| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 24 febbraio 2001 |  
| Riconoscimento  di  titolo  accademico  professionale  tedesco  quale titolo   abilitante   all'esercizio   in   Italia  della  professione di ingegnere. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE     degli affari civili e delle libere professioni Ufficio VII  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;  Vista  l'istanza del sig. Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a  Backnang  (D),  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il riconoscimento del proprio titolo di "Diplom-Ingenieur (FH)", ai fini dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico "Diplom-Ingenieur (Fachhochschule)" conseguito in data 24 luglio 1992 presso la "Fachhochschule fur Technik" di Esslingen;  Considerata  l'esperienza  professionale maturata dal richiedente a partire dal 1992, come documentata in atti;  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;  Preso  atto del parere emesso in data 24 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante;  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;                              Decreta:                               Art. 1.  Al  sig.  Unterberger Martin, nato il 23 marzo 1967 a Backnang (D), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.  |  
|   |                                 Art. 2.  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  sei  mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 3.  La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia: Fisica tecnica ambientale.    Roma, 24 febbraio 2001                                  Il direttore generale: Hinna Danesi  |  
|   |                                                             Allegato A    a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza  delle  materie indicate nel testo del decreto, si compone di  un  esame  scritto  ed  un  esame  orale  da  svolgersi in lingua italiana.  L'esame  scritto  consiste  nella  redazione  di  progetti integrati  assistiti  da  relazioni  tecniche  concernenti la materia individuata  nel  precedente  art.  3.  L'esame  orale consiste nella discussione  di  brevi  questioni  tecniche  vertenti  sulla  materia indicata  nel  precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.    b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata del presente provvedimento, nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente  e  che  abbiano  un'anzianita'  di  iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.  |  
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