| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001 |  
| Regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas. (Deliberazione n. 26/2001). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Nella riunione del 20 febbraio 2001,  Premesso che:    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita'),   con  deliberazione  11 dicembre  1996,  n.  5/96,  ha approvato   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e  il funzionamento  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997 (di seguito: deliberazione n. 5/96);    ai  sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  si  applicano, tra l'altro, all'Autorita'  i  principi "relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo  e  di  controllo,  attribuite  agli  organi  di vertice, e (omissis) funzioni di gestione attribuite ai dirigenti";    ai  sensi  dell'art.  2,  commi  27 e 28, della legge n. 481/1995 l'Autorita'   e'  dotata  di  autonomia  organizzativa,  contabile  e amministrativa   e   con   proprio  regolamento  definisce  le  norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento;  Visti:    la legge 7 agosto 1990, n. 241;    il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modifiche,   recante   razionalizzazione   dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;    la legge n. 481/1995;    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato interno dell'energia  elettrica  e  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;    la deliberazione n. 5/96;  Visto  il  parere n. 260/99 emesso il 25 ottobre 2000 dalla sezione prima   del   consiglio   di  Stato  con  riferimento  ai  limiti  di applicabilita'  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive   modifiche,   all'organizzazione   e   al   funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;  Visto   il  documento  dell'Autorita'  "Proposta  di  delibera  per l'adozione  di  modifiche  e integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas" (Prot. AU/01/038);  Considerati l'esperienza di funzionamento dell'Autorita', e i nuovi compiti   ad   essa   assegnati   in   relazione   ai   processi   di liberalizzazione   dei  servizi  di  pubblica  utilita'  dei  settori dell'energia elettrica e del gas;  Ritenuta  l'opportunita' di aggiornare con modifiche e integrazioni il   regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il  funzionamento dell'Autorita';                              Delibera di   approvare  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas riportato  in  allegato  come  parte  integrante  e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).    Milano, 20 febbraio 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
|   |                                                             Allegato A            REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL        FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA                              E IL GAS               (ai sensi dell'art. 2, comma 28, della                   legge 14 novembre 1995, n. 481,                  recante norme per la concorrenza         e la regolazione dei servizi di pubblica utilita').                               Art. 1.                             Definizioni    Nel presente regolamento:      l'espressione  "Autorita'"  indica l'organo collegiale composto dal   presidente  e  dai  due  membri  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas;      l'espressione  "Componente"  indica  il  presidente o un membro dell'Autorita';      l'espressione  "legge  n. 481/1995" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481.                              TITOLO I                             L'Autorita'                               Art. 2.                     Assunzione delle funzioni,              dimissioni e sostituzione dei componenti    1.  Nella  prima  riunione,  il  presidente e i membri dichiarano formalmente,  sotto  la  propria  responsabilita',  di non versare in alcuna  delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995.    2. Ove risulti che un componente versi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, l'Autorita',   esperiti   gli   opportuni   accertamenti   e  sentito l'interessato,  stabilisce  un  termine  non superiore a venti giorni entro  il  quale  egli  puo'  esercitare  l'opzione.  