L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima; Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999 con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1417 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2000; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 2001; Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2001, della misura del predetto contributo gia' fissata per l'anno 2000 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1417 del 28 dicembre 1999;
Dispone: Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, primo comma, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2001, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2000. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2001 Il presidente: Manghetti |