Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001 |
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 26/2001). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 febbraio 2001, Premesso che: l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), con deliberazione 11 dicembre 1996, n. 5/96, ha approvato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997 (di seguito: deliberazione n. 5/96); ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) si applicano, tra l'altro, all'Autorita' i principi "relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e (omissis) funzioni di gestione attribuite ai dirigenti"; ai sensi dell'art. 2, commi 27 e 28, della legge n. 481/1995 l'Autorita' e' dotata di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con proprio regolamento definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento; Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; la deliberazione n. 5/96; Visto il parere n. 260/99 emesso il 25 ottobre 2000 dalla sezione prima del consiglio di Stato con riferimento ai limiti di applicabilita' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Visto il documento dell'Autorita' "Proposta di delibera per l'adozione di modifiche e integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas" (Prot. AU/01/038); Considerati l'esperienza di funzionamento dell'Autorita', e i nuovi compiti ad essa assegnati in relazione ai processi di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas; Ritenuta l'opportunita' di aggiornare con modifiche e integrazioni il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera di approvare il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riportato in allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A). Milano, 20 febbraio 2001 Il presidente: Ranci |
| Allegato A REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'). Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento: l'espressione "Autorita'" indica l'organo collegiale composto dal presidente e dai due membri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; l'espressione "Componente" indica il presidente o un membro dell'Autorita'; l'espressione "legge n. 481/1995" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481. TITOLO I L'Autorita' Art. 2. Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti 1. Nella prima riunione, il presidente e i membri dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilita', di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. 2. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, l'Autorita', esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli puo' esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. 3. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, le dimissioni sono presentate all'Autorita', la quale, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione. 4. Alle deliberazioni di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato. 5. In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il presidente, o chi ne fa le veci, ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione. Art. 3. Il presidente 1. Il presidente rappresenta l'Autorita'; ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sovraintende al funzionamento degli uffici. 2. In caso di non partecipazione del presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal membro con maggiore anzianita' nell'ufficio o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'. Art. 4. Convocazione e ordine del giorno 1. L'Autorita' si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in altra sede, o con modalita' diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione. 2. Le riunioni dell'Autorita' sono di norma settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo motivate ragioni d'urgenza. Ciascun membro ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e puo', indicandone le ragioni, chiedere la convocazione dell'Autorita', specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga da ambedue i membri, l'argomento e' iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza e' convocata. 3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa dagli uffici contestualmente al presidente, ai membri e al direttore generale non meno di tre giorni prima della data fissata per la riunione. Gli eventuali aggiornamenti della documentazione devono essere trasmessi di norma non oltre il secondo giorno che precede la riunione. In caso di convocazione di urgenza, la documentazione deve essere fatta pervenire nello stesso termine della convocazione. 4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno puo' essere integrato all'inizio della riunione dall'organo collegiale all'unanimita' dei componenti partecipanti. Art. 5. Riunioni dell'Autorita' 1. La riunione dell'Autorita' e' valida quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. 2. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente. 3. Il direttore generale o chi ne fa le veci assiste, senza diritto di voto, alla riunione dell'Autorita'. 4. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dirigente o un funzionario designato dall'Autorita'. 5. L'Autorita' puo' disporre che alla riunione partecipino solo i propri componenti. In tali casi la redazione del verbale viene curata dal membro con minore anzianita' nell'ufficio o, in caso di pari anzianita', dal piu' giovane per eta'. Art. 6. Deliberazioni dell'Autorita' 1. Le deliberazioni dell'Autorita' sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti. 2. Il voto e' palese. 3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario verbalizzante. 