Trascorso  tale termine,  ove  non  sia  cessata  la  causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato   non   abbia  presentato  le  proprie  dimissioni,  il presidente,  o  chi  ne  fa le veci, provvede a dare comunicazione al Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  per  i  provvedimenti  di competenza.    3.  Al  di  fuori  dell'ipotesi  prevista al comma precedente, le dimissioni   sono   presentate   all'Autorita',   la  quale,  sentito l'interessato,  formula le proprie osservazioni. Il presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti  di  competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.    4.  Alle  deliberazioni  di cui ai commi precedenti non partecipa l'interessato.    5.  In caso di cessazione di un componente dalla carica per cause diverse  da  quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il  presidente, o chi ne fa le veci, ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.                               Art. 3.                            Il presidente    1. Il presidente rappresenta l'Autorita'; ne convoca le riunioni, stabilisce   l'ordine  del  giorno  e  ne  dirige  i  lavori;  vigila sull'attuazione  delle  deliberazioni e sovraintende al funzionamento degli uffici.    2.  In caso di non partecipazione del presidente, le sue funzioni sono  assunte  temporaneamente  dal  membro  con maggiore  anzianita' nell'ufficio  o,  in  caso  di  pari anzianita', dal piu' anziano per eta'.                               Art. 4.                  Convocazione e ordine del giorno    1.  L'Autorita'  si  riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione  in  altra  sede,  o  con  modalita'  diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.    2.  Le  riunioni  dell'Autorita'  sono  di  norma settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo motivate ragioni d'urgenza.    Ciascun  membro  ha  il  diritto  di  chiedere l'iscrizione di un argomento  all'ordine  del  giorno  e  puo',  indicandone le ragioni, chiedere  la  convocazione dell'Autorita', specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.    Qualora la richiesta provenga da ambedue i membri, l'argomento e' iscritto all'ordine del giorno e l'adunanza e' convocata.    3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa dagli uffici contestualmente al presidente, ai membri  e  al  direttore  generale non meno di tre giorni prima della data  fissata  per  la  riunione.  Gli  eventuali aggiornamenti della documentazione  devono essere trasmessi di norma non oltre il secondo giorno che precede la riunione.    In caso di convocazione di urgenza, la documentazione deve essere fatta pervenire nello stesso termine della convocazione.    4.  Per  motivi  di  urgenza  l'ordine  del  giorno  puo'  essere integrato    all'inizio   della   riunione   dall'organo   collegiale all'unanimita' dei componenti partecipanti.                               Art. 5.                       Riunioni dell'Autorita'    1.  La  riunione  dell'Autorita'  e'  valida  quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.    2.  I  componenti  che  non  possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.    3.  Il  direttore  generale  o  chi  ne fa le veci assiste, senza diritto di voto, alla riunione dell'Autorita'.    4.  Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dirigente o un funzionario designato dall'Autorita'.    5. L'Autorita' puo' disporre che alla riunione partecipino solo i propri componenti. In tali casi la redazione del verbale viene curata dal  membro  con  minore  anzianita'  nell'ufficio o, in caso di pari anzianita', dal piu' giovane per eta'.                               Art. 6.                    Deliberazioni dell'Autorita'    1.   Le  deliberazioni  dell'Autorita'  sono  adottate  con  voto favorevole della maggioranza dei componenti.    2. Il voto e' palese.    3.  Le  deliberazioni  sono  sottoscritte  dal  presidente  e dal segretario verbalizzante.    4.  La  pubblicita'  delle  deliberazioni a carattere generale e' assicurata  attraverso  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  bollettino  di  cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e nel sito Internet dell'Autorita'.                               Art. 7.                       Verbali delle riunioni    1.  Il  verbale  della  riunione  e'  trasmesso al presidente, ai membri  e  al  direttore  generale  almeno  tre  giorni  prima  della successiva  riunione,  nel  corso  della  quale  viene  approvato. Il verbale delle deliberazioni di urgenza puo' essere approvato, anche a stralcio, contestualmente all'adozione delle stesse.    2.   I   verbali  delle  riunioni,  sottoscritti  dai  componenti partecipanti  alla  riunione  e  dal  segretario  verbalizzante, sono raccolti e conservati dal servizio legislativo e legale.                              TITOLO II                     Organizzazione degli uffici                               Art. 8.               Separazione delle funzioni di indirizzo               e controllo dalle funzioni di gestione    1.  Salva  la  competenza  ad  emanare  gli  atti  specificamente indicati  dalla  legge  e  dai  regolamenti,  spettano  all'Autorita' l'indirizzo   e   il  controllo  dell'attivita'.  L'attuazione  degli indirizzi e la gestione competono al direttore generale.    2.  L'Autorita',  periodicamente e comunque all'inizio di ciascun anno,  stabilisce  gli  obiettivi,  le  priorita',  e  i programmi di attivita'  da  attuare,  ed  emana  conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione.                               Art. 9.                   Funzioni del direttore generale    1.  Il  direttore  generale  e'  nominato  dall'Autorita'  con un incarico  di  durata  non  superiore  ai  sette anni. L'incarico puo' essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra l'Autorita' e il direttore generale.    2. Il direttore generale dirige, coordina e controlla l'attivita' dei  dirigenti,  anche con potere di sostituzione in caso di inerzia, al  fine  di  assicurare  il  buon  funzionamento  degli uffici, e ne risponde  all'Autorita'.  Assicura  ai componenti dell'Autorita' ogni collaborazione  per tutto cio' che concerne lo svolgimento delle loro funzioni.    3. A tal fine, il direttore generale:        a) vigila  affinche' l'attivita' degli uffici e la conduzione dei  procedimenti  siano  svolte  secondo  gli indirizzi ed i criteri generali  stabiliti  dall'Autorita'  e  verifica la completezza degli atti,  dei  documenti,  nonche'  delle  proposte  di deliberazioni da trasmettere  all'Autorita'  stessa  e la coerenza delle proposte agli indirizzi da essa assunti;        b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorita';        c) vigila  sul  rispetto  del  regolamento  del  personale  e ordinamento  delle  carriere  e  delle  altre  norme  di  servizio  e rappresenta l'Autorita' nei rapporti con le organizzazioni sindacali;        d) provvede  alla  presentazione  dello schema di bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; provvede altresi', direttamente o con delega ad altri, alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione  secondo  i  criteri  e  i  limiti  fissati  nel regolamento di contabilita' e nelle deliberazioni dell'Autorita';        e) assume,    nei    limiti   indicati   dall'Autorita',   la rappresentanza della stessa anche in giudizio;        f) gestisce   il   protocollo  relativo  alla  corrispondenza istituzionale;        g) propone   all'Autorita'   i   provvedimenti   relativi  ai dirigenti  secondo  quanto  previsto  dal regolamento del personale e ordinamento delle carriere;        h) esercita   le   altre   funzioni   previste  dal  presente regolamento o che gli siano conferite dall'Autorita'.    4.  Alla sostituzione del direttore generale in caso di assenza o impedimento, si provvede con modalita' stabilite dall'Autorita'.    5.   Fino   alla  nomina  del  direttore  generale,  le  funzioni attribuite  al  medesimo  dal  presente  regolamento  sono  ripartite dall'Autorita'   tra   i   dirigenti,   ovvero  riservate  all'organo collegiale o al presidente.                              Art. 10.                      Struttura dell'Autorita'    1.  La  struttura dell'Autorita' e' articolata in aree, servizi e ufficio speciale relazioni esterne.    2.  Ciascuna  area  e  servizio  e  l'ufficio  speciale relazioni esterne  costituiscono  l'unita'  organizzativa  responsabile  per  i procedimenti e le attivita' di competenza.    3. Le aree sono:        area elettricita';        area gas;        area consumatori e qualita' del servizio.    4. I servizi sono:        servizio amministrazione e personale;        servizio legislativo e legale;        servizio documentazione e studi.    5.  All'interno  di  ciascuna  area  e  servizio  sono  istituiti divisioni  o  uffici  con  deliberazione  dell'Autorita', di norma su proposta  del  direttore  generale.  