| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 12 marzo 2001 |  
| Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |  
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo" ed in particolare l'art.  52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed  i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, affluiscono  ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese  da  ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente "Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2001  e  bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002";  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  relativo  alla  "Ripartizione  in capitoli delle  unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello  Stato  per l'anno finanziario 2001" e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  il  Fondo  per  gli interventi agevolativi alle imprese  con  uno  stanziamento complessivo dei capitoli 7800, 7803 e 7804 di 4.669,4 miliardi in termini di competenza;  Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;  Considerato  che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il  momento solo le regioni a Statuto ordinario e che, sebbene sia da prevedere  che  nel corso del 2001 il conferimento interessera' anche le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,  appare  opportuno  precisare che nel caso in cui vi fossero dei   ritardi   nel  conferimento  delle  funzioni,  la  quota  degli stanziamenti che sara' attribuita a dette regioni e province autonome e  che  non  possa  essere  trasferita sara' utilizzata dal Ministero dell'industria  per  i  vari  interventi  sulla  base  di percentuali prestabilite;  Sentite le commissioni parlamentari competenti;                              Decreta:                               Art. 1.  La  ripartizione  tra  i  vari interventi delle risorse globalmente assegnate,  in  termini  di  competenza, allo stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato per gli interventi    agevolativi   alle   imprese   e'   quella   risultante dall'allegato 1.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  maggiori  somme  che  confluiranno  al Fondo per gli interventi agevolativi  alle  imprese  per  effetto  di  variazioni  di bilancio saranno  attribuite  agli  interventi  di  competenza.  Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procedera'  sulla  base  delle  disposizioni  di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.  |  
|   |                                 Art. 3.  Qualora  ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel  corso  dell'anno  2001,  non  vengano  conferite  alle regioni a statuto  speciale  e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni  in materia di incentivi alle imprese, la ripartizione tra i vari  interventi  dei fondi di competenza di dette regioni e province autonome, avverra' sulla base delle seguenti percentuali:
  =====================================================================              Intervento              |Percentuale fondi da assegnare ===================================================================== Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997  | convertito con legge 28 maggio 1997,  | n. 140 - "Misure fiscali a sostegno   | dell'innovazione nelle imprese        | industriali" (così come modificata    | dalla legge 7 agosto 1997, n. 266,    | art. 17)                              |            13,52 --------------------------------------------------------------------- Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art.  | 11 - "Interventi a favore del         | commercio e turismo" (così come       | modificata dalla legge 23 dicembre    | 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre | 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 | legge finanziaria 2001)               |             7,57 --------------------------------------------------------------------- Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 -| "Agevolazioni in forma automatica"    | (così come modificata dalla legge     | 7 agosto 1997, n. 266, art. 8)        |            43,42 --------------------------------------------------------------------- Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8  | comma 2 - "Incentivi automatici"      |            17,48 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 221/1990, art. 9, comma 5, e | legge n. 204/1993, art. 1 - Programmi | di recupero ambientale dei compendi   | immobiliari, direttamente o           | indirettamente legati alle attività   | minerarie ricadenti nei bacini in     | crisi                                 |              8  |  
|   |                                 Art. 4.  Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 marzo 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
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