Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 22 gennaio 2001
Ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'impiego divisione VII

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 concernente la possibilita' di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico;
Visto in particolare il comma 1, lettera g), dell'art. 18 della citata legge concernente la possibilita' di ammettere i soggetti ospitanti - secondo modalita' e criteri fissati da questo Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione - al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
Visto l'art. 26, comma 6 della legge n. 196/1997 del 24 giugno 1997 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalita' e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tali tirocini, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalita' e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari di cui sopra;
Visto l'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro le modalita' e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti per l'assicurazione suddetta dei soggetti ospitanti, nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a), del medesimo decreto;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto suddetto secondo cui i rimborsi di cui al comma 1, lettere a) e b), su menzionati sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio e di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;
Vista la circolare n. 92/1998 del 15 luglio 1998 di questo Ministero con cui sono state fornite direttive in tema di tirocini formativi e di orientamento;
Considerati i vigenti principi sulle pari opportunita';
Considerato che i fondi preordinati allo scopo a valere sul Fondo per l'occupazione ammontano a L. 11.559.256.536 per l'anno 1998 e a lire 12 miliardi per l'anno 2000;
Visto, infine, l'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, con il quale si prevede che con il medesimo decreto che determina le modalita' e le condizioni di computabilita' i fini della legge n. 68/1999 del 12 marzo 1999 dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini formativi e di orientamento dai datori di lavoro che abbiano stipulato convenzioni ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visti gli articoli 3 e 16 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti ammissibili

Possono presentare la domanda di rimborso (totale o parziale) limitatamente agli oneri finanziari di cui al punto a) (ivi comprese le spese sostenute per il vitto el'alloggio dei giovani tirocinanti) e b) (spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) di cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici che abbiano sottoscritto una convenzione per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto.
 
Art. 2.
Criteri di priorita' generali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 142/1998, del 25 marzo 1998 i rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), avranno luogo per quegli accordi di programma quadro approvati dalle regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale.
 
Art. 3.
Criteri di priorita' specifici

Per quanto riguarda il rimborso totale o parziale degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al punto b), comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 destinato alle imprese nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento U.E. n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, vale il criterio della minore dimensione dei soggetti ospitanti e dell'attivazione di tirocini in favore dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999.
 
Art. 4.
Modalita' di rimborso

Le modalita' di rimborso sono stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 2.
 
Art. 5.
Distribuzione risorse

1) Le risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all'art. 9, comma 1, punto b), nel limite del 15% per le regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise;
a) l'importo del 15% e' distribuito cosi' come risulta dall'allegata tabella la per l'anno 1998, 1b per l'anno 2000 sulla base, del 20% quale quota fissa, del 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40% sulla base della popolazione residente nella regione.
2) Le rimanenti risorse relative agli anni 1998 e 2000 saranno destinate alle misure di cui all'art. 9, comma 1, punto a), alle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Molise secondo l'allegata tabella 2a per l'anno 1998, 2b per fanno 2000 sulla base del 20% quale quota fissa, del 40% sulla base del tasso di disoccupazione regionale, 40% sulla base della popolazione residente nella regione;
a) il trasferimento delle risorse avverra' a favore delle regioni del centro nord secondo quanto previsto in almeno due accordi di programma quadro che le regioni del sud stipuleranno con regioni del centro nord;
b) qualora negli accordi di programma quadro stipulati da ciascuna regione del sud entro il centoventesimo giorno dalla registrazione del presente decreto non vengano impegnate le somme disponibili, dette somme saranno ridistribuite tra le altre regioni del sud;
c) qualora le somme previste negli accordi di programma quadro non vengano spese dalle regioni del centro nord, le stesse somme torneranno nella disponibilita' della/e regione/i del sud;
d) sulla base degli accordi di programma quadro stipulati tra regioni del sud e regioni del centro nord, il Ministero del lavoro trasferira' le risorse alle regioni del centro nord nel limite delle tabelle 2a e 2b.
 
Art. 6. Computabilita' dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei
disabili

1. Le modalita' e le condizioni di computabilita' delle persone disabili impegnate in attivita' di tirocinio sono regolate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142 del 1998, secondo quanto segue:
i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999 sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della medesima legge.
Roma, 22 gennaio 2001
Il direttore generale: Carla'
 
Allegato
----> Vedere Allegato <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone