| Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  
| COMUNICATO  |  
| Contratto  collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola. |  
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    A  seguito  del  parere  favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio   dei   Ministri,  in  data  20 febbraio  2001,  sul  testo dell'ipotesi   di  accordo  relativa  al  secondo  biennio  economico 2000-2001  del  personale  del  comparto  scuola,  stipulata  in data 15 febbraio 2001, nonche' della certificazione della Corte dei conti, in  data 9 marzo 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il  medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione  e  di  bilancio,  il  giorno  15 marzo 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:      l'Aran   rappresentata   dall'avv.  Guido  Fantoni,  presidente facente funzioni;      i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL;      i  rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL SNS, CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, GILDA-UNAMS.    Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola.                               Art. 1.             Durata e decorrenza del contratto biennale    Il  presente  contratto  di II biennio si riferisce al periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.         Sistema di relazioni sindacali a livello regionale    1.   La  contrattazione  collettiva  su  materie  attualmente  di competenza  dei  livelli nazionali o provinciali dell'amministrazione scolastica  si  svolge  comunque al livello regionale contestualmente con   l'attribuzione   delle   stesse  materie  al  predetto  livello regionale.    2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all'art. 3,  comma  2,  del  C.C.N.L.  26 maggio  1999, si svolgono al livello istituzionale competente per materia.  |  
|   |                                 Art. 3.              Relazioni sindacali a livello d'istituto    1.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del  C.C.N.L.  26 maggio  1999,  le  seguenti  materie  costituiscono oggetto  di  contrattazione  integrativa  a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:      a) modalita'  di  utilizzazione  del  personale  in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);      b) utilizzazione dei servizi sociali;      c) modalita'  e  criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonche'   dei   contingenti   di   personale   previsti  dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;      d) attuazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza nei luoghi di lavoro;      e) criteri  riguardanti  le assegnazioni del personale docente, educativo  ed  ATA  alle  sezioni  staccate  e  ai  plessi;  ricadute sull'organizzazione    del    lavoro   e   del   servizio   derivanti dall'intensificazione   delle  prestazioni  legate  alla  definizione dell'unita' didattica; ritorni pomeridiani;      f) modalita'   relative   alla   organizzazione  del  lavoro  e all'articolazione  dell'orario  del  personale  ATA,  nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonche' i criteri  per  l'individuazione  del personale ATA da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo d'istituto.    2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  6 del citato art. 6 del C.C.N.L.  26 maggio  1999  ed  in  riferimento  al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:      a) criteri  generali  per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle  di  cui all'art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, del fondo in relazione  alle  diverse  professionalita', ai vari ordini e gradi di scuola  eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attivita';      b) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le  attivita' di flessibilita' didattica di cui all'art. 31, comma 1, del  contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 31 agosto  1999,  per le attivita' complementari di educazione fisica di  cui  all'art. 32 dello stesso C.C.N.L., nonche' per quelle di cui al citato art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;      c) la  misura dei compensi al personale ATA per le attivita' di cui  al  citato  art.  43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, nonche' per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli enti locali;      d) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed  educativo  - non piu' di due unita' - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, nello svolgimento delle  proprie  funzioni  organizzative  e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo C.C.N.L.    3.  Al  comma  4  del  citato art. 6 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, e' aggiunta la seguente lettera c):      "c)  verifica  dell'attuazione  della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse".    4.  All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".  |  
|   |                                 Art. 4. Soggetti  della  contrattazione  integrativa a livello di istituzione                             scolastica    1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:      la R.S.U.;      i  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali di categoria territoriali  delle  organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. 26 maggio 1999.  |  