Con  lo  stesso  procedimento si provvede alla modifica degli stessi.    6. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni  esterne sono nominati con deliberazione dell'Autorita', di norma  su  proposta  del  direttore  generale.  I  responsabili delle divisioni  e  degli uffici di cui al precedente comma 5 sono di norma nominati dal direttore generale, sentita l'Autorita', su proposta dei responsabili delle aree e dei servizi.    7.  Per  il  supporto  dell'attivita'  di  ciascun  componente e' costituito  un  ufficio  di  segreteria  tecnica a cui possono essere assegnati fino a due assistenti.                              Art. 11.                Competenze di aree, servizi e ufficio                     speciale relazioni esterne    1.  L'area  elettricita'  svolge  gli adempimenti connessi con le attivita'   di  regolazione  tariffaria  e  tecnica,  di  verifica  e controllo,  di  promozione  della  concorrenza  e di sorveglianza del mercato  con  riferimento ai servizi di pubblica utilita' del settore dell'energia  elettrica.  Cura  le istruttorie per la valutazione dei reclami   e   le   istanze  relativi  all'ordinamento  tariffario,  e all'accesso e uso delle reti e loro infrastrutture.    2. L'area gas svolge gli adempimenti connessi con le attivita' di regolazione  tariffaria  e  tecnica,  di  verifica  e  controllo,  di promozione  della  concorrenza  e  di  sorveglianza  del  mercato con riferimento ai servizi di pubblica utilita' del settore del gas. Cura le  istruttorie  per la valutazione dei reclami e le istanze relativi all'ordinamento  tariffario,  e  all'accesso  e uso delle reti e loro infrastrutture.    3.   L'area  consumatori  e  qualita'  del  servizio  svolge  gli adempimenti  connessi  con le attivita' di regolazione e sorveglianza relative  alla  tutela dei consumatori e degli utenti e alla qualita' dei  servizi  erogati  ai  clienti  dei  mercati  vincolato e libero. Provvede  agli  adempimenti  a  seguito di reclami e istanze. Cura le istruttorie per la valutazione del rispetto dei livelli qualitativi e delle  condizioni  di fruibilita' dei servizi. Cura i rapporti con le associazioni dei consumatori e degli utenti piu' rappresentative.    4.  Il  servizio  amministrazione  e  personale  cura  gli affari amministrativi,  l'acquisizione  e  la  formazione  e la gestione del personale.  Predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione e il bilancio    consuntivo;    risponde   della   contabilita'   generale dell'Autorita'.  Provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei  beni  necessari  per  il funzionamento dell'Autorita' e dei suoi uffici.  Attua  e  vigila  sulla corretta applicazione delle norme in materia  di  sicurezza  e  salute  del personale sul luogo di lavoro. Sviluppa e gestisce il sistema informatico e di telecomunicazione    5.  Il servizio legislativo e legale svolge attivita' di analisi, proposta  e  segnalazione  su temi e questioni di carattere giuridico concernenti   procedimenti,  atti  e  casi  a  carattere  generale  e individuale.  Organizza  e  conduce  le  azioni  concernenti ricorsi, contenzioso,   controlli   e  ispezioni,  procedure  e  attivita'  di arbitrato.  Collabora  con  le  aree,  con  i servizi e con l'ufficio speciale relazioni esterne, esprimendo pareri su specifiche materie e questioni.    6.  Il  servizio  documentazione  e  studi  cura l'acquisizione e l'elaborazione della documentazione di carattere economico, normativo e  tecnico,  nazionale ed internazionale di interesse per l'attivita' istituzionale.  Svolge  attivita'  di  ricerca e analisi di carattere economico,  normativo e tecnico. Collabora con le aree, con i servizi e  con  l'ufficio  speciale  relazioni  esterne;  avvalendosi di tali collaborazioni,  ha  la  responsabilita'  di predisporre la relazione annuale  che  l'Autorita'  presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvede all'acquisizione delle banche dati e all'organizzazione    della    biblioteca   e   del   sito   Internet dell'Autorita'.    7.  L'ufficio  speciale  relazioni esterne assiste l'Autorita', e collabora  con  le  aree  e  con  i  servizi,  nelle relazioni con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, le  imprese,  le  organizzazioni sindacali e sociali. Cura i rapporti con  i  mezzi  di  informazione  nazionali  ed  esteri. Provvede alla diffusione   e   conoscenza   delle   decisioni  e  degli  interventi dell'Autorita'.  Cura la pubblicazione del bollettino di cui all'art. 2,  comma  26,  della  legge  n.  481/1995,  e  degli altri documenti ufficiali.                              Art. 12.                Responsabili delle aree, dei servizi              e dell'ufficio speciale relazioni esterne    1. I responsabili delle aree, dei servizi e dell'ufficio speciale relazioni   esterne   assicurano   il   funzionamento   delle  unita' organizzative cui sono preposti.    2.  Con apposite linee guida l'Autorita' puo' precisare modalita' applicative e decisioni a carattere individuale e generale attribuite ai responsabili di cui al precedente comma 1.    In  conformita'  all'art.  3,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, l'Autorita' attribuisce  di  norma  ai  responsabili  delle  aree,  dei servizi e dell'ufficio  speciale  relazioni esterne l'adozione degli atti e dei provvedimenti    amministrativi,    diversi   da   quelli   riservati all'Autorita',  nonche' la gestione tecnica e amministrativa mediante poteri  di  spesa,  di  organizzazione  del personale e delle risorse strumentali.  Nell'esercizio di tali competenze i responsabili di cui sopra rispettano gli indirizzi espressi dall'Autorita', conformandosi agli   obiettivi,  alle  priorita',  ai  piani,  ai  programmi,  alle direttive  generali  e  al  bilancio  di  previsione come determinati dall'organo collegiale.    3. I responsabili di cui al precedente comma 1:        a) assumono  direttamente  o  assegnano la responsabilita' di ciascun procedimento;        b) organizzano  e  indirizzano  il lavoro della struttura cui sono  preposti  distribuendo  i  compiti  tra dirigenti, funzionari e operativi;        c) assicurano  che  le  attivita' degli uffici siano conformi agli indirizzi espressi dall'Autorita';        d) formulano  proposte  per le deliberazioni dell'Autorita' e predispongono  relazioni  tecniche,  documenti  per la consultazione, studi, memorie e segnalazioni;        e) valutano  il  personale  secondo  le procedure e i criteri stabiliti dal regolamento del personale e ordinamento delle corriere.    5.  In  occasione  della  elaborazione  e  della  definizione del programma   di   attivita'   dell'Autorita',   di  norma  annuale,  i responsabili  di  cui  al  comma  1  presentano  un  rendiconto delle attivita'  portate  a  termine  o  svolte  nell'anno  precedente, con evidenza  dell'utilizzo  del  personale  loro  assegnato  nei diversi compiti, e formulano proposte e previsioni concernenti:        a) le   attivita'   da   svolgere   nel  corso  dell'anno  di riferimento  con  indicazione  di  priorita'  e risultati attesi o da conseguire;        b) l'impiego del personale, le esigenze di nuove acquisizioni e i programmi di sviluppo e formazione;        c) le   relative   previsioni   dei   fabbisogni  di  risorse strumentali e di spesa.                              Art. 13.                         C o n t r o l l i    1. Il controllo di legittimita' e di regolarita' amministrativa e contabile viene svolto secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilita'.    2.   Il   controllo   di   gestione,   finalizzato  a  verificare l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa degli uffici dell'Autorita',   e'   affidato  al  direttore  generale.  Lo  stesso direttore  generale informa periodicamente l'Autorita' sull'andamento del controllo di gestione.    3.  La valutazione delle scelte operative e delle decisioni prese per  il  raggiungimento  delle  finalita'  fissate  nel  programma di attivita'   dell'Autorita',   nonche'  l'analisi  dell'impatto  della regolazione  possono  essere  affidate  a  esperti  esterni  nominati dall'Autorita',   che   ad  essa  riferiscono.  Valgono,  per  quanto applicabili,  i  criteri desumibili dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.                              Art. 14.               Uffici e rappresentanze dell'Autorita'    1.  L'Autorita'  stabilisce  un  proprio ufficio a Roma, cui sono affidate attivita' inerenti determinate funzioni dell'Autorita'.    2.  L'Autorita'  puo'  istituire  rappresentanze a Bruxelles e in altre localita' italiane o estere.                             TITOLO III                          Entrata in vigore                              Art. 15.                          Entrata in vigore    Il presente regolamento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.  |  
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