Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 28 febbraio 2001 |
Autorizzazione alla ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 gennaio 1998, di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della societa' ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede in via Bronzino, 3 - Milano; Vista l'istanza del 23 giugno 1999 protocollo n. 757.541 con la quale l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE; Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, e' conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998; Considerato altresi' che l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. - Milano, e' autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati: allegato V: esame CE del tipo (modulo B); allegato VI: esame finale; allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo F); allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H); allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G); allegato Xl: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo C); allegato XII: garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E); allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H); allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D). 2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico. 4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. |
| Art. 3. 1. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1. e 2., l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2001 Il direttore generale: Visconti |
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