|   |                                 Art. 5.                   Aumenti della retribuzione base    1.  Gli stipendi tabellari, previsti dall'art. 40 del C.C.N.L. 26 maggio  1999,  sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde, per tredici  mensilita',  indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.    2.  Per  effetto  degli  incrementi indicati al comma 1, i valori degli   stipendi   annui  sono  rideterminati  nelle  misure  e  alle decorrenze stabilite nella tabella B.    3.   Al  personale  educativo  spetta  il  trattamento  economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.    4.   Al   personale  transitato  dagli  enti  locali  allo  Stato l'incremento  stipendiale  corrispondente  alla  posizione  economica riconosciuta verra' rideterminato a seguito del futuro inquadramento.  |  
|   |                                 Art. 6.                     Effetti dei nuovi stipendi    1.  Gli  incrementi  stipendiali di cui all'art. 5, hanno effetto integralmente  sulla  tredicesima  mensilita',  sui  compensi  per le attivita'  aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.    2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5, sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli importi ivi previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione   nel   periodo   di   vigenza  contrattuale.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.  |  
|   |                                 Art. 7.                 Retribuzione professionale docenti    1.  Con  l'obiettivo  della  valorizzazione  professionale  della funzione  docente  per  la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e  grado, nonche' di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei  docenti  per  sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono  attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.    2.  Ai  compensi  di  cui  al  comma  1,  si aggiunge il compenso individuale  accessorio  di  cui  all'art.  25 del C.C.N.I. 31 agosto 1999,  che  viene  soppresso  limitatamente  al  personale docente ed educativo;  nella tabella C e' riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei  compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.    3.  La  retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene  per  il  compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici  mensilita'  con  le  modalita'  stabilite  dall'art.  25  del C.C.N.I.  del  31 agosto 1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera d),  del  C.C.N.L.  26 maggio  1999,  ed  agli  articoli  24 e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.  |  
|   |                                 Art. 8.          Direttori dei servizi generali ed amministrativi    1.  A decorrere dal 1o settembre 2000, in aggiunta allo stipendio iniziale  del  profilo  di  provenienza,  ai  direttori  dei  servizi generali  ed  amministrativi,  inquadrati  in  tale  profilo ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, e' attribuito un incremento retributivo   pari   al   70%  del  differenziale  tra  la  posizione stipendiale  iniziale  del direttore amministrativo delle accademie e conservatori  e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo.    2.  In  aggiunta  all'importo  definito  ai  sensi  del  comma 1, all'atto  dell'inquadramento,  e'  riconosciuta  una  retribuzione di anzianita'  pari  alla  differenza  tra  la  posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonche' del rateo  di anzianita' in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.    3.  La  retribuzione  determinata ai sensi dei commi 1 e 2, viene utilizzata,  con  il  criterio  della  temporizzazione, al fine della collocazione   di  ciascun  dipendente  all'interno  delle  posizioni economiche  del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori.    4.   L'indennita'   integrativa   speciale   e   la  progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3, competono per intero.  |  
|   |                                 Art. 9.                    Qualifiche del personale ATA    1.  I  profili  professionali  del personale ATA, in attesa di un loro  riassetto  complessivo con l'obiettivo del costante adeguamento alle  esigenze  della  scuola  dell'autonomia,  sono  modificati come previsto nell'allegata tabella D.  |  
|   |                                Art. 10.         Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA    1.   Per   garantire   l'erogazione  dei  compensi  per  funzioni aggiuntive  a  seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli  enti  locali allo Stato, in attuazione dell'art. 8 della legge n.  124/1999, la dotazione prevista dall'art. 42, comma 4, 4o alinea, del  C.C.N.L.  26 maggio  1999  e'  incrementata dalle risorse di cui all'art.  50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonche' delle  risorse  derivanti  dal  recupero  dei trasferimenti agli enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.    2. In sede di contrattazione integrativa provinciale l'erogazione dei  fondi  alle  singole  scuole sara' effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:      a) assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive gia' assegnate per il 2000;      b) riequilibrare   la   distribuzione   fra   le   scuole,  con particolare   riferimento  alle  esigenze  delle  scuole  materne  ed elementari.    3.  La  distribuzione  dei  fondi  alle  singole  province verra' direttamente  effettuata  in  base  ai  criteri definiti nella intesa sottoscritta  il  12 febbraio  2001  tra  il ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della scuola.  |  
