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso." - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 40. (Nomina e composizione delle commissioni). 1. Qualora i concorrenti ammessi a concorsi previsti dall'art. 35, comma 1, superino le mille unita', la commissione esaminatrice di cui all'art. 37, comma 1, lettera e), possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. 2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo. Nomina e composizione delle commissioni". - Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l99, e' il seguente: "Art. 41. (Valutazione delle prove scritta e orale). 1. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi". - Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199, e' il seguente: "Art. 42. (Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica). 1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle prove previste dall'art. 39, e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in un prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca. 2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice all'uopo preposta integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la commissione esaminatrice suddetta e' integrata da un ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel settore dell'informatica. 3. La commissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per quella orale di lingua estera per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43". - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 43. (Formazione delle graduatorie). 1. La somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito. 2. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione. 3. Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente cosi' maggiorato: a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; b) conoscenza dell'informatica: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi: c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio; 4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo "Sovrintendenti"; 6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato; 7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze attuate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografrici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito: 9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa; d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi; d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea. 4. A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. Con decreto ministeriale vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 6. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con decreto ministeriale possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado, di maresciallo".
- Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 44. (Svolgimento del corso). 1. Il corso per il conferimento della nomina a maresciallo, di cui all'art. 37, comma 1, lettera g) ha la durata di due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso. 3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione. 4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. 5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso. 6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione ministeriale nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa. - Il Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 45. (Rinvio dal corso). 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi: c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta', ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44. 4. Il provvedimento di rinvio per i motivi di cui al comma 2, lettera a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza". - Il testo del comma 1, dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 46. (Bando di concorso). 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:
a) i posti a concorso, distinti per ruolo e contingente, la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame con relativi programmi e le norme di svolgimento degli esami: b) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli da valutare; c) la durata del corso".
- Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 48. (Modalita' del corso). 1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 del presente decreto. 2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.
3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa". - Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 49. (Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). 1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44:
a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica; b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto; c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza; d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza. 2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b):
a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento: b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.
3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualita' morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorita' da esso delegata. 4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui e' in forza il militare. 5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze il sottufficiale di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed e' collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato servizio prestato in ferma volontaria. 7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa. 8. Il sottufficiale che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 9. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il sottufficiale temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa; b) per il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato, non puo' protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso. 10. Il sottufficiale che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato. 12. Il sottufficiale che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio. 13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi per il reclutamento di personale del ruolo "ispettori" della Guardia di finanze. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. 14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza. 15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le norme di stato di cui all'art. 30, comma l, e all'art. 9 del presente decreto".
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| Art. 6 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti)
1. All'articolo 52, comma 1, del decreto di inquadramento ("Forme di avanzamento"), le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti". 2. All'articolo 53, comma 1, del decreto di inquadramento ("Periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami"), le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli ispettori ed i sovrintendenti". 3. L'articolo 54 del decreto di inquadramento ("Determinazione aliquote di avanzamento") e' modificato come segue:
a) le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli Ispettori ed i sovrintendenti"; b) le parole "Ministro delle finanze, con proprio decreto," sono sostituite da "comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione o dell'autorita' dal medesimo delegata".
4. L'articolo 55 del decreto di inquadramento ("Inclusione ed esclusione dalle aliquote") e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni."; c) al comma 3, le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti".
5. L'articolo 56 del decreto di inquadramento ("Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione") e' sostituito dal seguente: "1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato. 2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo. 3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami". 5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. 6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive. 7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento." 6. L'articolo 57 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "ad anzianita'"") e' sostituito dal seguente: "1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto. 3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto." 7. L'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"") e' modificato come segue: a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto." b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/1 allegata al presente decreto; b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 10 maggio 3983, n. 212, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo." d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata." 8. Dopo l'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami""), sono aggiunti i seguenti articoli:
""Art. 58-bis (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante)
1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene:
a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dall'autorita' dal medesimo delegata di cui all'articolo 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo: 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto; 2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami" di cui all'articolo 58, comma 3.
2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine gia' acquisito nel comune ruolo di provenienza. 3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unita'. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a). 4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutate, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non puo' superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori. 5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, quelli promossi "a scelta per esami".
Art. 58-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti)
1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:
a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore; d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verra' corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.
Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti)
1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza e' conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:
a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'articolo 58 ter; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero; d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c).
2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante. 3. La selezione e' effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, e' composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. 5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, con decorrenza 1o gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure. 6. Al maresciallo aiutante luogotenente e' attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto. 7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutati luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata."" 9. L'articolo 59 del decreto di inquadramento ("Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:
"Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)
1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento. 10. L'articolo 60 del decreto di inquadramento ("Avanzamento straordinario per meriti eccezionali") e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite con le parole "dell'ispettore o del sovrintendente"; b) il comma 2 e' soppresso; c) al comma 3, la parola "il sottufficiale" e' sostituita con la parola "l'interessato"; d) al comma 5, le parole "Il sottufficiale" e "I sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "L'ispettore o il sovrintendente" e "Gli ispettori o i sovrintendenti"; e) al comma 6, le parole "dei sottufficiali" e "i sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "di coloro" e "gli" e le parole ",da almeno un anno," sono soppresse.
11. L'articolo 61 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per benemerenze di servizio") e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle parole "dell'ispettore o del sovrintendente" b) il comma 2 e' soppresso; c) al comma 3, le parole "il sottufficiale" sono sostituite dalle parole "l'interessato"; d) al comma 4, le parole "per i sottufficiali" sono soppresse; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'ispettore o il sovrintendente, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.";
f) il comma 6 e' soppresso."
Note all'art. 6:
- Il testo del comma 1, dell'art. 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l99, e' il seguente: "Art. 52. (Forme di avanzamento). 1. L'avanzamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) a scelta per esami; d) per meriti eccezionali; e) per benemerenze di servizio". - Il testo del comma 1, dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 53. (Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami). 1. I sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami". - Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 54. (Determinazione aliquote di avanzamento). 1. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno". - Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 55. (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53. 2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturaro, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione". - Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 56. (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal precedente art. 55, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato, e procede all'acquisizione, entro sei mesi, di tutti gli elementi atti o utili a definire la posizione dell'interessato. 2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione del sottufficiale che durante i lavori di cui al comma 1 sia assente dal servizio per licenza straordinaria di convalescenza ovvero sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo. 3. E' sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:
a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2; b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro 60 giorni dalla data di pronuncia del predetto parere.
4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al sottufficiale interessato. 5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione gia' effettuata. 6. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con decreto ministeriale. 7. Al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale, questi, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio:
a) se ha visto sospesa la propria procedura di valutazione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della valutazione: b) se ha visto sospesa la propria promozione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti alle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere nuovamente valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della promozione.
8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente sottufficiale, gia' iscritto nei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, abbia perduto uno o piu' requisiti fissati dai successivi articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, deve proporne la cancellazione dal quadro di avanzamento. 9. Sulla predetta proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche e della commissione permanente di avanzamento per sottufficiali, decade il Ministro delle finanze o l'autorita' dallo stesso delegata. 10. Il sottufficiale proposto ai sensi del comma 8, nei cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle finanze non si procede al conferimento dell'eventuale promozione, qualora venga cancellato dal quadro di avanzamento, e' considerato comunque non idoneo all'avanzamento. 11. Al sottufficiale di cui al comma 10 e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che hanno determinato la sua conseguente non idoneita' all'avanzamento. 12. Il sottufficiale nei cui confronti sia stata inoltrata la proposta di cui al comma 8, senza che la medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o dall'autorita' dallo stesso delegata, ha diritto a conseguire l'eventuale promozione al grado superiore in relazione alla iscrizione nel quadro di avanzamento dallo stesso conseguita in precedenza". - Per il testo dell'art.31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, vgs. le note all'art. 2. - Il testo degli artt. 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' il seguente: "Art. 34. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta". "Art. 35. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute: c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore". - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27l, vgs. le note all'art. 2. - Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 57. (Avanzamento "ad anzianita'"). 1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto". - Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 58. (Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"). 1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1. 2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto; b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera b), previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due annidi ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno.
3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto l994, si riporta il testo dell'art. 18: "Art. 18. (Compensi). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza. 2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT". - Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 59. (Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni). 1. I sottufficiali che:
a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio; b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio ovvero riportate od aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote: c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente".
- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 60 (Avanzamento straordinario per meriti eccezionali). 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore. 2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno meta' della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e non aver gia' conseguito nel corso della carriera un avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di servizio ai sensi del successivo art, 61. 3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario la proposta non puo' avere ulteriore corso. 4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso. 5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione, i sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. 6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, puo' anche essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale del ruolo "sovrintendenti". In tale caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferita con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione". - Il testo dell'art. 6l del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 61 (Promozione straordinaria per benemerenze di servizio). 1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 2. Per essere proposto per tale promozione straordinaria, il sottufficiale deve aver compiuto almeno tre quarti della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta dalle tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per benemerenze di servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti eccezionali di cui all'art. 60. 3. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di Corpo o equipollente dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso. 4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di servizio decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprime parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso. 5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali, riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli. 6. Non possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio coloro che rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.
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| Art. 7 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti la riammissione in servizio)
1. L'articolo 68 del decreto di inquadramento ("Riammissione in servizio") e' sostituito dal seguente: "1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 35o anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica. 3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze. 4. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari; b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio; c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo; d) delle qualita' morali.
5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2. 6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo. 7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo."
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 68. (Riammissione in servizio). 1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che: a) non abbiano superato il 28o anno di eta' e siano in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo; b) oltre il limite di cui alla precedente lettera a) e fino al compimento del 35o anno di eta', non sia trascorso piu' di un anno tra la data di collocamento in congedo e quella di presentazione della istanza di riammissione. 2. Il personale in congedo coniugato puo' essere riammesso in servizio purche' si trovi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge sul matrimonio dei militari della Guardia di finanza. 3. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari; b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio; c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo; d) delle qualita' morali. 4. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'.
5. Il personale riammesso: a) se appartenente ai sottufficiali, subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo; b) se appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", conserva l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' l'anzianita' di grado ed il grado rivestito affatto del congedo. 6. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo". - La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", e' pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999, si riporta il testo del comma 5, dell'art. 14: "Art. 14. (Disposizioni relative al personale militare). 5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1962, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica".
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| Art. 8 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme transitorie)
1. All'articolo 69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: ""1-bis All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.". 1-ter Gli articoli 16 e 17 della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati."".
Note all' art 8:
- Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 69. (Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212). 1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n.212, a far data dal lo settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 2. La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti. 3. I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica". - La legge 18 gennaio 1952, n. 40, recante "Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1952, si riporta il testo degli artt. 16 e 17: "Art. 16. Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori possono essere nominati, previo apposito esperimento annuale e nel limite di un quinto dei posti previsti per il grado di maresciallo maggiore dal relativo organico, alle seguenti cariche speciali: comandante di sezione o di squadriglia del naviglio avente alla dipendenza unita' di crociera; comandante di plotone presso la Legione allievi; capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dei Comandi di zona, dei Comandi delle ioni territoriali, della Accademia e Scuola di applicazione, della Scuola sottufficiali, della Legione allievi e dei Comandi di circolo. Le nomine alle cariche speciali suddette non possono superare ogni anno il numero di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore". "Art. 17. All'esperimento di cui al precedente articolo sono ammessi a domanda, su parere favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che contino cinque anni di grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per gli aiutanti di battaglia i predetti cinque anni di grado sono ridotti del periodo corrispondente all'anzianita' da essi eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore. L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio sull'esperimento e' devoluto ad una Commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta dal generale di divisione comandante in seconda, o, in sua vece, da un generale di brigata comandante di zona, la quale decide sulla idoneita' alla nomina". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, recante "Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 23 dicembre 1959, si riporta il testo degli artt. 21, 22, 23 e 24: "Art. 21. Agli esami per l'avanzamento a scelta, agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' e all'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono ammessi, nei casi previsti dalla legge, i sottufficiali che ne siano giudicati meritevoli dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento. Le norme ed i programmi relativi agli esami e agli esperimenti di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto Ministeriale". "Art. 22. Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori che superano l'esperimento per la nomina alle cariche speciali sono iscritti in un elenco in ordine di grado e di anzianita' e conseguono la nomina, secondo l'ordine anzidetto, quando si verifica vacanza nel contingente delle cariche speciali, nei limiti fissati dalla legge. La nomina e' conferita con decreto ministeriale". "Art. 23. Le disposizioni concernenti i quadri di avanzamento si applicano anche per gli elenchi dei sottufficiali da nominare alle cariche speciali. Il sottufficiale che, dopo aver conseguito la nomina alle cariche speciali, si dimostri immeritevole, per motivi disciplinari o inettitudine, di ricoprire le cariche stesse, puo' esserne esonerato dal Ministro, su proposta delle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento e previo parere del comandante generale". "Art. 24. La Commissione cui e' devoluto il giudizio sull'esperimento per la nomina alle cariche speciali e' composta oltre che dal presidente, previsto dall'art. 17, ultimo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, da due ufficiali superiori, membri. E' dichiarato idoneo dalla Commissione il candidato che riporti almeno dodici ventesimi in ciascuna prova. Le Commissioni cui e' devoluto il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' sono composte da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori e da un capitano".
