| Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| PARLAMENTO NAZIONALE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA |  
| PROVVEDIMENTO  |  
| Provvedimento attuativo della legge n. 28/2000 circa la comunicazione politica,  i  messaggi  autogestiti  e  l'informazione  del  servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale. |  
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  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
      a) tenuto  conto  che con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo  2001,  n.  47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo  2001,  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;    b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali;    c) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;    d) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.  807,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero  delle  comunicazioni  e  la  Rai,  gli  atti  di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;    e) viste  inoltre,  quanto  alla  disciplina  delle  trasmissioni radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive modificazioni,   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;    f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le   campagne  elettorali  e  referendarie  e  per  la  comunicazione politica;  considerato  che  le modalita' di prima applicazione della legge  n.  28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche sperimentali;    g) visti,  quanto  alla  disciplina  delle prossime consultazioni elettorali,  il  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30 marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;    h) vista,  quanto  alla disciplina della consultazione elettorale amministrativa,   la   legge  25 marzo  1993,  n.  81,  e  successive modificazioni;    i) tenuto  conto  della  propria  prassi  in  materia di elezioni politiche  e  di  tribune  elettorali;  della  disciplina disposta in occasione  dei  precedenti  rinnovi  del  Parlamento nazionale, ed in particolare  di  quella  stabilita  con  i  propri  provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi ultimi  nel  testo  coordinato  approvato  il  25 marzo  1996); della disciplina   disposta   in   occasione  di  precedenti  consultazioni amministrative,  ed  in  particolare di quella stabilita con i propri provvedimenti  del  1o marzo  2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre 1998,  del  2 aprile  1998,  del  9 ottobre  1997, del 13 marzo e del 3 aprile   1997,   del  29 marzo  1995;  delle  scelte  adottate,  in particolare  riferimento  alla  prima  applicazione  della  legge  n. 28/2000,  con il proprio citato provvedimento del 1o marzo 2000 e con quello  del  21 giugno  2000,  rispettivamente riferiti alla campagna elettorale  regionale  ed  amministrativa della primavera 2000, ed ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;    j) ritenuta  la  propria  potesta' di individuare, per le ipotesi nelle   quali   gli   spazi   radiotelevisivi  disponibili  risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente piu' rilevanti in determinate circostanze;    k) tenuto  in  particolare  conto  dell'esigenza di un'attuazione specifica del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993,  e  degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce  dei  precedenti  provvedimenti della commissione e della prassi formatasi;    l) consultata,  nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;    m) ritenuto  di  dover  assicurare  l'adeguata conoscibilita' del presente provvedimento anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  al  pari  di  quanto  deciso  in  riferimento  ai  propri provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000;                               Dispone nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa' concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di seguito;                               Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
    1. Le  disposizioni  del presente provvedimento si riferiscono alle elezioni  per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,  che  nel  presente  provvedimento sono definite elezioni politiche,  senza specificazione ulteriore, nonche' alle elezioni del sindaco,  del  presidente  della  provincia  e  dei relativi consigli comunali  e  provinciali  programmate  nella  primavera 2001 in varie provincie  e  comuni,  che  nel  presente provvedimento sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.  2. Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano  a partire  dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e  cessano  di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio  relative  alle elezioni amministrative. Successivamente alle  votazioni  del  primo  turno  delle  elezioni amministrative la commissione  puo',  con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti  territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o  di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.  3. Le  trasmissioni  di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni  politiche  sono  programmate  sulle  reti  nazionali  della concessionaria    pubblica;    quelle    riferite    alle    elezioni amministrative,  sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'art. 9, commi 7 ed 11.  4. Ai   fini   dell'applicazione  del  presente  provvedimento,  le provincie  autonome  di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.  5. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.  6. La   designazione   delle   persone   che  prendono  parte  alle trasmissioni  previste  dal  presente  provvedimento tiene per quanto possibile  conto  dell'esigenza  di  garantire  pari opportunita' tra uomini  e  donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente  alla  data  di  presentazione delle candidature sono precedute  da  una  scheda  che informa sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati.  7. Nel  presente  provvedimento,  ogni  riferimento  ai  Corerat si intende  espresso  nei confronti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  ovvero  dei comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), nelle regioni ove essi sono gia' istituiti.  |  
|   |                                 Art. 2.      Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale
    1. Nel   periodo   di   vigenza   del  presente  provvedimento,  la programmazione  radiotelevisiva  della  Rai  ha  luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:    a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il raffronto  tra  differenti  posizioni  politiche  e  tra candidati in competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  Tribune  di cui agli articoli  5  e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni  televisive  e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;    b) i  messaggi  politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del  contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata   alla   loro   programmazione.   Essi   sono   trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;    c) l'informazione   e'  assicurata  mediante  i  notiziari  ed  i relativi   approfondimenti,   purche'  la  loro  responsabilita'  sia ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7;    d) in  tutte  le  altre  trasmissioni  non  e'  ammessa, ad alcun titolo,  la  presenza  di  candidati  o  di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.  2. L'eventuale   assenza   delle   tribune   dalla   programmazione radiotelevisiva,  da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai  l'obbligo  di  realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.  |  
|   |                                 Art. 3.                 Responsabilita' delle trasmissioni
    1. Ai  sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,  la  responsabilita' delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate  giornalistiche  registrate  ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della  legge  6 agosto  1990,  n.  223, quando in esse siano presenti candidati,  esponenti  di  partiti  e  movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali.  2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilita' di  un  direttore di testata non e' da sola condizione sufficiente ad attribuire  loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).  3. La  riconduzione  sotto  la  responsabilita'  di un direttore di testata  di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale  responsabilita' deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale  scelta,  alla  commissione,  che  entro  quarantotto  ore dalla comunicazione puo' non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.  |  
|   |                                 Art. 4.               Trasmissioni di comunicazione politica
    1. Nel  periodo  di  vigenza del presente provvedimento la Rai puo' programmare   trasmissioni   di  comunicazione  politica.  In  quelle nazionali,  nel  periodo  sino  al  termine  di  presentazione  delle candidature,  gli  spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti:    a) ciascuna  delle  forze  politiche  che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;    b) ciascuna  delle  forze  politiche, diverse da quelle di cui al punto   a),   che   hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  due rappresentanti al Parlamento europeo;    c) ciascuna  delle  forze  politiche, diverse da quelle di cui ai punti  a)  e  b),  che  sono  oggettivamente  riferibili ad una delle minoranze  linguistiche  indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999,  n.  482,  e  che  hanno  eletto  con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;    d) limitatamente  alle  tribune  nazionali  di cui all'art. 5, il gruppo  misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della   Repubblica.  I  rispettivi  presidenti  individuano,  secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di  pariteticita',  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui ai punti  a),  b)  e  c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.  2. Alle  eventuali  trasmissioni  di comunicazione politica in sede regionale  prendono  parte,  nel  periodo  sino  al  termine  per  la presentazione  delle candidature, i soggetti di cui alle lettere a) e b)  del comma 1, nonche' quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti sono eletti nella regione interessata.  3. Nel  periodo  compreso  tra  il  termine  di presentazione delle candidature  ed  il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi  di  comunicazione  politica  nelle trasmissioni nazionali sono garantiti   nei   confronti  di  ogni  soggetto  politico  che  abbia validamente  presentato,  con il medesimo contrassegno, candidature o liste  in  collegi  o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale.  4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine   per   la  presentazione  delle  candidature  alle  elezioni politiche,  la  ripartizione  del  tempo  disponibile  tra gli aventi diritto  e'  effettuata  in  proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.  5. Nelle   trasmissioni   di   comunicazione   politica   irradiate successivamente  al  termine  per  la presentazione delle candidature alle  elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.  6. La  ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto e' effettuata, di norma, su base settimanale.  7. In  ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialita' e le pari opportunita' tra le forze politiche.  |  
|   |                                 Art. 5.                    Tribune nazionali e regionali
    1. Le   tribune  di  cui  al  presente  articolo  hanno  natura  di trasmissioni  di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  a). La loro programmazione da parte della  Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento,  un  obbligo  direttamente  connesso e funzionale alle finalita' del servizio pubblico radiotelevisivo.  2. Le tribune, disciplinate direttamente dalla commissione ai sensi dell'art.  4,  primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono  organizzate  dall'apposita  testata  della  Rai,  con formule e criteri preventivamente comunicati alla commissione.  3. Le  tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali,   garantendo   buoni  ascolti;  quelle  nazionali  sono trasmesse  con  inizio  nella  fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.  4. Salva diversa disposizione della commissione, nelle tribune:    a) il  tempo  e'  ripartito  con criteri conformi a quelli di cui all'art. 4;    b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla commissione, o, per le tribune regionali, al relativo Corerat;    c) il   conduttore   garantisce   l'imparzialita'   e   le   pari opportunita' tra le forze politiche;    d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;    e) la  trasmissione  ha  luogo  di regola in diretta; l'eventuale registrazione   deve   essere   effettuata   nelle  ventiquattro  ore precedenti  la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;    f) l'eventuale   rinuncia   di   un  soggetto  avente  diritto  a partecipare  alle trasmissioni non pregiudica la facolta' degli altri di  intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un  aumento  del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della rinuncia;    g) l'organizzazione    e   la   conduzione   delle   trasmissioni radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive; l'orario  e'  determinato  in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;    h) salvo  diverso  accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi  nazionali  sono  effettuati  e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.  5. Per   quanto  non  e'  diversamente  disciplinato  dal  presente articolo,  alle  tribune si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, in quanto compatibili.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Messaggi autogestiti
    1. La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti  di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b), ha luogo, ai sensi dell'art. 4, comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento alle candidature   per   le   elezioni   politiche,   o   delle   elezioni amministrative.  I  relativi  spazi  sono  ripartiti  tra  i soggetti politici  di  cui  all'art. 4, comma 3, e di cui all'art. 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.  2. Entro  il  quinto  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla commissione il   numero   giornaliero   dei  contenitori  destinati  ai  messaggi autogestiti,  nonche'  la  loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. La comunicazione della  Rai  e'  valutata  dalla  commissione  con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento.  3. I  soggetti  politici  di  cui  all'art. 4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:    a) e'  presentata  alla  sede nazionale della Rai entro il quinto giorno   successivo  alla  data  corrispondente  al  termine  per  la presentazione delle candidature;    b) dichiara  l'avvenuta  presentazione delle candidature in tanti ambiti  territoriali  da soddisfare i requisiti indicati dall'art. 4, comma 3;    c) indica  la  durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;    d) specifica  se  ed  in  quale  misura  il  richiedente  intende avvalersi  gratuitamente  delle  strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.  4. La   Rai   provvede  a  ripartire  le  richieste  pervenute  nei contenitori.  Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo  possono  essere modificati o derogati dalla commissione. Il soggetto  avente diritto che, per fatto non dipendente dalla Rai, non fruisce  dello  spazio  ad  esso  assegnato  non puo' recuperare tale spazio   nei   contenitori   trasmessi  successivamente.  La  mancata fruizione  di  tali  spazi  non  pregiudica  la  facolta' degli altri soggetti  aventi  diritto  di beneficiare degli spazi loro assegnati, anche  nel  medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo loro originariamente assegnato.  5. Per  quanto  non e' espressamente previsto dal presente articolo si   applicano   le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28.  |  
|   |                                 Art. 7.                            Informazione
    1. Nel  periodo  di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed   i  relativi  programmi  di  approfondimento  si  conformano  con particolare   rigore   ai  criteri  dell'indipendenza,  obiettivita', imparzialita'  e  completezza dell'informazione, nonche' della tutela del pluralismo e della apertura alle diverse forze politiche.  2. Al  fine di garantire in ogni circostanza l'effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori responsabili dei programmi di  cui  al  presente  articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque  osservano  in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta  ad  evitare  che  si  determinino  situazioni  di vantaggio per determinate  forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione   di   poter  attribuire,  in  base  alla  conduzione  del programma,  specifici  orientamenti  politici  ai  conduttori  o alla testata,  e  che  non  si  determini  in  modo  ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.  |  
|   |                                 Art. 8. Illustrazione, in sede nazionale e regionale, delle modalita' di voto                   e di presentazione delle liste
    1. La  Rai  predispone  e  trasmette  su  rete nazionale una scheda televisiva  e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per  la  presentazione  delle  candidature  e la sottoscrizione delle liste.  Negli  ultimi  quindici  giorni  precedenti  il  voto  la Rai predispone  e  trasmette  una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano  le  principali  caratteristiche  della consultazione, con particolare  riferimento  al  sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.  2. Le  schede  di  cui al presente articolo saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.  3. A  far  luogo  almeno  dal  quinto giorno dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi in ciascuna regione ove sono programmate consultazioni amministrative informano circa gli adempimenti  previsti  per  la  presentazione  delle candidature e la sottoscrizione    delle    liste,   nonche'   circa   le   principali caratteristiche  della  consultazione, con particolare riferimento al sistema  elettorale  ed  alle  modalita'  di espressione del voto. La frequenza  di  tali  informazioni  e'  proporzionale  al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.  4. La  Rai  cura  che  le  informazioni di cui al presente articolo siano  rese  con  modalita'  che  ne consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.  |  