|   |                                Art. 11.                          Congedi parentali    1.  Al  personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  maternita'  contenute  nella legge n. 1204/1971,  come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.    2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge  n.  1204/1971 e della legge n. 903/1977, si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.    3.  Nel  periodo  di  astensione  obbligatoria,  ai  sensi  degli articoli  4  e  5  della  legge  n.  1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,  anche  nell'ipotesi di cui all'art. 6-bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di  salario  accessorio  fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia  superiore  a  quindici  giorni  consecutivi  o  in  caso di ricovero  ospedaliero  e  per  il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,  secondo la disciplina di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.    4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il restante  periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in  parte  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica  dalla  quale  risulti  che  le  condizioni  di  salute  della lavoratrice   consentono  il  rientro  al  lavoro.  Alla  lavoratrice rientrata  al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.    5.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione dal lavoro previsto dall'art.  7,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.  1204/1971 e successive  modificazioni  e integrazioni, per le lavoratrici madri o in  alternativa  per  i  lavoratori  padri,  i  primi  trenta giorni, computati  complessivamente  per entrambi i genitori e fruibili anche in  modo  frazionato,  non  riducono  le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita'  di  servizio  e  sono  retribuiti  per  intero,  con esclusione  dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.    6.  Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3, e sino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino, nei casi previsti  dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri  sono  riconosciuti  trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino,  computati  complessivamente  per  entrambi  i  genitori, di assenza  retribuita  secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3.    7.  I  periodi  di  assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso  di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli eventuali giorni  festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.    8.  Ai  fini  della  fruizione,  anche frazionata, dei periodi di astensione  dal  lavoro,  di  cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971  e  successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre  o  il  lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione  della  durata,  all'ufficio  di  appartenenza  di  norma quindici  giorni  prima  della  data  di  decorrenza  del  periodo di astensione.   La  domanda  puo'  essere  inviata  anche  a  mezzo  di raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia  assicurato comunque  il  rispetto  del  termine  minimo di quindici giorni. Tale disciplina   trova   applicazione   anche   nel   caso   di   proroga dell'originario periodo di astensione.    9.  In  presenza di particolari e comprovate situazioni personali che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al precedente  comma  8,  la  domanda  puo'  essere  presentata entro le quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal lavoro.    10.  In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10  della  legge  n.  1204/1971  sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto  a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10, possono essere utilizzate anche dal padre.    11.  Sono  fatte  salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.  |  
|   |                                Art. 12.                       Formazione in servizio    1.  Alla  formazione  in  servizio, che costituisce uno strumento fondamentale  per  la crescita del personale e per l'innalzamento del livello  qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste  dall'accordo  sul  lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell'1% del monte salari.    2.  Nella  sequenza  contrattuale  di  cui  all'art.  19, saranno definiti  criteri  e  modalita'  per  la fruizione dei congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.  |  
|   |                                Art. 13.                        Diritto di assemblea    1.  I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro,  ad  assemblee  sindacali, in idonei locali concordati con la parte  datoriale  pubblica  per  dieci  ore  annue  pro  capite senza decurtazione della retribuzione.    2.  Le  assemblee  che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi  di  essi  possono  essere  indette  con  specifico ordine del giorno:      a) singolarmente  o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;      b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con  le  modalita'  dell'art.  8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7 agosto 1998;      c) dalla  R.S.U.  congiuntamente  con una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali.    3.  Per  quanto  non  previsto e modificato dal presente articolo restano  ferme  la  disciplina  del  diritto  di  assemblea  prevista dall'art.  2  del  C.C.N.Q. 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei   distacchi,   aspettative   e   permessi,  nonche'  delle  altre prerogative  sindacali  e  la  disciplina  prevista  dall'art. 13 del C.C.N.L.  4  agosto  1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.  |  
