Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 21 marzo 2001
Differimento del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 valido per il bando del 2000 del settore turismo e fissazione del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla medesima legge valido per il bando del 2000 del settore commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore commercio" e del "settore turismo";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001, quest'ultima pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in favore, rispettivamente, del "settore turismo" e del "settore commercio" ed e' stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;
Visto l'art 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000 con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per il bando del 2000 del "settore turismo" dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e fino al 31 marzo 2001;
Considerato che il decreto del 26 febbraio 2001 di approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome in merito alle ulteriori attivita' ammissibili, alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorita' ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale relativi al "settore turismo", di cui al punto 5.c5 del richiamato testo unico delle direttive, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001 e che lo stesso e' indispensabile per la formulazione delle domande di agevolazione;
Considerato l'esiguo lasso di tempo che intercorrerebbe tra la pubblicazione del detto decreto relativo, alle proposte regionali ed il richiamato termine del 31 marzo 2001, tale da non assicurare ai soggetti interessati il necessario intervallo di tempo dal completamento del quadro normativo di riferimento per consentire una consapevole e meditata formulazione delle domande di agevolazione;
Ritenuto di dover conseguentemente differire il richiamato termine del 31 marzo 2001;
Visto il proprio decreto del 2 febbraio 2001 con il quale, tra l'altro, e' stato fissato il termine iniziale di presentazione delle domande per il bando del 2000 del "settore commercio" dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, ed e' stato rinviato ad un seguente decreto la fissazione di quello finale in modo che non siano trascorsi meno di novanta giorni dalla pubblicazione della detta circolare;
Ritenuto opportuno ricondurre ad un'unica scadenza i richiamati bandi del 2000 del "settore turismo" e del "settore commercio";

Decreta:
Articolo unico
1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del "settore turismo", gia' fissato al 31 marzo 2001 con decreto del 21 dicembre 2000, e' differito al 31 maggio 2001 per le motivazioni riportate nelle premesse.
2. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, per il bando del 2000 del "settore commercio" e' fissato al medesimo termine del 31 maggio 2001 di cui al precedente comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2001
Il Ministro: Letta
 
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