4. La pubblicita' delle deliberazioni a carattere generale e' assicurata attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e nel sito Internet dell'Autorita'. Art. 7. Verbali delle riunioni 1. Il verbale della riunione e' trasmesso al presidente, ai membri e al direttore generale almeno tre giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato. Il verbale delle deliberazioni di urgenza puo' essere approvato, anche a stralcio, contestualmente all'adozione delle stesse. 2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai componenti partecipanti alla riunione e dal segretario verbalizzante, sono raccolti e conservati dal servizio legislativo e legale. TITOLO II Organizzazione degli uffici Art. 8. Separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni di gestione 1. Salva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati dalla legge e dai regolamenti, spettano all'Autorita' l'indirizzo e il controllo dell'attivita'. L'attuazione degli indirizzi e la gestione competono al direttore generale. 2. L'Autorita', periodicamente e comunque all'inizio di ciascun anno, stabilisce gli obiettivi, le priorita', e i programmi di attivita' da attuare, ed emana conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione. Art. 9. Funzioni del direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dall'Autorita' con un incarico di durata non superiore ai sette anni. L'incarico puo' essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorita' e il direttore generale. 2. Il direttore generale dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici, e ne risponde all'Autorita'. Assicura ai componenti dell'Autorita' ogni collaborazione per tutto cio' che concerne lo svolgimento delle loro funzioni. 3. A tal fine, il direttore generale: a) vigila affinche' l'attivita' degli uffici e la conduzione dei procedimenti siano svolte secondo gli indirizzi ed i criteri generali stabiliti dall'Autorita' e verifica la completezza degli atti, dei documenti, nonche' delle proposte di deliberazioni da trasmettere all'Autorita' stessa e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorita'; c) vigila sul rispetto del regolamento del personale e ordinamento delle carriere e delle altre norme di servizio e rappresenta l'Autorita' nei rapporti con le organizzazioni sindacali; d) provvede alla presentazione dello schema di bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; provvede altresi', direttamente o con delega ad altri, alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilita' e nelle deliberazioni dell'Autorita'; e) assume, nei limiti indicati dall'Autorita', la rappresentanza della stessa anche in giudizio; f) gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale; g) propone all'Autorita' i provvedimenti relativi ai dirigenti secondo quanto previsto dal regolamento del personale e ordinamento delle carriere; h) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento o che gli siano conferite dall'Autorita'. 4. Alla sostituzione del direttore generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con modalita' stabilite dall'Autorita'. 5. Fino alla nomina del direttore generale, le funzioni attribuite al medesimo dal presente regolamento sono ripartite dall'Autorita' tra i dirigenti, ovvero riservate all'organo collegiale o al presidente. Art. 10. Struttura dell'Autorita' 1. La struttura dell'Autorita' e' articolata in aree, servizi e ufficio speciale relazioni esterne. 2. Ciascuna area e servizio e l'ufficio speciale relazioni esterne costituiscono l'unita' organizzativa responsabile per i procedimenti e le attivita' di competenza. 3. Le aree sono: area elettricita'; area gas; area consumatori e qualita' del servizio. 4. I servizi sono: servizio amministrazione e personale; servizio legislativo e legale; servizio documentazione e studi. 5. All'interno di ciascuna area e servizio sono istituiti divisioni o uffici con deliberazione dell'Autorita', di norma su proposta del direttore generale. Con lo stesso procedimento si provvede alla modifica degli stessi. 6. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne sono nominati con deliberazione dell'Autorita', di norma su proposta del direttore generale. I responsabili delle divisioni e degli uffici di cui al precedente comma 5 sono di norma nominati dal direttore generale, sentita l'Autorita', su proposta dei responsabili delle aree e dei servizi. 7. Per il supporto dell'attivita' di ciascun componente e' costituito un ufficio di segreteria tecnica a cui possono essere assegnati fino a due assistenti. Art. 11. Competenze di aree, servizi e ufficio speciale relazioni esterne 1. L'area elettricita' svolge gli adempimenti connessi con le attivita' di regolazione tariffaria e tecnica, di verifica e controllo, di promozione della concorrenza e di sorveglianza del mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilita' del settore dell'energia elettrica. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relativi all'ordinamento tariffario, e all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture. 2. L'area gas svolge gli adempimenti connessi con le attivita' di regolazione tariffaria e tecnica, di verifica e controllo, di promozione della concorrenza e di sorveglianza del mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilita' del settore del gas. Cura le istruttorie per la valutazione dei reclami e le istanze relativi all'ordinamento tariffario, e all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture. 3. L'area consumatori e qualita' del servizio svolge gli adempimenti connessi con le attivita' di regolazione e sorveglianza relative alla tutela dei consumatori e degli utenti e alla qualita' dei servizi erogati ai clienti dei mercati vincolato e libero. Provvede agli adempimenti a seguito di reclami e istanze. Cura le istruttorie per la valutazione del rispetto dei livelli qualitativi e delle condizioni di fruibilita' dei servizi. Cura i rapporti con le associazioni dei consumatori e degli utenti piu' rappresentative. 