| Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERAZIONE 8 marzo 2001 |  
| Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000. (Deliberazione n. 23/2001). |  
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                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la  direttiva  CEE  n.  91/271  concernente  la raccolta, il trattamento  e  lo  scarico  delle  acque  reflue  urbane e di taluni settori  industriali  e  visti  in particolare gli articoli 3 e 4 che fissano  gli  obblighi  e  le connesse scadenze temporali, cui devono attenersi  gli  agglomerati  con  un  numero  di abitanti equivalenti totali superiore a 15.000;  Vista   la  legge  5 gennaio  1994,  n.  36,  come  successivamente integrata  e  modificata,  recante una nuova disciplina in materia di risorse   idriche   e   finalizzata   principalmente  ad  ottimizzare l'utilizzo  delle  risorse  stesse,  in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua;  Visti in particolare della predetta legge:    l'art.  8, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato,    l'art.  11,  comma 3,  concernente la predisposizione da parte di comuni e province, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni e previa  ricognizione  delle  opere  esistenti,  di un programma degli interventi  necessari  ad  un  uso  efficiente delle risorse idriche, corredato  dal  piano  finanziario  e dal connesso modello gestionale organizzativo.    l'art. 18 in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica;  Visto  l'art.  3, commi 42-47, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, concernente  la  determinazione  della "quota di tariffa" riferita al servizio di depurazione;  Visti  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, e l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demandano a questo comitato il  compito di fissare, sino all'elaborazione del metodo normalizzato di  cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994, criteri, parametri  e limiti per la determinazione dei corrispettivi delle tre componenti del servizio idrico;  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, che ha tra l'altro disciplinato la  predisposizione  di  un  piano  straordinario  di completamento e razionalizzazione  dei  sistemi  di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo  e  la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo  ambientale  e  che all'art. 8 vincola, tra l'altro, i proventi derivanti  dall'applicazione  dell'art.  14,  comma 1, della legge n. 36/1994   alla  realizzazione  degli  interventi  inclusi  nel  piano straordinario di cui sopra;  Visti  gli  articoli 27,  31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n.  152,  come  modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;  Visto  l'art.  3,  comma 3,  del  medesimo  decreto  legislativo n. 152/1999,  che  attribuisce  al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  qualora  l'inattivita'  delle regioni  e  degli  enti  locali  comporti  inadempienza agli obblighi derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione;  Vista  la  direttiva  n.  2000/60/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio   che   delinea  il  quadro  di  riferimento  per  l'azione comunitaria in materia di acque;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che tra l'altro  reca  specifiche  risorse  per  la  tutela delle acque e per l'attuazione del servizio idrico integrato;  Visto  in  particolare  l'art.  141, comma 4, della predetta legge, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento  e  depurazione  di  cui  agli articoli 27, 31 e 32 del decreto  legislativo  n.  152/1999, demanda alle autorita' di ambito, ovvero  se  queste  non  siano  ancora  operative,  alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di  interventi  urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto  dall'art.  11,  comma 3,  della  medesima legge n. 36/1994, prevedendo  altresi',  in  caso di inerzia delle predette autorita' e province,  l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle  giunte  regionali,  su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;  Viste  le  proprie  delibere  numeri 132/1995,  215/1995, 255/1996, 256/1996,  248/1997,  13/1998, 8/1999 e 62/2000 concernenti direttive per  la  determinazione,  in  via  transitoria, dei corrispettivi del servizio  acquedottistico,  di  fognatura  e  di  depurazione  ed  in particolare le delibere n. 8/1999 e n. 62/2000 che hanno privilegiato gli  investimenti tesi ad accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati  dalla  legge  n.  