|   |                                Art. 14.                 Finanziamento del fondo d'istituto    1.  In aggiunta alle quote gia' definite nel contratto collettivo integrativo  del  31 agosto  1999,  confluiscono,  con  decorrenza 1o gennaio  2001  nel  fondo  d'istituto  le  seguenti ulteriori voci di finanziamento:      a) le  risorse  non  spese  previste  dall'art. 42, comma 4, 2o alinea,  del  C.C.N.L. 26 maggio 1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi  potranno  essere  utilizzati  una sola volta per l'anno 2001 poiche' costituiscono economie riferite ad anni precedenti;      b) le  risorse  non  spese  di  cui  alla  lettera  a) riferite all'anno 2001;      c) lire  300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte  dei  1.260  miliardi  non  spesi  per  effetto  della  mancata applicazione dell'art. 29 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;      d) un  importo  corrispondente  a L. 15.300 mensili per tredici mensilita'  (al  netto  degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA  in servizio alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. Tale  importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla   contrattazione   integrativa   nonche'  alla  quota  parte  di incremento  che  deriva  dall'applicazione  dei  tassi  di inflazione programmati  sulla  parte  della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall'indennita' integrativa speciale;    2.  Per  gli  anni  successivi  al  2001  il  fondo potra' essere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale -  dalle  somme di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000  nella  parte  in  cui  si  autorizza  la costituzione di un apposito  fondo  da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della  pubblica  istruzione  nell'importo  di  lire  400 miliardi per l'anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003.    3.  La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b),  c),  d),  del  presente  articolo,  tra  le  singole istituzioni scolastiche   ed   educative  dovra'  avvenire  in  proporzione  alla dotazione  organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le risorse cosi' distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.    4.  Le  risorse  residue  anche  gia'  iscritte  nello  stato  di previsione   del   Ministero   della   pubblica   istruzione  per  il miglioramento     dell'offerta    formativa    sono    riutilizzabili nell'esercizio successivo.  |  
|   |                                Art. 15.    Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto    1.  Le  somme  di  cui  all'art. 14, comma 1, lettera c), saranno impegnate  nelle  istituzioni  scolastiche  per riconoscere l'impegno professionale  dei  docenti,  realizzabile  come disponibilita' ad un ulteriore  impegno  didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento  a quanto previsto nelle lettere a), b), f), dell'art. 30 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.    2. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), e le risorse degli  anni  1999  e 2000 destinate alle finalita' di cui all'art. 36 del  C.C.N.L.  26 maggio  1999  e  non utilizzate - che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA -  sono  finalizzate  alle  attivita' indicate dall'art. 30, comma 3, lettera d), del C.C.N.I. 31 agosto 1999.    3.  Le  somme  di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), sono finalizzate a retribuire l'impegno dei docenti per l'attuazione delle forme  di flessibilita' organizzativa e didattica di cui all'art. 31, comma 1, del C.C.N.I. 31 agosto 1999.    4.  Le  somme  assegnate  agli  istituti  in base all'art. 14 del presente  accordo  e non utilizzate nell'anno finanziario e in quello successivo,  saranno  ridistribuite  ed  assegnate  ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di ufficio scolastico regionale.  |  
|   |                                Art. 16.  Attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 26 maggio 1999    1.   In  considerazione  della  necessita'  di  tener  conto  del completamento  della riforma dell'amministrazione periferica, in sede di  prossimo rinnovo del C.C.N.L., si procedera' alla definizione del rapporto  di  lavoro  per  il  personale che operera' su nuove figure professionali  o  nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell'art.  15, commi 7 e 8 del C.C.N.L. 26 maggio 1999. In previsione di  tale scadenza sara' costituita presso il Ministero della pubblica istruzione  un'apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso  Ministero,  delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie e da esperti,  con  il  compito  di  elaborare  entro  il 30 settembre una griglia  di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le  funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche,   relativamente   alle   professionalita'  e  competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.    2.  Nell'attuale  fase  transitoria  il  rapporto  di  lavoro del personale  della  scuola  che  svolge  funzioni  diverse da quella di titolarita',  con  comando o utilizzo, e' comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.  |  
|   |                                Art. 17.             Personale con contratto a tempo determinato    1.  Le disposizioni di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 in  materia  di  infortunio  sul  lavoro e malattie dovute a causa di servizio,  in  quanto  dirette  alla  generalita' del personale della scuola,  si  applicano  anche  ai  dipendenti  con  contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.  |  