|   |                                 Art. 9.                       Trasmissioni regionali
    1. La comunicazione politica, che include le tribune, ed i messaggi autogestiti   riferiti   alla   consultazione   amministrativa   sono programmati sulla rete locale delle regioni interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna regione il numero delle tribune e'  proporzionale  al  numero  degli elettori interessati rispetto al totale  regionale.  I  relativi programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede della Rai.  2. Si  considerano  regioni  interessate,  ai  sensi  del  presente articolo,  quelle  nelle  quali sono previste elezioni provinciali, o comunali  nei  capoluoghi  di  provincia:  le  relative  tribune sono riferite a tali consultazioni.  3. Ogni  tribuna regionale e' riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. Le tribune programmate nel periodo  che  precede  la  presentazione  delle  candidature  per  la consultazione  amministrativa  sono riservate ai gruppi del consiglio uscente.   Alle  tribune  programmate  nel  periodo  successivo  alla presentazione delle candidature prendono parte:    a) tutti i candidati a presidente della provincia o a sindaco;    b) i  rappresentanti  di  tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.   4. Il  tempo  delle  tribune  e' suddiviso in modo tendenzialmente paritario  tra  i candidati a presidente della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.   5. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.   6. Le  tribune  regionali  riferite  ad  elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso  tra  il  primo  turno  e la seconda votazione. Alle tribune regionali  riferite  alle  fasi  di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti  delle liste, ed il tempo e' ripartito in parti uguali tra i due candidati.   7. Le  tribune  relative  agli eventuali ballottaggi nell'elezione del   sindaco   dei   comuni  con  popolazione  legale  superiore  ai cinquecento  mila  residenti sono trasmesse su rete nazionale, con la formula del "faccia a faccia".   8. I  Corerat  delle  regioni  ove sono in vigore leggi elettorali differenti  dalla  legislazione  nazionale che disciplina le elezioni amministrative,  e comunque quelli delle regioni a statuto speciale e delle  provincie  autonome  di  Trento  e Bolzano, possono stabilire, anche  in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le tribune alle caratteristiche specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.   9. Se  nel  periodo  di  vigenza  del  presente provvedimento sono convocati  i  comizi elettorali per il rinnovo di uno o piu' consigli regionali,  le  disposizioni  del  presente articolo si applicano, in quanto   compatibili,   anche   a  tale  consultazione,  intendendosi attribuiti   al   locale   Corerat   i   compiti   della  commissione parlamentare.  10. Alle    eventuali    ulteriori    trasmissioni   regionali   di comunicazione  politica  si  applicano  le  disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi autogestiti regionali si applicano  le  disposizioni di cui all'art. 6, in quanto compatibili, intendendosi  attribuiti  ai  Corerat  i  compiti  della  commissione parlamentare.  Per  quanto  non  e'  espressamente  disciplinato  nel presente  articolo  trovano applicazione le restanti disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.  11. Le trasmissioni irradiate nella Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana  e  francese,  ed italiana, tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali  possono essere programmate tribune regionali e messaggi autogestiti  riferiti alle elezioni politiche, secondo le indicazioni dei   locali   Corerat:  nelle  trasmissioni  che  non  costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono scegliere tra tali lingue l'idioma nel quale esprimersi.  |  
|   |                                Art. 10.        Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali
    1. I  programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi nel periodo  compreso  tra  il  secondo  giorno  successivo  alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il secondo lunedi' successivo alla data delle relative votazioni.  2. Nelle  regioni  ove,  successivamente  alle  votazioni del primo turno   delle   elezioni   amministrative,   sono  programmate  altre votazioni,  la  programmazione locale dell'accesso resta sospesa sino al   secondo   lunedi'   successivo  a  tali  votazioni  o  turni  di ballottaggio.  3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il  rinnovo  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono  sospese le tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia  stata  eventualmente  disposta  la  prosecuzione,  ai  sensi del provvedimento approvato dalla commissione il 26 luglio 2000.  |  
|   |                                Art. 11.           Comunicazioni e consultazione della commissione
    1. Le  funzioni  attuative attribuite alla commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione dei  calendari  e  delle  modalita'  delle tribune, sono definiti dal Presidente,   sentito   l'ufficio   di   presidenza   integrato   dai rappresentanti  dei  gruppi. Egli puo' definire, sentito l'ufficio di presidenza,  le  ulteriori  questioni  attuative  o  interpretative o comunque  controverse  che  non  ritiene di rimettere, secondo il suo prudente   apprezzamento,   alla  commissione  plenaria,  e  tiene  i necessari contatti con la Rai.  |  
|   |                                Art. 12. Unita' di garanzia, e responsabilita' del consiglio d'amministrazione                      e del direttore generale
    1. Il  consiglio  d'amministrazione  ed il direttore generale della Rai  sono  impegnati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.  |  
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