36/1994,  presupponendo in particolare per fognatura  e  depurazione,  forme  di  accantonamento dei proventi da tariffa, in linea con quanto previsto dalla legge n. 344/1997;  Vista  la  propria  delibera  22 giugno 2000, n. 57, concernente la finalizzazione ed il riparto delle somme affluite nel triennio 1994 - 1996  al  fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge n. 36/1994;  Visto  il  quadro comunitario di sostegno 2000-2006 che, per quanto riguarda  l'utilizzo  dei  fondi strutturali nel settore del servizio idrico  integrato,  pone  obblighi  precisi  in ordine alla tipologia degli  interventi  da  realizzare,  stabilendo che nel primo triennio (2000/2002)   il  cofinanziamento  deve  essere  destinato  ad  opere comprese  negli  accordi  di  programma  quadro inseriti nelle intese istituzionali  di  programma, nonche' a quelle riguardanti situazioni di  dichiarata  criticita' ambientale, mentre per il secondo triennio il   cofinanziamento   stesso  resta  subordinato  alla  costituzione dell'autorita' di ambito, alla effettuazione della ricognizione delle infrastrutture esistenti e all'approvazione del piano di ambito;  Visto  il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni  2001-2004  che,  tra l'altro, si pone l'obiettivo di realizzare nel  periodo  2002/2004  investimenti  in infrastrutture di interesse pubblico  con  ricorso  al  capitale  privato  mediante  procedure di project  financing  per un ammontare programmatico di 10.000 miliardi di lire;  Considerato  che  il  medesimo quadro comunitario di sostegno pone, tra  i  criteri  prioritari  per l'attuazione del programma del ciclo integrato  dell'acqua,  l'incentivazione  del ricorso alla finanza di progetto;  Considerato  che  le  delibere  di  questo comitato numeri 14/2000, 84/2000  e  138/2000,  nel  ripartire  le risorse a favore delle aree depresse,  hanno  indicato,  tra  le  finalizzazioni  prioritarie dei finanziamenti, il settore del ciclo integrato dell'acqua;  Considerato  che  al  finanziamento  dei programmi stralcio possono concorrere  molteplici  canali  di finanziamento delle infrastrutture idriche  e  che, ai fini di un uso ottimale delle risorse pubbliche e private,  e' opportuno prevedere che i predetti programmi a stralcio, previa   ricognizione  delle  priorita'  di  intervento  urgente  per l'adeguamento  agli  obblighi di legge, siano formulati tenendo conto della  necessita' di accellerare l'emanazione dei piani di ambito, in linea con gli indirizzi comunitari;  Considerato  che  per  la predisposizione dei programmi stralcio e' indispensabile  disporre,  con  riferimento  ai  settori  fognatura e depurazione,  di  un quadro certo dei proventi da tariffa accantonati e/o  utilizzati  (o  programmati)  per  investimenti in linea con gli obblighi comunitari piu' urgenti;  Ritenuto  opportuno, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 36/1994,  affidare  alle  regioni, al di la' dell'eventuale esercizio dei  poteri  sostitutivi,  un  ruolo  di  coordinamento dei programmi stralcio  e  al  Ministero  dell'ambiente  il  compito di raccordare, nell'ambito  degli  accordi  di  programma  quadro,  gli interventi a stralcio  con quelli inseriti nel programma straordinario di cui alla legge  n.  135/1997  o  in  altre  leggi  di  settore,  onde  evitare duplicazioni e dispersione di risorse;
                                Delibera:  1. Le  autorita'  di ambito o, se queste non sono ancora operative, le  province,  ai  fini  della predisposizione dei programmi stralcio previsti  dall'art.  141,  comma 4,  della  legge  n.  388/2000,  per l'adempimento  degli  obblighi comunitari in materia di depurazione e fognatura di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, provvedono, anche avvalendosi dei fondi di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 36/1994, al completamento della ricognizione, ove  non  gia'  ultimata,  delle  opere  di  fognatura  e depurazione esistenti  e  di  quelle  in corso di realizzazione, verificandone la coerenza  con  la normativa comunitaria e nazionale vigente. Nel caso di  perdurante  inadempienza  delle  predette autorita' e province al dettato  legislativo, i presidenti delle giunte regionali subentrano, su  delega  del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei compiti di cui  al  presente  punto.  A tal fine le regioni, con il supporto del Ministero   dell'ambiente,   predispongono   idonei   strumenti   per monitorare la corretta attuazione del predetto comma 4 dell'art. 141, riferendo   a  questo  comitato  entro  sei  mesi  dalla  data  della pubblicazione della presente delibera.  