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| Art. 9 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di trattamento economico)
1. Dopo l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento economico"), sono aggiunti i seguenti articoli:
""Art. 73-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti) 1. Agli appuntati scelti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo, rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. 2. Per il personale di cui al comma 1, che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) ovvero dell'articolo 55, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.
Art. 73-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)
1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito uno scatto aggiuntivo rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. Tale scatto e' attribuito come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori. 2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 370.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.
Art. 73-quater (Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli)
1. Ai marescialli capo e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:
a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni dal servizio, nel medesimo grado; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore.
2. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 3. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precede abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore, e' attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 4. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 5. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione del relativo trattamento economico di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo al venire meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.
Art. 73-quinques (Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85)
1. A partire dal 1o gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita', per l'indennita' di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello. 2. Ai sottotenenti e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori", con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1. 3. Il beneficio di cui al comma 1, non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali. 4. L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, e' corrisposto, ai soli fini pensionistici; anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1o gennaio 2001. 5. Contestualmente alla corresponsione dell'emolumento di cui ai commi 1, 2 e 4, e' riassorbito quello attribuito per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Art. 73-sexies (Trattamento economico del personale in ausiliaria)
1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 12 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento. 2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.""
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vgs. le note all'art. 2. - La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997, si riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3. 1. A decorrere dal 10 gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:
a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121: b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato. 3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1o gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento del raccordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, si riporta il testo dell'art. 65: "Art. 65. (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili. 3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio". - La legge 10 maggio 1983, n. 212, (per l'argomento vgs. nota all'art. 2), si riporta il testo dell'art. 46: "Art. 46. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli artt. 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della L. 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'articolo 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuoto trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". La legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato", e' pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989, si riporta il testo dell'art. 12: "Art. 12. 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: "spettante", sono aggiunte le seguenti: "nel tempo"". - Per l'argomento del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 maggio 1992, n. 216, vgs. note alle premesse. - La legge 21 febbraio 1963, n. 252, recante "Facolta' degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 22 marzo 1963, si riporta il testo: "Art. 1. Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952. n. 212, e successive modificazioni. Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Art. 2. La facolta' prevista dal precedente articolo e' subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni di impiego o di residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla osta e' rilasciato dal Ministero. Art. 3. Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. L'ammontare del prestito non puo' essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
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| Art. 10 (Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di coordinamento e finali)
1. L'articolo 77 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere di complemento") e' sostituito dal seguente:
""Art. 77 (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)
1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che: a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio; b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore. 3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'." 2. L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente:
""Art. 78 (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)
1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva. 2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma."". 3. All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza." 4. All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento."
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 77. (Nomina a vice brigadiere di complemento). 1. E' conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice brigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole espresso dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti", al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" con almeno tre anni di servizio che non abbia superato il trentatreesimo anno, purche' sia in possesso di diploma di scuola media superiore e cessi dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari". - Il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 78. (Nomina a vice brigadiere della riserva). 1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", che riveste il grado apicale di appuntato scelto, che cessi dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio e sia giudicato idoneo al servizio quale vice brigadiere della riserva, puo' essere nominato, a domanda, vice brigadiere della riserva, con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole espresso dalle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti". 2. La nomina di cui al precedente comma e' conferita con decorrenza dal giorno in cui la competente Commissione medica ospedaliera di nosocomio militare emette pronuncia in merito all'idoneita' predetta, risultante dal verbale di visita collegiale redatto dalla stessa Commissione". - Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 79. (Impiego). 1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento". - Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' il seguente: "Art. 80. (Norma di equivalenza). 1. A decorrere dal 1o settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto".
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| Art. 11 (Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti)
1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.
2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, e' attribuito con le seguenti modalita':
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia gia' maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturera' quattro anni di effettivo servizio nel grado.
3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore. |
| Art. 12 Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995: (1) e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; (2) e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo. 2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo: a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti; b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizione si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma. 3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma. 4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, e' richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o gennaio 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1o gennaio 1996, ed il giorno precedente l'entrata in vigore dal presente decreto. 5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 13 (Disposizioni transitorie in tema di avanzamento dei marescialli capo, dei marescialli ordinari e dei vice brigadieri)
1. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli di ispettori e sovrintendenti, i marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2001, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 31 dicembre 2001, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della Legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui alla presente disposizione. 2. I marescialli capo, i marescialli ordinari ed i vice brigadieri, inclusi nelle aliquote di valutazione "a scelta" determinate al 31 dicembre 2001 e giudicati "non idonei" all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2002 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. Gli stessi, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado superiore con un anno di ritardo rispetto alla decorrenza che gli sarebbe spettata con riferimento all'aliquota di valutazione dell'anno precedente. 3. Per gli anni dal 2002 al 2005 il rapporto percentuale di cui all'articolo 58-bis del decreto di inquadramento, puo' essere variato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, per consentire una completa utilizzazione delle promozioni disponibili nel grado di maresciallo aiutante.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1913, n. 212, vgs. note all'art. 2.
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| Art. 14 (Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene: - per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a); - per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b. 2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vgs. note all'art. 5.
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| Art. 15 (Correttivi)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta, per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le tabelle "A", "H" ed "I" allegate al decreto di inquadramento sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "F", "C" ed "A" allegate al presente decreto. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le tabelle "D/1" e "D/2" allegate al decreto di inquadramento, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "D" ed "E" allegate al presente decreto. 5. In calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' aggiunto il seguente periodo: ""Nei confronti del personale appartenente al Ruolo "Esecutori" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' espresso dalla competente commissione di avanzamento."".
Nota all'art. 15:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vgs. note alle premesse), si riporta il testo dell'art. 17: "Art. 17. (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare nomine contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parete del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il Decreto Ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, recante "Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996. - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991, si riporta il testo della tabella F allegata al decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 199:
Tabella F ( Frase illeggibile ) ---------------------------------------------------------------- ARCHIVISTA MARESCIALLO ORDINARIO ---------------------------------------------------------------- (B MARESCIALLO ORDINARIO III PARTE) (A MARESCLALLO ORDINARIO ---------------------------------------------------------------- (B MARESCIALLO CAPO II PARTE) (A MARESCIALLO CAPO ---------------------------------------------------------------- (B MARESCIALLO CAPO I PARTE (A MARESCIALLO AIUTANTE ---------------------------------------------------------------- MAESTRO VICE DIRETTORE TENENTE ---------------------------------------------------------------- MAESTRO DIRETTORE MAGGIORE ----------------------------------------------------------------
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| Art. 16 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1o gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. 2. Le disposizioni del presente decreto, ove non diversamente stabilito, decorrono dall'entrata in vigore dello stesso. 3. Con la decorrenza di cui al precedente comma 2, al personale del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultante dalla tabella "A" allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore fino al giorno precedente. |
| Art. 17 (Clausola finanziaria)
1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutato in lire 17.308 milioni per l'anno 2001, in lire 21.396 milioni per l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in lire 22.220 milioni per l'anno 2004, in lire 22.252 milioni per l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2001
CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
FASSINO, Ministro della giustizia
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vgs. note alle premesse.
