| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 19 marzo 2001 |  
| Variazione  dell'importo  della riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 265 del 2000. |  
  |  
 |  
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca,  il  quale  dispone  che  l'aliquota  prevista nell'allegato I annesso  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e  dai  soggetti indicati  nel  comma 2 del medesimo articolo e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto;  Visto  l'art.  1,  comma  4, del suindicato decretolegge n. 265 del 2000  il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  e'  stabilita  la  variazione dell'importo della  riduzione  di  cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio per autotrazione, rilevato  settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  purche'  lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima  settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione;  Visto il medesimo art. 1, comma 4, del decretolegge n. 265 del 2000 il quale dispone che con il suindicato decreto interministeriale sono altresi'  stabilite  le  modalita'  per  la regolazione contabile dei crediti di imposta;  Viste  le  rilevazioni  effettuate  settimanalmente  dal  Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del  prezzo di vendita  al  consumo  del  gasolio  per  autotrazione nel periodo dal 4 settembre  2000 al 18 dicembre 2000 e la rilevazione di tale prezzo effettuata dal medesimo ministero l'8 gennaio 2001;  Considerato  che,  secondo  il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato nel periodo  dal  19 dicembre  2000 al 7 gennaio 2001 e che, pertanto, si rende necessario rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nelle ultime due settimane del suddetto quadrimestre ricorrendo  ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo   suindicato,   l'incidenza   della   variazione   di  prezzo determinato,  in  tal  modo,  in  L. 1.817.000  per  mille  litri  al 25 dicembre  2000  e  in  L. 1.795.000 per mille litri al 31 dicembre 2000;  Vista  la  comunicazione  n.  14151  del  7 marzo 2001 dell'ufficio legislativo   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  concernente  il  metodo  di  calcolo  adottato  per rilevare   il   prezzo   di   vendita  al  consumo  del  gasolio  per autotrazione;  Considerato  che,  dalle  rilevazioni  settimanali  cosi' ottenute, deriva  nel quadrimestre considerato uno scostamento medio del prezzo di  vendita  al consumo del gasolio per autotrazione pari a L. 71.000 per  mille  litri  e che tale scostamento supera mediamente il 10 per cento   in  piu'  dell'ammontare  della  riduzione  di  accisa  sopra menzionata;                              Decreta:                               Art. 1.           Rideterminazione della riduzione dell'aliquota
    L'aumento dell'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2000, n. 343, previsto dal comma  4  del  medesimo articolo, e' stabilito, per il periodo che va dal  10 settembre  2000  al  31 dicembre 2000, in L. 71.000 per mille litri   di   gasolio;   conseguentemente  l'importo  della  riduzione dell'aliquota  di  accisa,  di  cui  al  medesimo art. 1, comma 1, e' fissata in L. 171.000 per mille litri di gasolio.  |  
|   |                                 Art. 2.                        Regolazione contabile
    1.  I  soggetti  destinatari del beneficio previsto dall'articolo 1 del    decreto-legge   indicato   al   precedente   articolo,   nella dichiarazione  di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge indicano   se   il   predetto  beneficio  sara'  fruito  mediante  la compensazione  di  cui  all'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.  2.  In  relazione  alla  possibilita'  che  il  beneficio di cui al precedente   art.   1,   sia   fruito  dai  destinatari  mediante  la compensazione  prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dei   trasporti   e  della  navigazione  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto-legge    26 settembre   2000,   n.   265,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2000,  n.  343,  al  netto dell'eventuale  quota  occorrente per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, deve affluire alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio  1998,  n.  189,  per  procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.  Le  disposizioni  del  presente decreto entrano in vigore il giorno stesso   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.    Roma, 19 marzo 2001                                     Il Ministro delle finanze                                              Del Turco
  Il Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica               Visco
  Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 349  |  
|   |  
 
 | 
 |