| Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 28 febbraio 2001 |  
| Autorizzazione   alla   ANCCP   -  Agenzia  nazionale  certificazione componenti   e   prodotti   S.r.l.,   in   Milano,   al  rilascio  di certificazione  CE  per  gli  ascensori,  ai  sensi  della  direttiva 95/16/CE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE             dello sviluppo produttivo e competitivita'  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  28 gennaio  1998,  di  autorizzazione  in  via provvisoria  al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE,  emesso  a  nome  della  societa' ANCCP - Agenzia nazionale certificazione   componenti  e  prodotti  S.r.l.,  con  sede  in  via Bronzino, 3 - Milano;  Vista  l'istanza  del  23 giugno  1999 protocollo n. 757.541 con la quale l'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e  prodotti  S.r.l.  -  Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma  dell'autorizzazione  al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo ANCCP - Agenzia  nazionale  certificazione  componenti  e  prodotti  S.r.l. - Milano,  e'  conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre 1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;  Considerato  altresi'  che  l'organismo  ANCCP  - Agenzia nazionale certificazione  componenti  e prodotti S.r.l. - Milano, ha dichiarato di  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di sicurezza di cui all'art.  9,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  L'organismo ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e  prodotti  S.r.l.  -  Milano, e' autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);    allegato VI: esame finale;    allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo F);    allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H);    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);    allegato  Xl:  conformita'  al  tipo  con  controllo per campione (modulo C);    allegato  XII:  garanzia  qualita'  prodotti  per  gli  ascensori (modulo E);    allegato  XIII:  garanzia  qualita' totale dell'ascensore (modulo H);    allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).  2. La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme, modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico.  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e competitivita' - ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita' triennale.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Nel  caso  in  cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche   e  professionali,  o  si  constati  che,  per  la  mancata osservanza  dei  criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  ed in particolare  di  quanto  previsto  ai  punti 1. e 2., l'organismo non soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 febbraio 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
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