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| TABELLA "A" (Sostituisce la tabella "I" allegata al decreto di inquadramento)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI RUOLI "ISPETTORI", "SOVRINTENDENTI", "APPUNTATI E FINANZIERI" DELLA GUARDIA DI FINANZA. ==================================================================== GRADI LIVELLO SCATTI INDENNITÀ AGGIUNTIVI (1) PENSIONABILE MENSILE LORDA ==================================================================== Maresciallo Aiutante VII bis 2 1.103.000 Luogotenente (2)
Maresciallo Aiutante VII bis 1 1.103.000 (2)(3)
Maresciallo Aiutante VII bis 0 1.103.000
Maresciallo Capo (4) VII 0 1.053.000
Maresciallo Ordinario (4) VI bis 1 1.015.000
Maresciallo (4) VI 2 976.000
Brigadiere Capo (5) VI bis 1 1.010.000
Brigadiere Capo VI bis 0 1.010.000
Brigadiere VI 1 941.000
Vice Brigadiere (6) VI 0 936.000
Appuntato Scelto (7) V 4 829.000
Appuntato Scelto V 3 829.000
Appuntato V 2 747.000
Finanziere Scelto V 1 680.000
Finanziere V 0 622.000 -------------------------------------------------------------------
(1) Lo scatto aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo) e, ove previsto, non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici. Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce un solo scatto, qualora risulti attribuito. (2) Gli scatti (aggiuntivi e/o gerarchici) non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali. (3) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento. (4) Ai "marescialli capo", ai "marescialli ordinari" ed ai "marescialli" di cui all'articolo 73-quater del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto, rispettiva- mente, ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. (5) Trattamento economico spettante ai "brigadieri capo" di cui all'articolo 73-ter, comma 1, del decreto dl inquadramento. (6) Ai "vice brigadieri" di cui all'articolo 73-ter, comma 2, del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto dal medesimo articolo. (7) Trattamento economico spettante agli appuntati scelti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento.
TABELLA "B"
GRADUALITÀ DEI REQUISITI TEMPORALI OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 58-TER DEL DECRETO DI INQUADRAMENTO.
==================================================================== ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO ANZIANITÀ (in anni) NEL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE DI MARESCIALLO AIUTANTE OCCORRENTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO DI CUI ALL'ARTICOLO 58 TER DEL DECRETO DI INQUADRAMENTO ==================================================================== 2001 -2002 1 2003 2 2004 3 2005 4 2006 5 2007 6 -------------------------------------------------------------------- La disposizione di cui alla presente tabella si applica esclusivamente nei confronti del personale che consegua la promozione al grado di maresciallo aiutante con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
TABELLA "C" (Sostituisce la tabella "H" allegata al Decreto di inquadramento)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA, APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI
MARESCIALLO ORDINARIO (1) livello VI bis + 1 scatto aggiuntivo;
MARESCIALLO CAPO livello VII;
MARESCIALLO AIUTANTE livello VII bis;
MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3) livello VII bis + 1 scatto aggiuntivo;
MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3) livello VII bis + 2 scatti aggiuntivi.
(1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73-quater, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. (2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento. (3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.
TABELLA "D" (Sostituisce la tabella "D/1" allegata al Decreto di inquadramento)
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPERTENENTI AL RUOLO "SOVRINTENDENTI" =================================================================== GRADO REQUISITI FORME ---------------------------------- D'AVANZAMENTO DA A =================================================================== VICE BRIGADIERE BRIGADIERE 7 ANNI DI AD ANZIANITÀ PERMANENZA NEL GRADO
BRIGADIERE BRIGADIERE CAPO 7 ANNI DI A SCELTA PERMANENZA NEL GRADO
BRIGADIERE CAPO -------------------------------------------------------------------
TABELLA "E" (sostituisce la tabella D/2 allegata al Decreto di inquadramento)
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPERTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"
=================================================================== GRADO REQUISITI FORME ---------------------------------- D'AVANZAMENTO DA A =================================================================== MARESCIALLO MARESCIALLO 2 ANNI DI AD ANZIANITÀ ORDINARIO PERMANENZA NEL GRADO
MARESCIALLO MARESCIALLO 7 ANNI DI AD ANZIANITÀ ORDINARIO CAPO PERMANENZA NEL GRADO
MARESCIALLO MARESCIALLO 4 ANNI DI A SCELTA PER CAPO AIUTANTE PERMANENZA ESAMI (1) NEL GRADO OVVERO A SCELTA 8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO MARESCIALLO AIUTANTE ------------------------------------------------------------------- (1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, richiesto per partecipare alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni uno per coloro che conseguano tale grado con decorrenza nell'anno 2001, a due anni per coloro promossi nell'anno 2002 e ad anni tre per coloro promossi nell'anno 2003. Alla procedura "a scelta per esami" sono ammessi a partecipare anche i marescialli capo che maturino il periodo di permanenza minima nel grado, indicato nella presente tabella, nell'anno a cui si riferisce la procedura valutativa. ----> Vedere TABELLA "F" nel formato PDF <---- |
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