Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 12 marzo 2001
Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla "Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001" e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7800, 7803 e 7804 di 4.669,4 miliardi in termini di competenza;
Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;
Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le regioni a Statuto ordinario e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2001 il conferimento interessera' anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sara' attribuita a dette regioni e province autonome e che non possa essere trasferita sara' utilizzata dal Ministero dell'industria per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;
Sentite le commissioni parlamentari competenti;
Decreta:
Art. 1.
La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese e' quella risultante dall'allegato 1.
 
Art. 2.
Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procedera' sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 
Art. 3.
Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2001, non vengano conferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di incentivi alle imprese, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni e province autonome, avverra' sulla base delle seguenti percentuali:

=====================================================================
Intervento |Percentuale fondi da assegnare ===================================================================== Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 | convertito con legge 28 maggio 1997, | n. 140 - "Misure fiscali a sostegno | dell'innovazione nelle imprese | industriali" (così come modificata | dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, | art. 17) | 13,52 --------------------------------------------------------------------- Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. | 11 - "Interventi a favore del | commercio e turismo" (così come | modificata dalla legge 23 dicembre | 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre | 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 | legge finanziaria 2001) | 7,57 --------------------------------------------------------------------- Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 -| "Agevolazioni in forma automatica" | (così come modificata dalla legge | 7 agosto 1997, n. 266, art. 8) | 43,42 --------------------------------------------------------------------- Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 | comma 2 - "Incentivi automatici" | 17,48 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 221/1990, art. 9, comma 5, e | legge n. 204/1993, art. 1 - Programmi | di recupero ambientale dei compendi | immobiliari, direttamente o | indirettamente legati alle attività | minerarie ricadenti nei bacini in | crisi | 8
 
Art. 4.
Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2001
Il Ministro: Letta
 
ALLEGATO 1
----> Vedere allegato alle pagg. 59 e 60 <----
 
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