|   |                                Art. 18.                        Sequenze contrattuali    1.  Le parti concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su tutte  le  questioni non ancora definite relativamente all'attuazione del  C.C.N.L.  26  maggio  1999,  al  fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:      arbitrato e conciliazione;      congedi per motivi di studio;      banca delle ore;      contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro;      telelavoro;      lavoro temporaneo;      testo coordinato dei C.C.N.L. 1994-1997 e 1998-2001.    2.   Relativamente  alle  materie  inerenti  il  personale  delle accademie   e  dei  conservatori,  si  aprira'  un'apposita  sequenza contrattuale da concludere il 3 marzo 2001.    3.   In  particolare,  nella  sequenza  contrattuale  di  cui  al precedente comma 1, saranno:      a) verificati  gli  elementi  di corrispondenza tra gli attuali profili  professionali,  il  loro arricchimento interno ed il modello organizzativo   dei   servizi   amministrativi,   tecnici,  ausiliari derivanti dall'autonomia;      b) definiti  nell'ambito  delle risorse gia' disponibili, anche mediante  il  riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con  l'obiettivo di sostenere e valorizzare la qualita' e l'efficacia dei  servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.    4.  In  sede  di  contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno  definiti  requisiti,  modalita'  e  criteri di erogazione di compensi  per  trattamento  accessorio  da corrispondere al personale docente,  educativo  e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti  scolastici  o  comandato  nell'amministrazione  centrale e periferica  della  pubblica  istruzione,  nonche'  al  personale  con incarico  di supervisione nelle attivita' di tirocinio. A tal fine e' accantonata  una somma non superiore a lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto  previsto  dall'art.  27,  comma  6, lettera B, lettera a) del C.C.N.I. 31 agosto 1999.  |  
|   |                                Art. 19.                            Norma finale    1.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del C.C.N.L. 26 maggio 1999.  |  
|   |                                                              Tabella A                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
|   |                                                              Tabella B                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
|   |                                                              Tabella C                    ---->   Vedere Tabella  <----  |  
|   |                                                              Tabella D
  PROFILI  ATA  MODIFICATI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 5, DEL C.C.N.L.                           26 MAGGIO 1999
  A/2: Profilo: Collaboratore scolastico.    Esegue,    nell'ambito    di    specifiche   istruzioni   e   con responsabilita' connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attivita'  caratterizzata  da  procedure  ben definite che richiedono preparazione  professionale  non specialistica. E' addetto ai servizi generali  della  scuola  con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei  confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale  inerenti  l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;  di  vigilanza  sugli  alunni,  di  custodia  e  sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.    In particolare svolge le seguenti mansioni:      sorveglianza  degli  alunni  nelle  aule, nei laboratori, nelle officine  e  negli  spazi  comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;      concorso  in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento  dai  locali  della  scuola  ad  altre  sedi  anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;      sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi  delle  istituzioni  scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attivita' scolastiche e  delle  altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;      svolgimento  delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;      pulizia  dei  locali  scolastici,  degli  spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;      riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:      compiti  di  carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo   spostamento  delle  suppellettili,  nonche',  nelle  istituzioni convittuali,  il  trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attivita' connesse con i servizi di mensa e cucina;      lavaggio  delle  stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;      servizi esterni inerenti la qualifica;      ausilio   materiale   agli   alunni   portatori   di   handicap nell'accesso   dalle   aree  esterne  alle  strutture  scolastiche  e nell'uscita da esse.    In  relazione  alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo  anche  all'integrazione  di  alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.    Vanno  comunque  garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione  del  lavoro  e  l'impiego  di  funzioni  aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attivita' di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e  per  le  attivita'  di  cura  alla persona ed ausilio materiale ai bambini  e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
                         DICHIARAZIONE CONGIUNTA    Le  parti  concordano  sull'opportunita'  che in sede di prossimo rinnovo  contrattuale  per  il quadriennio 2002-2005 si proceda per i direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del   differenziale   tra   la  posizione  stipendiale  iniziale  del responsabile amministrativo e quella del direttore amministrativo.
                         DICHIARAZIONE CONGIUNTA    Le  parti dichiarano che la locuzione "contrattazione integrativa provinciale"  riportata  alla prima riga del comma 2 dell'art. 10 del presente  C.C.N.L.  deve  intendersi, ai sensi del C.C.N.L. 26 maggio 1999   del   comparto   scuola,   come   "contrattazione   decentrata provinciale".  |  
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