IL MINISTRO DELLE POLITICHE                        AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    piogge alluvionali dal 20 novembre 2000 al 21 novembre 2000 nella provincia di Pistoia;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Pistoia:      piogge alluvionali dal 20 novembre 2000 al 21 novembre 2000;      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Agliana, Buggiano, Larciano, Marliana, Massa e  Cozzile,  Montecatini  Terme,  Pescia,  Pieve  a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 marzo 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |