Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 27 febbraio 2001 |
Scioglimento della societa' cooperativa "Edile Burlamacca" a r.l., in Viareggio. |
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IL DIRETTORE provinciale del lavoro di Lucca Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle societa' cooperative per atto d'autorita', dispone che le citate societa' che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di societa' cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di societa' cooperative senza la nomina di commissario liquidatore; Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa "Edile Burlamacca" a r.l. dal quale e' risultato che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile; Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica; Decreta: La societa' cooperativa "Edile Burlamacca" a r.l., con sede in Viareggio, costituita per rogito del notaio Domenico Torrisi in data 22 settembre 1972, rep. n. 51403 - registro imprese n. 5134 - B.U.S.C. n. 943/157724, e' sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore. Lucca, 27 febbraio 2001 Il direttore: Sarti |
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