4. Il servizio amministrazione e personale cura gli affari amministrativi, l'acquisizione e la formazione e la gestione del personale. Predispone lo schema di bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; risponde della contabilita' generale dell'Autorita'. Provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorita' e dei suoi uffici. Attua e vigila sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro. Sviluppa e gestisce il sistema informatico e di telecomunicazione 5. Il servizio legislativo e legale svolge attivita' di analisi, proposta e segnalazione su temi e questioni di carattere giuridico concernenti procedimenti, atti e casi a carattere generale e individuale. Organizza e conduce le azioni concernenti ricorsi, contenzioso, controlli e ispezioni, procedure e attivita' di arbitrato. Collabora con le aree, con i servizi e con l'ufficio speciale relazioni esterne, esprimendo pareri su specifiche materie e questioni. 6. Il servizio documentazione e studi cura l'acquisizione e l'elaborazione della documentazione di carattere economico, normativo e tecnico, nazionale ed internazionale di interesse per l'attivita' istituzionale. Svolge attivita' di ricerca e analisi di carattere economico, normativo e tecnico. Collabora con le aree, con i servizi e con l'ufficio speciale relazioni esterne; avvalendosi di tali collaborazioni, ha la responsabilita' di predisporre la relazione annuale che l'Autorita' presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvede all'acquisizione delle banche dati e all'organizzazione della biblioteca e del sito Internet dell'Autorita'. 7. L'ufficio speciale relazioni esterne assiste l'Autorita', e collabora con le aree e con i servizi, nelle relazioni con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, le imprese, le organizzazioni sindacali e sociali. Cura i rapporti con i mezzi di informazione nazionali ed esteri. Provvede alla diffusione e conoscenza delle decisioni e degli interventi dell'Autorita'. Cura la pubblicazione del bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e degli altri documenti ufficiali. Art. 12. Responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne 1. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne assicurano il funzionamento delle unita' organizzative cui sono preposti. 2. Con apposite linee guida l'Autorita' puo' precisare modalita' applicative e decisioni a carattere individuale e generale attribuite ai responsabili di cui al precedente comma 1. In conformita' all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'Autorita' attribuisce di norma ai responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni esterne l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi da quelli riservati all'Autorita', nonche' la gestione tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale e delle risorse strumentali. Nell'esercizio di tali competenze i responsabili di cui sopra rispettano gli indirizzi espressi dall'Autorita', conformandosi agli obiettivi, alle priorita', ai piani, ai programmi, alle direttive generali e al bilancio di previsione come determinati dall'organo collegiale. 3. I responsabili di cui al precedente comma 1: a) assumono direttamente o assegnano la responsabilita' di ciascun procedimento; b) organizzano e indirizzano il lavoro della struttura cui sono preposti distribuendo i compiti tra dirigenti, funzionari e operativi; c) assicurano che le attivita' degli uffici siano conformi agli indirizzi espressi dall'Autorita'; d) formulano proposte per le deliberazioni dell'Autorita' e predispongono relazioni tecniche, documenti per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni; e) valutano il personale secondo le procedure e i criteri stabiliti dal regolamento del personale e ordinamento delle corriere. 5. In occasione della elaborazione e della definizione del programma di attivita' dell'Autorita', di norma annuale, i responsabili di cui al comma 1 presentano un rendiconto delle attivita' portate a termine o svolte nell'anno precedente, con evidenza dell'utilizzo del personale loro assegnato nei diversi compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti: a) le attivita' da svolgere nel corso dell'anno di riferimento con indicazione di priorita' e risultati attesi o da conseguire; b) l'impiego del personale, le esigenze di nuove acquisizioni e i programmi di sviluppo e formazione; c) le relative previsioni dei fabbisogni di risorse strumentali e di spesa. Art. 13. C o n t r o l l i 1. Il controllo di legittimita' e di regolarita' amministrativa e contabile viene svolto secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilita'. 2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa degli uffici dell'Autorita', e' affidato al direttore generale. Lo stesso direttore generale informa periodicamente l'Autorita' sull'andamento del controllo di gestione. 3. La valutazione delle scelte operative e delle decisioni prese per il raggiungimento delle finalita' fissate nel programma di attivita' dell'Autorita', nonche' l'analisi dell'impatto della regolazione possono essere affidate a esperti esterni nominati dall'Autorita', che ad essa riferiscono. Valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Art. 14. Uffici e rappresentanze dell'Autorita' 1. L'Autorita' stabilisce un proprio ufficio a Roma, cui sono affidate attivita' inerenti determinate funzioni dell'Autorita'. 2. L'Autorita' puo' istituire rappresentanze a Bruxelles e in altre localita' italiane o estere. TITOLO III Entrata in vigore Art. 15. Entrata in vigore Il presente regolamento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. |
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