2. Le  autorita'  di  ambito, nel caso siano gia' stati approvati i piani   di   ambito,  individueranno  gli  interventi  prioritari  da realizzare  in  adeguamento a quanto previsto dall'art. 141, comma 4, della  legge  n.  388/2000.  Nel caso invece che tali piani non siano stati  approvati,  i  soggetti competenti predisporranno, per ciascun ambito  territoriale  ottimale, i programmi stralcio, inserendovi gli interventi  indifferibili  correlati all'attuazione degli adempimenti di  cui  al  punto 1) scaduti o di immediata scadenza e riservando ai programmi  stessi  tutte  le  risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle  previste  dalle leggi di settore, ivi compresa la finanziaria 2001,  nonche'  i  proventi  delle  tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47,   della  legge  n.  549/1995,  eccedenti  le  necessita' gestionali  e destinati al miglioramento degli impianti ed i proventi delle   tariffe   di  fognatura  e  depurazione  accantonati  per  la realizzazione ed il completamento di opere e impianti.  3. Nel caso di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al   reperimento   di  risorse  ulteriori,  rispetto  a  quelle  gia' disponibili,  i piani finanziari dovranno indicare le possibili fonti di copertura pubbliche o private.  4. I  programmi  stralcio  saranno comunicati alle regioni, in modo che  queste,  in caso di ricorso a finanziamenti pubblici (nazionali, regionali  e  comunitari),  provvedano  a  farne  oggetto di appositi accordi  di  programma quadro, nell'ambito delle intese istituzionali di   programma.   Gli  accordi  quadro  terranno  anche  conto  degli interventi  realizzati,  o  in  corso  di  attuazione,  a  valere sul programma  straordinario  di cui alla legge n. 135/1997 richiamata in premessa  o  ad  altre  leggi  di settore, e, a tal fine, i programmi stralcio saranno trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente.  5. L'eventuale    utilizzo    dei    fondi   strutturali   per   il cofinanziamento dei programmi stralcio puo' avvenire solo nell'ambito degli  accordi  di  programmna  quadro,  stipulati nel contesto delle intese  istituzionali  di programma, fermo restando che tale utilizzo resta  limitato all'anno 2002, potendosi nel prosieguo ricorrere alle risorse comunitarie solo in presenza dei piani di ambito.  6. L'eventuale  utilizzo,  per l'attuazione dei programmi stralcio, delle  risorse  per  le aree depresse e' vincolato all'adozione degli stessi  criteri  e  delle  stesse  modalita'  previste  per il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti gia' seguiti  da  questo  comitato in sede di finalizzazione delle risorse riservate   alle   infrastrutture   per   il  2000-2001  e  destinate prioritariamente all'asse del ciclo integrato dell'acqua, oltre che a quelli della mobilita' e del riassetto idrogeologico.  7. Questo   comitato,   nell'esercizio  della  potesta'  tariffaria attribuitagli  nelle  more  dell'attuazione  della  legge n. 36/1994, subordinera'  l'introduzione  di  eventuali  incrementi tariffari per investimenti  al  rilascio,  da parte dell'autorita' d'ambito o della provincia, di una attestazione, come da modello allegato, concernente i  proventi  da  tariffa globalmente accantonati ed il loro eventuale utilizzo  secondo  quanto  autocertificato dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione. Detta attestazione dovra' pervenire a questo comitato  e  alla Camera di commercio competente per territorio entro il 30 giugno 2001.  8. Le  risorse  individuate per l'attuazione dei programmi stralcio saranno  poste a disposizione degli enti attuatori di cui al punto 1) della presente deliberazione.  9. Allo  scopo  di garantire la coerenza dei programmi stralcio con le  linee  programmatiche  da perseguire nel settore, le regioni, nel quadro  della  concertazione  con  le  autorita' di ambito e gli enti locali  interessati,  assumono  adeguate  iniziative per una proficua azione di coordinamento.  10. Al  fine  di  accelerare  l'entrata  a  regime  della  legge n. 36/1994,  anche  in  considerazione  dei  vincoli  posti  dal  quadro comunitario  di  sostegno  ed in vista del miglior utilizzo dei fondi comunitari,  saranno escluse da ulteriori assegnazioni di risorse nel settore  quelle  aree per le quali non siano stati adottati, entro il secondo semestre 2002, i piani di ambito.    Roma, 8 marzo 2001                                        Il presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e      programmazione economica, foglio n. 173  |  
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