| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 25 gennaio 2001 |  
| Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed  il  funzionamento  dell'autorita'  istituzione  della  segreteria generale. (Deliberazione n. 61/01/CONS). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  Nella sua riunione di consiglio del 24 gennaio 2001, in particolare nella prosecuzione del 25 gennaio 2001;  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa;  Vista  la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale dell'Autorita', pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;  Visto in particolare, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';  Vista la propria decisione del 16 maggio 2000 con la quale e' stato istituito  il  gruppo  di  lavoro  per l'organizzazione, composto dai commissari  prof.  Silvio  Traversa,  dott.ssa Paola Maria Manacorda, dott.  Antonio  Pilati, ing. Mario Lari, coadiuvati dal direttore del Dipartimento  risorse  umane  e  finanziarie,  con  la finalita', tra l'altro,  di  proporre  al  consiglio  gli  aggiornamenti al predetto regolamento  ritenuti opportuni in relazione alle esperienze maturate nella fase di sviluppo dell'Autorita';  Ritenuto  di  procedere,  sulla  base  della proposta formulata dal sopra  menzionato  gruppo  di  lavoro,  in  relazione all'accresciuta complessita'   delle  attivita'  istituzionali  cosi'  come  rilevata dall'esperienza   acquisita,   alla   istituzione   della  segreteria generale;  Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;                              Delibera:                               Art. 1.              Modifiche ed integrazioni al regolamento                   concernente l'organizzazione ed                   il funzionamento dell'Autorita'  1.  Al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'  sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.  2. L'art. 8 e' cosi' sostituito:                     "Art. 8 Segreteria generale  1.  La  segreteria  generale  e' diretta dal segretario generale il quale  risponde  al  consiglio  sul  complessivo  funzionamento della struttura  dell'Autorita'  ed  e'  direttamente responsabile del buon andamento  dei  servizi  di  cui  all'art. 12, comma 2. La segreteria generale esercita le seguenti funzioni:    a) verifica  la  completezza formale degli atti, dei documenti, e delle  proposte,  formulate dalle unita' organizzative, da sottoporre agli organi dell'Autorita' nonche' la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;    b) provvede  all'esecuzione  delle  deliberazioni  dell'Autorita' attribuite alla competenza dei servizi di cui all'art. 12, comma 2, e sovrintende  all'attuazione  di  quelle attribuite alla competenza di altre  strutture,  anche  ai  fini  della puntuale informazione degli organi collegiali;    c) cura,  d'intesa con i coordinatori delle strutture competenti, la  pianificazione  dei  procedimenti istruttori, in conformita' alle priorita'  e  agli  indirizzi  stabiliti  dagli organi collegiali, ne effettua  il  costante  monitoraggio  ed  informa  periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;    d) cura  la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;    e) da'  assistenza,  salvo  che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli organi collegiali dell'Autorita';    f) e'  responsabile  della  redazione  del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;    g) provvede   alla   organizzazione   e   alla   gestione   delle informazioni  ufficiali  che  riguardano  l'attivita' dell'Autorita', compreso il bollettino ufficiale;    h) predispone,  secondo gli indirizzi del consiglio, lo schema di relazione  annuale  da sottoporre all'approvazione dell'Autorita' per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 12, della legge n. 249/1997.  2.  L'incarico  di  segretario generale e' attribuito dal consiglio con le modalita' di cui all'art. 24.  3.  Le funzioni di responsabile della segreteria del consiglio sono esercitate  direttamente  dal segretario generale il quale puo' farsi coadiuvare,  con  assenso  del  consiglio,  da  un  funzionario della segreteria.  Nell'ambito  della  segreteria  generale  le funzioni di responsabile  della  commissione  per  le  infrastrutture e le reti e quelle  di  responsabile della commissione per i servizi e i prodotti possono   essere   esercitate,  rispettivamente,  da  due  dirigenti, nominati dal consiglio con le modalita' di cui all'art. 24".  3. L'art. 13, al comma 1, e' cosi' modificato:    "1.  Il  coordinamento  tra  i  Dipartimenti  e' assicurato da un comitato  composto  dai  rispettivi  direttori,  presieduto da uno di essi, indicato dal consiglio".  4. L'art. 13, al comma 2, e' cosi' modificato:    "2.  Il  coordinamento tra i servizi di cui all'art. 12, comma 4, e'  assicurato  da  un  comitato  composto  dai rispettivi direttori, presieduto da uno di essi, indicato dal consiglio".  5. L'art. 14, al comma 3, e' cosi' modificato:    "3.  La funzione di coordinamento implica la facolta' di riferire direttamente   agli   organi   collegiali,  previa  comunicazione  al segretario generale".  6. L'art. 19, al comma 2, lettera a), e' cosi' modificato:      "a)  predispone,  previa  consultazione dei coordinatori di cui all'art.   13,   i   piani  di  allocazione  delle  risorse  umane  e finanziarie,   nonche'   gli  schemi  di  bilancio  preventivo  e  di rendiconto  della  gestione  finanziaria;  provvede alla tenuta della contabilita' generale dell'Autorita';".  7.  Conseguentemente,  nel regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' le parole "Segreteria degli organi collegiali" e "Segretario degli organi collegiali" vengono sostituite da "Segreteria generale" e "Segretario generale".  |  
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