| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 14 marzo 2001 |  
| Modificazioni  dei termini di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 2000   e   12  gennaio  2001  fissati  per  l'esercizio  della  pesca professionale del novellame di sarda, alice e rosetto. |  
  |  
 |  
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Vista  la  legge  14 luglio  1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639  con  il  quale  e' stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'articolo 126;  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  41  recante  piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;  Visto  il  decreto  ministeriale  28 agosto 1996 recante disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto;  Visti  i  decreti  ministeriali  20 dicembre 2000 e 12 gennaio 2001 recanti,  tra  l'altro,  i  periodi in cui e' consentita la pesca del novellame  di  sarda,  alice  e del rossetto per la campagna di pesca 2001;  Vista  la  nota  con  la  quale  le  associazioni  di categoria, in considerazione  delle  limitazioni  temporali di pesca subite a causa delle  avverse  condizioni meteomarine, hanno chiesto il differimento dei termini stabiliti con i predetti decreti ministeriali;  Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle risorse  biologiche  del  mare  che,  nella seduta del 14 marzo 2001, hanno reso parere favorevole;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per  i motivi in premessa indicati, i termini di cui ai decreti ministeriali   20 dicembre   2000  e  12 gennaio  2001,  fissati  per l'esercizio  della pesca del novellame di sarda, alice e del rossetto sono differiti come segue:    a) nelle   acque   antistanti   il   compartimento  marittimo  di Manfredonia, al 31 marzo 2001;    b) nelle  acque antistanti i compartimenti marittimi dello Ionio, al 29 aprile 2001;    c) nelle   acque   antistanti   tutti   gli  altri  compartimenti marittimi, al 15 aprile 2001.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.    Roma, 14 marzo 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |  
|   |  
 
 | 
 |